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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. OR OR Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3716 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Palermo, Via Dante N.58/A, presso lo studio dell'Avv. Carra' Raffaele, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Monreale, Via Della Repubblica N. 19 , presso lo studio dell'Avv. Noto Francesco, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Tribunale di Palermo sez. I civile Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 29 luglio 2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18
novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi, già separati di fatto dal 26.10.2022, continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e la casa coniugale sita in Palermo alla Via Villa di Napoli n.28,
peraltro già in proprietà esclusiva della sig.ra , resterà assegnata a Parte_1
quest'ultima ove la medesima vive con il figlio . Per_1
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti pertanto rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento;
mentre per quel che concerne i 3 figli maggiorenni questi ultimi gestiranno separatamente e personalmente il loro rapporto con entrambi i genitori.
3) Il figlio maggiorenne, (nato a [...] il 14/0g/1996, c.f.: Persona_2
) attualmente inoccupato non economicamente autosufficiente manterrà C.F._1
la residenza prevalente ed anagrafica unitamente alla madre presso l'abitazione sino ad oggi adibita a casa familiare sita in Palermo, alla via Villa di Napoli n.28.
4) | motocicli: - modello Peugeot LX3 CAA, con targa: EK25807; - HONDA PC41 con targa:
DR68055 e Peugeot LW 2 con targa: EB12139 di proprietà del Sig. rimarranno CP_1
- 2 -
Tribunale di Palermo sez. I civile in comodato d'uso gratuito ai figli e Per_1 Per_3
5) Il Sig. si obbliga a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra CP_1 [...]
o indifferentemente direttamente al figlio , la somma di €.350,00= (Euro Parte_1 Per_1
trecentocinquanta/oo) a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, Persona_2
che verrà rivalutata annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT.
[...]
6) || predetto importo di cui al punto 5) decorrerà retroattivamente a far data dal 01.11.2022
(mese successivo alla data in cui il Sig. si è allontanato dalla casa coniugale senza CP_1
farvi più ritorno) e il suo ammontare pari ad €.11.550,00 (maturato alla data del 31/7/2025)
sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario alla sig.ra Parte_1
7) || Sig. si obbliga altresì a provvedere al rimborso alla Sig.ra CP_1 Parte_1
del 50% (pari ad €.1.044,37 SU €.2.088,74) delle spese straordinarie sino ad oggi interamente sostenute dalla moglie incluse quelle per le sedute psico-terapeutiche cui si è sottoposto il figlio
. Per_1
8) Si conviene, altresì, che il Sig. provvederà a contribuire nella misura del 50% a CP_1
tutte le eventuali spese straordinarie che dovessero servire nell'esclusivo interesse del figlio quali: spese mediche, ivi incluse quelle per le sedute psicoterapeutiche, tasse Per_1
universitarie ove ve ne siano, spese libri didattici, spese relative a lezioni private ove necessarie per il migliore rendimento accademico, spese relative alla frequenza di corsi di lingue straniere,
spese per viaggi d'istruzione, spese dentistiche anche per apparecchio ortodontico, spese per la frequenza di attività sportive, e comunque ad ogni evenienza imprevista o economicamente rilevante, con espresso richiamo sul punto sia al protocollo del Consiglio Nazionale
Forense che a quello emesso dal Tribunale di Palermo.
9) | sig. si impegna e si obbliga a trasferire ai 3 figli: CP_1
- (nato a [...] il [...] Cf.: ) Persona_4 C.F._2
- 3 -
Tribunale di Palermo sez. I civile • (nata a [...] il [...] cf: , Parte_2 C.F._3
• , nato a [...] il [...], c.f.: , in maniera Persona_2 C.F._1
indivisa gli immobili di seguito indicati:
• Appartamento sito in Palermo alla via G. Mulè n.24 - P.
2 - catastalmente identificato al fg 66 part. 681 sub 32 del NCU del Comune di Palermo e relativa pertinenza posto auto identificato catastalmente al fg 66 part. 1082 del citato catasto
• Box sito in Palermo alla P.tta A. Coppola n.23 - catastalmente identificato al fg 58 -
part. 1337 - sub 1 del NCU del Comune di Palermo.
10) | coniugi si danno atto che la futura cessazione degli effetti civili del matrimonio non avrà
ad oggetto alcuna disposizione economica a favore di entrambi essendo bastevole il trasferimento dei superiori beni immobili ai figli quale patto espresso e valido anche nel futuro divorzio.
11) | coniugi si danno, per quanto occorre, il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.
12) Le spese del procedimento rimangono a carico di entrambe le parti, sottoscrivono i procuratori per la rinunzia alla solidarietà professionale”
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...]_1
(PA), in data 15/06/1958, e , nato a [...], in data [...]; CP_1
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 29 luglio 2025
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
- 4 -
Tribunale di Palermo sez. I civile 4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 26/09/1992 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di San Cipirello al n 22, parte II, serie A, anno1992 );
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente
OR OR
- 5 -
Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. OR OR Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3716 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Palermo, Via Dante N.58/A, presso lo studio dell'Avv. Carra' Raffaele, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Monreale, Via Della Repubblica N. 19 , presso lo studio dell'Avv. Noto Francesco, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Tribunale di Palermo sez. I civile Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 29 luglio 2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18
novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi, già separati di fatto dal 26.10.2022, continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e la casa coniugale sita in Palermo alla Via Villa di Napoli n.28,
peraltro già in proprietà esclusiva della sig.ra , resterà assegnata a Parte_1
quest'ultima ove la medesima vive con il figlio . Per_1
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti pertanto rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento;
mentre per quel che concerne i 3 figli maggiorenni questi ultimi gestiranno separatamente e personalmente il loro rapporto con entrambi i genitori.
3) Il figlio maggiorenne, (nato a [...] il 14/0g/1996, c.f.: Persona_2
) attualmente inoccupato non economicamente autosufficiente manterrà C.F._1
la residenza prevalente ed anagrafica unitamente alla madre presso l'abitazione sino ad oggi adibita a casa familiare sita in Palermo, alla via Villa di Napoli n.28.
4) | motocicli: - modello Peugeot LX3 CAA, con targa: EK25807; - HONDA PC41 con targa:
DR68055 e Peugeot LW 2 con targa: EB12139 di proprietà del Sig. rimarranno CP_1
- 2 -
Tribunale di Palermo sez. I civile in comodato d'uso gratuito ai figli e Per_1 Per_3
5) Il Sig. si obbliga a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra CP_1 [...]
o indifferentemente direttamente al figlio , la somma di €.350,00= (Euro Parte_1 Per_1
trecentocinquanta/oo) a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, Persona_2
che verrà rivalutata annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT.
[...]
6) || predetto importo di cui al punto 5) decorrerà retroattivamente a far data dal 01.11.2022
(mese successivo alla data in cui il Sig. si è allontanato dalla casa coniugale senza CP_1
farvi più ritorno) e il suo ammontare pari ad €.11.550,00 (maturato alla data del 31/7/2025)
sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario alla sig.ra Parte_1
7) || Sig. si obbliga altresì a provvedere al rimborso alla Sig.ra CP_1 Parte_1
del 50% (pari ad €.1.044,37 SU €.2.088,74) delle spese straordinarie sino ad oggi interamente sostenute dalla moglie incluse quelle per le sedute psico-terapeutiche cui si è sottoposto il figlio
. Per_1
8) Si conviene, altresì, che il Sig. provvederà a contribuire nella misura del 50% a CP_1
tutte le eventuali spese straordinarie che dovessero servire nell'esclusivo interesse del figlio quali: spese mediche, ivi incluse quelle per le sedute psicoterapeutiche, tasse Per_1
universitarie ove ve ne siano, spese libri didattici, spese relative a lezioni private ove necessarie per il migliore rendimento accademico, spese relative alla frequenza di corsi di lingue straniere,
spese per viaggi d'istruzione, spese dentistiche anche per apparecchio ortodontico, spese per la frequenza di attività sportive, e comunque ad ogni evenienza imprevista o economicamente rilevante, con espresso richiamo sul punto sia al protocollo del Consiglio Nazionale
Forense che a quello emesso dal Tribunale di Palermo.
9) | sig. si impegna e si obbliga a trasferire ai 3 figli: CP_1
- (nato a [...] il [...] Cf.: ) Persona_4 C.F._2
- 3 -
Tribunale di Palermo sez. I civile • (nata a [...] il [...] cf: , Parte_2 C.F._3
• , nato a [...] il [...], c.f.: , in maniera Persona_2 C.F._1
indivisa gli immobili di seguito indicati:
• Appartamento sito in Palermo alla via G. Mulè n.24 - P.
2 - catastalmente identificato al fg 66 part. 681 sub 32 del NCU del Comune di Palermo e relativa pertinenza posto auto identificato catastalmente al fg 66 part. 1082 del citato catasto
• Box sito in Palermo alla P.tta A. Coppola n.23 - catastalmente identificato al fg 58 -
part. 1337 - sub 1 del NCU del Comune di Palermo.
10) | coniugi si danno atto che la futura cessazione degli effetti civili del matrimonio non avrà
ad oggetto alcuna disposizione economica a favore di entrambi essendo bastevole il trasferimento dei superiori beni immobili ai figli quale patto espresso e valido anche nel futuro divorzio.
11) | coniugi si danno, per quanto occorre, il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.
12) Le spese del procedimento rimangono a carico di entrambe le parti, sottoscrivono i procuratori per la rinunzia alla solidarietà professionale”
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...]_1
(PA), in data 15/06/1958, e , nato a [...], in data [...]; CP_1
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 29 luglio 2025
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
- 4 -
Tribunale di Palermo sez. I civile 4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 26/09/1992 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di San Cipirello al n 22, parte II, serie A, anno1992 );
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente
OR OR
- 5 -
Tribunale di Palermo sez. I civile