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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/10/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4811/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4811/2023 tra (c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
COPPARI PAOLO, (c.f. ) e avv. MAGNONI MICHELE (c.f. C.F._2
), ed elettivamente domiciliati Indirizzo Telematico, presso e C.F._3 nel loro studio ATTRICE e
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._4 CP_2
) rappresentati e difesi dall'avv. BONCRISTIANO MICHELE, C.F._5
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, C.F._6 presso e nello studio di quest'ultimo
(c.f. e p.i. Controparte_3
) e (c.f. e p.i. ), rappresentate e difese P.IVA_1 CP_4 P.IVA_2 dall'avv. D'ORSI FRANCESCA ed elettivamente domiciliate Indirizzo Telematico, presso e nel suo studio
CONVENUTI
rappresentato e difeso dagli avv.ti COPPARI PAOLO, Controparte_5
(c.f. ) e avv. MAGNONI MICHELE, (c.f. C.F._2
), tutti elettivamente domiciliati Indirizzo Telematico, presso e C.F._3 nel loro studio
TERZO CHIAMATO
Oggi 1 ottobre 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per e con avv. COPPARI Parte_1 Controparte_5
PAOLO oggi sostituito dall'avv. Magnoni Michele
pagina 1 di 12 per e l'avv. Michele Boncristiano CP_1 CP_2
Per e entrambe rapp.te e difese dall'avv. Controparte_6 Controparte_7
D'ORSI FRANCESCA oggi sostituita dall'avv. De Pinto Paola Francesca Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,32 sospende la trattazione del presente fascicolo per altri già calendarizzati Ad ore 10,21, riaperto il verbale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15,11
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4811/2023 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
COPPARI PAOLO, (c.f. ) e avv. MAGNONI MICHELE (c.f. C.F._2
), ed elettivamente domiciliati Indirizzo Telematico, presso e C.F._3 nel loro studio ATTRICE e
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._4 CP_2
) rappresentati e difesi dall'avv. BONCRISTIANO MICHELE, C.F._5
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, C.F._6 presso e nello studio di quest'ultimo
(c.f. e p.i. Controparte_3
) e (c.f. e p.i. ), rappresentate e difese P.IVA_1 CP_4 P.IVA_2 dall'avv. D'ORSI FRANCESCA ed elettivamente domiciliate Indirizzo Telematico, presso e nel suo studio
CONVENUTI
rappresentato e difeso dagli avv.ti COPPARI PAOLO, Controparte_5
(c.f. ) e avv. MAGNONI MICHELE, (c.f. C.F._2
), tutti elettivamente domiciliati Indirizzo Telematico, presso e C.F._3 nel loro studio
TERZO CHIAMATO
pagina 3 di 12 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del procedimento
Il presente procedimento viene incardinato dinnanzi all'Intestato Tribunale, a seguito di ordinanza assunta in data 19.10.2023, con cui il Giudice di Pace di Ancona sanciva che:
“… vista l'eccezione pregiudiziale di connessione oggettiva e soggettiva sollevata dall'intervenuta ; constatato: che davanti al Tribunale di Ancona è Parte_1 stato instaurato il giudizio recante il n. 4811/2023 per gli stessi fatti e con gli stessi soggetti dell'odierno all'esame; che, pertanto, esiste una evidente connessione sia soggettiva che oggettiva tra i due giudizi;
che ai sensi dell'art. 40/7° cpc in caso di connessione tra due cause pendenti davanti a giudici diversi, il giudice di pace deve dichiarare la connessione a favore del giudice superiore, ai sensi dei precedenti comma
1 e 6, e rimettere la causa davanti al quest'ultimo affinché venga decisa nello stesso processo, assegnando un termine per la sua riassunzione;
P.Q.M
visto l'art. 40/commi 1, 6 e 7 cpc dichiara la connessione oggettiva e soggettiva di questo giudizio con quello pendente davanti al Tribunale di Ancona e iscritto al n. 4811/2023 R.G., assegnando alle parti il termine sino a tre mesi da questa ordinanza per la riassunzione davanti al Tribunale di Ancona. Ordina la cancellazione di questa causa dal ruolo”.
Pertanto, con atto di citazione regolarmente notificato, la IG.ra ha Parte_1 riassunto il giudizio formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Nel merito: - accertare e dichiarare la IG.ra quale conducente dell'auto Volkswagen Golf, CP_2 targata EX354BM, di proprietà del IG. , responsabile esclusiva del CP_1 sinistro per cui è causa e, per l'effetto, - condannare il IG. e la CP_1 [...]
in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali Controparte_8
e non patrimoniali subiti dall'attrice e quantificati in €. 71.519,50, ovvero nell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria e ritenuta essere equa e di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre IVA, cpa e rimb. forf. 15% T.F.”. In via istruttoria: Si chiede introdursi le seguenti attività istruttorie, con la più ampia riserva di una loro modificazione ed implementazione ad esito della costituzione in giudizio dei convenuti. E dunque, A) Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli. 1) “Vero che il giorno 14 Febbraio 2022, alle ore 8.10 circa, ha assistito come unico testimone al sinistro occorso tra il veicolo Opel OS, targato FX219TB, e il veicolo Golf Volkswagen targato EX354BM all'altezza del varco carrabile privato n. 28 di Via Colombo di Falconara M.ma”; ) 2) “Vero che in data 26.03.2022 presso il Comando di Polizia di Falconara M.ma ha dichiarato, come persona informata sui fatti, che
“quando appena [il veicolo VW Golf bianco] ha iniziato la marcia per immettersi su via Colombo ho sentito il rumore di una frenata di un veicolo che percorreva la stessa via in direzione di marcia monte-mare e subito dopo il rumore di un urto”, come da Verbale che Le si rammostra”. Si indica a testimoniare il IG. , residente in [...]pagina 4 di 12 Falconara M.ma, alla Via Colombo n. 28. 3) “Vero che Lei faceva parte della pattuglia della Polizia Locale del Comune di Falconara Marittima che in data 14.02.2022 alle ore 08:25 è intervenuta in Via C.Colombo n. 28, per il sinistro stradale avvenuto alle ore 08:10 tra l'autovettura Volkswagen Golf targata EX354BM condotta dalla IG.ra e l'autovettura Opel OS targata FX219TB condotta dalla IG.ra CP_2
”; 4) “Vero che Lei ha redatto la relazione di sinistro stradale Parte_1
022/2022 che Le si rammostra”; 5) “Vero che a seguito dei rilievi di cui al sinistro stradale di cui è causa, è stato accertato che il veicolo condotto dalla IG.ra
[...]
, provenendo da area privata e non soggetta a pubblico passaggio, si è immesso CP_2 sulla Via C. Colombo senza cedere la precedenza alla vettura condotta dalla IG.ra che procedeva nella direttrice monte-mare”; 6) “Vero che ad esito dei Parte_1 rilievi è stata accertata a carico della IG.ra la violazione dell'art. 145 CP_2 commi 6 e 10 del Codice della Strada”. Si indicano a testimoniare: Agente Tes_2
, membro della pattuglia del Corpo di Polizia Locale del Comune di Falconara
[...]
Marittima intervenuta sul luogo dell'occorso; Agente , membro Testimone_3 della pattuglia del Corpo di Polizia Locale del Comune di Falconara Marittima intervenuta sul luogo dell'occorso; B) Si chiede ammettersi, si opus, CTU tecnica utile ad accertare l'esatta dinamica del sinistro per cui è causa, anche alla luce delle ampie allegazioni tecniche espresse dal perito di parte Dott. . C) Si chiede Persona_1 ammettersi CTU medico-legale volta ad accertare l'esatta entità delle lesioni riportate dalla IG.ra nel sinistro di cui è causa, nonché la congruità delle Parte_1 spese mediche sostenute, anche alla luce delle ampie allegazioni tecniche espresse dal perito di parte Dott. . Persona_2
Si costituivano nel giudizio riassunto i IGg.ri e CP_1 CP_2 insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre ed argomentare per i motivi sopraesposti: A) IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO: Differire la prima udienza fissata per il giorno 15/02/2024 allo scopo di consentire gli odierni convenuti di evocare nel presente giudizio, ai sensi degli artt. 106- 269 c.p.c. nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.: CP_5
, cod. fisc. residente in [...]
n. 100/B (proprietario del veicolo antagonista); - l'ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, cod. fisc. , in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in P.IVA_3
Milano, piazza Tre Torri n. 3 (in qualità di responsabile per la r.c.a. dell'auto di proprietà di , stante la domanda riconvenzionale avanzata dai Controparte_5 convenuti e nei suoi confronti e della di lui compagnia CP_1 CP_2 assicurativa); - l' , cod. fisc. , in persona Controparte_8 P.IVA_4 del suo legale rappresentante p.t., con sede in Milano, via G.B. Cassinis n. 21, (quale responsabile per la r.c.a. del veicolo dei convenuti), al fine di accertare e dichiarare che la suddetta società è tenuta a manlevare totalmente e/o parzialmente e CP_1
di quanto eventualmente gli stessi fossero tenuti a corrispondere CP_2 all'attrice per le ragioni di cui alla narrativa all'esito del presente giudizio e delle spese pagina 5 di 12 di causa, nonché a rifondere ai medesimi ai sensi dell'art. 1917 III° co c.c. le spese legali di resistenza, oltre oneri accessori di legge;
B) NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: - respingere la domanda avanzata dall'attrice siccome infondata in fatto e diritto con ogni più opportuna statuizione del caso;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dall'attrice e di accertata responsabilità / corresponsabilità a carico dei convenuti in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa;
- condannare il terzo chiamato a Controparte_8 manlevare i convenuti per quanto fossero eventualmente tenuti a pagare in favore dell'istante; - condannare a rifondere i convenuti delle spese Controparte_8 di resistenza ex art. 1917 III° co. c.p.c.; IN VIA RICONVENZIONALE: - accertare e dichiarare quale conducente dell'auto Opel OS X, targata Parte_1
FX219TB, di proprietà di , responsabile esclusiva della Controparte_5 causazione del sinistro per cui è causa, e per l'effetto, - condannare CP_5
e l'Allianz Assicurazioni Spa, in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] tempore, corrente in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli istanti nell'occorso e quantificati rispettivamente in maniera indicativa in complessivi € 8.428,51 per quanto concerne i danni riportati dall'auto di proprietà di ed € 6.485,20 CP_1 inerenti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da , o della CP_2 maggiore o minore somma che verrà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria e ritenuta essere equa e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% T.F. da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Il Giudice, stante la richiesta di integrazione del contraddittorio dei citati convenuti, differiva la data della prima udienza, autorizzando la chiamata in causa del IG.
, della Allianz Assicurazioni SpA e della Controparte_5 Controparte_8
.
[...]
Si costituiva in giudizio il IG. , per sentire accogliere le seguenti Controparte_5 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Nel merito: rigettare la domanda dei IGg.ri
[...]
e in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto per le CP_2 CP_1 suesposte considerazioni, perché improvata e comunque con qualsivoglia statuizione. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda avanzata dai IGg.ri e e di accertata CP_2 CP_1 responsabilità/corresponsabilità a carico del qui concludente in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa, condannare l'Allianz Assicurazioni SpA, già chiamata in causa, a manlevare il IG. per quanto fosse eventualmente tenuto a Controparte_9 pagare in favore degli istanti. Con condanna dei IGg.ri e CP_2 [...]
all'integrale refusione delle spese di lite a favore della parte qui concludente.”. CP_1
Si costituiva in giudizio la , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, pagina 6 di 12 giusto tutto quanto sopra esposto: - in via principale, rigettare la domanda dei sig.ri e sotto il profilo dell'an essendo sfornito di qualsivoglia CP_2 CP_1 riscontro probatorio a sostegno, ed anzi essendo la domanda del tutto infondata in punto di an e quantum debeatur e per l'effetto, rigettare tutte le domande nei confronti della Compagnia;
- in via subordinata, nella denegata e non concessa ipotesi di accoglimento delle domande dei sig.ri e , accertare il CP_1 CP_2 diverso rilievo causale dei soggetti coinvolti nella determinazione dei fatti di causa e limitare la non creduta ipotesi di condanna della compagnia al risarcimento della somma che dovesse risultare effettivamente dovuta alla luce delle risultanze istruttorie e delle rispettive quote di responsabilità, il tutto entro e non oltre il massimale assicurato che qui espressamente si eccepisce;
il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari oltre iva e cpa e spese generali come per legge”
Si costituiva in giudizio anche la
[...]
, per sentire accogliere le seguenti : Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, giusto tutto quanto sopra esposto: - in via principale, rigettare la domanda attorea sotto il profilo dell'an essendo sfornito di qualsivoglia riscontro probatorio a sostegno, ed anzi essendo la domanda del tutto infondata in punto di an e quantum debeatur e per l'effetto, rigettare tutte le domande nei confronti della Compagnia;
- in via subordinata, nella denegata e non concessa ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare il diverso rilievo causale dei soggetti coinvolti nella determinazione dei fatti di causa e limitare la non creduta ipotesi di condanna della compagnia al risarcimento della somma che dovesse risultare effettivamente dovuta alla luce delle risultanze istruttorie e delle rispettive quote di responsabilità, il tutto entro e non oltre il massimale assicurato che qui espressamente si eccepisce;
il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari oltre iva e cpa e spese generali come per legge”.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, prova per testi e CTU medico-legale.
All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti e dopo brevissima discussione la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si ritiene che il sig. , che ha dichiarato in corso di Controparte_5 causa di essere stato risarcito integralmente quanto ai danni alla vettura e pertanto vada dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla sua posizione.
Per ciò che concerne l'an debeatur, ritiene il giudicante di aver raggiunto prova tranquillizzante esaminato il rapporto della Polizia Locale del Comune di Falconara, che rammentiamo avere “fede privilegiata” ex art. 2700 cc, sino alla querela di falso.
Difatti la Polizia Locale accertava una condotta di guida da parte della sig. CP_2
(verbale di contestazione n. 235451 come prodotto in atti) in violazione dell'art.
[...]
pagina 7 di 12 145 commi 6 e 10 del Codice della Strada, con accertamento del seguente preciso tenore: “Anno 2022 giorno 30 mese di marzo, ore 08:00. In P.za Municipio 1 – Uffici del Comando di P.L. Comune di Falconara Marittima Prov. Ancona il sottoscritto
Comm. Responsabile U.O. Infortunistica/P.G. Ufficiale di Polizia Testimone_4
Locale, ha accertato che (…) ha violato le norme del Codice della Parte_3 strada di cui all'articolo 145 commi 6 e 10 perché a seguito dei rilievi del sinistro stradale n° 22/2022 avvenuto il giorno 14/02/2022 alle ore 08.10 circa, in Via C. Colombo n° 28, e alla disamina degli atti svolta d'ufficio, è stato accertato che alla guida della sopra indicata autovettura, provenendo da area privata sita al civico 28, non soggetta a pubblico passaggio, si è immessa sulla Via C. Colombo senza cedere precedenza ad altra autovettura ivi in marcia nella direttrice monte-mare. Tale violazione del CdS comporta la decurtazione della patente di guida di punti: cinque.
Violazione del CdS non contestata immediatamente per la necessità di acquisire e valutare d'ufficio tutte le informazioni e accertamenti utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Tale violazione del CdS è stata commessa nell'occorso di sinistro stradale con lesioni personali gravi alla conducente di controparte, ex art. 590/bis C.P., per il quale è stata notiziata la competente A.G.”.
Né l'annullamento da parte del GdP di Ancona della multa elevata (per mere questioni di procedura) scalfisce la ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale, che appare circostanziata ed affidabile, nonché priva di vizi logico giuridici nonché pienamente condivisibile.
Alla luce di ciò non può che rilevarsi come parte attrice sotto il profilo della ricostruzione del sinistro abbia adempiuto ad un suo preciso onere ex art. 2697 cc (onere della prova), da cui discende che la responsabilità del sinistro vada attribuita in via esclusiva a quale conducente dell'autovettura Volkswagen Golf targata CP_2
EX354BM di proprietà di , non ritenendo il giudicante che sussistano CP_1 elementi di rilievo di segno diverso emersi nel corso dell'istruttoria così come svoltasi.
Passando poi al quantum debeatur, i danni alla vettura di proprietà di CP_5
sono stati già liquidati, per cui andrà dichiarata la cessata materia del
[...] contendere, limitando la decisione alle sole spese di giudizio.
Per i danni fisici patiti da , ritiene questo giudice di poter liquidare e Parte_1 determinare il danno patito da detta in occasione del sinistro per cui è causa sulla CTU medico legale, così come resa dal Dott. immune da vizi logico Persona_3 giuridici e nel complesso condivisibile, il quale rispondendo a specifici quesiti rilevava: quanto al nesso causale: “….non sussistono dubbi in merito alla sussistenza del nesso di causalità materiale tra le lesioni riportate dalla perizianda e la dinamica del sinistro. Si ritiene infatti che, alla verifica della sussistenza dei classici criteri di compatibilità medico-legale (sede e tipologia delle lesioni, natura dell'evento traumatico, sintomatologia ed esclusione di altre cause), risulti certamente un rapporto di derivazione etiologica tra il traumatismo patito da parte attrice nel sinistro occorso in pagina 8 di 12 data 14.02.2022 e il complesso lesivo riportato, rappresentato da un trauma contusivo- fratturativo con fratture del calcagno e del malleolo laterale destro, operate chirurgicamente.”
Quanto all'inabilità temporanea: “…… un periodo di inabilità temporanea quantificabile in giorni 167, corrispondente al periodo di evolutività usuale di lesioni simili sino alla loro stabilizzazione definitiva e al periodo riabilitativo, così suddivisi:
• un Danno Biologico Temporaneo Totale pari a giorni 17, individuabili nel periodo di ricovero ospedaliero;
• un Danno Biologico Temporaneo Parziale al 75% pari a giorni 60, individuabili nei giorni di applicazione della valva gessata a gambaletto, con parziale immobilizzazione dell'arto inferiore destro e necessità di assistenza nelle attività quotidiane;
• un Danno Biologico Temporaneo Parziale al 50% pari a giorni 60; individuabile nel graduale recupero anatomo-funzionale;
• un Danno Biologico Temporaneo Parziale al 25% pari a giorni 30, corrispondente al periodo di convalescenza sino alla guarigione clinica.”
Quanto al danno bilogico permanente: “Esiti di politrauma della strada rappresentati da un trauma fratturativo a carico del calcagno sottoposto a intervento chirurgico di riduzione e sintesi e del malleolo peroneale dell'arto inferiore destro (frattura pluriframmentaria del malleolo peroneale;
frattura pluriframmentaria scomposta articolare dell'osso calcaneare;
sublussazione tibio-peroneo-astragalica) i cui postumi sono rappresentati da algia, parestesia e limitazione funzionale.
Volendo quantificare la riduzione permanente dell'integrità psico-fisica della perizianda, si ritiene che essa sia pari al 14% (quattordici per cento); valutazione che ben si adatta, per quanto sopra considerato, con quanto proposto nei principali baremès di riferimento”.
Quanto all'incidenza dei traumi sulla capacità lavorativa: “…si ritiene che non sussista postumo che debba essere emendato né sussiste compromissione della capacità di lavoro specifica. Nel caso di specie invece è possibile configurarsi un danno da cenestesi lavorativa che si concretizza nel danno da perdita della capacità lavorativa generica, inquadrabile come danno non patrimoniale, assorbito in particolare dalla voce del danno biologico (Cass. n. 17411/2019; Cass. n. 17931/2019; Cass. n.
12605/2023; Cass. n. 16628/2023). Nel caso di specie, i postumi riportati alla caviglia destra dalla si traducono nella maggiore usura, fatica e difficoltà fronteggiate Pt_1 nello svolgimento dell'attività lavorativa che si risolvono in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, non incidendo, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa (Cass. n. 16628/2023, citata).”
Quanto infine alle spese di cura: “Nel fascicolo di parte attrice risultano documentate le seguenti voci di spesa di ordine sanitario che si dimostrano congrue e pertinenti in pagina 9 di 12 relazione alla vicenda clinica per come in atti prodotta
PRESTAZIONE COSTO
Fattura n. ITO0122V0019643 per noleggio Biostim Bat. Del 14.07.2022 385,00
Ricevuta BBC per saldo noleggio apparecchiatura del 12.10.2022 192,00
Ricevuta per plantare model c./piani inclinati 34/46 Contratto d'Ordine n. 95,50 P /332 del 24/06/2022
Fattura n. 24898 per RMN caviglia del 16.11.2022 132,00
Fattura n. 8221/2023 per prestazioni radiografiche del 14.04.2023 164,00
Fattura n. UR/10038 per visita ortopedica del 06.03.2023 198,00
Fattura n. 1063/00 per visita ortopedica del 17.04.2023 202,00
Documento commerciale per acquisto articolo sanitario del 21.06.2022 85,00
Fattura n. 12827/SEZ3/N per copia cartella clinica del 09.03.2022 13,00
Ricevuta per noleggio carrozzina pieghevole del 13.05.2022 21,00
Ricevuta n. 61 Dr. del 13.05.2023 688,00 Persona_2
Totale spese 2.175,50
Da ciò ne discende che i danni fisici patiti dall'attrice possono così riepilogarsi:
Percentuale di invalidità permanente: 14%;
Giorni di invalidità temporanea totale: 17;
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 60;
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 60;
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 30;
Prospetto del risarcimento
Postumi permanenti pari al 14% €. 34.407,00
pagina 10 di 12 Personalizzazione danno €. 8.601,75
Danno morale €. 11.469,00
Invalidità temporanea totale per 17 giorni: €. 2.465,00;
Invalidità temporanea parziale al 75% per 60 giorni: € . 6.525,00;
Invalidità temporanea parziale al 50% per 60 giorni: €. 4.350,00;
Invalidità temporanea parziale al 25% per 30 giorni: €. 1.087,50;
Totale €. 68.905,25
A tale somma andranno aggiunte le spese mediche riconosciute come congrue dal CTU
€. 2.175,50 e la perizia di parte della (doc.to n. 17 di parte attrice) Controparte_10 per €. 2.714,50, per un totale complessivo pari ad €. 73.795,25.
Dalla somma così determinata andrà detratto l'acconto di €. 8.500,00 già pagato alla IG.ra da parte dell'Assicurazione per come documentato in Parte_1 CP_3 atti, nonché le somme percepite dall'Inail per complessivi €. 23.628,59 (trattandosi di sinistro cd “in itinere” per come documentato), così rimanendo un credito complessivo liquidabile a favore della IG.ra pari ad €. 41.666,66. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere quanto alla posizione di;
Controparte_5
accerta e dichiara che il sinistro del 14.02.22 si è verificato per colpa e causa esclusive della condotta della conducente della vettura Wolksvagen Golf tg. EX354BM sig.
e di proprietà di e conseguentemente li condanna in CP_2 CP_1 solido tra loro e con la in persona del suo legale rapp. te pro-tempore Controparte_11 al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di €.41.666,66, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
Condanna altresì le citate parti convenute sig. , e CP_2 CP_1 [...]
in solido tra loro a rimborsare alla parte le spese di lite, CP_11 Parte_4 che si liquidano in € 3.900,00 per compensi, € 796,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali su compensi.
Condanna altresì le citate parti convenute sig. , e CP_2 CP_1 [...]
sempre in solido tra loro a rimborsare alla parte le spese CP_11 Controparte_5 di lite, che si liquidano in €2.700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
pagina 11 di 12 Liquida le spese delle due C.T.U. medico legali come da separato decreto ponendole definitivamente a carico dei convenuti soccombenti sig. , e CP_2 CP_1
in solido tra loro. Controparte_11
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 1 ottobre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4811/2023 tra (c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
COPPARI PAOLO, (c.f. ) e avv. MAGNONI MICHELE (c.f. C.F._2
), ed elettivamente domiciliati Indirizzo Telematico, presso e C.F._3 nel loro studio ATTRICE e
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._4 CP_2
) rappresentati e difesi dall'avv. BONCRISTIANO MICHELE, C.F._5
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, C.F._6 presso e nello studio di quest'ultimo
(c.f. e p.i. Controparte_3
) e (c.f. e p.i. ), rappresentate e difese P.IVA_1 CP_4 P.IVA_2 dall'avv. D'ORSI FRANCESCA ed elettivamente domiciliate Indirizzo Telematico, presso e nel suo studio
CONVENUTI
rappresentato e difeso dagli avv.ti COPPARI PAOLO, Controparte_5
(c.f. ) e avv. MAGNONI MICHELE, (c.f. C.F._2
), tutti elettivamente domiciliati Indirizzo Telematico, presso e C.F._3 nel loro studio
TERZO CHIAMATO
Oggi 1 ottobre 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per e con avv. COPPARI Parte_1 Controparte_5
PAOLO oggi sostituito dall'avv. Magnoni Michele
pagina 1 di 12 per e l'avv. Michele Boncristiano CP_1 CP_2
Per e entrambe rapp.te e difese dall'avv. Controparte_6 Controparte_7
D'ORSI FRANCESCA oggi sostituita dall'avv. De Pinto Paola Francesca Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,32 sospende la trattazione del presente fascicolo per altri già calendarizzati Ad ore 10,21, riaperto il verbale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15,11
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4811/2023 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
COPPARI PAOLO, (c.f. ) e avv. MAGNONI MICHELE (c.f. C.F._2
), ed elettivamente domiciliati Indirizzo Telematico, presso e C.F._3 nel loro studio ATTRICE e
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._4 CP_2
) rappresentati e difesi dall'avv. BONCRISTIANO MICHELE, C.F._5
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, C.F._6 presso e nello studio di quest'ultimo
(c.f. e p.i. Controparte_3
) e (c.f. e p.i. ), rappresentate e difese P.IVA_1 CP_4 P.IVA_2 dall'avv. D'ORSI FRANCESCA ed elettivamente domiciliate Indirizzo Telematico, presso e nel suo studio
CONVENUTI
rappresentato e difeso dagli avv.ti COPPARI PAOLO, Controparte_5
(c.f. ) e avv. MAGNONI MICHELE, (c.f. C.F._2
), tutti elettivamente domiciliati Indirizzo Telematico, presso e C.F._3 nel loro studio
TERZO CHIAMATO
pagina 3 di 12 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del procedimento
Il presente procedimento viene incardinato dinnanzi all'Intestato Tribunale, a seguito di ordinanza assunta in data 19.10.2023, con cui il Giudice di Pace di Ancona sanciva che:
“… vista l'eccezione pregiudiziale di connessione oggettiva e soggettiva sollevata dall'intervenuta ; constatato: che davanti al Tribunale di Ancona è Parte_1 stato instaurato il giudizio recante il n. 4811/2023 per gli stessi fatti e con gli stessi soggetti dell'odierno all'esame; che, pertanto, esiste una evidente connessione sia soggettiva che oggettiva tra i due giudizi;
che ai sensi dell'art. 40/7° cpc in caso di connessione tra due cause pendenti davanti a giudici diversi, il giudice di pace deve dichiarare la connessione a favore del giudice superiore, ai sensi dei precedenti comma
1 e 6, e rimettere la causa davanti al quest'ultimo affinché venga decisa nello stesso processo, assegnando un termine per la sua riassunzione;
P.Q.M
visto l'art. 40/commi 1, 6 e 7 cpc dichiara la connessione oggettiva e soggettiva di questo giudizio con quello pendente davanti al Tribunale di Ancona e iscritto al n. 4811/2023 R.G., assegnando alle parti il termine sino a tre mesi da questa ordinanza per la riassunzione davanti al Tribunale di Ancona. Ordina la cancellazione di questa causa dal ruolo”.
Pertanto, con atto di citazione regolarmente notificato, la IG.ra ha Parte_1 riassunto il giudizio formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Nel merito: - accertare e dichiarare la IG.ra quale conducente dell'auto Volkswagen Golf, CP_2 targata EX354BM, di proprietà del IG. , responsabile esclusiva del CP_1 sinistro per cui è causa e, per l'effetto, - condannare il IG. e la CP_1 [...]
in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali Controparte_8
e non patrimoniali subiti dall'attrice e quantificati in €. 71.519,50, ovvero nell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria e ritenuta essere equa e di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre IVA, cpa e rimb. forf. 15% T.F.”. In via istruttoria: Si chiede introdursi le seguenti attività istruttorie, con la più ampia riserva di una loro modificazione ed implementazione ad esito della costituzione in giudizio dei convenuti. E dunque, A) Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli. 1) “Vero che il giorno 14 Febbraio 2022, alle ore 8.10 circa, ha assistito come unico testimone al sinistro occorso tra il veicolo Opel OS, targato FX219TB, e il veicolo Golf Volkswagen targato EX354BM all'altezza del varco carrabile privato n. 28 di Via Colombo di Falconara M.ma”; ) 2) “Vero che in data 26.03.2022 presso il Comando di Polizia di Falconara M.ma ha dichiarato, come persona informata sui fatti, che
“quando appena [il veicolo VW Golf bianco] ha iniziato la marcia per immettersi su via Colombo ho sentito il rumore di una frenata di un veicolo che percorreva la stessa via in direzione di marcia monte-mare e subito dopo il rumore di un urto”, come da Verbale che Le si rammostra”. Si indica a testimoniare il IG. , residente in [...]pagina 4 di 12 Falconara M.ma, alla Via Colombo n. 28. 3) “Vero che Lei faceva parte della pattuglia della Polizia Locale del Comune di Falconara Marittima che in data 14.02.2022 alle ore 08:25 è intervenuta in Via C.Colombo n. 28, per il sinistro stradale avvenuto alle ore 08:10 tra l'autovettura Volkswagen Golf targata EX354BM condotta dalla IG.ra e l'autovettura Opel OS targata FX219TB condotta dalla IG.ra CP_2
”; 4) “Vero che Lei ha redatto la relazione di sinistro stradale Parte_1
022/2022 che Le si rammostra”; 5) “Vero che a seguito dei rilievi di cui al sinistro stradale di cui è causa, è stato accertato che il veicolo condotto dalla IG.ra
[...]
, provenendo da area privata e non soggetta a pubblico passaggio, si è immesso CP_2 sulla Via C. Colombo senza cedere la precedenza alla vettura condotta dalla IG.ra che procedeva nella direttrice monte-mare”; 6) “Vero che ad esito dei Parte_1 rilievi è stata accertata a carico della IG.ra la violazione dell'art. 145 CP_2 commi 6 e 10 del Codice della Strada”. Si indicano a testimoniare: Agente Tes_2
, membro della pattuglia del Corpo di Polizia Locale del Comune di Falconara
[...]
Marittima intervenuta sul luogo dell'occorso; Agente , membro Testimone_3 della pattuglia del Corpo di Polizia Locale del Comune di Falconara Marittima intervenuta sul luogo dell'occorso; B) Si chiede ammettersi, si opus, CTU tecnica utile ad accertare l'esatta dinamica del sinistro per cui è causa, anche alla luce delle ampie allegazioni tecniche espresse dal perito di parte Dott. . C) Si chiede Persona_1 ammettersi CTU medico-legale volta ad accertare l'esatta entità delle lesioni riportate dalla IG.ra nel sinistro di cui è causa, nonché la congruità delle Parte_1 spese mediche sostenute, anche alla luce delle ampie allegazioni tecniche espresse dal perito di parte Dott. . Persona_2
Si costituivano nel giudizio riassunto i IGg.ri e CP_1 CP_2 insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre ed argomentare per i motivi sopraesposti: A) IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO: Differire la prima udienza fissata per il giorno 15/02/2024 allo scopo di consentire gli odierni convenuti di evocare nel presente giudizio, ai sensi degli artt. 106- 269 c.p.c. nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.: CP_5
, cod. fisc. residente in [...]
n. 100/B (proprietario del veicolo antagonista); - l'ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, cod. fisc. , in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in P.IVA_3
Milano, piazza Tre Torri n. 3 (in qualità di responsabile per la r.c.a. dell'auto di proprietà di , stante la domanda riconvenzionale avanzata dai Controparte_5 convenuti e nei suoi confronti e della di lui compagnia CP_1 CP_2 assicurativa); - l' , cod. fisc. , in persona Controparte_8 P.IVA_4 del suo legale rappresentante p.t., con sede in Milano, via G.B. Cassinis n. 21, (quale responsabile per la r.c.a. del veicolo dei convenuti), al fine di accertare e dichiarare che la suddetta società è tenuta a manlevare totalmente e/o parzialmente e CP_1
di quanto eventualmente gli stessi fossero tenuti a corrispondere CP_2 all'attrice per le ragioni di cui alla narrativa all'esito del presente giudizio e delle spese pagina 5 di 12 di causa, nonché a rifondere ai medesimi ai sensi dell'art. 1917 III° co c.c. le spese legali di resistenza, oltre oneri accessori di legge;
B) NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: - respingere la domanda avanzata dall'attrice siccome infondata in fatto e diritto con ogni più opportuna statuizione del caso;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dall'attrice e di accertata responsabilità / corresponsabilità a carico dei convenuti in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa;
- condannare il terzo chiamato a Controparte_8 manlevare i convenuti per quanto fossero eventualmente tenuti a pagare in favore dell'istante; - condannare a rifondere i convenuti delle spese Controparte_8 di resistenza ex art. 1917 III° co. c.p.c.; IN VIA RICONVENZIONALE: - accertare e dichiarare quale conducente dell'auto Opel OS X, targata Parte_1
FX219TB, di proprietà di , responsabile esclusiva della Controparte_5 causazione del sinistro per cui è causa, e per l'effetto, - condannare CP_5
e l'Allianz Assicurazioni Spa, in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] tempore, corrente in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli istanti nell'occorso e quantificati rispettivamente in maniera indicativa in complessivi € 8.428,51 per quanto concerne i danni riportati dall'auto di proprietà di ed € 6.485,20 CP_1 inerenti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da , o della CP_2 maggiore o minore somma che verrà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria e ritenuta essere equa e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% T.F. da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Il Giudice, stante la richiesta di integrazione del contraddittorio dei citati convenuti, differiva la data della prima udienza, autorizzando la chiamata in causa del IG.
, della Allianz Assicurazioni SpA e della Controparte_5 Controparte_8
.
[...]
Si costituiva in giudizio il IG. , per sentire accogliere le seguenti Controparte_5 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Nel merito: rigettare la domanda dei IGg.ri
[...]
e in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto per le CP_2 CP_1 suesposte considerazioni, perché improvata e comunque con qualsivoglia statuizione. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda avanzata dai IGg.ri e e di accertata CP_2 CP_1 responsabilità/corresponsabilità a carico del qui concludente in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa, condannare l'Allianz Assicurazioni SpA, già chiamata in causa, a manlevare il IG. per quanto fosse eventualmente tenuto a Controparte_9 pagare in favore degli istanti. Con condanna dei IGg.ri e CP_2 [...]
all'integrale refusione delle spese di lite a favore della parte qui concludente.”. CP_1
Si costituiva in giudizio la , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, pagina 6 di 12 giusto tutto quanto sopra esposto: - in via principale, rigettare la domanda dei sig.ri e sotto il profilo dell'an essendo sfornito di qualsivoglia CP_2 CP_1 riscontro probatorio a sostegno, ed anzi essendo la domanda del tutto infondata in punto di an e quantum debeatur e per l'effetto, rigettare tutte le domande nei confronti della Compagnia;
- in via subordinata, nella denegata e non concessa ipotesi di accoglimento delle domande dei sig.ri e , accertare il CP_1 CP_2 diverso rilievo causale dei soggetti coinvolti nella determinazione dei fatti di causa e limitare la non creduta ipotesi di condanna della compagnia al risarcimento della somma che dovesse risultare effettivamente dovuta alla luce delle risultanze istruttorie e delle rispettive quote di responsabilità, il tutto entro e non oltre il massimale assicurato che qui espressamente si eccepisce;
il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari oltre iva e cpa e spese generali come per legge”
Si costituiva in giudizio anche la
[...]
, per sentire accogliere le seguenti : Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, giusto tutto quanto sopra esposto: - in via principale, rigettare la domanda attorea sotto il profilo dell'an essendo sfornito di qualsivoglia riscontro probatorio a sostegno, ed anzi essendo la domanda del tutto infondata in punto di an e quantum debeatur e per l'effetto, rigettare tutte le domande nei confronti della Compagnia;
- in via subordinata, nella denegata e non concessa ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare il diverso rilievo causale dei soggetti coinvolti nella determinazione dei fatti di causa e limitare la non creduta ipotesi di condanna della compagnia al risarcimento della somma che dovesse risultare effettivamente dovuta alla luce delle risultanze istruttorie e delle rispettive quote di responsabilità, il tutto entro e non oltre il massimale assicurato che qui espressamente si eccepisce;
il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari oltre iva e cpa e spese generali come per legge”.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, prova per testi e CTU medico-legale.
All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti e dopo brevissima discussione la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si ritiene che il sig. , che ha dichiarato in corso di Controparte_5 causa di essere stato risarcito integralmente quanto ai danni alla vettura e pertanto vada dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla sua posizione.
Per ciò che concerne l'an debeatur, ritiene il giudicante di aver raggiunto prova tranquillizzante esaminato il rapporto della Polizia Locale del Comune di Falconara, che rammentiamo avere “fede privilegiata” ex art. 2700 cc, sino alla querela di falso.
Difatti la Polizia Locale accertava una condotta di guida da parte della sig. CP_2
(verbale di contestazione n. 235451 come prodotto in atti) in violazione dell'art.
[...]
pagina 7 di 12 145 commi 6 e 10 del Codice della Strada, con accertamento del seguente preciso tenore: “Anno 2022 giorno 30 mese di marzo, ore 08:00. In P.za Municipio 1 – Uffici del Comando di P.L. Comune di Falconara Marittima Prov. Ancona il sottoscritto
Comm. Responsabile U.O. Infortunistica/P.G. Ufficiale di Polizia Testimone_4
Locale, ha accertato che (…) ha violato le norme del Codice della Parte_3 strada di cui all'articolo 145 commi 6 e 10 perché a seguito dei rilievi del sinistro stradale n° 22/2022 avvenuto il giorno 14/02/2022 alle ore 08.10 circa, in Via C. Colombo n° 28, e alla disamina degli atti svolta d'ufficio, è stato accertato che alla guida della sopra indicata autovettura, provenendo da area privata sita al civico 28, non soggetta a pubblico passaggio, si è immessa sulla Via C. Colombo senza cedere precedenza ad altra autovettura ivi in marcia nella direttrice monte-mare. Tale violazione del CdS comporta la decurtazione della patente di guida di punti: cinque.
Violazione del CdS non contestata immediatamente per la necessità di acquisire e valutare d'ufficio tutte le informazioni e accertamenti utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Tale violazione del CdS è stata commessa nell'occorso di sinistro stradale con lesioni personali gravi alla conducente di controparte, ex art. 590/bis C.P., per il quale è stata notiziata la competente A.G.”.
Né l'annullamento da parte del GdP di Ancona della multa elevata (per mere questioni di procedura) scalfisce la ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale, che appare circostanziata ed affidabile, nonché priva di vizi logico giuridici nonché pienamente condivisibile.
Alla luce di ciò non può che rilevarsi come parte attrice sotto il profilo della ricostruzione del sinistro abbia adempiuto ad un suo preciso onere ex art. 2697 cc (onere della prova), da cui discende che la responsabilità del sinistro vada attribuita in via esclusiva a quale conducente dell'autovettura Volkswagen Golf targata CP_2
EX354BM di proprietà di , non ritenendo il giudicante che sussistano CP_1 elementi di rilievo di segno diverso emersi nel corso dell'istruttoria così come svoltasi.
Passando poi al quantum debeatur, i danni alla vettura di proprietà di CP_5
sono stati già liquidati, per cui andrà dichiarata la cessata materia del
[...] contendere, limitando la decisione alle sole spese di giudizio.
Per i danni fisici patiti da , ritiene questo giudice di poter liquidare e Parte_1 determinare il danno patito da detta in occasione del sinistro per cui è causa sulla CTU medico legale, così come resa dal Dott. immune da vizi logico Persona_3 giuridici e nel complesso condivisibile, il quale rispondendo a specifici quesiti rilevava: quanto al nesso causale: “….non sussistono dubbi in merito alla sussistenza del nesso di causalità materiale tra le lesioni riportate dalla perizianda e la dinamica del sinistro. Si ritiene infatti che, alla verifica della sussistenza dei classici criteri di compatibilità medico-legale (sede e tipologia delle lesioni, natura dell'evento traumatico, sintomatologia ed esclusione di altre cause), risulti certamente un rapporto di derivazione etiologica tra il traumatismo patito da parte attrice nel sinistro occorso in pagina 8 di 12 data 14.02.2022 e il complesso lesivo riportato, rappresentato da un trauma contusivo- fratturativo con fratture del calcagno e del malleolo laterale destro, operate chirurgicamente.”
Quanto all'inabilità temporanea: “…… un periodo di inabilità temporanea quantificabile in giorni 167, corrispondente al periodo di evolutività usuale di lesioni simili sino alla loro stabilizzazione definitiva e al periodo riabilitativo, così suddivisi:
• un Danno Biologico Temporaneo Totale pari a giorni 17, individuabili nel periodo di ricovero ospedaliero;
• un Danno Biologico Temporaneo Parziale al 75% pari a giorni 60, individuabili nei giorni di applicazione della valva gessata a gambaletto, con parziale immobilizzazione dell'arto inferiore destro e necessità di assistenza nelle attività quotidiane;
• un Danno Biologico Temporaneo Parziale al 50% pari a giorni 60; individuabile nel graduale recupero anatomo-funzionale;
• un Danno Biologico Temporaneo Parziale al 25% pari a giorni 30, corrispondente al periodo di convalescenza sino alla guarigione clinica.”
Quanto al danno bilogico permanente: “Esiti di politrauma della strada rappresentati da un trauma fratturativo a carico del calcagno sottoposto a intervento chirurgico di riduzione e sintesi e del malleolo peroneale dell'arto inferiore destro (frattura pluriframmentaria del malleolo peroneale;
frattura pluriframmentaria scomposta articolare dell'osso calcaneare;
sublussazione tibio-peroneo-astragalica) i cui postumi sono rappresentati da algia, parestesia e limitazione funzionale.
Volendo quantificare la riduzione permanente dell'integrità psico-fisica della perizianda, si ritiene che essa sia pari al 14% (quattordici per cento); valutazione che ben si adatta, per quanto sopra considerato, con quanto proposto nei principali baremès di riferimento”.
Quanto all'incidenza dei traumi sulla capacità lavorativa: “…si ritiene che non sussista postumo che debba essere emendato né sussiste compromissione della capacità di lavoro specifica. Nel caso di specie invece è possibile configurarsi un danno da cenestesi lavorativa che si concretizza nel danno da perdita della capacità lavorativa generica, inquadrabile come danno non patrimoniale, assorbito in particolare dalla voce del danno biologico (Cass. n. 17411/2019; Cass. n. 17931/2019; Cass. n.
12605/2023; Cass. n. 16628/2023). Nel caso di specie, i postumi riportati alla caviglia destra dalla si traducono nella maggiore usura, fatica e difficoltà fronteggiate Pt_1 nello svolgimento dell'attività lavorativa che si risolvono in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, non incidendo, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa (Cass. n. 16628/2023, citata).”
Quanto infine alle spese di cura: “Nel fascicolo di parte attrice risultano documentate le seguenti voci di spesa di ordine sanitario che si dimostrano congrue e pertinenti in pagina 9 di 12 relazione alla vicenda clinica per come in atti prodotta
PRESTAZIONE COSTO
Fattura n. ITO0122V0019643 per noleggio Biostim Bat. Del 14.07.2022 385,00
Ricevuta BBC per saldo noleggio apparecchiatura del 12.10.2022 192,00
Ricevuta per plantare model c./piani inclinati 34/46 Contratto d'Ordine n. 95,50 P /332 del 24/06/2022
Fattura n. 24898 per RMN caviglia del 16.11.2022 132,00
Fattura n. 8221/2023 per prestazioni radiografiche del 14.04.2023 164,00
Fattura n. UR/10038 per visita ortopedica del 06.03.2023 198,00
Fattura n. 1063/00 per visita ortopedica del 17.04.2023 202,00
Documento commerciale per acquisto articolo sanitario del 21.06.2022 85,00
Fattura n. 12827/SEZ3/N per copia cartella clinica del 09.03.2022 13,00
Ricevuta per noleggio carrozzina pieghevole del 13.05.2022 21,00
Ricevuta n. 61 Dr. del 13.05.2023 688,00 Persona_2
Totale spese 2.175,50
Da ciò ne discende che i danni fisici patiti dall'attrice possono così riepilogarsi:
Percentuale di invalidità permanente: 14%;
Giorni di invalidità temporanea totale: 17;
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 60;
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 60;
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 30;
Prospetto del risarcimento
Postumi permanenti pari al 14% €. 34.407,00
pagina 10 di 12 Personalizzazione danno €. 8.601,75
Danno morale €. 11.469,00
Invalidità temporanea totale per 17 giorni: €. 2.465,00;
Invalidità temporanea parziale al 75% per 60 giorni: € . 6.525,00;
Invalidità temporanea parziale al 50% per 60 giorni: €. 4.350,00;
Invalidità temporanea parziale al 25% per 30 giorni: €. 1.087,50;
Totale €. 68.905,25
A tale somma andranno aggiunte le spese mediche riconosciute come congrue dal CTU
€. 2.175,50 e la perizia di parte della (doc.to n. 17 di parte attrice) Controparte_10 per €. 2.714,50, per un totale complessivo pari ad €. 73.795,25.
Dalla somma così determinata andrà detratto l'acconto di €. 8.500,00 già pagato alla IG.ra da parte dell'Assicurazione per come documentato in Parte_1 CP_3 atti, nonché le somme percepite dall'Inail per complessivi €. 23.628,59 (trattandosi di sinistro cd “in itinere” per come documentato), così rimanendo un credito complessivo liquidabile a favore della IG.ra pari ad €. 41.666,66. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere quanto alla posizione di;
Controparte_5
accerta e dichiara che il sinistro del 14.02.22 si è verificato per colpa e causa esclusive della condotta della conducente della vettura Wolksvagen Golf tg. EX354BM sig.
e di proprietà di e conseguentemente li condanna in CP_2 CP_1 solido tra loro e con la in persona del suo legale rapp. te pro-tempore Controparte_11 al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di €.41.666,66, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
Condanna altresì le citate parti convenute sig. , e CP_2 CP_1 [...]
in solido tra loro a rimborsare alla parte le spese di lite, CP_11 Parte_4 che si liquidano in € 3.900,00 per compensi, € 796,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali su compensi.
Condanna altresì le citate parti convenute sig. , e CP_2 CP_1 [...]
sempre in solido tra loro a rimborsare alla parte le spese CP_11 Controparte_5 di lite, che si liquidano in €2.700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
pagina 11 di 12 Liquida le spese delle due C.T.U. medico legali come da separato decreto ponendole definitivamente a carico dei convenuti soccombenti sig. , e CP_2 CP_1
in solido tra loro. Controparte_11
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 1 ottobre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 12 di 12