Art. 14. (Tribunali militari di Bari e di Firenze
Sezione di Catania)
Il Tribunale militare territoriale di guerra di Bari e la Sezione del tribunale militare territoriale di guerra di Palermo con sede in Catania, esercitano la loro giurisdizione come tribunali militari territoriali di pace, conservando la competenza loro attribuita dalle disposizioni vigenti alla data della cessazione dello stato di guerra e mutando le loro denominazioni, rispettivamente, in quelle di "Tribunale militare territoriale di Bari" e "Sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Palermo con sede in Catania".
Per il personale con funzioni giudiziarie, si osservano le disposizioni degli articoli 10 e 11.
Il Tribunale militare territoriale di Firenze continua definitivamente ad esercitare la sua giurisdizione come tribunale militare territoriale di pace.
Sezione di Catania)
Il Tribunale militare territoriale di guerra di Bari e la Sezione del tribunale militare territoriale di guerra di Palermo con sede in Catania, esercitano la loro giurisdizione come tribunali militari territoriali di pace, conservando la competenza loro attribuita dalle disposizioni vigenti alla data della cessazione dello stato di guerra e mutando le loro denominazioni, rispettivamente, in quelle di "Tribunale militare territoriale di Bari" e "Sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Palermo con sede in Catania".
Per il personale con funzioni giudiziarie, si osservano le disposizioni degli articoli 10 e 11.
Il Tribunale militare territoriale di Firenze continua definitivamente ad esercitare la sua giurisdizione come tribunale militare territoriale di pace.