Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/03/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG 1496 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 01/03/2022 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. LANZA Parte_1 C.F._1
BARBARA MARIA e dall'Avv. Marika De Bona presso il cui studio elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
E
(c. f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ROBBI Controparte_1 C.F._2
SILVIA presso il cui studio elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
11.12.2024; parte resistente come da come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12.12.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Matrimonio e figli nati dall'unione
Le parti hanno contratto matrimonio in Verona il giorno 11 settembre 2004, matrimonio trascritto presso il detto Comune, atti di matrimonio n. 370/p. 2004 (cfr. doc. 3 ricorrente). CP_2
Dalla loro unione sono nati i figli in data 13 marzo 2001 e in data 8 giugno 2004. Per_1 Per_2
Entrambe le parti in corso di causa hanno convenuto sul raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi i figli maggiorenni.
Domande delle parti
Parte ricorrente, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, chiede:
1. disporsi che corrisponda a a far data dalla domanda la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di € 1.500,00 quale contributo per il mantenimento della moglie, da versarsi a mezzo bonifico bancario con valuta fissa, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente bancario della stessa. Tale somma dovrà rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat annualmente.
3. Condannarsi il resistente alle spese di lite, maggiorate del 30% ex art. 4 comma1-bis D.M. 55/2014.
4. Condannarsi il resistente al pagamento integrale delle spese di CTU.
Parte resistente, in sede di udienza per la precisazione delle conclusioni, chiede:
NEL MERITO:
- Ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi già espressi in atti;
- Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti, ciascuno dotato di mezzi propri adeguati per mantenere il tenore di vita (reale e potenziale) goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio.
- Porsi integralmente a carico della signora i costi e le spese per l'espletata CTU. Pt_1
- In ogni caso con vittoria di spese ed onorari oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
IN VIA SUBORDINATA
- Ferme tutte le precedenti conclusioni, da intendersi qui richiamate, disporsi che il signor CP_1 corrisponda alla signora la somma di € 150 mensili a titolo di mantenimento mensile. Pt_1
Provvedimenti presidenziali, sentenze parziali e proposte conciliative del Giudice
Con ordinanza presidenziale depositata in data 2.6.2022, la Presidente delegata ha così disposto:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Assegna la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie sig. affinché ci Parte_2
abiti con la figlia maggiorenne non autosufficiente;
Per_1
3) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia Controparte_1 Per_1 corrispondendo mensilmente alla moglie, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di € 600, rivalutabile annualmente secondo gli indici ST e il 75% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Verona;
4) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della moglie sig. Controparte_1 Parte_2 orrispondendo mensilmente alla stessa, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di
[...]
€ 500, rivalutabile annualmente secondo gli indici ST .
In data 26.10.2022 la Giudice istruttrice ha formulato la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc:
1. Separazione.
2. Conferma dei provvedimenti presidenziali in punto di assegnazione della casa famigliare alla ricorrente.
3. Euro 700,00 mensili a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre all'80% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
4. Previsione del concorso della ricorrente nella misura del 20% e del resistente nella misura del 80%, alle voci di spesa accessorie da sostenersi per il figlio , come specificamente elencate nel Per_2
Protocollo Famiglia siglato dal Tribunale di Verona, nonché ad ogni ulteriore spesa, anche di natura ordinaria, richiesta dalla Comunità Educativo Assistenziale “US”-THE HELP Cooperativa sociale sita in Trieste ove lo stesso è attualmente inserito.
5. Conferma del contributo al mantenimento per la ricorrente come da provvedimenti presidenziali.
6. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Nella stessa udienza, in ragione della necessaria contribuzione dei genitori alle spese del figlio
, maggiorenne e economicamente non autosufficiente per dato pacifico tra le parti, modifica Per_2
fin da ora i provvedimenti presidenziali prevedendo, con decorrenza dal corrente mese, il concorso della ricorrente nella misura del 20% e del resistente nella misura del 80%, alle voci di spesa accessorie da sostenersi per il figlio , come specificamente elencate nel Protocollo Famiglia Per_2 siglato dal Tribunale di Verona, nonché ad ogni ulteriore spesa, anche di natura ordinaria, richiesta dalla Comunità Educativo Assistenziale sociale sita in Trieste ove lo Controparte_3
stesso è attualmente inserito.
La proposta conciliativa è stata accettata da parte resistente alla successiva udienza del 1.2.2023 e è stata rifiutata dalla resistente.
Con sentenza parziale n. 1957/2022 depositata il 28.10.2022 è stata dichiarata la separazione tra le parti.
A seguito della presentazione dell'istanza congiunta in data 1.3.2024, con ordinanza depositata in data 4.3.2024 in considerazione dell'intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi i figli maggiorenni, è stato eliso l'obbligo di contribuzione in capo ai genitori con decorrenza dal mese di marzo 2024.
Condizioni economico patrimoniali delle parti
Parte ricorrente, di anni 56, svolge la professione di Operatrice sociosanitaria con contratto a tempo indeterminato part-time di 25 ore.
Vive nella casa famigliare di esclusiva proprietà.
Parte resistente, di anni 65, è attualmente pensionato, ex Tecnico Specializzato presso le Ferrovie dello Stato.
Vive in una casa di proprietà con la compagna.
Per accertare le complessive condizioni economico patrimoniali di entrambe le parti è stato conferito apposito incarico peritale al dott. con elaborato peritale depositato in data Persona_3
10.10.2024.
All'esito dell'analisi condotta dal CTU è emerso che “Il sig. possedeva fino al 2020 n. 3 CP_1
immobili abitativi, 1 nel Comune di Peschiera del Garda e 2 nel Comune di Verona. In data
06/01/2021, a seguito della morte della sig.ra il sig. riceveva in eredità Persona_4 CP_1
un patrimonio immobiliare in comproprietà con la sorella . La tabella in ALLEGATO Controparte_4
B riporta pertanto per il 2021 la valutazione di tutti gli immobili ereditati in comproprietà. In data
02/11/2022 risulta effettuata la divisione, tra il sig. e la sorella sig.ra Controparte_1 Controparte_4
degli immobili ereditati dalla sig.ra In tal senso il prospetto ALLEGATO B Persona_4
recepisce per il 2022 e 2023 la situazione degli immobili rimasti al sig. interamente di CP_1
proprietà. Il 05/12/2022 il sig. ha donato alla sig.ra la nuda proprietà CP_1 CP_5 dell'appartamento sito in Peschiera del Garda e ricevuto in successione, riservandosi l'usufrutto (ALLEGATO D). L'immobile in questione è stato pertanto valutato per il solo valore dell'usufrutto negli anni 2022 e 2023 calcolato secondo i parametri del DPR 131/86 in materia di imposta di registro in misura pari al 55% della piena proprietà (corrispondente all'età di 62/63 anni).
Nel corso del 2023 il sig. ha ceduto un appartamento in Verona (già precedentemente CP_1
posseduto) e n. 2 appartamenti in Bardolino derivanti dalla successione (ALLEGATO E). Tali immobili sono stati evidenziati in giallo fino al 2022 nei prospetti in allegato B e valutati secondo il prezzo di vendita come già in precedenza illustrato.
La sig.ra è proprietaria di un appartamento in Verona con relative pertinenze (garage e Pt_1 cantina). Nel 2023 a seguito della morte del padre ha ereditato il 50% dell'appartamento e relative pertinenze nel medesimo immobile nel quale risiede la madre”.
Situazione immobili anno 2023:
2.236.396,58 Controparte_1
202.525,00 Parte_1
Situazione conti correnti e depositi anno 2023
445.671,24 Controparte_1
25.151,03 Parte_1
Dal punto di vista patrimoniale, pertanto, la complessiva situazione delle parti per l'anno 2023 è la seguente: parte ricorrente euro 197.384,30 parte resistente euro 2.680.944,14.
Dal punto di vista reddituale, invece, per lo stesso anno d'imposta la situazione valutata dal CTU è la seguente: parte ricorrente euro 12.631,00 parte resistente reddito netto euro 48.185,00
Con reddito figurativo rappresentato dalle case disponibili per essere messe a reddito euro 64.775,00
Le conclusioni del CTU, anche considerate in aumento le osservazioni tecniche di parte ricorrente, vanno comunque recepite in quanto rappresentano in modo chiaro l'attuale situazione delle parti.
Decisione in ordine alla richiesta di contributo al mantenimento per il coniuge In considerazione della presente cornice giudiziale di separazione all'interno della quale si inscrivono le domande delle parti, la norma di riferimento è l'art. 156 cc che stabilisce il diritto del coniuge incolpevole rispetto alla separazione a ricevere dall'altro quanto necessario al suo mantenimento nel caso in cui i suoi redditi propri non siano adeguati a quanto goduto in costanza di matrimonio. Il parametro di riferimento dell'adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente, pertanto, è proprio il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale – in separazione – il dovere di assistenza materiale (cfr. Cass. 17545/2023).
Infatti, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass. 12196/2017 e Cass. 22616/2022).
Da tempo, infatti, la Suprema Corte ha infatti stabilito che “Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato. Peraltro, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita ed anche il diretto godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo 'standard' di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro” (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 20638 del 22/10/2004).
Nel caso di specie, seppur è vero che il tenore di vita tenuto in via di fatto dalla famiglia nel corso dell'intera durata del matrimonio è stato al di sotto delle loro potenzialità assestandosi su un tenore di vita medio basso, privo di uscite settimanali e di vacanze, è anche vero che per la giurisprudenza citata vanno considerate tutte le potenzialità del nucleo famigliare nei suoi riflessi reddituali e patrimoniali. Ciò non vuol dire, tuttavia, considerare la consistente eredità ricevuta dal resistente in presenza di una crisi familiare già conclamata a distanza di appena un anno dal deposito del ricorso per separazione, che incide sicuramente nella determinazione attuale del patrimonio del resistente, ma non connota a posteriori il tenore di vita matrimoniale, come da orientamento anche richiamato dalla ricorrente secondo cui “i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono essere presi in considerazione ai fini della capacità economica del coniuge onerato e quindi, anche ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge beneficiario”
(cfr. Cass. n. 2542 del 5 febbraio 2014).
In altri termini, dell'eredità della zia paterna il nucleo famigliare non ha potuto beneficiare, neanche a livello di mera potenzialità, perché in concomitanza con l'ingresso della stessa nel patrimonio del resistente il nucleo famigliare era in via di disgregazione con il conseguente venir meno della comunione di vita. Ciò in quanto l'apertura della successione della zia paterna del resistente si è avuta in data 6.1.2021 e il deposito del ricorso per separazione da parte della ricorrente è avvenuto in data
1.3.2022, nel cui ambito si dava espressamente atto che il resistente si era allontanato definitivamente dal domicilio coniugale nel gennaio 2022.
Il fatto che la famiglia in astratto avrebbe potuto contare per neanche un anno (in considerazione delle lungaggini delle pratiche ereditarie) di consistenti entrate in termini di accresciuto patrimonio non può di per sé riverberare i propri effetti a posteriori sui 17 anni precedenti di vita matrimoniale in modo da alterarne in melius il tenore di vita medio.
Tuttavia, come detto, vanno considerate le potenzialità del nucleo famigliare, anche se non sfruttate dallo stesso anche in considerazione delle preoccupazioni e delle difficoltà legate alla crescita del figlio secondogenito.
Tale tenore di vita è ben evidenziabile nel corpo della CTU tenuto conto non dell'anno 2023 ma dell'anno 2019, pure analizzato dal CTU, da cui emerge che a livello patrimoniale, la situazione delle parti era la seguente:
Immobili parte ricorrente euro 126.875,00 parte resistente euro 319.800,00
Conti correnti, depositi e titoli: parte ricorrente euro 1.188,21 parte resistente euro 1.789,94
Riepilogo situazione patrimoniale ricorrente euro 128.063,21 resistente euro 308.839,57
Situazione reddituale
Ricorrente euro 11.319,00
Resistente euro 36.715,00
Dall'esame dei dati sopra riportati riferiti all'anno d'imposta 2019, emerge – pertanto – come la forbice tra le parti già esisteva ben prima l'apertura della successione della zia del resistente e lo stesso ha espressamente riconosciuto nei suoi atti come la moglie fosse esclusivamente concentrata sulla cura del figlio durante il matrimonio.
Va poi considerata all'attualità anche l'apertura della successione paterna per la ricorrente che incide sulla possibilità attuale della stessa di tenere un tenore di vita adeguato alle possibilità esistenti durante il matrimonio.
Alla luce del complesso di tali elementi va previsto a carico del resistente un contributo al mantenimento della moglie di euro 700,00 mensili, rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese di aprile
2022, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
Decisione sulle spese di lite
In considerazione del carattere neutro della pronuncia sul vincolo e dell'accordo in corso di causa sull'elisione del contributo per i figli maggiorenni, le spese di lite vanno compensate per metà ex art. 92 comma 2 cpc. Il residuo, invece, liquidato come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, con l'aumento previsto per la presenza di collegamenti ipertestuali, va invece posto a carico di parte resistente per il principio della soccombenza prevalente secondo i principi indicati da Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1269 del
21/01/2020.
Le spese di CTU vanno poste invece a carico di entrambe le parti in solido tra di loro in quanto funzionali alla ricostruzione della complessiva condizione economico patrimoniale delle stesse in considerazione della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Pone a carico del sig. per il mantenimento della ricorrente un Controparte_1
contributo mensile di euro 700,00 rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese di aprile 2022, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese. 2. Compensa per metà le spese di lite e, per il residuo, condanna il sig. l Controparte_1
pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente liquidate nel complessivo importo di euro 7.059,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
3. Pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido tra di loro.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio del 25.3.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra