Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1255/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 12.03.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_1 C.F._1
DOMENICO MIRKO e dall'Avv. CAPRIOTTI ROSSELLA, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. TRAFICANTE CARLA, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE nonchè
(CF e PI ), rappresentato e difeso, unitamente e CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 disgiuntamente dall' Avv. Roberta Del Sordo e dall'Avv. Roberta Grappone, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
e
( ), rappresentata e Controparte_3 PartitaIVA_4
difesa dall'Avv. Gabriella Spadaccini, giusta procura in atti;
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, proponeva opposizione avverso i seguenti atti: a) Parte_1
intimazione di pagamento n. 083 2024 90005947 44/000; b) Intimazione di pagamento n 032
202490007031 87/000; c) Avviso di addebito n. 383 12023 00009989 08 000 chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento o, in via subordinata, instando per la riduzione del credito dai suddetti atti portato in quanto erroneamente determinato.
Eccepiva parte opponente l'intervenuta prescrizione del credito essendo decorsi più di cinque anni dalla data di notifica degli atti in questa sede impugnati e di quelli dagli stessi portati;
altresì, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva riferendosi l'importo domandato ad omesso versamento di contributi IVS relativi alla società Genochemia s.r.l. della quale esso opponente era stato legale rappresentante soltanto per un periodo di sei mesi e inerendo, invece, la pretesa contributiva anche ad annualità successive.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' , la quale Controparte_1 deduceva l'intervenuto sgravio di numerosi avvisi di addebito meglio specificati in memoria con conseguenza necessità di esaminare in via esclusiva le posizioni debitorie di cui alla cartella esattoriale n.083 2020 0006154307 000 e agli AVA n.383 2017 0001187947 000, oggetto di sgravio parziale, n.383 2016 0000450537 000 e n.383 2016 0001911748 000. Atti questi i quali andavano senz'altro confermati stante la debenza delle somme da essi portati in quanto relative ad omesso versamento di contributi IVS dal dovuti per effetto della Pt_1 sua iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti.
Si costituiva, altresì, con rituale memoria difensiva l' , il quale, preliminarmente, CP_2
rappresentava che alcunchè era dovuto per il periodo successivo al 1.10.02016, data di apertura del fallimento della Genochemia, precisando, però, che rimanevano dovuti gli importi portati dagli AVA aventi numeri 38320160000450537000, 38320160001911748000 e
38320170001187947000 (riquantificato, al netto dello sgravio parziale, in Euro 3253,56). Con riguardo all'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, l' deduceva che, potendo CP_2
essere fatta valere soltanto quella maturata successivamente alla notifica dei suddetti avvisi di addebito, ogni responsabilità sul punto era in via esclusiva dell' , Controparte_1 responsabile, appunto, delle notifiche e della loro tempestività. In merito, poi, agli importi dovuti a titolo di sanzioni ex legge n. 689/1981, l' sollevava difetto di Controparte_1
giurisdizione del G.O. in favore del giudice tributario.
Si costituiva con rituale memoria, altresì, la la quale, Controparte_3 premesso che l'unica esposizione debitoria che la riguardava era quella portata dalla cartella n. 08320200006154307000, di cui all'intimazione di pagamento n. 083 202490005947
44/000, deduceva la legittimità del proprio operato e la ritualità della sanzione irrogata.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra tutte le parti, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, la causa – in quanto vertente su mere questioni di diritto – veniva decisa all'udienza del 12.03.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, il Tribunale prende atto dell'avvenuto sgravio degli avvisi di addebito aventi i seguenti nn: AVA n.383 2018 0002429476 000 ruolo 2018/1201 ordinario, AVA
n.383 2019 0000941358 000 ruolo 2019/401 ordinario;
AVA n.383 2019 0002303004000 ruolo 2019/1051 ordinario;
AVA n.383 2018 0000340014 000 ruolo 2018/301 ordinario;
AVA n.332 2021 0000921789 000 ruolo 2021/408 ordinario;
AVA n.332 2022 0001021143
000 ruolo 2022/554 ordinario;
AVA n.332 2022 0002335574 000 ruolo 2022/1174 ordinario -
AVA n.383 2023 0000998908 000 ruolo 2023/729 ordinario;
AVA n.383 2017 0001187947
000 ruolo 2017/1042.
Dunque, si procede in via esclusiva per il recupero degli importi portati dalla cartella esattoriale n.083 2020 0006154307 000 e dagli AVA n.383 2017 0001187947 000 in relazione al quale, stante lo sgravio parziale, risulta dovuto il minor importo di € 3.253,56,
n.383 2016 0000450537 000 e n.383 2016 0001911748 000. Le richieste di pagamento da tali atti portate concernono contributi dovuti dal per effetto della sua iscrizione d'ufficio Pt_1
alla Gestione commercianti. Alcunchè viene, pertanto, oggi domandato con riguardo al periodo successivo all'apertura della procedura concorsuale a carico della Genochemia s.r.l. della quale il ha rivestito la carica di socio unico ed amministratore dal 19.01.2015 al Pt_1
10.06.2015 come si evince dalla visura in atti.
Va sin da ora rilevato che, non avendo il impugnato gli atti di intimazione precedenti Pt_1
nei quali la pretesa creditoria è stata cristallizzata, lo stesso in questa sede non può sollevare alcuna doglianza relativa al merito della pretesa creditoria potendo, di contro, far valere in via esclusiva fatti sopravvenuti alla notifica di quegli atti come, ad esempio, l'intervenuta prescrizione per omessa notifica di atti interruttivi tra la data di notifica degli atti originari e la data di notifica degli avvisi e della cartella oggi impugnati.
È noto, infatti, che laddove non vi sia stata tempestiva impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito ex art. 24 comma 5 Dlgs. n. 26/1999 (norma riferibile anche all'avviso di addebito D.L. n. 78 del 2010, ex art. 30, u.c., la quale dispone che il contribuente può opporsi alla cartella/avviso per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva entro 40 giorni dalla data di notifica del titolo), il debitore possa proporre un'opposizione ex art. 615 comma I c.p.c. con funzione recuperatoria la quale può essere utilizzata per far valere fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso posto che eventuali vizi di merito dovevano essere necessariamente fatti valere con l'impugnazione tempestiva.
È, pertanto, chiaro che ciò di cui il può dolersi in questa sede è proprio e soltanto Pt_1
l'eventuale prescrizione maturata tra la data di notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento originarie e gli atti oggi contestati. Alcuna contestazione può lo stesso sollevare con riguardo alla natura del credito per il quale si procede essendo oramai decaduto da tale potere.
È, infatti, noto che il debitore si possa dolere in via esclusiva dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale ravvisabile soltanto nel caso in cui l'ente impositore abbia omesso di notificare altri e diversi atti con valenza interruttiva nei cinque anni successivi alla notifica della cartella o degli avvisi di addebito. La tardività dell'impugnazione con funzione recuperatoria comporta, infatti, la cristallizzazione della pretesa creditoria, la quale non può essere più oggetto di contestazione nel merito ma potrebbe essere posta nel nulla ove vengano riscontrati fatti sopravvenuti. Dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, il titolo esecutivo stragiudiziale costituito dal ruolo esattoriale diventa intangibile, consolidandosi il diritto di riscossione dell'agente, ma il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale introdotto dalla L. 335/1995 (come statuito da Cass. S.U. n.23397/2016).
Oramai pacifica è, infatti, l'applicazione alla fattispecie de qua del termine di prescrizione breve (quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10, della legge 335 del 1995). La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonche' di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonche' delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative non vi è alcuna conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale .
Ha precisato che il disposto di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella CP_2
di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto (art. 30 d.l. 31 maggio 2010
n. 78, conv. in legge n. 122 del 2010) .
L'istanza del , oggetto di disamina configura, quindi, una vera e Pt_1
propria opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto tendente a contestare anche il diritto di procedere ad esecuzione, facendo valere fatti estintivi dell'obbligazione
(decorso del termine di prescrizione) sopravvenuti alla formazione del titolo, rappresentato dalla cartella esattoriale e dagli avvisi di addebito non opposti tempestivamente.
Anche la giurisprudenza di merito è oramai conforme nel ritenere che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora
(ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”
(vedi Trib. Roma n. 577/2023).
Correttamente, poi, salvo quanto di qui a breve si dirà con riguardo agli importi per sanzioni ex legge n. 689/1981, correttamente il ha instaurato la presente opposizione dinanzi al Pt_1
giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro concernendo le somme domandate obblighi derivanti da un rapporto previdenziale.
L'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale, sì che deve ritenersi che l'opposizione a tale atto sia sottratta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione e sia correttamente proposta, nella specie, dinanzi al giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 615, comma primo, 617 comma primo e 618 bis c.p.c. (cfr. art. 50 del dpr 609/1973 -rubricato "termine per l'inizio dell'esecuzione"-il quale prevede che: "1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3.L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica>) (Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio
1999).
In tema di riscossione dei contributi, infatti, possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale con una opposizione agli atti esecutivi o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass. 8.6.2007
n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006;
Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ciò premesso in punto di diritto, e passando, quindi, ad esaminare l'eccezione di prescrizione dall'odierno opponente sollevata, il Tribunale non può che rilevarne l'infondatezza essendo circostanza pacifica ed incontestata che la cartella esattoriale n. 2020 0006154307 000 sia stata notificata al in data 17.11.2022 mentre l'avviso di addebito n.383 2017 Pt_1
0001187947 000 in data 16.01.2018, quello avente n.383 2016 0000450537 000 in data
12.05.2016 e, infine, quello avente n.383 2016 0001911748 000 in data 23.11.2016. e alcuna contestazione è stata sollevata dallo stesso con riguardo alla loro avvenuta notifica sì Pt_1
che può agevolmente ritenersi che gli stessi siano stati regolarmente ricevuti (ma non tempestivamente impugnati per far valere eventuali vizi di merito). Gli atti in questa sede contestati venivano, invece, notificati al in data 6.03.2024 Pt_1
ovvero allorquando erano ampiamente decorsi i cinque anni – fatta eccezione per la cartella esattoriale sopra indicata – dalla notifica dei precedenti avvisi di addebito. Tuttavia, al fine di provare l'interruzione della prescrizione, ha prodotto l'intimazione di Controparte_1
pagamento N. 083 2019 90045705 83/000 notificata al in data 6.11.2019 con la quale Pt_1
è stato richiesto il pagamento dei crediti portati dall'Avviso di addebito n.
38320160000450537000, dall'Avviso di addebito 38320160001911748000 e dall' Avviso di addebito n. 38320170001187947000. Tenuto conto della data di notifica – quale sopra riportata - di tali avvisi di addebito, è chiaro che l'intimazione di pagamento sia intervenuta entro i cinque anni dalla notifica degli atti presupposti con conseguente infondatezza dell'eccepita prescrizione.
Per quanto concerne la sanzione irrogata dalla portata Controparte_3 dalla cartella esattoriale n. 08320200006154307000 allegata all'intimazione di pagamento n.
083 2024 9000594744/000 del 12.01.2024 sopra richiamata non è ravvisabile alcun difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario. Deve, invece, ritenersi che vi sia un difetto di competenza dovendo la relativa impugnazione essere effettuata dinanzi al giudice ordinario ma non in funzione di giudice del lavoro. Gli importi con essa domandati concernono, infatti, sanzioni amministrative ex Legge n. 689/1981 irrogate al per non Pt_1 aver depositato entro i termini di cui all'art. 2435 c.c. il bilancio di esercizio, dunque, concernono violazioni commesse dall'odierno opponente in qualità di amministratore della
Genochemia sì che deve escludersi la competenza in materia del giudice del lavoro (non si tratta, come invece per le altre cartelle, di omesso versamento di contributi previdenziali a qualsiasi titolo dovuti, non concernendo la pretesa diritti ed obblighi derivanti da un rapporto previdenziale).
Per quanto concerne, infine, le spese di lite, considerata la notevole riduzione del credito originariamente domandato per intervenuto annullamento d'ufficio della molteplicità di avvisi di addebito sopra meglio specificati e considerata, altresì, l'infondatezza di motivi di opposizione indicati dal , se ne reputa equa l'integrale compensazione tra le parti. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1255/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
dichiara che nulla è dovuto da per avvenuto sgravio da parte dell'ente Parte_1
impositore relativamente ai seguenti atti: AVA n.383 2018 0002429476 000 ruolo 2018/1201 ordinario, AVA n.383 2019 0000941358 000 ruolo 2019/401 ordinario;
AVA n.383 2019
0002303004000 ruolo 2019/1051 ordinario;
AVA n.383 2018 0000340014 000 ruolo
2018/301 ordinario;
AVA n.332 2021 0000921789 000 ruolo 2021/408 ordinario;
AVA n.332
2022 0001021143 000 ruolo 2022/554 ordinario;
AVA n.332 2022 0002335574 000 ruolo
2022/1174 ordinario - AVA n.383 2023 0000998908 000 ruolo 2023/729 ordinario;
AVA
n.383 2017 0001187947 000 ruolo 2017/1042;
dichiara l'incompetenza del giudice del lavoro in favore del giudice civile con riguardo agli importi richiesti con la cartella n 08320200006154307000 notificata a in Parte_1
data 17.11.2022;
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara dovute le prestazioni portate dagli avvisi di addebito aventi n. 38320160000450537000, n. 38320160001911748000 e n.
38320170001187947000 (credito riquantificato, al netto dello sgravio parziale, in € 3253.56);
compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara in data 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista