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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5700 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est. dott. ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2748/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: divorzio, promossa congiuntamente
da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Marino BARNOBI, presso il cui C.F._1
studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Roberta COSTA, presso C.F._2
il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
1
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22/10/2025, con cui i procuratori delle parti hanno insistito nella domanda congiunta di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 06/06/2025, i coniugi Parte_1
e , esponendo di essersi separati consensualmente, giusta
[...] Parte_2
decreto di omologa n. 224/2014 cron. reso l'08/04/2014 dal Tribunale di Siracusa e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Palazzolo EI (SR), il 10/12/2009, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione è nato, a Noto (SR), il figlio Persona_1
(il 26/09/2010).
Tanto premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 224/2014 reso dal Tribunale di Siracusa - a seguito di trasformazione del rito, da giudiziale a consensuale, all'udienza presidenziale del
24/03/2014 - l'08/09.4.2014 nel procedimento n. 381/2014 R.G., e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti,
2 inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce gli odierni ricorrenti.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati e stabiliranno liberamente la loro residenza, domicilio
o dimora ove riterranno opportuno;
b) Il figlio minore allo stato di anni quindici verrà affidato Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori e convivrà presso la residenza della madre sita in
Palazzolo EI, in Via Orologio n. 16. I genitori quindi eserciteranno la responsabilità
genitoriale congiuntamente.
c) Il padre avrà facoltà di incontrarsi con il figlio liberamente ed in mancanza di
accordi nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 20.30 e per un weekend ogni
due settimane dalle ore 10 del sabato fino alle ore 20 della Domenica. Il sig. potrà Pt_1
comunicare telefonicamente con il figlio anche quotidianamente e fargli visita provi Per_1
accordi telefonici, nel rispetto dei diritti di privacy del minore e facendo salvi gli impegni
scolastici ed extrascolastici del minore. Durante il periodo estivo il padre trascorrerà con
il figlio due settimane tra i mesi di Luglio ed Agosto da concordare entro il mese di Giugno
di ciascun anno, compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori.
d) Il padre verserà mensilmente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
minore la somma di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie .
e) Confermare nel resto le altre condizioni di cui al D.O. ed alla allegata memoria
integrativa relativa al pregresso procedimento di separazione, ove compatibile.
3 f) Compensazione delle spese del giudizio.”.
Poiché l'accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire al figlio minorenne l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico, va pertanto statuito come da domanda.
Diversamente da quanto concordato dalle parti, essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palazzolo
EI (SR) il 10/12/2009, tra , nato a [...] il Parte_1
06/03/1983, e , nata a [...] il [...], Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Palazzolo
EI al n. 46, parte II, serie A, anno 2009, alle condizioni di cui al ricorso congiunto,
come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palazzolo EI (SR) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
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