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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3778 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'udienza del 27 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio (ore 18,05), assenti i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 38336 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, alla via Vigna Due Torri, n. 99, presso lo studio dell'avv. Massimiliano
FONTI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura Metropolitana dell , rappresentato e difeso dall'avv. Gu- CP_2
stavo IANDOLO in virtù di mandato generale alle liti per notaio di Per_1
Roma del 22.03.2024, n. 37875 di rep.
CONVENUTO
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria: indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/1980 – pensione di inabilità ex art. 12 L. n.
118/1971 – assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971 – handi- cap grave ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992
ESPOSIZIONE DEI FATTI
1 Con ricorso depositato il 23 ottobre 2024, ha esposto Parte_1
che ha presentato istanza di accertamento tecnico preventivo (iscritta al n.
1091/2024 RG) al fine di vedersi riconosciuti i requisiti sanitari legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 11.02.1980,
n. 18, nonché della pensione ex art. 12 l. n. 118/1971 ovvero dell'assegno ex art. 13 l. n. 118/1971 ed il riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992; e che il CTU nominato in quella sede ha ritenuto sussistente soltanto un grado di invalidità dell'85% utile ai fini dell'assegno ex art. 13 l. n. 118/1971.
Il ricorrente, reputando non corrette le conclusioni cui è giunto il CTU quanto alla esclusione delle condizioni sanitarie utili ai fini della detta indenni- tà, della pensione o dell'assegno mensile e del riconoscimento dello stato di handicap grave, ha chiesto che siano accertate tali condizioni dalla data della domanda amministrativa (20 luglio 2023).
Costituitosi in giudizio il 2 dicembre 2024, l' ha eccepito che il CP_1
ricorso è improponibile in quanto non contiene le indicazioni necessarie sull'avvenuto deposito dell'atto di dissenso, rendendo così impossibile l'accertamento del rispetto del termine perentorio di 30 giorni per il deposito del ricorso;
che inoltre è inammissibile in quanto non reca specifiche contesta- zioni alle risultanze peritali del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
infine, che non risulta provata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dei benefici richiesti;
e che non è ammissibile la doman- da di accertamento del diritto alla prestazione e di condanna al pagamento di ratei.
Nominato CTU il dott. con ordinanza del 5 gennaio Persona_2
2025, avendo il medesimo fissato la data per l'inizio delle operazioni peritali per il giorno 11 febbraio 2025, il ricorrente non si è presentato ed il 18 feb- braio 2025 il suo procuratore ha depositato “la rinuncia alla CTU da parte del ricorrente e conseguentemente rinuncia agli atti” ed ha chiesto al giudice “di
2 voler provvedere all'annullamento della CTU e conseguentemente alla estin- zione del procedimento con ogni effetto”. Allegata a tale istanza è stata deposi- tata dichiarazione sottoscritta dal ricorrente del seguente tenore: “Io sottoscrit- to nato a [...] il [...] dichiaro di rinunciare alla CTU Parte_1
per l'invalidità civile per motivi miei personali perché sto male e mi sono sen- tito preso in giro fino ad oggi da questi medici”.
All'udienza odierna il procuratore del ricorrente si è riportato all'istanza depositata il 18 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Si osserva preliminarmente che è infondata l'eccezione di impropo- nibilità del ricorso giacché il ricorrente ha depositato dichiarazione di conte- stazione delle conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo in data 21 ottobre 2024 ed ha quindi proposto il presente giudizio il
23 ottobre 2024, cioè entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445-bis,
6° comma, c.p.c.
2. - Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità per carenza di specifici motivi di contestazione poiché il ricorrente non si è limitato a formu- lare generiche contestazioni ma ha indicato specificamente quali siano i punti della relazione di CTU meritevoli di censura, dolendosi di una contraddizione ravvisabile nella valutazione del CTU circa le capacità di deambulazione e della omessa considerazione di determinate patologie.
3. - Posto quanto sopra rilevato, non potrebbe giungersi a dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti – indipendentemente dalla eventuale necessaria accettazione da parte del convenuto – poiché la dichiara- zione sottoscritta dal ricorrente reca la chiara rinuncia soltanto alla CTU e non già agli atti del giudizio, cosa che, invece, si rinviene nella istanza del suo pro- curatore, laddove la dichiarazione di rinuncia agli atti deve provenire dalla parte personalmente, anche senza necessità di autentica della sottoscrizione (v.
Cass. civ., Sez. I, 23/04/2002, n. 5905).
3 Non essendovi quindi dichiarazione della parte, deve escludersi che si sia verificata l'estinzione del giudizio e deve quindi decidersi la causa nel merito.
4. - Il ricorrente non si è presentato dinanzi al CTU dott. per es- Per_2
sere sottoposto a visita ed ha poi espressamente dichiarato di rinunciare all'espletamento degli accertamenti peritali.
Si ricorda che “In materia di controversie previdenziali, grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrante nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio;
ne conse- gue che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale disposta in fase di appello – anche se instaurato dall'istituto previdenziale a seguito di una sentenza di primo grado fondata su una consulenza svolta in primo grado
e favorevole al ricorrente – comporta il rigetto della domanda per difetto di prova. […]” (Cass. civ. sez. VI, 29/01/2019, n. 2361; v. anche Cass. civ. sez. lav., 26/08/2013, n. 19577; Id., 11/12/1995, n. 12662).
In mancanza di prova dei presupposti di fatto delle domande, le stesse devono quindi essere interamente respinte.
Secondo l'orientamento già richiamato (Cass., 20/06/2024, n. 17090),
“Le contestazioni anche solo parziali all'accertamento tecnico preventivo pre- cludono l'emissione del decreto di omologa, non essendo possibile una “omo- loga parziale”. Pertanto, il giudice adito a seguito di ricorso deve accertare tutte le condizioni legittimanti la pretesa fatta valere e non solo i motivi di op- posizione. Conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali non può essere scissa in relazione alle due fasi, ma deve essere valutata con riferimen- to all'esito complessivo del giudizio, nel rispetto della nozione di soccomben- za”.
Dunque, deve escludersi anche la possibilità di accertare se sussista il grado di invalidità occorrente per fruire dell'assegno mensile di assistenza, in
4 base all'accertamento peritale compiuto nella prima fase di giudizio stante la contestazione delle conclusioni cui era giunto il CTU in quella sede nominato
(cfr. cit. Cass. 2361/2019).
5. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e comprensive di quel- le relative alla fase di accertamento tecnico preventivo, seguono la soccom- benza, non essendo possibile dichiararle irripetibili giacché è inidonea la di- chiarazione reddituale contenuta nel ricorso siccome non proveniente dalla parte personalmente (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
15/01/2025, n. 965), mentre allegata al ricorso vi è dichiarazione personale del ricorrente relativa soltanto alla condizione reddituale che consente l'esonero dal pagamento del contributo unificato.
Si precisa che le spese sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, nel loro valore minimo (si fa riferimento allo scaglione compreso tra €26.000,01 e €52.000,00, applicabile anche alle controversie di valore indeterminato o indeterminabile avuto riguardo alla domanda di accer- tamento dello stato di handicap: v Cass. 25.6.2018 n. 16671).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M. n. 55/2014), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pertanto, le spese si determinano in €1.222,00 (importo ottenuto ridu- cendo del 20% il compenso ordinario ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.) per la fase di accertamento tecnico preventivo ed in €4.637,00 per la presente fase di opposizione, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge.
P . Q . M .
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 23 ottobre 2024, respinta ogni al- Parte_1
tra richiesta, così provvede:
1. - rigetta la domanda;
2. - condanna al pagamento, in favore dell' delle Parte_1 CP_1
spese di giudizio che liquida in complessivi €5.859,00# per compensi, ol- tre spese generali ed oneri di legge.
Roma, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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