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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 742/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. IORI FRANCESCA Parte_1
e con l'Avv. PEDRINI STEFANO Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
La IG.ra e il IG. , premesso di aver contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio civile, in data 18.09.1999, in Bleggio Superiore (TN), atto trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Bleggio Superiore al n. 2, parte 1 serie A, anno 1999, in costanza del quale sono nati due figli: , in data Per_1
07.12.2004, maggiorenne ed economicamente maggiorenne, e , in data Per_2
21.06.2008.
Con ricorso del 05.02.2025, depositato il 18.02.2025, le parti esponevano che il
Tribunale di Trento con provvedimento n. 986/2023, emesso il 03.04.2023, depositato in pari data, procedimento N.G.R. 2664/2022 aveva omologato la separazione alle condizioni loro concordate nella nota congiunta del 30.03.2023. I ricorrenti dichiaravano che dalla data dell'udienza presidenziale del 22.11.2022 di separazione la convivenza non è più ripresa e, pertanto, decorsi i termini di cui all'art. 3 legge 898/1970 e succ. modifiche, chiedevano che il Tribunale di
Trento, dichiarasse lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi concordano che la casa famigliare sita in Bleggio Superiore (TN),
Frazione Bivedo n. 8, di proprietà esclusiva di , rimanga a lui Parte_1 assegnata. conseguentemente continuerà a provvedere al pagamento Parte_1 della rata del mutuo ipotecario stipulato in data 26.11.2009 come concordato in sede di separazione.
2. I coniugi concordano che il figlio maggiorenne ed economicamente Per_3 autonomo, possa decidere liberamente dove stabilire la propria residenza e frequentare entrambi i genitori.
3. I coniugi concordano che il figlio minore rimanga affidato in Persona_4 maniera condivisa ad entrambi i genitori, e che il medesimo mantenga dimora principale e residenza presso la madre. Il padre concorda ed accetta che la madre abbia diritto a percepire l'assegno unico ed universale erogato dall'INPS al 100% per il ragazzo, l'assegno unico della PAT e tutti gli altri e/o ulteriori aiuti pubblici al 100%, oltre ad effettuare le detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi al 50%.
4. I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, Persona_4 all'educazione ed alla salute tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del ragazzo;
la responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata invece dal genitore che in quel momento avrà con sé il figlio.
5. Riguardo ai diritti di visita i coniugi concordano che, data l'età, il figlio minore sia libero di frequentare il padre nei modi e nei termini che più Per_2 ritiene opportuni salvo preavviso/comunicazione da effettuarsi ad entrambi i genitori con congruo anticipo.
6. I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio della carta d'identità e del passaporto del minore nonché della carta d'identità e del passaporto personale per il separato espatrio.
7. Il padre continuerà a provvedere al mantenimento del figlio minore Per_4 mediante il versamento alla madre sul conto corrente IBAN
[...]
[...] aperto presso la Cassa Rurale Alto Garda
Rovereto a nome di della somma di Euro 500,00 mensili (di cui Parte_2
Euro 300,00 per il suo mantenimento ed Euro 200,00 quale contributo all'affitto
Pag. 2 di 4 dell'abitazione dove vive con la madre) entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese fino alla sua completa autonomia economica;
tale somma verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT a partire da gennaio 2026.
8. I coniugi concordano che sarà a carico di entrambi, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie per il figlio Si precisa Per_2 che per individuare le spese straordinarie si dovrà fare riferimento alle linee guida del CNF di data 29.11.2017 come già compiutamente individuate ed elencate nel procedimento di separazione nelle note congiunte dd. 30.03.2023.
9. continuerà a provvedere al pagamento delle rate del Parte_2 finanziamento Easy n. 2591598301 di data 25.01.2021 sottoscritto a nome di Pt_1
con la per l'acquisto della vettura MERCEDES targata
[...] Parte_3
GF990RB, di proprietà di avendo già liberato completamente il Parte_2 marito da ogni e qualsivoglia obbligo nei confronti dell'istituto in questione in sede di separazione.
10. Con la sottoscrizione del presente atto, fermo restando quanto sopra, le parti dichiarano di aver definito qualsivoglia rapporto patrimoniale, esistito o esistente, a causa ed a seguito del rapporto coniugale e dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per nessun titolo e ragione l'uno dall'altra e viceversa ad eccezione di quanto previsto sopra riguardo al mantenimento ed alle spese straordinarie del figlio Persona_4
11. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente alla richiesta di un assegno di divorzio.
12. Spese di lite compensate fra le parti per cui ciascun coniuge provvederà a compensare unicamente il proprio legale. Gli avvocati sottoscrivono per autentica della firma del proprio cliente e per rinuncia alla solidarietà.
La IG.ra e il IG. dichiaravano di non volersi Parte_2 Parte_1 riconciliare e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 24.02.2025, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo la scadenza del termine per l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti si evince il passaggio in giudicato del provvedimento di omologa di separazione del 03.04.2023, depositato in pari data, emesso dal Tribunale di Trento nel procedimento n.2664/2022 R.G.
Pag. 3 di 4 Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 18.02.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 898/70. È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del procedimento;
che non vi è mai stata riconciliazione;
che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e in data 18.09.1999, in Parte_2 Parte_1
Bleggio Superiore (TN), atto trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Bleggio Superiore al n. 2, parte 1 serie A, anno 1999.
Il Tribunale preso altresì atto dell'accordo raggiunto provvede in conformità, atteso che l'affido condiviso, con collocazione presso la madre, del minore non contrasta l'interesse dello stesso né vi è motivo di censurare la Per_2 concordata disciplina del diritto di visita del padre né di formulare obiezioni sul pattuito mantenimento del padre a favore del figlio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così dispone:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_2
e in data 18.09.1999, in Bleggio Superiore (TN), atto trascritto Parte_1 presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Bleggio Superiore al n. 2, parte 1 serie A, anno 1999, alle condizioni riportate nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939. Così deciso in
Trento, nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 742/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. IORI FRANCESCA Parte_1
e con l'Avv. PEDRINI STEFANO Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
La IG.ra e il IG. , premesso di aver contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio civile, in data 18.09.1999, in Bleggio Superiore (TN), atto trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Bleggio Superiore al n. 2, parte 1 serie A, anno 1999, in costanza del quale sono nati due figli: , in data Per_1
07.12.2004, maggiorenne ed economicamente maggiorenne, e , in data Per_2
21.06.2008.
Con ricorso del 05.02.2025, depositato il 18.02.2025, le parti esponevano che il
Tribunale di Trento con provvedimento n. 986/2023, emesso il 03.04.2023, depositato in pari data, procedimento N.G.R. 2664/2022 aveva omologato la separazione alle condizioni loro concordate nella nota congiunta del 30.03.2023. I ricorrenti dichiaravano che dalla data dell'udienza presidenziale del 22.11.2022 di separazione la convivenza non è più ripresa e, pertanto, decorsi i termini di cui all'art. 3 legge 898/1970 e succ. modifiche, chiedevano che il Tribunale di
Trento, dichiarasse lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi concordano che la casa famigliare sita in Bleggio Superiore (TN),
Frazione Bivedo n. 8, di proprietà esclusiva di , rimanga a lui Parte_1 assegnata. conseguentemente continuerà a provvedere al pagamento Parte_1 della rata del mutuo ipotecario stipulato in data 26.11.2009 come concordato in sede di separazione.
2. I coniugi concordano che il figlio maggiorenne ed economicamente Per_3 autonomo, possa decidere liberamente dove stabilire la propria residenza e frequentare entrambi i genitori.
3. I coniugi concordano che il figlio minore rimanga affidato in Persona_4 maniera condivisa ad entrambi i genitori, e che il medesimo mantenga dimora principale e residenza presso la madre. Il padre concorda ed accetta che la madre abbia diritto a percepire l'assegno unico ed universale erogato dall'INPS al 100% per il ragazzo, l'assegno unico della PAT e tutti gli altri e/o ulteriori aiuti pubblici al 100%, oltre ad effettuare le detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi al 50%.
4. I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, Persona_4 all'educazione ed alla salute tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del ragazzo;
la responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata invece dal genitore che in quel momento avrà con sé il figlio.
5. Riguardo ai diritti di visita i coniugi concordano che, data l'età, il figlio minore sia libero di frequentare il padre nei modi e nei termini che più Per_2 ritiene opportuni salvo preavviso/comunicazione da effettuarsi ad entrambi i genitori con congruo anticipo.
6. I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio della carta d'identità e del passaporto del minore nonché della carta d'identità e del passaporto personale per il separato espatrio.
7. Il padre continuerà a provvedere al mantenimento del figlio minore Per_4 mediante il versamento alla madre sul conto corrente IBAN
[...]
[...] aperto presso la Cassa Rurale Alto Garda
Rovereto a nome di della somma di Euro 500,00 mensili (di cui Parte_2
Euro 300,00 per il suo mantenimento ed Euro 200,00 quale contributo all'affitto
Pag. 2 di 4 dell'abitazione dove vive con la madre) entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese fino alla sua completa autonomia economica;
tale somma verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT a partire da gennaio 2026.
8. I coniugi concordano che sarà a carico di entrambi, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie per il figlio Si precisa Per_2 che per individuare le spese straordinarie si dovrà fare riferimento alle linee guida del CNF di data 29.11.2017 come già compiutamente individuate ed elencate nel procedimento di separazione nelle note congiunte dd. 30.03.2023.
9. continuerà a provvedere al pagamento delle rate del Parte_2 finanziamento Easy n. 2591598301 di data 25.01.2021 sottoscritto a nome di Pt_1
con la per l'acquisto della vettura MERCEDES targata
[...] Parte_3
GF990RB, di proprietà di avendo già liberato completamente il Parte_2 marito da ogni e qualsivoglia obbligo nei confronti dell'istituto in questione in sede di separazione.
10. Con la sottoscrizione del presente atto, fermo restando quanto sopra, le parti dichiarano di aver definito qualsivoglia rapporto patrimoniale, esistito o esistente, a causa ed a seguito del rapporto coniugale e dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per nessun titolo e ragione l'uno dall'altra e viceversa ad eccezione di quanto previsto sopra riguardo al mantenimento ed alle spese straordinarie del figlio Persona_4
11. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente alla richiesta di un assegno di divorzio.
12. Spese di lite compensate fra le parti per cui ciascun coniuge provvederà a compensare unicamente il proprio legale. Gli avvocati sottoscrivono per autentica della firma del proprio cliente e per rinuncia alla solidarietà.
La IG.ra e il IG. dichiaravano di non volersi Parte_2 Parte_1 riconciliare e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 24.02.2025, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo la scadenza del termine per l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti si evince il passaggio in giudicato del provvedimento di omologa di separazione del 03.04.2023, depositato in pari data, emesso dal Tribunale di Trento nel procedimento n.2664/2022 R.G.
Pag. 3 di 4 Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 18.02.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 898/70. È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del procedimento;
che non vi è mai stata riconciliazione;
che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e in data 18.09.1999, in Parte_2 Parte_1
Bleggio Superiore (TN), atto trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Bleggio Superiore al n. 2, parte 1 serie A, anno 1999.
Il Tribunale preso altresì atto dell'accordo raggiunto provvede in conformità, atteso che l'affido condiviso, con collocazione presso la madre, del minore non contrasta l'interesse dello stesso né vi è motivo di censurare la Per_2 concordata disciplina del diritto di visita del padre né di formulare obiezioni sul pattuito mantenimento del padre a favore del figlio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così dispone:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_2
e in data 18.09.1999, in Bleggio Superiore (TN), atto trascritto Parte_1 presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Bleggio Superiore al n. 2, parte 1 serie A, anno 1999, alle condizioni riportate nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939. Così deciso in
Trento, nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
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