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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/07/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 213/2021 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Infante Parte_1
-RICORRENTE-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avvocato Monica De Carlo
-RESISTENTE -
oggetto: differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 03.03.2021, tempestivamente riassunto dal Tribunale di Torre
Annunziata (cfr. ordinanza di incompetenza territoriale dell'08.02.2021, depositata dalla parte ricorrente), conveniva in giudizio la , esponendo di Parte_1 CP_1 aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 09.06.2012 al
20.09.2019, con mansioni di commessa addetta alla vendita presso il punto vendita "Tally
Weijl" sito all'interno del Centro Commerciale "La Cartiera" in Pompei.
1 In particolare, la ricorrente deduceva: di aver svolto, per l'intera durata del rapporto di lavoro, mansioni di commessa curando personalmente e direttamente, in completa autonomia, l'acquisizione del cliente e la vendita del prodotto, nonché la gestione della cassa del negozio;
di aver osservato un orario di lavoro a tempo pieno e non part-time, quest'ultimo contrattualmente pattuito, articolato su tre turni (I Turno: 09:30-13:30 e
17:30-21:30; II Turno: 11:00-19:00; III Turno: 15:30-21:30), anche nei giorni festivi, con un giorno settimanale di riposo previsto dal lunedì al venerdì a rotazione con le altre colleghe;
di essere stata retribuita, pertanto, per un numero di giornate e corrispondenti ore lavorative notevolmente inferiore rispetto a quelle effettivamente prestate, avendo sempre osservato un orario di lavoro di 40/42 ore settimanali. Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso, per il periodo oggetto di contestazione, un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con conseguente condanna della società convenuta al pagamento di: € 39.332,81 per differenze retributive (comprensive di differenze ordinarie, lavoro straordinario festivo, ferie, permessi retributivi, malattia, tredicesima e quattordicesima); € 1.930,46 per TFR;
€ 1.293,02 per indennità sostitutiva del preavviso, per un totale di € 42.556,29 oltre accessori di legge. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è regolarmente costituita la società convenuta, eccependo in via preliminare la nullità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c., evidenziando la mancata produzione del CCNL Commercio e Terziario richiamato dalla ricorrente quale fonte contrattuale collettiva del settore, e, nel merito contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, evidenziando che il rapporto di lavoro si era sempre svolto secondo le modalità di cui al contratto part-time intercorso tra le parti, ovvero dapprima per 24 ore settimanali e poi per 36 ore a settimana. Concludeva, pertanto, per la nullità ovvero, nel merito, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari da distrarsi.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, esperite le prove testimoniali per come richieste e ammesse, disposta CTU contabile e concesso termine per il deposito di note illustrative, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
2 2.1. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla società resistente per violazione dell'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c., in ragione della mancata produzione del CCNL Commercio e Terziario.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 4889/2002,
n. 8839/2002, n. 3143/2019), l'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta la nullità del ricorso.
Il CCNL rappresenta, semmai, elemento di prova qualora il dipendente ne invochi l'applicazione, con la conseguenza che in caso di sua mancata produzione e di contestazione della controparte in ordine alla sua esistenza e al suo contenuto, il giudice deve rigettare la domanda nel merito (Cass. n. 18584/2008).
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non si duole dell'applicazione di un dato contratto collettivo, bensì lamenta l'insufficiente retribuzione ricevuta, così come risultante dalle buste paga allegate (dalle quali risulta chiaramente anche il CCNL applicato dal datore di lavoro ), in luogo delle ore Parte_2 di lavoro effettivamente espletate.
In definitiva, il ricorso consente di individuare con precisione sia le pretese avanzate dal ricorrente che i fatti posti a fondamento delle stesse, sicchè, la mancata produzione del
CCNL non ha quindi impedito alla resistente di comprendere il contenuto della domanda attorea e di articolare le proprie difese, come dimostrato dal chiaro contenuto della memoria di costituzione.
Alla luce di tali premesse, pertanto, l'eccezione di nullità deve essere respinta.
2.2. Nel merito la domanda attorea è fondata per quanto di ragione.
2.2.1. Si deve sottolineare che in tema di differenze retributive l'onere probatorio è diversificato in relazione alle causali indicate nei conteggi.
Per principio generale, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve solo dimostrare l'esistenza del titolo - cioè il contratto - graverà poi sul debitore la prova di aver già
3 adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza o che il termine di adempimento già decorso non aveva natura essenziale per il creditore o che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001
n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003;
Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Trasfondendo tali principi in materia lavoristica, l'onere probatorio sarà differenziato a seconda dell'oggetto della prova: sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, a tutto ciò che il
CCNL di settore riconosce al lavoratore, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Laddove il datore di lavoro convenuto non abbia provato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dal lavoratore per tali titoli, sarà assodato il diritto del dipendente al relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. Lavoro straordinario e/o supplementare;
2. Maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. Permessi retribuiti non goduti e non pagati.
2.3. Alla luce della distribuzione dell'onere della prova esposta, l'istruttoria espletata ha confermato la fondatezza nell'an della pretesa di parte ricorrente, sebbene limitatamente al periodo 2014-2017.
Di particolare rilievo, in tal senso, si è rivelata la deposizione della teste , Testimone_1 la quale ha fornito una testimonianza particolarmente attendibile circa l'effettivo orario di lavoro svolto dalla ricorrente.
La teste, infatti, ha dichiarato di aver lavorato nel medesimo centro commerciale della ricorrente, precisando testualmente: “ci incontravamo solitamente nel cambio turno. Ecco perché preventivamente ci comunicavamo inizio e fine turno, per poi vederci magari per pranzare insieme”. La ha inoltre confermato con precisione gli orari dei tre turni, Tes_1 spiegando di esserne a conoscenza “in quanto erano le stesse fasce orarie che svolgevo io nella mia attività”.
L'attendibilità di tali dichiarazioni risulta rafforzata dalla circostanza che la teste ha specificato di lavorare in un punto vendita vicino al bar che frequentava insieme alla ricorrente durante le pause, circostanza che le consentiva di conoscere personalmente gli orari di lavoro seguiti dalla (cfr. verbale d'udienza del 24.05.2022). Parte_1
4 Le dichiarazioni della hanno trovato, poi, significativo riscontro nella Tes_1 deposizione del teste il quale, pur essendo coniuge della ricorrente, ha fornito un Tes_2 racconto congruo e corrispondente, nel suo contenuto, a quanto dichiarato dalla prima testimone. (cfr. verbale d'udienza del 24.05.2022).
In definitiva, dunque, dall'espletata istruttoria può dirsi provato lo svolgimento di un orario di lavoro pieno in difformità rispetto al contratto part-time formalmente stipulato tra le parti.
Tale prova, tuttavia, può ritenersi raggiunta esclusivamente per il periodo 2014-2017, essendo questo l'arco temporale emerso alla luce della documentazione prodotta dalla parte ricorrente e dall'istruttoria espletata. In particolare, la teste , terza ed Tes_1 indifferente rispetto all'esito della causa ha dichiarato “[…] ho lavorato sempre all'interno del centro commerciale ma per società diverse, fino a cinque anni fa, ovvero fino al 2017. […]”. Per i restanti periodi, di contro, non sussistono elementi probatori sufficientemente univoci a sostegno della pretesa attorea.
2.4. Sulla scorta di tali risultanze istruttorie, pertanto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare le differenze retributive relative al 2014-2017.
Il nominato CTU, con procedimento logico immune da vizi che il giudice condivide, tenuto conto del CCNL applicato dalla società resistente, ha accertato differenze retributive per complessivi € 31.081,38, così ripartite nel periodo considerato: euro
6.323,29 per l'anno 2014, euro 6.707,36 per l'anno 2015, euro 10.132,32 per l'anno 2016 ed euro 7.918,41 per l'anno 2017. A tali importi si aggiunge la somma di euro 6.560,24 a titolo di T.F.R. che deve essere riconosciuta nella differenza rivendicata dalla ricorrente pari ad € 1.930,46.
Gli importi sopra indicati sono stati determinati dal CTU considerando la retribuzione base prevista per il IV livello del CCNL applicabile, le maggiorazioni per lavoro straordinario, domenicale e festivo, la tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché gli ulteriori elementi accessori previsti dalla contrattazione collettiva.
Le conclusioni del consulente, analiticamente motivate, meritano, pertanto, di essere condivise, risultando del tutto coerenti con l'inquadramento contrattuale della lavoratrice e con l'orario di lavoro effettivamente prestato come emerso dall'istruttoria.
5 In definitiva, dunque, la domanda va accolta per quanto di ragione e la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata al
[...] pagamento in favore di , della complessiva somma di € Parte_1
33.011,84 (€ 31.081,38 per differenze retributive + € 1.930,46 a titolo di differenza sul
T.F.R.) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3. Le spese di lite sono compensate per metà, alla luce dell'accoglimento parziale della domanda, e per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), del valore della controversia (scaglione 26.001,00 – 52.000,00), della complessità bassa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese dell'espletata CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
, per le causali di cui al ricorso, della complessiva somma di Parte_1
€ 31.081,38, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) Compensa per metà le spese di lite e conndanna la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere la restante parte a
, che liquida in € 2.314,50 per compensi, oltre spese Parte_1 generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo;
3) Pone a carico della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
6 Paola, 10.07.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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