Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/05/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 13/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2657 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Rocco Tallarita e Maria Teresa Napoli, con i quali è elettivamente domiciliato in Bovalino (RC) c.so Umberto I° n. 314
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Antonio D'Agostino, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC) corso Margherita di Savoia n. 54 resistent e
OGGETTO: infortunio sul lavoro
Conclusioni: per le parti, come in atti, e nel verbale dell'odierna
udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/08/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che è titolare dell'impresa individuale “Vetreria Di Giglio Bruno”, con sede in Bianco;
- che, in data 29/08/2018, ha subito un infortunio sul lavoro, procurandosi un trauma cervicale, contusioni e la frattura del polso sinistro;
- che ha denunciato l'infortunio all' , che, con provvedimento del CP_1
17/01/2019, ha riscontrato che: “è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che, come previsto dal decreto legislativo n. 38 del
23.02.2000 dà diritto ad indennizzo in capitale. La menomazione accertata è la seguente: cicatrice polso sx, deficit di 1/3 radiocarpica sx, sofferenza del mediano poliso sx;
grado accertato 10%, grado complessivo 10%”;
- che ha proposto opposizione, allegando un certificato medico dal quale si evince che risulta affetto da: “cicatrice polso sx vistosa;
deficit ½ radiocarpica sx;
sofferenza del polso sx;
paziente ambidestro”;
- che, a causa dell'infortunio, ha subito una menomazione valutabile nella misura del 18%;
- che la fase amministrativa si è esaurita con il rigetto della domanda presentata.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa avversaria: - accogliere il ricorso così come proposto;
- accertare e dichiarare che la menomazione dell'integrità psico-fisica subita dall'istante è diretta conseguenza dell'attività lavorativa svolta è stabilizzata nella misura del 18% o in quella maggiore o minore, quantificata in corso di causa (non inferiore al 10%). Per l'effetto condannare l' al pagamento CP_1
in favore dell'istante della prestazione economica corrispondente al grado di 3
inabilità accertato il tutto con arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo con decorrenza dalla data di stabilizzazione dei postumi all'effettivo soddisfo o in quella diversa accertata dal CTU. Condannare, altresì, l' al pagamento delle spese ed onorari di CP_1
giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c a favore dei procuratori antistatari.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , CP_1
eccependo la nullità della domanda per indeterminatezza e la sproporzione tra il danno accertato e la percentuale richiesta dal ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** Preliminarmente va superata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'articolo 414 c.c., sollevata dall nella memoria di CP_1
costituzione.
A tal proposito giova ricordare che il ricorso, al pari della citazione
(art.163, nn. 1,2,3 c.p.c), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. (come richiamato dall'art. 442 c.p.c.).
Infatti, la carenza dell'individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio, viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” (art. 414 c.p.c, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica 4
l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414 cp.c., nn. 3,4, c.p.c.), esso -avendo la norma carattere imperativo- è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 6778 del
15.6.91.)
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass.
30.8.93 n. 9167; Cass. 11.6.88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87
n. 6619; Cass.
5.6.86 n. 3777).
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cassazione civile sez. lav., 22/03/2018, n.7199).
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto, possiamo certamente superare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, che contiene gli elementi necessari e sufficienti ai fini della validità dell'atto.
In particolare, parte ricorrente ha indicato l'oggetto della sua domanda, 5
chiedendo il riconoscimento di postumi permanenti, derivanti dall'infortunio subito in data 29/08/2018, nella misura del 16% o comunque non inferiore al
10%, già riconosciuto in via amministrativa.
Oggetto di contestazione, dunque, sono i postumi derivanti dall'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente in data 29/08/2018, riconosciuti dall' nella misura del 10%, laddove, invece, parte ricorrente reclama CP_1
una percentuale del 16% o comunque non inferiore al 10%.
Orbene, incontestata la verificazione dell'infortunio sul lavoro e la sussistenza di postumi permanenti, oggetto di verifica è la quantificazione dei postumi denunciati, lamentando parte ricorrente la persistenza di danni in misura superiore rispetto alla percentuale riconosciuta dall' . CP_1
Invero, la violenza dell'impatto subito dal ricorrente al momento dell'infortunio – già riconosciuto come infortunio sul lavoro in via amministrativa - è emersa dall'istruttoria processuale.
Infatti, il teste , con riferimento al giorno dell'incidente, Testimone_1
verificatosi nel condominio denominato Palazzo Naimo in Bianco, ha dichiarato che: “Mi ricordo che un giorno in quel periodo ho sentito dall'interno del mio appartamento, che è al secondo piano, dei rumori e delle grida e sono uscito insieme al sig. che abita al mio stesso piano e Tes_2
siamo saliti al piano superiore e abbiamo visto a terra Parte_1
piegato su se stesso che si teneva il braccio sinistro;
non ho visto sangue;
lamentava forti dolori al polso;
lo abbiamo trovato ai piedi della scala che conduceva all'abbaino; preciso che io abito al secondo piano, poi vi è un terzo piano dove vi è una sala in ferro tramite la quale si accede all'abbaino dove il ricorrente avrebbe dovuto eseguire il lavoro, che non è stato più eseguito perché lui si è fatto male;
infatti noi lo abbiamo trovato ai piedi della scala in ferro;
mi ha detto di essere caduto mentre stava salendo per eseguire il lavoro;
noi lo abbiamo portato giù con l'ascensore prendendolo sotto braccio;
una volta arrivato giù lui è svenuto e lo abbiamo fatto sdraiare a 6
terra; nel frattempo gli altri condomini hanno chiamato l'ambulanza che lo ha portato in ospedale”.
Nondimeno, il teste , con riferimento all'evento Testimone_3
infortunistico occorso al ricorrente, ha riferito che: “Ricordo che a fine agosto del 2018, non so se il 28 o il 29 lui doveva svolgere dei lavori nel condominio per aggiustare gli abbaini;
in quel giorno io ero in casa, che è al secondo piano, e ho sentito un tonfo e sono uscito sulle scale;
dalle scale sentivo gridare “aiuto” e nel frattempo era uscito anche il mio vicino di casa e poi sono usciti anche gli altri condomini;
ciò accadeva intorno alle 17:30/ 18:00; dal secondo piano siamo saliti al terzo e abbiamo trovato il sig. per Parte_1
terra al di sotto della scale;
cercava di alzarsi e non ce la faceva;
lamentava dolore al braccio sinistro;
non c'era sangue ma il braccio era girato e appena lo abbiamo toccato ha iniziato gridare;
lo abbiamo accompagnato sotto con
l'ascensore mentre altri chiamavano l'ambulanza; una volta arrivato giù è svenuto per il dolore;
l'ambulanza è arrivata subito e lo ha portato in ospedale”.
Inoltre, ai fini della verifica e della quantificazione dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio sul lavoro, fa piena prova la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio.
Il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo, richiamando le valutazioni operate dall' in punto di nesso causale tra l'evento CP_1
infortunistico e i postumi permanenti riscontrati, ha formulato la seguente diagnosi: “Esiti di frattura pluriframmentaria dell'estremità distale del radio con lussazione del condilo carpico, operata e residua diastasi di frammento del margine palmare e di uno dorsale dell'epifisi (RX accertato) con residuo deficit funzionale di circa la metà della radiocarpica sx in soggetto ambidestro;
- Cicatrice chirurgica al polso sx da intervento di sintesi di frattura pluriframmentaria dell'estremità distale del radio e da intervento chirurgico al tunnel carpale da intrappolamento del nervo mediano;
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Sofferenza del nervo mediano al polso da intrappolamento, già operato per S.
Tunnel Carpale, con deficit di forza della mano sx e con disturbi sensitivi alla mano sx”, concludendo, previa applicazione della formula di Gabrieli, che la misura del danno biologico dipendente dall'infortunio sul lavoro deve considerarsi del 14 % (quattordici) (superiore al 10 % riconosciuto dall' ) e confermando le valutazioni dell' con riferimento ai CP_1 CP_1
periodi di inabilità temporanea già indennizzati.
Orbene le conclusioni formulate, sorrette da un attento esame obiettivo, sono persuasive e coerenti con la documentazione medica versata in atti.
Del resto, il C.T.U. è pervenuto a tali conclusioni alla luce dell'anamnesi riferita dal ricorrente, di un attento esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica in atti, evidenziando la piena compatibilità degli esiti riscontrati con l'infortunio (già qualificato come infortunio sul lavoro in via amministrativa dall' . CP_1
Questo giudicante ritiene di condividere e fare proprie le conclusioni del
C.T.U.
Pertanto, il ricorso va accolto, attribuendo la percentuale complessiva del 14%, superiore alla percentuale del 10% riconosciuta in via amministrativa.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' , con distrazione in favore dei CP_1
procuratori costituiti per parte ricorrente;
si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Restano, inoltre, a carico dell' le spese della CTU espletata nel CP_1
corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, 8
definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , Parte_1
N.RG. 2657/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che in Parte_1
seguito all'infortunio sul lavoro subito in data 29/08/2018, è affetto da postumi invalidanti tali da determinare una menomazione permanente dell'integrità psico fisica (essendo affetto da “Esiti di frattura pluriframmentaria dell'estremità distale del radio con lussazione del condilo carpico, operata e residua diastasi di frammento del margine palmare e di uno dorsale dell'epifisi (RX accertato) con residuo deficit funzionale di circa la metà della radiocarpica sx in soggetto ambidestro;
- Cicatrice chirurgica al polso sx da intervento di sintesi di frattura pluriframmentaria dell'estremità distale del radio e da intervento chirurgico al tunnel carpale da intrappolamento del nervo mediano;
Sofferenza del nervo mediano al polso da intrappolamento, già operato per S. Tunnel
Carpale, con deficit di forza della mano sx e con disturbi sensitivi alla mano sx ), nella misura del 14%;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 4638,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- Pone definitivamente carico dell' le spese della CTU espletata CP_1
nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
Locri, 13/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci