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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1293/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
D'AMBROSIO CORRADO, Relatore
FONTANA MANUELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3765/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18483/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024NA0022144 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023NA0387030 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 600/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: L'Ufficio si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente proponeva ricorso impugnando gli avvisi di accertamento prot. n. NA0387030/2023 e
NA022144/2024, notificati in data 08/04/2024
La contestazione della parte concerne la definizione le denunce di variazione DO.C.FA menzionate in atti.
Con ricorso in Commissione Tributaria Provinciale/Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sono stati impugnati i predetti atti sulla base della carenza di motivazione dell'atto impugnato e dell'errata attribuzione della categoria A/7.
L'Ufficio si costituiva in giudizio controdeducendo che: “Per quanto riguarda la parte strettamente di merito questa Amministrazione conferma i classamenti attribuiti alle quattro unità oggetto del presente ricorso. Le rendite, con l'attribuzione della categoria ordinaria A/7, sono corrette in quanto determinate in pieno rispetto delle normative castali vigenti e secondo una consolidata prassi estimativa, rispondendo appieno al criterio dell'ordinarietà, così come ben specificato nelle schede relazione categorie ordinarie allegate all'atto di notifica. Infatti in esse è chiaramente indicato che la categoria assegnata è quella precedentemente già attribuita alle unità di origine".
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso con la seguente motivazione: “Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, contrariamente a quanto eccepito dalla parte istante, l'avviso di accertamento impugnato è da ritenersi validamente motivato. A tal riguardo è il caso di rilevare che, qualora l'attribuzione 4 della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito in l. n. 75 del 1993, e dal d.m. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. n. 12497/2016, n. 12777/2018, n. 12389/2018). Orbene, nel caso che ci occupa, sulla scorta degli stessi elementi di fatto indicati dalla proponente, l'Agenzia ha compiuto soltanto un diverso apprezzamento tecnico del valore economico dei cespiti, richiamando e facendo proprio il giudizio già espresso con il classamento degli stessi immobili anteriore alla richiesta di DOCFA che ci occupa, con il conseguente pieno soddisfacimento dell'onere motivazionale come in precedenza delineato. Nel merito, non può non osservarsi che la categoria catastale dei cespiti de quibus per così dire “ripristinata” dall'Agenzia del Territorio risulta essere pacificamente quella introdotta nel 2007 e non impugnata dal contribuente. Inoltre, mentre è pacifico che le quattro unità immobiliari facciano parte di un unico fabbricato, nel rispetto quindi del limite del Comune di Giugliano per l'assegnazione della categoria A/7, le stesse risultano in possesso di tutti i requisiti necessari per essere catalogate nella categoria dei villini, essendo, tra l'altro, anche presente un'area scoperta, identificata con il sub 1 della particella 452, censita come bene comune, laddove la perizia di parte istante prodotta in atti nulla specifica in ordine alla caratteristiche intrinseche, anche costruttive, dei cespiti in disamina che conducano alla proposta classificazione delle stesse come abitazioni “economiche”. Per altro verso, l'allegata perifericità della zona di ubicazione non è di per sè significativa con il classamento attribuito e contrasta con il dato comparativo – rimasto inconfutato – operato già negli avvisi di accertamento impugnati ed ulteriormente ampliato nelle controdeduzioni dell'Ufficio da cui si desume che nella strada ove si trovano i cespiti per cui è causa sono state individuate 19 unità catalogate nella medesima categoria A/7 e solo 2 unità classate nella categoria A/3. Dal sin qui argomentato consegue il rigetto del ricorso. Tenuto conto, in ogni caso, dell'oggettiva controvertibilità in fatto della lite, le spese di lite vanno interamente compensate”.
Con appello il ricorrente impugnava la predetta sentenza in base ai seguenti motivi: accertamenti catastali categorie ordinarie - Attribuzione della categoria. R.D.L. n. 652 del 1939, illegittimità della sentenza per violazione dello art. 1 comma 3 del D.M. 701/1994 recante “Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”, illegittimità della sentenza impugnata per vizio di motivazione omessa e/o apparente, in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.
In relazione ai motivi di appello l'Ufficio conferma il suo corretto operato, così come riconosciuto dall'appellata sentenza n° 18483/07/2024, emessa dalla Sezione 13 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Napoli e depositata in data 16/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Nella sententa di primo grado viene chiaramente espressa la correttezza della valutazione effettuata dall'ufficio, che ha riassegnato i classamenti precedentemente attribuiti alle unità di origine e mai contestati.
Detta assegnazione è stata chiaramente motivata da due principali fattori.
Il primo è che, confrontando le planimetrie relative alle unità di origine e le nuove planimetrie allegate ai due
DOCFA, non si riscontrano differenze.
Essendo praticamene identiche, e non presentando significative differenze che avessero potuto giustificare il cambio di categoria, risulta ingiustificato le riduzioni di classamento richiesto dal ricorrente proponendo la categoria A/3.
È stato ampiamente dimostrato che la categoria A/7 è quella ordinaria nella zona, essendo presenti ben 19 unità, nella strada, a cui è attribuita questa categoria contro due solo unità a cui è assegnata la categoria
A/3 richiesta.
Il giudice di prime cure ha giustamente ritenuto corretto i classamenti assegnati dall' Ufficio alle due unità, tenuto conto delle loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche e dell'analogo classamento attribuito ad altre uu.ii.uu. aventi caratteristiche simili, oltre che in considerazione della documentazione allegata agli atti di causa dalle parti nel processo.
Non risulta alcuna violazione dell'art. 1 comma 3 del D.M. 701/1994 (non contestata in primo Grado). Infatti, riguardo alla doglianza riportata nell'appello e relativa alla tardività del classamento avvenuto oltre i 12 mesi, va sottolineato che il termine è da ritenersi puramente ordinatorio e non perentorio.
La sentenza di prime cure, peraltro, conferma l'orientamento già adottato dallo stesso giudice di legittimità in tema di classamento delle centrali elettriche, già adottato nella sentenza n. 21730/2004, alla luce della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1 quinquies, comma 1, del D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 31 maggio 2005, n. 88.
Anche per la dedotta illegittimità della sentenza impugnata, per vizio di motivazione omessa e/o apparente, in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., va rilevato che nella sentenza in oggetto non si configura alcuna forma di violazione. Pertanto, i giudici di prime cure hanno correttamento valutato la legittimità degli avvisi.
Altrettanto vanno considerate corrette la conferma della categoria A/7 e della classe 1.
Non può non osservarsi che la categoria catastale dei cespiti de quibus, per così dire “ripristinata” dall'Agenzia del Territorio, risulta essere pacificamente quella introdotta nel 2007 e non impugnata dal contribuente.
Inoltre, mentre è pacifico che le quattro unità immobiliari facciano parte di un unico fabbricato, nel rispetto quindi del limite del Comune di Giugliano per l'assegnazione della categoria A/7, le stesse risultano in possesso di tutti i requisiti necessari per essere catalogate nella categoria dei villini, essendo, tra l'altro, anche presente un'area scoperta, identificata con il sub 1 della particella 452, censita come bene comune, laddove la perizia di parte istante prodotta in atti nulla specifica in ordine alla caratteristiche intrinseche, anche costruttive, dei cespiti in disamina che conducano alla proposta classificazione delle stesse come abitazioni “economiche”.
Per altro verso, l'allegata perifericità della zona di ubicazione non è di per sè significativa con il classamento attribuito e contrasta con il dato comparativo rimasto inconfutato – operato già negli avvisi di accertamento impugnati ed ulteriormente ampliato nelle controdeduzioni dell'Ufficio da cui si desume che nella strada ove si trovano i cespiti per cui è causa sono state individuate 19 unità catalogate nella medesima categoria A/7
e solo 2 unità classate nella categoria A/3.
Alla luce di quanto precede, la Corte rigetta il ricorso.
Tenuto conto, in ogni caso, dell'oggettiva controvertibilità in fatto della lite e della scelta del giudice di prime cure, le spese di lite vanno interamente compensate
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
D'AMBROSIO CORRADO, Relatore
FONTANA MANUELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3765/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18483/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024NA0022144 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023NA0387030 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 600/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: L'Ufficio si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente proponeva ricorso impugnando gli avvisi di accertamento prot. n. NA0387030/2023 e
NA022144/2024, notificati in data 08/04/2024
La contestazione della parte concerne la definizione le denunce di variazione DO.C.FA menzionate in atti.
Con ricorso in Commissione Tributaria Provinciale/Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sono stati impugnati i predetti atti sulla base della carenza di motivazione dell'atto impugnato e dell'errata attribuzione della categoria A/7.
L'Ufficio si costituiva in giudizio controdeducendo che: “Per quanto riguarda la parte strettamente di merito questa Amministrazione conferma i classamenti attribuiti alle quattro unità oggetto del presente ricorso. Le rendite, con l'attribuzione della categoria ordinaria A/7, sono corrette in quanto determinate in pieno rispetto delle normative castali vigenti e secondo una consolidata prassi estimativa, rispondendo appieno al criterio dell'ordinarietà, così come ben specificato nelle schede relazione categorie ordinarie allegate all'atto di notifica. Infatti in esse è chiaramente indicato che la categoria assegnata è quella precedentemente già attribuita alle unità di origine".
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso con la seguente motivazione: “Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, contrariamente a quanto eccepito dalla parte istante, l'avviso di accertamento impugnato è da ritenersi validamente motivato. A tal riguardo è il caso di rilevare che, qualora l'attribuzione 4 della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito in l. n. 75 del 1993, e dal d.m. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. n. 12497/2016, n. 12777/2018, n. 12389/2018). Orbene, nel caso che ci occupa, sulla scorta degli stessi elementi di fatto indicati dalla proponente, l'Agenzia ha compiuto soltanto un diverso apprezzamento tecnico del valore economico dei cespiti, richiamando e facendo proprio il giudizio già espresso con il classamento degli stessi immobili anteriore alla richiesta di DOCFA che ci occupa, con il conseguente pieno soddisfacimento dell'onere motivazionale come in precedenza delineato. Nel merito, non può non osservarsi che la categoria catastale dei cespiti de quibus per così dire “ripristinata” dall'Agenzia del Territorio risulta essere pacificamente quella introdotta nel 2007 e non impugnata dal contribuente. Inoltre, mentre è pacifico che le quattro unità immobiliari facciano parte di un unico fabbricato, nel rispetto quindi del limite del Comune di Giugliano per l'assegnazione della categoria A/7, le stesse risultano in possesso di tutti i requisiti necessari per essere catalogate nella categoria dei villini, essendo, tra l'altro, anche presente un'area scoperta, identificata con il sub 1 della particella 452, censita come bene comune, laddove la perizia di parte istante prodotta in atti nulla specifica in ordine alla caratteristiche intrinseche, anche costruttive, dei cespiti in disamina che conducano alla proposta classificazione delle stesse come abitazioni “economiche”. Per altro verso, l'allegata perifericità della zona di ubicazione non è di per sè significativa con il classamento attribuito e contrasta con il dato comparativo – rimasto inconfutato – operato già negli avvisi di accertamento impugnati ed ulteriormente ampliato nelle controdeduzioni dell'Ufficio da cui si desume che nella strada ove si trovano i cespiti per cui è causa sono state individuate 19 unità catalogate nella medesima categoria A/7 e solo 2 unità classate nella categoria A/3. Dal sin qui argomentato consegue il rigetto del ricorso. Tenuto conto, in ogni caso, dell'oggettiva controvertibilità in fatto della lite, le spese di lite vanno interamente compensate”.
Con appello il ricorrente impugnava la predetta sentenza in base ai seguenti motivi: accertamenti catastali categorie ordinarie - Attribuzione della categoria. R.D.L. n. 652 del 1939, illegittimità della sentenza per violazione dello art. 1 comma 3 del D.M. 701/1994 recante “Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”, illegittimità della sentenza impugnata per vizio di motivazione omessa e/o apparente, in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.
In relazione ai motivi di appello l'Ufficio conferma il suo corretto operato, così come riconosciuto dall'appellata sentenza n° 18483/07/2024, emessa dalla Sezione 13 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Napoli e depositata in data 16/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Nella sententa di primo grado viene chiaramente espressa la correttezza della valutazione effettuata dall'ufficio, che ha riassegnato i classamenti precedentemente attribuiti alle unità di origine e mai contestati.
Detta assegnazione è stata chiaramente motivata da due principali fattori.
Il primo è che, confrontando le planimetrie relative alle unità di origine e le nuove planimetrie allegate ai due
DOCFA, non si riscontrano differenze.
Essendo praticamene identiche, e non presentando significative differenze che avessero potuto giustificare il cambio di categoria, risulta ingiustificato le riduzioni di classamento richiesto dal ricorrente proponendo la categoria A/3.
È stato ampiamente dimostrato che la categoria A/7 è quella ordinaria nella zona, essendo presenti ben 19 unità, nella strada, a cui è attribuita questa categoria contro due solo unità a cui è assegnata la categoria
A/3 richiesta.
Il giudice di prime cure ha giustamente ritenuto corretto i classamenti assegnati dall' Ufficio alle due unità, tenuto conto delle loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche e dell'analogo classamento attribuito ad altre uu.ii.uu. aventi caratteristiche simili, oltre che in considerazione della documentazione allegata agli atti di causa dalle parti nel processo.
Non risulta alcuna violazione dell'art. 1 comma 3 del D.M. 701/1994 (non contestata in primo Grado). Infatti, riguardo alla doglianza riportata nell'appello e relativa alla tardività del classamento avvenuto oltre i 12 mesi, va sottolineato che il termine è da ritenersi puramente ordinatorio e non perentorio.
La sentenza di prime cure, peraltro, conferma l'orientamento già adottato dallo stesso giudice di legittimità in tema di classamento delle centrali elettriche, già adottato nella sentenza n. 21730/2004, alla luce della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1 quinquies, comma 1, del D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 31 maggio 2005, n. 88.
Anche per la dedotta illegittimità della sentenza impugnata, per vizio di motivazione omessa e/o apparente, in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., va rilevato che nella sentenza in oggetto non si configura alcuna forma di violazione. Pertanto, i giudici di prime cure hanno correttamento valutato la legittimità degli avvisi.
Altrettanto vanno considerate corrette la conferma della categoria A/7 e della classe 1.
Non può non osservarsi che la categoria catastale dei cespiti de quibus, per così dire “ripristinata” dall'Agenzia del Territorio, risulta essere pacificamente quella introdotta nel 2007 e non impugnata dal contribuente.
Inoltre, mentre è pacifico che le quattro unità immobiliari facciano parte di un unico fabbricato, nel rispetto quindi del limite del Comune di Giugliano per l'assegnazione della categoria A/7, le stesse risultano in possesso di tutti i requisiti necessari per essere catalogate nella categoria dei villini, essendo, tra l'altro, anche presente un'area scoperta, identificata con il sub 1 della particella 452, censita come bene comune, laddove la perizia di parte istante prodotta in atti nulla specifica in ordine alla caratteristiche intrinseche, anche costruttive, dei cespiti in disamina che conducano alla proposta classificazione delle stesse come abitazioni “economiche”.
Per altro verso, l'allegata perifericità della zona di ubicazione non è di per sè significativa con il classamento attribuito e contrasta con il dato comparativo rimasto inconfutato – operato già negli avvisi di accertamento impugnati ed ulteriormente ampliato nelle controdeduzioni dell'Ufficio da cui si desume che nella strada ove si trovano i cespiti per cui è causa sono state individuate 19 unità catalogate nella medesima categoria A/7
e solo 2 unità classate nella categoria A/3.
Alla luce di quanto precede, la Corte rigetta il ricorso.
Tenuto conto, in ogni caso, dell'oggettiva controvertibilità in fatto della lite e della scelta del giudice di prime cure, le spese di lite vanno interamente compensate
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.