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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/09/2024, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
R.G. 780/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nel procedimento iscritto al n. R.G. 780/2021 promosso da:
, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso, Parte_1
dall'Avv.to Laura Latini del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Milano, Corso XXII Marzo n. 4;
RICORRENTE contro
, C.F. , con sede _1 P.IVA_1
legale in Pavia, Via Sant'Invenzio n. 2, in persona del curatore fallimentare Dott.
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE nonché contro
C.F. , con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2
Parma, Via Forlanini n. 2/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dagli
Avv.ti Federico Casiraghi e Michele Marocchi del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Strada Repubblica n.
56;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 27.12.2021 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio ,
[...] _1
Controparte_4 Controparte_5 [...]
e esponendo: a) che la Controparte_3 CP_6 _1
era una società operante nel settore dei trasporti, avente ad oggetto l'attività e il servizio di logistica in generale, che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, aveva un numero complessivo pari a 20 dipendenti (doc. 3 fasc. parte ricorrente) b) di essere stato assunto, in data 27.04.2016, dalla società
[...]
con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al _1
26.07.2016, full time, con mansione di operaio autista e con inquadramento economico al livello 3S del CCNL Autotrasporti (doc. 1 fasc. parte Controparte_7
ricorrente); c) che tale contratto veniva successivamente prorogato al 26.10.2016, senza tuttavia che il ricorrente ricevesse mai la lettera di assunzione (doc. 2 fasc. parte ricorrente); d) di avere svolto, in favore di detta società, attività di trasporto e rifornimento di generi alimentari, percorrendo lunghe tratte in diverse zone del nord e del centro Italia;
e) di avere svolto, nel corso del contratto, attività lavorativa presso la società committente lavorando dal lunedì al venerdì mediamente Controparte_5
dalle ore 03:00/05:00 alle ore 18:00/20:00, e, pertanto, per complessive 15 ore giornaliere e 75 ore settimanali (doc. 4 fasc. parte ricorrente); f) che la società datrice,
a causa della necessità sopravvenuta del ricorrente di essere sottoposto ad operazione chirurgica, non rinnovava il contratto alla scadenza del 26.10.2016, omettendo di corrispondere il TFR e le competenze di fine rapporto (doc. 5 fasc. parte ricorrente);
g) che la società datrice, in data 02.01.2017, assumeva nuovamente il ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza al 31.03.2017, alle medesime condizioni contrattuali (doc.ti 6 e 7 fasc. parte ricorrente); h) che, in data
03.07.2017, la società datrice prorogava il contratto di lavoro sino al 30.09.2017, convertendolo successivamente in contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc.ti 8
e 9 fasc. parte ricorrente); i) di avere prestato la propria attività, anche nel corso di tale rapporto di lavoro, per un numero di ore di gran lunga superiore a quello contrattualmente previsto;
l) di avere svolto, da luglio 2017 a ottobre 2017, attività di trasportatore per conto della società anch'essa Controparte_4
operante nel settore dei trasporti (doc. 10 fasc. parte ricorrente); m) di avere svolto successivamente, da novembre 2017 ad aprile 2018, attività di trasportatore per conto di;
n) di aver svolto, da maggio 2018 a maggio 2019, attività di Controparte_5
trasportatore per conto della società committente (doc. 11 Controparte_3
fasc. parte ricorrente); n) di avere svolto, da giugno 2019 fino al 20.12.2019, attività di trasportatore per conto di società cliente della (doc. 12 fasc. CP_6 CP_3
parte ricorrente); o) di avere sempre lavorato, nel corso di tale secondo rapporto di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle ore 05:00 alle ore 19.00/20.00, per circa 14/15 ore giornaliere, nonché il sabato dalle ore 03:00/05:00 alle ore 12,00, per circa 8 ore, per un totale, pertanto, di oltre 80 ore settimanali complessive (doc.ti 15 e 16 fasc. parte ricorrente); p) che, in ragione di ciò, a volte era costretto, dopo 9 ore di guida continuativa, ad estrarre la scheda dal tachigrafo presente sul camion, portandolo al deposito della società datrice o dormendo direttamente a bordo dello stesso;
q) di avere svolto personalmente, oltre alla mansione di autista, anche lo scarico dei bancali di merce, nonché, nel corso dell'attività presso la il ritiro e la CP_5
consegna degli assegni a fine turno;
r) di avere sempre guidato, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, mezzi pesanti di proprietà della società datrice di lavoro, tra cui i camion targati FC435JS e FJ779DM (doc. 14 fasc. parte ricorrente); s) di avere avuto come referenti i sigg.ri e , dai quali Parte_2 Parte_3
riceveva ogni giorno indicazioni sulla destinazione da raggiungere il giorno successivo;
t) di avere svolto, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, solamente 3 settimane di ferie, nonché di non aver percepito alcuno stipendio a decorrere dalla mensilità di agosto 2019, corrisposto nel mese di ottobre 2019 (doc. 17 fasc. parte ricorrente); u) che la società datrice, infatti, era solita corrispondere lo stipendio a favore del lavoratore, attraverso bonifici bancari, mediante acconti e saldi posticipati di due mesi;
v) che la società datrice consegnava al ricorrente, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, unicamente le buste paga relative alle mensilità da Aprile 2016 ad
Agosto 2016, omettendo di versare i relativi contributi (doc.ti 17, 18 e 19 fasc. parte ricorrente); z) di avere, quindi, presentato, per mezzo del rappresentante sindacale, le proprie dimissioni per giusta causa in data 20.12.2019, adducendo tale recesso alla mancata percezione delle retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2019 (doc. 20 fasc. parte ricorrente); aa) di avere in plurime occasioni, segnatamente in data
28.01.2019, in data 16.04.2020 e in data 07.10.2020, diffidato formalmente la società datrice al pagamento delle predette spettanze (doc.ti 21, 22 e 23 fasc. parte ricorrente); bb) che l'ultima RAL di riferimento utile per il calcolo del TFR era pari a
€ 2.042,09; cc) che la società datrice di lavoro, medio tempore fallita, presentava ricorso monitorio, avverso la società chiedendo il pagamento di una CP_3
somma complessivamente pari ad € 100.000,00, quale corrispettivo del contratto di appalto;
dd) che il Tribunale di Parma, all'esito del predetto procedimento, emetteva decreto ingiuntivo nei confronti della il quale veniva successivamente CP_3
opposto; ee) che anche le altre società committenti omettevano di corrispondere alla società datrice di lavoro le somme oggetto del corrispettivo dei rispettivi contratti di appalto.
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente - deducendo lo svolgimento dell'attività lavorativa per un orario di lavoro di gran lunga superiore a quello contrattualmente previsto – rivendicava la corresponsione dei relativi emolumenti retributivi, invocando la responsabilità solidale delle società committenti per cui aveva prestato servizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 1676 c.c. e dell'art. 29 del D.Lgs. n.
276/2003. Tanto premesso ed esposto, il ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Parma adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previo ogni accertamento e declaratoria che dovessero ritenersi necessari, così ritenere e giudicare:
- Nel merito ed in via principale:
1. Accertare e dichiarare che, nel corso di tutto il rapporto di lavoro intercorso, dal
27 aprile 2016 al 20 dicembre 2019, o altre diverse date che risulteranno all'esito del giudizio, alle dipendenze di il ricorrente ha maturato crediti _1
a titolo di differenze retributive per ore di lavoro ordinario e straordinario, come meglio dettagliate in narrativa, per complessivi Euro 109.107,11 lordi oltre a Euro
6.055,82 a titolo di TFR per gli anni dal 2016 al 2019 oltre a rivalutazione ed interessi, o per quella diversa somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria o verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, e per
l'effetto
2. Condannare le committenti a pagare al ricorrente le seguenti somme: CP_5
per 43.701,06 Euro a titolo di differenze retributive e 2.541,88 Euro a titolo di
[...]
TFR; per 10.119,02 Euro a titolo di differenze Controparte_4
retributive e 567,44 Euro a titolo di TFR;
e Controparte_3 [...]
anche in via solidale tra loro, per 55.287,03 Euro a titolo di differenze CP_6
retributive e 2.943,5 Euro a titolo di TFR come dettagliato in narrativa, o le diverse somme che risulteranno all'esito dell'istruttoria o le maggiori o minori somme che risulteranno all'esito dell'istruttoria o che verranno ritenute di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre CPA ed IVA, con distrazione in favore del procuratore, che si dichiara antistatario.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 24.03.2022, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Parma a CP_6 favore della Sezione Fallimentare del Tribunale di Pavia o della Sezione Lavoro del
Tribunale di Milano nonché l'inammissibilità e/o improcedibilità dello stesso ed instando, nel merito, per la reiezione del ricorso.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 24.03.2022, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_3
l'incompetenza del Tribunale di Parma a favore della Sezione Fallimentare del
Tribunale di Pavia o, in subordine, della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia nonché la propria carenza di legittimazione passiva - con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio - ed instando, nel merito, per la reiezione del ricorso.
1.4. Con memoria difensiva depositata in data 24.03.2022, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'intervenuta decadenza del Controparte_5
ricorrente dalle domande proposte nei confronti della società nonché l'intervenuta prescrizione dei diritti ad esse sottesi, e, nel merito, instando, in via principale, per la reiezione del ricorso, in subordine, per la condanna della società _1
, a titolo di manleva, al rimborso delle somme eventualmente
[...]
corrisposte al lavoratore.
1.5. Le società e _1 [...]
benché ritualmente evocate, non si costituivano in Controparte_4
giudizio, di talché, all'udienza del 05.04.2022, il Giudice ne dichiarava la contumacia.
1.6. Con memoria difensiva depositata in data 25.10.2022, si costituiva tardivamente in giudizio contestando la fondatezza Controparte_4
delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.7. All'udienza del 25.01.2024, e la società addivenivano ad Parte_1 CP_6
una conciliazione giudiziale alla stregua delle condizioni di cui al verbale n. 5/2024,
e, conseguentemente, il Giudice dichiarava l'estinzione parziale del giudizio nei rapporti tra le predette parti.
1.8. Con nota depositata in data 09.09.2024, e la società Parte_1 CP_5
davano atto dell'intervenuta composizione della lite in sede sindacale, instando
[...] affinché, tra le predette parti, fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1.9. Con sentenza n. 691/2024 non definitiva, il Giudice dichiarava la cessata materia del contendere relativamente ai rapporti tra e la società Parte_1 Controparte_5
disponendo l'integrale compensazione delle spese processuali.
1.10. Con nota depositata in data 16.09.2024, e la società Parte_1 [...]
davano atto dell'intervenuta composizione della lite in Controparte_4
sede sindacale, instando affinché, tra le predette parti, fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1.11. Con sentenza non definitiva resa in data 24.09.2024, il Giudice dichiarava la cessata materia del contendere relativamente ai rapporti tra e la società Parte_1
disponendo l'integrale compensazione Controparte_4
delle spese processuali.
1.12. La causa veniva istruita, dunque, alla stregua della documentazione versata in atti nonché dalle risultanze istruttorie delle prove orali richieste dalle parti.
1.13. All'udienza del 24.09.2024, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento per le ragioni che si andranno ad esporre.
2.1. Debbono essere, anzitutto, disattese le eccezioni preliminari articolate dalla convenuta in sede di memoria di costituzione.
2.1.1. Infondata è, in primo luogo, l'eccezione di incompetenza territoriale svolta dalla società convenuta, la quale ha, appunto, eccepito l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Pavia quale sede legale della società
[...]
ex datrice di lavoro. _1 Sul punto, occorre preliminarmente richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di appalto di opere e di servizi, il lavoratore che agisca contro l'appaltatore ed il committente, facendo valere, nei confronti di quest'ultimo la responsabilità solidale con il primo ex art 29, comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003, può adire al giudice del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui è addetto anche per la domanda proposta nei confronti del committente, dovendosi ritenere che tra questa e quella proposta nei confronti dell'appaltatore ricorra una particolare connessione, che, in analogia con le ipotesi più intense ex art
31 e s.s. c.p.c. , consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali inderogabili di cui all'art 413 c.p.c. , un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per l'una o per l'altra delle cause connesse” Cass. N. 3086/2017.
Orbene, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale di Pavia nelle sentenze n. 129/2022 e n. 130/2022, essendo la società ex datrice di lavoro del ricorrente – ed essendo, dunque, la domanda Controparte_8
attorea spiegata nei riguardi della stessa (sia pur di mero accertamento e non di condanna) improcedibile, tale connessione, determinante per affermare la competenza del Tribunale di Pavia, non può operare, difettando una domanda - principale - validamente introdotta alla quale possano dirsi connesse quelle avanzate nei confronti della committente convenuta.
La regola generale è, invero, che il fallimento del datore di lavoro determina la vis attractiva del tribunale fallimentare e le domande dei lavoratori, pendenti e non ancora definite con sentenza, devono essere riproposte come insinuazione allo stato passivo, non già riassunte avanti al giudice del lavoro.
Unico limite riguarda la sola ipotesi di impugnativa del licenziamento che dovrà essere mantenuta avanti al giudice del lavoro, mentre l'accertamento sulla natura del rapporto di lavoro subordinato dovrà essere proposta al tribunale fallimentare.
In ordine alle azioni relative a rapporti di lavoro, si evidenzia come la domanda di accertamento, nei confronti dell'imprenditore fallito, è assoggettata alla vis attractiva della cognizione del giudice fallimentare quando sia diretta ad una successiva pronuncia di condanna, ovvero ad una sentenza che impedisca poi al giudice fallimentare, chiamato a verificare il diritto dei creditori a partecipare alla ripartizione dell'attivo, di misconoscere la sussistenza di tale diritto.
Per tale effetto, ogni qualvolta vi siano questioni che prevedano condanne ai danni del datore di lavoro dichiarato fallito o, comunque, accertamenti che incidano sul diritto dei creditori a partecipare alla ripartizione dell'attivo, la competenza a giudicare sulle medesime non può che essere quella del giudice fallimentare.
Attesa, infatti, una procedura concorsuale in fase di svolgimento, è assolutamente logico - e condivisibile - che, sia l'accertamento, sia la condanna relativa alla debenza di somme di denaro, siano attratti alla esclusiva cognizione del giudice del fallimento;
e, ciò, in ragione del consolidato principio di sottrarre al giudice del lavoro domande che, invece, devono essere valutate nella competente sede fallimentare, per via del complesso rapporto bifasico tra attivo e creditori e, poi, creditori tra loro.
Ma, anche a voler ragionare diversamente e ritenere che il mero accertamento relativo alla debenza di somme di denaro non possa essere attratto alla esclusiva cognizione del giudice del fallimento – e che, conseguentemente, la relativa domanda non sia improcedibile – occorre evidenziare che, nell'ipotesi in controversia, a ben vedere, il lavoratore, pur convenendo in giudizio la ex datrice di lavoro, non ha avanzato, nei riguardi della stessa, alcuna domanda, essendo la domanda di accertamento di cui al punto 1 delle conclusioni attoree funzionale a quella di condanna della committente alla corresponsione delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro.
Con la conseguenza per cui, difettando una domanda autonomamente introdotta alla quale possa dirsi connessa quella avanzata nei confronti della committente convenuta, non può operare la predetta connessione, determinante per affermare la competenza del tribunale di Pavia, e la competenza per territorio deve essere necessariamente individuata in relazione alla sede della convenuta.
2.1.2. La società ha, poi, eccepito l'improponibilità Controparte_3 CP_3
o improcedibilità delle domande attoree, essendo fallita la debitrice principale
[...]
e non avendo il ricorrente presentato domanda di insinuazione al passivo CP_1
fallimentare.
Tale eccezione è infondata, dal momento che l'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dal fallimento del secondo, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori in bonis nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro.
La Cassazione ha, invero, precisato che “In materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ.1, per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore - datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e che, d'altra parte, si tratta di un'azione “diretta”, incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata;
né, tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Costituzione (letto in corrispondenza del principio della “par condicio creditorum”), non essendo irrazionale una norma che accorda uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, in relazione all'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) ha ricavato un particolare vantaggio”.(v. Cass. sentenza n. 3559 del
10/03/2001, sentenza n. 6333 del 05/03/2019).
2.2. Passando, dunque, all'esame del merito, come precisato nelle premesse fattuali,
ha chiesto al Tribunale di Parma di condannare Parte_1 Controparte_3
committente della società - alle
[...] _1
dipendenze della quale il ricorrente ha lavorato come autotrasportatore dal
27.04.2016 al 26.10.2016 nonché dal 2.01.2017 e sino al dicembre 2019 - al pagamento in suo favore, in forza del vincolo di responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, di una somma pari ad Euro 29.504,14 lordi, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, oltre ad Euro 1.893,31 a titolo di TFR.
2.2.1. Così definito l'oggetto del presente giudizio, appare utile premettere che, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui nei casi in cui, come nel presente giudizio l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive (e/o ulteriori voci di retribuzione), il lavoratore deve, appunto, fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata e articolazione oraria, nonché del conseguente diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Inoltre, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti.
Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697
c.c., configurandosi l'esistenza del rapporto di lavoro nei termini dedotti da parte ricorrente quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
In altri termini, l'obbligazione di pagamento della retribuzione sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
sicché, soltanto ove sia provato tale rapporto, e, dunque, la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe, a sua volta,
l'onere di provare l'esatto adempimento.
Come sottolineato dalla successiva e più recente giurisprudenza, infatti, la minore o maggiore facilità nell'acquisizione della prova non può costituire criterio per l'addebito dell'onere probatorio quale previsto dalla norma generale di cui al citato art. 2697 c.c., atteso che questa norma ripartisce l'onere suddetto facendo esclusivo riferimento alla posizione processuale assunta dalle parti in causa e, cioè, ponendolo a carico di chi intende far valere giudizialmente il suo diritto ovvero di chi, all'opposto, ne contesti l'esistenza o ne deduca la estinzione o la modifica, senza specificamente considerare se, in pratica, sia più o meno agevole, per l'una o per l'altra parte, offrire la chiesta dimostrazione (ed anche se, in realtà, la possibilità dell'agevole acquisizione della prova può normalmente ritenersi coincidente, di fatto, con le anzidette posizioni processuali (Cass., n. 12311/2003).
Da ultimo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione è tornata sul punto precisando che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (cfr. Sent. n.
13150/2018. Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver “lavorato oltre l'orario di lavoro “senza percepire” quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario” nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36
Cost.). Infine, sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le
Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. Cass., S.U., n.
13533/2001).
2.2.2. Tanto premesso in ordine ai principi di diritto applicabili al caso di specie in tema di riparto degli oneri probatori, occorre evidenziare che le risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa hanno confermato le allegazioni svolte in ricorso in merito allo svolgimento di lavoro straordinario.
In particolare, tutti i testi escussi2 - che svolgevano mansioni e seguivano orari analoghi a quelli del ricorrente, incontrandolo, peraltro, più volte nell'ambito della giornata lavorativa ed essendo in frequente contatto con lo stesso - hanno concordemente riferito che la giornata lavorativa dei camionisti adibiti alla commessa iniziava tra le 3:00 e le 5:00 del mattino e proseguiva sino alle 19:30-20. CP_3
Ne discende che, a fronte della prova fornita dal dipendente/creditore nonché dell'eccezione di inadempimento dal medesimo sollevata, la datrice di lavoro avrebbe dovuto provare di avere adempiuto con esattezza alle obbligazioni economiche nascenti dal contratto di lavoro.
La convenuta, invece, è rimasta contumace e, benché la contumacia non equivalga alla non contestazione delle allegazioni di controparte - in quanto l'articolo 115 c.p.c. si riferisce espressamente alle parti costituite - si è, comunque, sottratta al processo e alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento, ovvero fornire la prova contraria dei fatti costitutivi allegati dall'attore a sostegno della pretesa creditoria, ovvero, infine, provare l'esistenza di fatti sopravvenuti (modificativi e istintivi delle obbligazioni di pagamento), oltre che contestare la genuinità e l'attendibilità della documentazione prodotta dal lavoratore in allegato all'atto introduttivo del giudizio.
In relazione al quantum creditorio, possono ritenersi congrui i conteggi offerti dalla difesa attorea, anche in assenza di contestazioni specifiche al riguardo da parte della società convenuta, poiché tengono conto delle previsioni del CCNL e delle buste paga in atti (doc. 24 fasc. parte ricorrente).
Va, pertanto, accertata la debenza, a favore del lavoratore ricorrente, di una somma pari ad Euro 29.504,14 a titolo di emolumenti retributivi da lavoro ordinario e straordinario, oltre ad Euro 1.893,31 a titolo di TFR;
somme che risultano dai conteggi in atti, che appaiono immuni da vizi logici ed errori di calcolo.
Secondo il costante orientamento della Corte di legittimità, “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, L. 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili
- debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire”
(cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass.,
n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nonché, più di recente, Cass., . sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito). Ne consegue che - solo ove il datore di lavoro fornisca la prova del pagamento all dei contributi previdenziali alla scadenza, così regolarizzando la posizione CP_9
contributiva del lavoratore - la condanna avrà ad oggetto somme al lordo delle ritenute fiscali ma al netto di quelle previdenziali;
ma, ciò, non accaduto nel caso di specie.
Sui crediti del ricorrente vanno, altresì, corrisposti gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001,
n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo.
2.3. Ciò posto, come detto, il lavoratore - pur avendo convenuto in giudizio, sia la
), ex datrice di lavoro, sia la società _10 CP_3
in qualità di committente - ha avanzato una domanda di condanna alla corresponsione delle somme di cui al paragrafo che precede solo nei riguardi di quest'ultima, invocando, a riguardo, l'applicazione dell'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003.
2.3.1. A riguardo, osserva questo giudicante che l'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 (nel testo in vigore dal 17.03.2017), così recita: “2. ((...)) In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro. è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
La solidarietà prevista dall'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 costituisce, quindi, un istituto eccezionale, di natura temporanea e circoscritta, essendo volto ad assicurare al dipendente dell'appaltatore, o del subappaltatore, una garanzia rafforzata per il solo periodo in cui egli ha prestato la propria attività lavorativa in esecuzione del contratto di appalto, trovando tale garanzia giustificazione nel beneficio che il committente trae dai risultati conseguiti dallo svolgimento di quella particolare attività. Al di fuori di tali limiti – e, dunque, per i crediti pur retributivi maturati in relazione ad attività lavorativa prestata prima o dopo l'appalto o comunque al di fuori dell'appalto - deve escludersi qualsiasi responsabilità solidale del committente.
Elemento determinante ai fini dell'insorgere della responsabilità solidale è dato, infatti, unicamente dalla corrispettività dell'emolumento retributivo rispetto alle prestazioni rese dal lavoratore nell'appalto.
Il D.L. n. 5 del 2012, modificato dalla legge di conversione n. 35/2012, aveva introdotto il beneficio di preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore - e degli eventuali subappaltatori - prevedendo che il committente, nella memoria di costituzione nel giudizio ex art. 416 c.p.c., potesse invocare l'applicazione di detto beneficio che, tuttavia, operava soltanto in fase esecutiva nel senso che il committente non correva rischi di azione esecutiva fino a quando non fosse dimostrata l'infruttuosità del patrimonio dell'appaltatore.
Con il D.L. n. 25 del 2017, in vigore dal 17 marzo 2017, il predetto beneficio è stato cancellato ed è stata, altresì, eliminata la facoltà per le parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva. Conseguentemente, il committente può essere aggredito anche prima dell'appaltatore, dovendo pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti, salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso dall'appaltatore di quanto pagato.
Di recente, con l'ordinanza n. 5415 del 18.02.2022, la S.C. di Cassazione ha affermato che la responsabilità solidale negli appalti non comporta un litisconsorzio necessario, atteso che l'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003 consente al lavoratore di rivolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori.
Peraltro, i supremi giudici evidenziano che l'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, in quanto non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause bensì dà luogo a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito.
Il principio, invero, era già stato sancito nel 2010 dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza del 18 giugno 2010, n. 14700 in cui si afferma: “nel caso in cui siano convenuti nel medesimo giudizio tutti i condebitori di una obbligazione solidale, poiché quest'ultima determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori, quanti sono i condebitori, si realizza la coesistenza nel medesimo giudizio di più cause scindibili, rispetto alle quali, in sede d'impugnazione, i motivi di gravame non si comunicano dall'uno all'altro dei coobbligati”.
Tanto premesso, venendo al caso di specie, occorre evidenziare come parte attrice abbia provato i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio.
2.3.2. Sul punto, preliminarmente, non può darsi seguito all'eccezione con cui la convenuta ha sostenuto che il contratto stipulato dalla committente fosse un contratto di trasporto e non di appalto.
La società sul punto, ha, in particolare, contestato CP_3 Controparte_3
la prospettazione attorea, negando la configurabilità quale appalto del contratto concluso con trattandosi – a suo dire - di accordo riconducibile al _1
contratto di trasporto;
contratto tipico, disciplinato dagli artt. 1678 e ss. cod. civ., al quale non sarebbe, quindi, applicabile la disciplina sugli appalti di cui al D.Lgs. n.
276 del 2003 e succ. mod.,
Gli assunti di parte convenuta sono infondati.
Deve riconoscersi, nel caso in esame, la figura dell'appalto di servizi di trasporto e non già quella del contratto di trasporto.
La differenza tra appalto e trasporto va individuata nel fatto che il primo ha per oggetto il risultato di un facere, il quale può concretarsi nel compimento di un'opera o di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente dietro corrispettivo ed
è, altresì, caratterizzato dall'esistenza di un'organizzazione d'impresa presso l'appaltatore, nonché dal carico esclusivo del rischio economico nella persona del medesimo;
al contrario, il trasporto prevede l'assunzione da parte di un soggetto dell'obbligazione di trasferire persone o cose da un luogo all'altro, mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l'assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso (v. Cass., Sez. 2, n.
11430 del 17.10.92).
L'appalto di servizi di trasporto rappresenta una fattispecie negoziale mista in cui alle obbligazioni tipiche del trasporto se ne aggiungono altre, volte all'organizzazione di un servizio nell'interesse imprenditoriale del committente;
sicché, tale tipologia negoziale si caratterizza per la predeterminazione, continuatività e sistematicità dei servizi, la pattuizione di un corrispettivo unitario e l'assunzione dei rischi da parte del trasportatore (v. Cass., Sez. 3, n. 6160 del 13.3.09).
In questi termini si è espresso anche il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la nota circolare n. 17 del 11.7.12, nella quale è stato chiarito che l'appalto di servizi di trasporto - che fa scattare la solidarietà di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 276 del
2003, a differenza del mero trasporto - ricorre ogniqualvolta siano riscontrate, oltre alle prestazioni tradizionalmente connesse all'esecuzione del trasporto (custodia, deposito, carico, scarico merci), altre e distinte prestazioni che esulano dallo schema tipico del trasporto, configurando una diversa prestazione di servizi.
Nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi sopra descritti dell'appalto di servizi di trasporto.
Dall'esame del contratto risulta, infatti, che non si è trattato di mera attività di trasferimento di cose da un luogo all'altro da parte del vettore, ma di plurime prestazioni, alcune propedeutiche, altre aggiuntive, rispetto al trasporto (ad es. gestione del pallet nonché, a richiesta, il carico e lo scarico), predeterminate secondo le direttive operative della società nonché connotate dal carattere della CP_3
continuatività e della sistematicità. Gli stessi trasferimenti veri e propri delle merci, lungi dall'essere programmati singolarmente e di volta in volta, si inseriscono in un piano organizzativo ed esecutivo unitario che ne comporta la predeterminazione e, poi, l'effettuazione seriale e continuativa sulla base delle indicazioni e delle esigenze del committente.
I rapporti contrattuali, pertanto, non si sono esauriti in occasionali ed episodiche prestazioni di trasferimento, connotandosi, per contro, per la prestazione continuativa e duratura di servizi di trasporto (cfr. Cass. n.14670 del 14.07.2015, la quale specifica che ricorre il contratto di appalto, anziché il semplice contratto di trasporto, in presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare;
connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore: “la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità
e predeterminazione delle rispettive prestazioni.”).
2.3.3. Tanto premesso in ordine alla qualificazione del rapporto, il ricorrente ha fornito in giudizio la prova di avere svolto attività lavorativa per il proprio datore di lavoro – società – nell'ambito dell'appalto indicato _1
conferito dalla committente CP_3
Il lavoratore ha, in particolare, provato di avere svolto, nel periodo in controversia, le mansioni a lui assegnate nell'ambito del servizio oggetto di appalto, in favore della datrice di lavoro e della committente CP_10 _1 [...]
Controparte_3 Dell'obbligazione di pagamento risponde, dunque, in forza dell'art. 29, comma 2,
D.Lgs. n. 276 del 2003, anche quest'ultima società.
La pretesa azionata nei confronti di tale società non deve subire alcun aggiustamento in punto di quantum debeatur, poiché i conteggi attorei comprendono importi che, per la loro natura, possono essere, tutti, domandati in via di solidarietà ex art. 29, co.
2, D.Lgs. n. 276 del 2003.
In particolare, non possono accogliersi le obiezioni sollevate dalla committente circa l'indennità di trasferta.
E, invero, secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità,
l'indennità di trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello individuato dal datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa (in questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una residuale componente retributiva), o si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità dell'abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della “trasferta in senso proprio”, costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro, poiché, in questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione - anche se di importo non strettamente costante - così da dovere essere ricompreso anche nella base di computo del T.F.R. etc. (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. n. 17253/2018,
S.U. n. 27093/2017, e anche Cass. n. 18479/2014, n. 27826/2009, n. 3278/2004).
Nel caso in esame, come si è visto, la prestazione lavorativa è sempre avvenuta in luoghi diversi dalla sede di lavoro e l'indennità di trasferta va, quindi, ricondotta al secondo dei due casi individuati, con conseguente carattere retributivo. La società committente in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, va, dunque, condannata a pagare, in favore del lavoratore, una somma pari ad Euro 29.504,14 lordi, a titolo di emolumenti retributivi da lavoro ordinario e straordinario, nonché un'ulteriore somma, pari ad Euro 1.893,31
a titolo di TFR;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione al saldo.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidati nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico della convenuta
[...]
con distrazione a favore della procuratrice dichiaratasi Controparte_3
antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, a favore
[...]
di , una somma pari ad euro 29.504,14 lordi, a titolo di emolumenti Parte_1
retributivi da lavoro straordinario, nonché un'ulteriore somma, pari ad Euro 1.893,31,
a titolo di TFR, il tutto oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione al saldo.
2. Condanna la società in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, a favore di parte ricorrente, delle spese di lite, spese che si liquidano in euro 4.629,00 per compensi professionali, euro
49,00 per spese, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali, con distrazione a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Parma, il 24 settembre 2024. Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Analogo discorso vale, all'evidenza, anche con riguardo alla responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003. 2 Ci si riferisce ai testimoni , , e . Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nel procedimento iscritto al n. R.G. 780/2021 promosso da:
, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso, Parte_1
dall'Avv.to Laura Latini del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Milano, Corso XXII Marzo n. 4;
RICORRENTE contro
, C.F. , con sede _1 P.IVA_1
legale in Pavia, Via Sant'Invenzio n. 2, in persona del curatore fallimentare Dott.
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE nonché contro
C.F. , con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2
Parma, Via Forlanini n. 2/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dagli
Avv.ti Federico Casiraghi e Michele Marocchi del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Strada Repubblica n.
56;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 27.12.2021 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio ,
[...] _1
Controparte_4 Controparte_5 [...]
e esponendo: a) che la Controparte_3 CP_6 _1
era una società operante nel settore dei trasporti, avente ad oggetto l'attività e il servizio di logistica in generale, che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, aveva un numero complessivo pari a 20 dipendenti (doc. 3 fasc. parte ricorrente) b) di essere stato assunto, in data 27.04.2016, dalla società
[...]
con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al _1
26.07.2016, full time, con mansione di operaio autista e con inquadramento economico al livello 3S del CCNL Autotrasporti (doc. 1 fasc. parte Controparte_7
ricorrente); c) che tale contratto veniva successivamente prorogato al 26.10.2016, senza tuttavia che il ricorrente ricevesse mai la lettera di assunzione (doc. 2 fasc. parte ricorrente); d) di avere svolto, in favore di detta società, attività di trasporto e rifornimento di generi alimentari, percorrendo lunghe tratte in diverse zone del nord e del centro Italia;
e) di avere svolto, nel corso del contratto, attività lavorativa presso la società committente lavorando dal lunedì al venerdì mediamente Controparte_5
dalle ore 03:00/05:00 alle ore 18:00/20:00, e, pertanto, per complessive 15 ore giornaliere e 75 ore settimanali (doc. 4 fasc. parte ricorrente); f) che la società datrice,
a causa della necessità sopravvenuta del ricorrente di essere sottoposto ad operazione chirurgica, non rinnovava il contratto alla scadenza del 26.10.2016, omettendo di corrispondere il TFR e le competenze di fine rapporto (doc. 5 fasc. parte ricorrente);
g) che la società datrice, in data 02.01.2017, assumeva nuovamente il ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza al 31.03.2017, alle medesime condizioni contrattuali (doc.ti 6 e 7 fasc. parte ricorrente); h) che, in data
03.07.2017, la società datrice prorogava il contratto di lavoro sino al 30.09.2017, convertendolo successivamente in contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc.ti 8
e 9 fasc. parte ricorrente); i) di avere prestato la propria attività, anche nel corso di tale rapporto di lavoro, per un numero di ore di gran lunga superiore a quello contrattualmente previsto;
l) di avere svolto, da luglio 2017 a ottobre 2017, attività di trasportatore per conto della società anch'essa Controparte_4
operante nel settore dei trasporti (doc. 10 fasc. parte ricorrente); m) di avere svolto successivamente, da novembre 2017 ad aprile 2018, attività di trasportatore per conto di;
n) di aver svolto, da maggio 2018 a maggio 2019, attività di Controparte_5
trasportatore per conto della società committente (doc. 11 Controparte_3
fasc. parte ricorrente); n) di avere svolto, da giugno 2019 fino al 20.12.2019, attività di trasportatore per conto di società cliente della (doc. 12 fasc. CP_6 CP_3
parte ricorrente); o) di avere sempre lavorato, nel corso di tale secondo rapporto di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle ore 05:00 alle ore 19.00/20.00, per circa 14/15 ore giornaliere, nonché il sabato dalle ore 03:00/05:00 alle ore 12,00, per circa 8 ore, per un totale, pertanto, di oltre 80 ore settimanali complessive (doc.ti 15 e 16 fasc. parte ricorrente); p) che, in ragione di ciò, a volte era costretto, dopo 9 ore di guida continuativa, ad estrarre la scheda dal tachigrafo presente sul camion, portandolo al deposito della società datrice o dormendo direttamente a bordo dello stesso;
q) di avere svolto personalmente, oltre alla mansione di autista, anche lo scarico dei bancali di merce, nonché, nel corso dell'attività presso la il ritiro e la CP_5
consegna degli assegni a fine turno;
r) di avere sempre guidato, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, mezzi pesanti di proprietà della società datrice di lavoro, tra cui i camion targati FC435JS e FJ779DM (doc. 14 fasc. parte ricorrente); s) di avere avuto come referenti i sigg.ri e , dai quali Parte_2 Parte_3
riceveva ogni giorno indicazioni sulla destinazione da raggiungere il giorno successivo;
t) di avere svolto, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, solamente 3 settimane di ferie, nonché di non aver percepito alcuno stipendio a decorrere dalla mensilità di agosto 2019, corrisposto nel mese di ottobre 2019 (doc. 17 fasc. parte ricorrente); u) che la società datrice, infatti, era solita corrispondere lo stipendio a favore del lavoratore, attraverso bonifici bancari, mediante acconti e saldi posticipati di due mesi;
v) che la società datrice consegnava al ricorrente, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, unicamente le buste paga relative alle mensilità da Aprile 2016 ad
Agosto 2016, omettendo di versare i relativi contributi (doc.ti 17, 18 e 19 fasc. parte ricorrente); z) di avere, quindi, presentato, per mezzo del rappresentante sindacale, le proprie dimissioni per giusta causa in data 20.12.2019, adducendo tale recesso alla mancata percezione delle retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2019 (doc. 20 fasc. parte ricorrente); aa) di avere in plurime occasioni, segnatamente in data
28.01.2019, in data 16.04.2020 e in data 07.10.2020, diffidato formalmente la società datrice al pagamento delle predette spettanze (doc.ti 21, 22 e 23 fasc. parte ricorrente); bb) che l'ultima RAL di riferimento utile per il calcolo del TFR era pari a
€ 2.042,09; cc) che la società datrice di lavoro, medio tempore fallita, presentava ricorso monitorio, avverso la società chiedendo il pagamento di una CP_3
somma complessivamente pari ad € 100.000,00, quale corrispettivo del contratto di appalto;
dd) che il Tribunale di Parma, all'esito del predetto procedimento, emetteva decreto ingiuntivo nei confronti della il quale veniva successivamente CP_3
opposto; ee) che anche le altre società committenti omettevano di corrispondere alla società datrice di lavoro le somme oggetto del corrispettivo dei rispettivi contratti di appalto.
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente - deducendo lo svolgimento dell'attività lavorativa per un orario di lavoro di gran lunga superiore a quello contrattualmente previsto – rivendicava la corresponsione dei relativi emolumenti retributivi, invocando la responsabilità solidale delle società committenti per cui aveva prestato servizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 1676 c.c. e dell'art. 29 del D.Lgs. n.
276/2003. Tanto premesso ed esposto, il ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Parma adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previo ogni accertamento e declaratoria che dovessero ritenersi necessari, così ritenere e giudicare:
- Nel merito ed in via principale:
1. Accertare e dichiarare che, nel corso di tutto il rapporto di lavoro intercorso, dal
27 aprile 2016 al 20 dicembre 2019, o altre diverse date che risulteranno all'esito del giudizio, alle dipendenze di il ricorrente ha maturato crediti _1
a titolo di differenze retributive per ore di lavoro ordinario e straordinario, come meglio dettagliate in narrativa, per complessivi Euro 109.107,11 lordi oltre a Euro
6.055,82 a titolo di TFR per gli anni dal 2016 al 2019 oltre a rivalutazione ed interessi, o per quella diversa somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria o verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, e per
l'effetto
2. Condannare le committenti a pagare al ricorrente le seguenti somme: CP_5
per 43.701,06 Euro a titolo di differenze retributive e 2.541,88 Euro a titolo di
[...]
TFR; per 10.119,02 Euro a titolo di differenze Controparte_4
retributive e 567,44 Euro a titolo di TFR;
e Controparte_3 [...]
anche in via solidale tra loro, per 55.287,03 Euro a titolo di differenze CP_6
retributive e 2.943,5 Euro a titolo di TFR come dettagliato in narrativa, o le diverse somme che risulteranno all'esito dell'istruttoria o le maggiori o minori somme che risulteranno all'esito dell'istruttoria o che verranno ritenute di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre CPA ed IVA, con distrazione in favore del procuratore, che si dichiara antistatario.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 24.03.2022, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Parma a CP_6 favore della Sezione Fallimentare del Tribunale di Pavia o della Sezione Lavoro del
Tribunale di Milano nonché l'inammissibilità e/o improcedibilità dello stesso ed instando, nel merito, per la reiezione del ricorso.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 24.03.2022, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_3
l'incompetenza del Tribunale di Parma a favore della Sezione Fallimentare del
Tribunale di Pavia o, in subordine, della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia nonché la propria carenza di legittimazione passiva - con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio - ed instando, nel merito, per la reiezione del ricorso.
1.4. Con memoria difensiva depositata in data 24.03.2022, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'intervenuta decadenza del Controparte_5
ricorrente dalle domande proposte nei confronti della società nonché l'intervenuta prescrizione dei diritti ad esse sottesi, e, nel merito, instando, in via principale, per la reiezione del ricorso, in subordine, per la condanna della società _1
, a titolo di manleva, al rimborso delle somme eventualmente
[...]
corrisposte al lavoratore.
1.5. Le società e _1 [...]
benché ritualmente evocate, non si costituivano in Controparte_4
giudizio, di talché, all'udienza del 05.04.2022, il Giudice ne dichiarava la contumacia.
1.6. Con memoria difensiva depositata in data 25.10.2022, si costituiva tardivamente in giudizio contestando la fondatezza Controparte_4
delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.7. All'udienza del 25.01.2024, e la società addivenivano ad Parte_1 CP_6
una conciliazione giudiziale alla stregua delle condizioni di cui al verbale n. 5/2024,
e, conseguentemente, il Giudice dichiarava l'estinzione parziale del giudizio nei rapporti tra le predette parti.
1.8. Con nota depositata in data 09.09.2024, e la società Parte_1 CP_5
davano atto dell'intervenuta composizione della lite in sede sindacale, instando
[...] affinché, tra le predette parti, fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1.9. Con sentenza n. 691/2024 non definitiva, il Giudice dichiarava la cessata materia del contendere relativamente ai rapporti tra e la società Parte_1 Controparte_5
disponendo l'integrale compensazione delle spese processuali.
1.10. Con nota depositata in data 16.09.2024, e la società Parte_1 [...]
davano atto dell'intervenuta composizione della lite in Controparte_4
sede sindacale, instando affinché, tra le predette parti, fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1.11. Con sentenza non definitiva resa in data 24.09.2024, il Giudice dichiarava la cessata materia del contendere relativamente ai rapporti tra e la società Parte_1
disponendo l'integrale compensazione Controparte_4
delle spese processuali.
1.12. La causa veniva istruita, dunque, alla stregua della documentazione versata in atti nonché dalle risultanze istruttorie delle prove orali richieste dalle parti.
1.13. All'udienza del 24.09.2024, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento per le ragioni che si andranno ad esporre.
2.1. Debbono essere, anzitutto, disattese le eccezioni preliminari articolate dalla convenuta in sede di memoria di costituzione.
2.1.1. Infondata è, in primo luogo, l'eccezione di incompetenza territoriale svolta dalla società convenuta, la quale ha, appunto, eccepito l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Pavia quale sede legale della società
[...]
ex datrice di lavoro. _1 Sul punto, occorre preliminarmente richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di appalto di opere e di servizi, il lavoratore che agisca contro l'appaltatore ed il committente, facendo valere, nei confronti di quest'ultimo la responsabilità solidale con il primo ex art 29, comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003, può adire al giudice del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui è addetto anche per la domanda proposta nei confronti del committente, dovendosi ritenere che tra questa e quella proposta nei confronti dell'appaltatore ricorra una particolare connessione, che, in analogia con le ipotesi più intense ex art
31 e s.s. c.p.c. , consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali inderogabili di cui all'art 413 c.p.c. , un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per l'una o per l'altra delle cause connesse” Cass. N. 3086/2017.
Orbene, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale di Pavia nelle sentenze n. 129/2022 e n. 130/2022, essendo la società ex datrice di lavoro del ricorrente – ed essendo, dunque, la domanda Controparte_8
attorea spiegata nei riguardi della stessa (sia pur di mero accertamento e non di condanna) improcedibile, tale connessione, determinante per affermare la competenza del Tribunale di Pavia, non può operare, difettando una domanda - principale - validamente introdotta alla quale possano dirsi connesse quelle avanzate nei confronti della committente convenuta.
La regola generale è, invero, che il fallimento del datore di lavoro determina la vis attractiva del tribunale fallimentare e le domande dei lavoratori, pendenti e non ancora definite con sentenza, devono essere riproposte come insinuazione allo stato passivo, non già riassunte avanti al giudice del lavoro.
Unico limite riguarda la sola ipotesi di impugnativa del licenziamento che dovrà essere mantenuta avanti al giudice del lavoro, mentre l'accertamento sulla natura del rapporto di lavoro subordinato dovrà essere proposta al tribunale fallimentare.
In ordine alle azioni relative a rapporti di lavoro, si evidenzia come la domanda di accertamento, nei confronti dell'imprenditore fallito, è assoggettata alla vis attractiva della cognizione del giudice fallimentare quando sia diretta ad una successiva pronuncia di condanna, ovvero ad una sentenza che impedisca poi al giudice fallimentare, chiamato a verificare il diritto dei creditori a partecipare alla ripartizione dell'attivo, di misconoscere la sussistenza di tale diritto.
Per tale effetto, ogni qualvolta vi siano questioni che prevedano condanne ai danni del datore di lavoro dichiarato fallito o, comunque, accertamenti che incidano sul diritto dei creditori a partecipare alla ripartizione dell'attivo, la competenza a giudicare sulle medesime non può che essere quella del giudice fallimentare.
Attesa, infatti, una procedura concorsuale in fase di svolgimento, è assolutamente logico - e condivisibile - che, sia l'accertamento, sia la condanna relativa alla debenza di somme di denaro, siano attratti alla esclusiva cognizione del giudice del fallimento;
e, ciò, in ragione del consolidato principio di sottrarre al giudice del lavoro domande che, invece, devono essere valutate nella competente sede fallimentare, per via del complesso rapporto bifasico tra attivo e creditori e, poi, creditori tra loro.
Ma, anche a voler ragionare diversamente e ritenere che il mero accertamento relativo alla debenza di somme di denaro non possa essere attratto alla esclusiva cognizione del giudice del fallimento – e che, conseguentemente, la relativa domanda non sia improcedibile – occorre evidenziare che, nell'ipotesi in controversia, a ben vedere, il lavoratore, pur convenendo in giudizio la ex datrice di lavoro, non ha avanzato, nei riguardi della stessa, alcuna domanda, essendo la domanda di accertamento di cui al punto 1 delle conclusioni attoree funzionale a quella di condanna della committente alla corresponsione delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro.
Con la conseguenza per cui, difettando una domanda autonomamente introdotta alla quale possa dirsi connessa quella avanzata nei confronti della committente convenuta, non può operare la predetta connessione, determinante per affermare la competenza del tribunale di Pavia, e la competenza per territorio deve essere necessariamente individuata in relazione alla sede della convenuta.
2.1.2. La società ha, poi, eccepito l'improponibilità Controparte_3 CP_3
o improcedibilità delle domande attoree, essendo fallita la debitrice principale
[...]
e non avendo il ricorrente presentato domanda di insinuazione al passivo CP_1
fallimentare.
Tale eccezione è infondata, dal momento che l'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dal fallimento del secondo, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori in bonis nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro.
La Cassazione ha, invero, precisato che “In materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ.1, per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore - datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e che, d'altra parte, si tratta di un'azione “diretta”, incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata;
né, tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Costituzione (letto in corrispondenza del principio della “par condicio creditorum”), non essendo irrazionale una norma che accorda uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, in relazione all'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) ha ricavato un particolare vantaggio”.(v. Cass. sentenza n. 3559 del
10/03/2001, sentenza n. 6333 del 05/03/2019).
2.2. Passando, dunque, all'esame del merito, come precisato nelle premesse fattuali,
ha chiesto al Tribunale di Parma di condannare Parte_1 Controparte_3
committente della società - alle
[...] _1
dipendenze della quale il ricorrente ha lavorato come autotrasportatore dal
27.04.2016 al 26.10.2016 nonché dal 2.01.2017 e sino al dicembre 2019 - al pagamento in suo favore, in forza del vincolo di responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, di una somma pari ad Euro 29.504,14 lordi, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, oltre ad Euro 1.893,31 a titolo di TFR.
2.2.1. Così definito l'oggetto del presente giudizio, appare utile premettere che, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui nei casi in cui, come nel presente giudizio l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive (e/o ulteriori voci di retribuzione), il lavoratore deve, appunto, fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata e articolazione oraria, nonché del conseguente diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Inoltre, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti.
Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697
c.c., configurandosi l'esistenza del rapporto di lavoro nei termini dedotti da parte ricorrente quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
In altri termini, l'obbligazione di pagamento della retribuzione sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
sicché, soltanto ove sia provato tale rapporto, e, dunque, la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe, a sua volta,
l'onere di provare l'esatto adempimento.
Come sottolineato dalla successiva e più recente giurisprudenza, infatti, la minore o maggiore facilità nell'acquisizione della prova non può costituire criterio per l'addebito dell'onere probatorio quale previsto dalla norma generale di cui al citato art. 2697 c.c., atteso che questa norma ripartisce l'onere suddetto facendo esclusivo riferimento alla posizione processuale assunta dalle parti in causa e, cioè, ponendolo a carico di chi intende far valere giudizialmente il suo diritto ovvero di chi, all'opposto, ne contesti l'esistenza o ne deduca la estinzione o la modifica, senza specificamente considerare se, in pratica, sia più o meno agevole, per l'una o per l'altra parte, offrire la chiesta dimostrazione (ed anche se, in realtà, la possibilità dell'agevole acquisizione della prova può normalmente ritenersi coincidente, di fatto, con le anzidette posizioni processuali (Cass., n. 12311/2003).
Da ultimo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione è tornata sul punto precisando che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (cfr. Sent. n.
13150/2018. Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver “lavorato oltre l'orario di lavoro “senza percepire” quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario” nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36
Cost.). Infine, sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le
Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. Cass., S.U., n.
13533/2001).
2.2.2. Tanto premesso in ordine ai principi di diritto applicabili al caso di specie in tema di riparto degli oneri probatori, occorre evidenziare che le risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa hanno confermato le allegazioni svolte in ricorso in merito allo svolgimento di lavoro straordinario.
In particolare, tutti i testi escussi2 - che svolgevano mansioni e seguivano orari analoghi a quelli del ricorrente, incontrandolo, peraltro, più volte nell'ambito della giornata lavorativa ed essendo in frequente contatto con lo stesso - hanno concordemente riferito che la giornata lavorativa dei camionisti adibiti alla commessa iniziava tra le 3:00 e le 5:00 del mattino e proseguiva sino alle 19:30-20. CP_3
Ne discende che, a fronte della prova fornita dal dipendente/creditore nonché dell'eccezione di inadempimento dal medesimo sollevata, la datrice di lavoro avrebbe dovuto provare di avere adempiuto con esattezza alle obbligazioni economiche nascenti dal contratto di lavoro.
La convenuta, invece, è rimasta contumace e, benché la contumacia non equivalga alla non contestazione delle allegazioni di controparte - in quanto l'articolo 115 c.p.c. si riferisce espressamente alle parti costituite - si è, comunque, sottratta al processo e alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento, ovvero fornire la prova contraria dei fatti costitutivi allegati dall'attore a sostegno della pretesa creditoria, ovvero, infine, provare l'esistenza di fatti sopravvenuti (modificativi e istintivi delle obbligazioni di pagamento), oltre che contestare la genuinità e l'attendibilità della documentazione prodotta dal lavoratore in allegato all'atto introduttivo del giudizio.
In relazione al quantum creditorio, possono ritenersi congrui i conteggi offerti dalla difesa attorea, anche in assenza di contestazioni specifiche al riguardo da parte della società convenuta, poiché tengono conto delle previsioni del CCNL e delle buste paga in atti (doc. 24 fasc. parte ricorrente).
Va, pertanto, accertata la debenza, a favore del lavoratore ricorrente, di una somma pari ad Euro 29.504,14 a titolo di emolumenti retributivi da lavoro ordinario e straordinario, oltre ad Euro 1.893,31 a titolo di TFR;
somme che risultano dai conteggi in atti, che appaiono immuni da vizi logici ed errori di calcolo.
Secondo il costante orientamento della Corte di legittimità, “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, L. 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili
- debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire”
(cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass.,
n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nonché, più di recente, Cass., . sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito). Ne consegue che - solo ove il datore di lavoro fornisca la prova del pagamento all dei contributi previdenziali alla scadenza, così regolarizzando la posizione CP_9
contributiva del lavoratore - la condanna avrà ad oggetto somme al lordo delle ritenute fiscali ma al netto di quelle previdenziali;
ma, ciò, non accaduto nel caso di specie.
Sui crediti del ricorrente vanno, altresì, corrisposti gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001,
n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo.
2.3. Ciò posto, come detto, il lavoratore - pur avendo convenuto in giudizio, sia la
), ex datrice di lavoro, sia la società _10 CP_3
in qualità di committente - ha avanzato una domanda di condanna alla corresponsione delle somme di cui al paragrafo che precede solo nei riguardi di quest'ultima, invocando, a riguardo, l'applicazione dell'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003.
2.3.1. A riguardo, osserva questo giudicante che l'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 (nel testo in vigore dal 17.03.2017), così recita: “2. ((...)) In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro. è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
La solidarietà prevista dall'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 costituisce, quindi, un istituto eccezionale, di natura temporanea e circoscritta, essendo volto ad assicurare al dipendente dell'appaltatore, o del subappaltatore, una garanzia rafforzata per il solo periodo in cui egli ha prestato la propria attività lavorativa in esecuzione del contratto di appalto, trovando tale garanzia giustificazione nel beneficio che il committente trae dai risultati conseguiti dallo svolgimento di quella particolare attività. Al di fuori di tali limiti – e, dunque, per i crediti pur retributivi maturati in relazione ad attività lavorativa prestata prima o dopo l'appalto o comunque al di fuori dell'appalto - deve escludersi qualsiasi responsabilità solidale del committente.
Elemento determinante ai fini dell'insorgere della responsabilità solidale è dato, infatti, unicamente dalla corrispettività dell'emolumento retributivo rispetto alle prestazioni rese dal lavoratore nell'appalto.
Il D.L. n. 5 del 2012, modificato dalla legge di conversione n. 35/2012, aveva introdotto il beneficio di preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore - e degli eventuali subappaltatori - prevedendo che il committente, nella memoria di costituzione nel giudizio ex art. 416 c.p.c., potesse invocare l'applicazione di detto beneficio che, tuttavia, operava soltanto in fase esecutiva nel senso che il committente non correva rischi di azione esecutiva fino a quando non fosse dimostrata l'infruttuosità del patrimonio dell'appaltatore.
Con il D.L. n. 25 del 2017, in vigore dal 17 marzo 2017, il predetto beneficio è stato cancellato ed è stata, altresì, eliminata la facoltà per le parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva. Conseguentemente, il committente può essere aggredito anche prima dell'appaltatore, dovendo pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti, salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso dall'appaltatore di quanto pagato.
Di recente, con l'ordinanza n. 5415 del 18.02.2022, la S.C. di Cassazione ha affermato che la responsabilità solidale negli appalti non comporta un litisconsorzio necessario, atteso che l'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003 consente al lavoratore di rivolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori.
Peraltro, i supremi giudici evidenziano che l'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, in quanto non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause bensì dà luogo a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito.
Il principio, invero, era già stato sancito nel 2010 dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza del 18 giugno 2010, n. 14700 in cui si afferma: “nel caso in cui siano convenuti nel medesimo giudizio tutti i condebitori di una obbligazione solidale, poiché quest'ultima determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori, quanti sono i condebitori, si realizza la coesistenza nel medesimo giudizio di più cause scindibili, rispetto alle quali, in sede d'impugnazione, i motivi di gravame non si comunicano dall'uno all'altro dei coobbligati”.
Tanto premesso, venendo al caso di specie, occorre evidenziare come parte attrice abbia provato i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio.
2.3.2. Sul punto, preliminarmente, non può darsi seguito all'eccezione con cui la convenuta ha sostenuto che il contratto stipulato dalla committente fosse un contratto di trasporto e non di appalto.
La società sul punto, ha, in particolare, contestato CP_3 Controparte_3
la prospettazione attorea, negando la configurabilità quale appalto del contratto concluso con trattandosi – a suo dire - di accordo riconducibile al _1
contratto di trasporto;
contratto tipico, disciplinato dagli artt. 1678 e ss. cod. civ., al quale non sarebbe, quindi, applicabile la disciplina sugli appalti di cui al D.Lgs. n.
276 del 2003 e succ. mod.,
Gli assunti di parte convenuta sono infondati.
Deve riconoscersi, nel caso in esame, la figura dell'appalto di servizi di trasporto e non già quella del contratto di trasporto.
La differenza tra appalto e trasporto va individuata nel fatto che il primo ha per oggetto il risultato di un facere, il quale può concretarsi nel compimento di un'opera o di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente dietro corrispettivo ed
è, altresì, caratterizzato dall'esistenza di un'organizzazione d'impresa presso l'appaltatore, nonché dal carico esclusivo del rischio economico nella persona del medesimo;
al contrario, il trasporto prevede l'assunzione da parte di un soggetto dell'obbligazione di trasferire persone o cose da un luogo all'altro, mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l'assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso (v. Cass., Sez. 2, n.
11430 del 17.10.92).
L'appalto di servizi di trasporto rappresenta una fattispecie negoziale mista in cui alle obbligazioni tipiche del trasporto se ne aggiungono altre, volte all'organizzazione di un servizio nell'interesse imprenditoriale del committente;
sicché, tale tipologia negoziale si caratterizza per la predeterminazione, continuatività e sistematicità dei servizi, la pattuizione di un corrispettivo unitario e l'assunzione dei rischi da parte del trasportatore (v. Cass., Sez. 3, n. 6160 del 13.3.09).
In questi termini si è espresso anche il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la nota circolare n. 17 del 11.7.12, nella quale è stato chiarito che l'appalto di servizi di trasporto - che fa scattare la solidarietà di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 276 del
2003, a differenza del mero trasporto - ricorre ogniqualvolta siano riscontrate, oltre alle prestazioni tradizionalmente connesse all'esecuzione del trasporto (custodia, deposito, carico, scarico merci), altre e distinte prestazioni che esulano dallo schema tipico del trasporto, configurando una diversa prestazione di servizi.
Nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi sopra descritti dell'appalto di servizi di trasporto.
Dall'esame del contratto risulta, infatti, che non si è trattato di mera attività di trasferimento di cose da un luogo all'altro da parte del vettore, ma di plurime prestazioni, alcune propedeutiche, altre aggiuntive, rispetto al trasporto (ad es. gestione del pallet nonché, a richiesta, il carico e lo scarico), predeterminate secondo le direttive operative della società nonché connotate dal carattere della CP_3
continuatività e della sistematicità. Gli stessi trasferimenti veri e propri delle merci, lungi dall'essere programmati singolarmente e di volta in volta, si inseriscono in un piano organizzativo ed esecutivo unitario che ne comporta la predeterminazione e, poi, l'effettuazione seriale e continuativa sulla base delle indicazioni e delle esigenze del committente.
I rapporti contrattuali, pertanto, non si sono esauriti in occasionali ed episodiche prestazioni di trasferimento, connotandosi, per contro, per la prestazione continuativa e duratura di servizi di trasporto (cfr. Cass. n.14670 del 14.07.2015, la quale specifica che ricorre il contratto di appalto, anziché il semplice contratto di trasporto, in presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare;
connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore: “la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità
e predeterminazione delle rispettive prestazioni.”).
2.3.3. Tanto premesso in ordine alla qualificazione del rapporto, il ricorrente ha fornito in giudizio la prova di avere svolto attività lavorativa per il proprio datore di lavoro – società – nell'ambito dell'appalto indicato _1
conferito dalla committente CP_3
Il lavoratore ha, in particolare, provato di avere svolto, nel periodo in controversia, le mansioni a lui assegnate nell'ambito del servizio oggetto di appalto, in favore della datrice di lavoro e della committente CP_10 _1 [...]
Controparte_3 Dell'obbligazione di pagamento risponde, dunque, in forza dell'art. 29, comma 2,
D.Lgs. n. 276 del 2003, anche quest'ultima società.
La pretesa azionata nei confronti di tale società non deve subire alcun aggiustamento in punto di quantum debeatur, poiché i conteggi attorei comprendono importi che, per la loro natura, possono essere, tutti, domandati in via di solidarietà ex art. 29, co.
2, D.Lgs. n. 276 del 2003.
In particolare, non possono accogliersi le obiezioni sollevate dalla committente circa l'indennità di trasferta.
E, invero, secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità,
l'indennità di trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello individuato dal datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa (in questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una residuale componente retributiva), o si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità dell'abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della “trasferta in senso proprio”, costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro, poiché, in questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione - anche se di importo non strettamente costante - così da dovere essere ricompreso anche nella base di computo del T.F.R. etc. (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. n. 17253/2018,
S.U. n. 27093/2017, e anche Cass. n. 18479/2014, n. 27826/2009, n. 3278/2004).
Nel caso in esame, come si è visto, la prestazione lavorativa è sempre avvenuta in luoghi diversi dalla sede di lavoro e l'indennità di trasferta va, quindi, ricondotta al secondo dei due casi individuati, con conseguente carattere retributivo. La società committente in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, va, dunque, condannata a pagare, in favore del lavoratore, una somma pari ad Euro 29.504,14 lordi, a titolo di emolumenti retributivi da lavoro ordinario e straordinario, nonché un'ulteriore somma, pari ad Euro 1.893,31
a titolo di TFR;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione al saldo.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidati nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico della convenuta
[...]
con distrazione a favore della procuratrice dichiaratasi Controparte_3
antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, a favore
[...]
di , una somma pari ad euro 29.504,14 lordi, a titolo di emolumenti Parte_1
retributivi da lavoro straordinario, nonché un'ulteriore somma, pari ad Euro 1.893,31,
a titolo di TFR, il tutto oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione al saldo.
2. Condanna la società in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, a favore di parte ricorrente, delle spese di lite, spese che si liquidano in euro 4.629,00 per compensi professionali, euro
49,00 per spese, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali, con distrazione a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Parma, il 24 settembre 2024. Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Analogo discorso vale, all'evidenza, anche con riguardo alla responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003. 2 Ci si riferisce ai testimoni , , e . Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4