TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/02/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 864/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA XX SETTEMBRE 36/9 Parte_1 P.IVA_1
16121 GENOVA presso lo studio dell'Avv. FENZI ANDREA (c.f.: ) e C.F._1 dell'Avv. Andrea Giordano (C.F. ), dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di C.F._2
procura allegata all'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), sito in via Russo n. 6 a San Lazzaro Controparte_1 P.IVA_2
di Savena (BO), in persona dell'amministratore pro tempore, elett.te dom.to alla
[...]
presso lo studio dell'Avv. VINCI PIERPAOLO (c.f.: Controparte_2 [...]
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa C.F._3
di costituzione e risposta
- CONVENUTO
CONCLUSIONI:
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione, anche istruttoria, disattesa e respinta:
In via pregiudiziale-preliminare: respingere l'eccezione di intervenuta decadenza/preclusione processuale in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per i motivi di cui al punto 1 della presente narrativa e di cui alle difese verba- lizzate in data 12 settembre 2024 e per l'effetto accertare il diritto di credito in capo ad Parte_1
per tutti i motivi dedotti in narrativa e negli atti difensivi e nei verbali di causa;
[...]
1
Nel merito: respingere in toto le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa e conseguentemente, accertato il credito in capo ad nella misu- Parte_1 ra pari ad € 37.930,78, condannare il al pagamento della somma di € Controparte_1
37.930,78, per come portato dalle fatture, già oggetto del ricorso monitorio, per i motivi meglio esposti in narrativa e negli atti ivi richiamati e trascritti ai quali ci si richiama integralmente;
In via istruttoria, in via subordinata, rimettere la causa sul ruolo e ammettere le istanze istruttorie già richieste con la seconda memoria integrativa, integralmente trascritta nella narrativa dell'atto in riassunzione al quale ci si richiama;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di merito, inclusa la fase svoltasi davanti al
Tribunale di Genova e delle spese e i compensi di mediazione, clausola concessa come per legge”.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, anche istruttoria, ed eccezione disattesa e respinta, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove e/o modificate ex av- derso, anzitutto quelle contenute nell'atto di citazione in riassunzione,
NEL MERITO in via preliminare rigettare la domanda avversaria per inammissibilità dovuta a intervenuta de-cadenza/preclusione processuale, per i motivi di cui in narrativa;
in via principale respingere in ogni caso qualsivoglia domanda svolta da nei confronti del Con- Parte_1 dominio “Il Magnifico” in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa, dichiarando che nulla è do-vuto da quest'ultimo per la fattispecie oggetto del presente giudizio;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversa-ria, condannare il
alla minor somma dovuta di giustizia e/o di legge;
CP_1
in ogni caso, con rigetto delle avversarie domande di declaratoria di impro-cedibilità e di ingiun- zione di pagamento ex art. 186-ter c.p.c., per i motivi di cui in narrativa.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi della fase di merito, inclusa quella svoltasi in- nanzi al Tribunale di Genova R.G. n. 4318/2023, e delle spese e dei compensi della mediazione n.
468/2023, Organismo mediazione di , come documentate in atti. CP_2
IN VIA ISTRUTTORIA
2
Si chiede ammettersi CTU come richiesta nella seconda e terza memoria ex art. 171-ter c.p.c., con pari rigetto delle istanze istruttorie avversarie per i motivi ivi esposti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 916/2023 emesso il 16.3.2023 nell'ambito del procedimento RG n.
2949/2023, il Tribunale di Genova intimava al , sito in via Russo n. 6 a Controparte_1
San Lazzaro di Savena (BO), in persona dell'amministratore pro-tempore, il pagamento, in favore della società di € 37.930,78 (oltre interessi e spese della procedura di ingiunzio- Parte_1
ne) quale importo dovuto a saldo di alcune fatture emesse a fronte della fornitura di energia elettrica resa attraverso il Servizio a Tutele Graduali nel periodo luglio 2021 – giugno 2022.
2. Il Condominio formulava tempestiva opposizione con cui, in via preliminare, eccepiva il difet- to di competenza territoriale del Tribunale di Genova in favore del Tribunale di Bologna, quale foro del consumatore o, in alternativa, del Tribunale di Roma, quale foro ex art. 20 c.p.c. ove si trova la sede legale di Pt_1
2.1. Nel merito, invece:
- eccepiva l'inesistenza del rapporto di fornitura di energia elettrica con controparte, già conte- stato nel 2022 quando si era rivolta al Condominio per chiedere il pagamento dell'insoluto; Pt_1
- sosteneva che l'energia elettrica gli era fornita da Hera CO s.p.a. tanto che alcuna fattura era mai stata inviata da Pt_1
- esponeva di essere un utente domestico e, come tale, di non possedere i requisiti richiesti da
ARERA per l'instaurazione del Servizio a Tutele Graduali, riservato alle piccole e alle microimpre- se;
- eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto le fatture prodotte da riguardavano una fornitura erogata in San Lazzaro (BO), via Russo n. 4, mentre il Condomi- Pt_1
nio è ubicato in San Lazzaro (BO), via Russo n. 6;
- si opponeva, in ogni caso, alla richiesta di pagamento degli interessi di mora ex d.lgs. n.
231/2002 in quanto applicabili solamente ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali con- cluse tra imprese.
2.2. Il concludeva quindi chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarato il di- CP_1
fetto di competenza del Tribunale di Genova in favore del Tribunale di Bologna, o in subordine, del
Tribunale di Roma e, nel merito, che venisse revocato il decreto ingiuntivo.
3. Con istanza del 06.07.2023 la attivava la procedura di mediazione presso l'organismo di Pt_1
mediazione degli avvocati di conclusosi, tuttavia, negativamente. CP_2
3
4. si costituiva in giudizio e, in via preliminare, dichiarava di aderire alla eccezione di in- Pt_1
competenza territoriale formulata da controparte indicando come Tribunale competente quello di
Bologna.
Nel merito, invece:
- esponeva che l'instaurazione del Servizio a Tutele Graduali avviene automaticamente, senza la sottoscrizione di un contratto, allo scopo di garantire la continuità della fornitura a tutti i clienti fi- nali che, alla data dell'1.1.2021, si sono trovati privi di un gestore di energia elettrica nel mercato libero, e ribadiva che il Condominio aveva usufruito della fornitura di energia elettrica per circa do- dici mesi senza mai contestare alcunché, in spregio al canone di buona fede;
- contestava l'avversa eccezione di difetto di legittimazione passiva e altresì quella relativa ai consumi, essendosi controparte limitata a denunciarne l'abnormità ma non avendo fornito alcun supporto probatorio;
- allegava la piena debenza degli interessi di mora.
5. Depositate le memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c., e svoltasi la prima udienza ex art. 183
c.p.c. in data 18.10.2023, con ordinanza del 30.10.2023 il Tribunale di Genova, visto l'art. 38 c.p.c., revocava il decreto ingiuntivo n. 961/2023 emesso nell'ambito del procedimento RG n. 2949/2023 e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo fissando in mesi tre il termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Bologna.
6. riassumeva regolarmente la causa innanzi a questo Tribunale e domandava, in via Parte_1
preliminare, che l'avversa opposizione venisse dichiarata improcedibile per il mancato tentativo di conciliazione in sede ARERA e che venisse adottata ordinanza di ingiunzione di pagamento anche ai sensi dell'art 186 ter c.p.c. per la somma di € 37.930,78 oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle altre domande con conseguente condanna del al Controparte_1 pagamento della somma di € 37.930,78, o di quella somma maggiore o minore emergente in corso di causa.
7. Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , Controparte_1
il quale, oltre a richiamare e ribadire tutte le difese già formulate in sede di giudizio di opposizione, eccepiva l'inammissibilità della domanda con cui controparte chiedeva l'accertamento del credito di
€ 37.930,78, e la conseguente condanna, poiché domanda del tutto nuova, essendosi nella fa- Pt_1
se svoltasi innanzi al Tribunale di Genova, limitatosi ad aderire alla eccezione di incompetenza ter- ritoriale, senza formulare alcuna domanda giudiziale di condanna a carico del . CP_1
7.1. Si opponeva alla eccezione di improcedibilità formulata da controparte in quando essa stessa aveva già avviato il procedimento di conciliazione innanzi all'Organismo di mediazione di Bolo-
4
gna, conclusosi tuttavia negativamente. La condizione di procedibilità della domanda, quindi, dove- va già ritenersi soddisfatta.
7.2. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda avversaria per intervenuta deca- denza/preclusione processuale e, in via subordinata, il rigetto della domanda in quanto infondata. In via ulteriormente subordinata chiedeva di essere condannato alla minor somma ritenuta dovuta.
8. Sciolta la riserva assunta all'udienza del 12.9.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 18 febbraio 2025 ore 12.30, con assegnazione alle parti di termine fino al 7 febbraio
2025 per il deposito di note conclusive.
***
9. Tanto premesso in fatto, deve preliminarmente essere analizzata l'eccezione con cui la conve- nuta ha contestato l'ammissibilità della domanda di pagamento attorea.
Tale eccezione è infondata.
9.1. La giurisprudenza di legittimità, nella specifica ipotesi della opposizione a decreto ingiunti- vo, ha sancito il principio per cui “la dichiarazione di incompetenza non rende invalida la doman- da”: più precisamente, in caso di declaratoria di incompetenza da parte del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, cui consegue la revoca di quest'ultimo, la tempestiva riassunzione davanti al giudice dichiarato competente si riferisce “non alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo (che appartiene alla competenza funzionale del giudice che ha emesso l'ingiunzione e non tollera, quin- di, la translatio iudicii), ma a quella avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore mediante il ricorso in sede monitoria siccome domanda soggetta alla decisione secondo le regole della co- gnizione ordinaria piena”; pertanto, “ciò che trasmigra al giudice competente non è più propria- mente una causa di opposizione ad un decreto che più non esiste, in ragione della declinatoria di incompetenza del primo giudice, ma una causa ordinaria - da trattarsi secondo le norme del proce- dimento ordinario a cognizione piena e che è la stessa che, unitamente all'azione speciale monito- ria, era stata introdotta dal creditore mediante il ricorso per decreto ingiuntivo. Infatti, eliminato il decreto e sancita l'irritualità dell'azione speciale monitoria per difetto del presupposto della com- petenza, il ricorso ingiuntivo resta pur sempre nella sua efficacia propositiva dell'azione da deci- dersi a cognizione piena sulla domanda proposta dal creditore” (Cass. civ., sez. III, ord. n.
41230/2021; cfr. giurisprudenza ivi richiamata).
9.2. La domanda di pagamento dedotta nell'atto di citazione in riassunzione, dunque, non rappre- senta una domanda nuova, bensì una mera domanda ricognitiva di quella posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo che ha dato origine al presente contenzioso e che è trasmigrata innanzi a que- sto giudice, per effetto della riassunzione, nelle forme di un giudizio a cognizione a piena.
5
10. Per queste ragioni, resta assorbita l'eccezione di improcedibilità della opposizione che l'attore aveva sollevato nella precedente fase svolta innanzi al Tribunale di Genova.
11. Nel merito, la domanda di pagamento non è fondata.
11.1. Secondo i criteri che governano il riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (come nel caso di specie) per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il re- lativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
11.1.1. Nel caso di specie, l'attore ha allegato il mancato pagamento, da parte del , CP_1
di una serie di fatture emesse in esecuzione di un rapporto di fornitura di energia elettrica resa nelle forme del Servizio a Tutele Graduali nel periodo luglio 2021 – giugno 2022.
11.1.2. La convenuta, dal canto suo, ha contestato l'esistenza di tale rapporto, deducendo di esse- re servita, per la fornitura di energia elettrica, da Hera CO e, comunque, di non essere titolare del
POD n. IT001E43161344 indicato nelle fatture prodotte da nella fase monitoria. Pt_1
11.2. Tanto premesso, occorre osservare che la delibera ARERA 491/2020/R/eel richiamata da parte attrice, e recante disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali, all'art. 3, n. 4, at- tribuisce all'esercente il Servizio di Tutele Graduali il dovere di comunicare al cliente finale l'attivazione del servizio e le condizioni economiche definite dall'Autorità, entro tre giorni lavorati- vi dal ricevimento dell'avviso da parte del SII di ingresso del cliente nel servizio.
11.2.1. Infatti, se, da un lato, è vero che lo scopo del Servizio a Tutele Graduali, nell'ottica di as- sicurare il godimento di un servizio pubblico essenziale quale è l'erogazione di energia elettrica, è quello di garantire la continuità della fornitura a tutti i clienti finali che si siano trovati privi di un gestore nel mercato libero (il che ne giustifica l'attivazione automatica, senza la sottoscrizione di un contratto), è altresì vero che al cliente finale non può essere imposta la sopportazione di una presta- zione patrimoniale, motivo per cui egli deve necessariamente essere posto nelle condizioni di cono- scere le tariffe economiche applicate, sì da poter valutare liberamente se e quando passare a un dif- ferente fornitore.
11.2.2. Orbene, nel caso di specie non risulta che parte attrice abbia mai comunicato al Pt_2
l'attivazione del Servizio: alcuna missiva di tale contenuto è stata prodotta, né ha alle-
[...] Pt_1
gato la circostanza, essendo rimasta silente al riguardo.
11.3. La conoscenza circa la sussistenza del rapporto, peraltro, non può neppure desumersi per altra via, ad esempio dal periodico invio delle fatture. La convenuta, infatti, ha eccepito di non aver mai ricevuto alcuna fattura da circostanza che aveva già contestato in un momento antece- Pt_1
6
dente alla instaurazione del contezioso, precisamente in data 13 ottobre 2022 con una lettera di ri- sposta alla richiesta di pagamento inviatale dall'attrice in data 9 agosto 2022.
11.3.1. Effettivamente, parte attrice si è limitata a produrre le bollette (prod. n. 2 fascicolo moni- torio) senza allegare, né tantomeno provare alcunché circa l'avvenuto invio e l'avvenuta ricezione delle stesse.
11.4. Peraltro, come dedotto dalla convenuta, il POD n. IT001E43161344, secondo quanto ripor- tato nelle bollette, si trova in via Russo n. 4, mentre il Condominio è ubicato in via Russo n.
6. Ciò risulta dalle fatture di Hera che lo stesso Condominio ha prodotto a sostegno dell'allegazione per cui da febbraio 2022 sarebbe servita per l'erogazione di energia elettrica proprio da Hera. Queste fatture, inoltre, si riferiscono a quattro differenti punti di prelievo, tra i quali, però, non risulta esser- ci il n. IT001E43161344.
11.4.1. Non sono sufficienti a superare questa eccezione la schermata del SII di assegnazione della fornitura e le fatture del distributore locale Enel. Questi elementi, infatti, considerati nel com- plessivo quadro documentale e probatorio analizzato, non permettono di formare un convincimento circa l'avvenuta regolare instaurazione del rapporto di fornitura con il . La schermata CP_1
del SII non risolve il problema della ubicazione, non indicata nel documento, ben potendo in questo senso rappresentare un errore materiale l'associazione del codice fiscale del al POD n. CP_1
IT001E43161344; le fatture del distributore, invece, altro non provano se non l'avvenuta erogazio- ne di energia, e le rispettive quantità, presso quel punto di prelievo, ma non che detto punto di pre- lievo sia attribuito al (peraltro tali fatture indicano solo il numero identificativo di CP_1
POD e non anche il codice fiscale del soggetto cui tale POD sarebbe riferibile).
12. In conclusione, non ha raggiunto la prova del titolo della sua pretesa creditoria. Pt_1
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 nel valore medio per le fasi di studio, introduttiva e di trattazio- ne/istruttoria svolte innanzi al Tribunale di Genova, e nel valore minimo per la fase decisionale svolta innanzi al Tribunale di Bologna, in ragione della limitata attività svolta. Sono altresì dovute le spese relative alla fase di mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni di- versa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta le domanda svolte dalla società nei confronti del Parte_1 Controparte_3
[..
, sito in via Russo n. 6 a San Lazzaro di Savena (BO), in persona dell'amministratore pro tempo- re;
7
- condanna la società a pagare in favore del , sito in via Parte_1 Controparte_1
Russo n. 6 a San Lazzaro di Savena (BO), in persona dell'amministratore pro tempore, le spese di lite che liquida in € 6.700,00 per compenso (di cui € 6.164,00 relativi alla fase giudiziale ed €
536,00 relativi alla fase di mediazione) ed € 334,80 per spese (di cui € 286,00 per la fase giudiziale ed € 48,80 per la mediazione), oltre il 15% per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.
Bologna, 27 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 864/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA XX SETTEMBRE 36/9 Parte_1 P.IVA_1
16121 GENOVA presso lo studio dell'Avv. FENZI ANDREA (c.f.: ) e C.F._1 dell'Avv. Andrea Giordano (C.F. ), dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di C.F._2
procura allegata all'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), sito in via Russo n. 6 a San Lazzaro Controparte_1 P.IVA_2
di Savena (BO), in persona dell'amministratore pro tempore, elett.te dom.to alla
[...]
presso lo studio dell'Avv. VINCI PIERPAOLO (c.f.: Controparte_2 [...]
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa C.F._3
di costituzione e risposta
- CONVENUTO
CONCLUSIONI:
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione, anche istruttoria, disattesa e respinta:
In via pregiudiziale-preliminare: respingere l'eccezione di intervenuta decadenza/preclusione processuale in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per i motivi di cui al punto 1 della presente narrativa e di cui alle difese verba- lizzate in data 12 settembre 2024 e per l'effetto accertare il diritto di credito in capo ad Parte_1
per tutti i motivi dedotti in narrativa e negli atti difensivi e nei verbali di causa;
[...]
1
Nel merito: respingere in toto le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa e conseguentemente, accertato il credito in capo ad nella misu- Parte_1 ra pari ad € 37.930,78, condannare il al pagamento della somma di € Controparte_1
37.930,78, per come portato dalle fatture, già oggetto del ricorso monitorio, per i motivi meglio esposti in narrativa e negli atti ivi richiamati e trascritti ai quali ci si richiama integralmente;
In via istruttoria, in via subordinata, rimettere la causa sul ruolo e ammettere le istanze istruttorie già richieste con la seconda memoria integrativa, integralmente trascritta nella narrativa dell'atto in riassunzione al quale ci si richiama;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di merito, inclusa la fase svoltasi davanti al
Tribunale di Genova e delle spese e i compensi di mediazione, clausola concessa come per legge”.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, anche istruttoria, ed eccezione disattesa e respinta, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove e/o modificate ex av- derso, anzitutto quelle contenute nell'atto di citazione in riassunzione,
NEL MERITO in via preliminare rigettare la domanda avversaria per inammissibilità dovuta a intervenuta de-cadenza/preclusione processuale, per i motivi di cui in narrativa;
in via principale respingere in ogni caso qualsivoglia domanda svolta da nei confronti del Con- Parte_1 dominio “Il Magnifico” in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa, dichiarando che nulla è do-vuto da quest'ultimo per la fattispecie oggetto del presente giudizio;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversa-ria, condannare il
alla minor somma dovuta di giustizia e/o di legge;
CP_1
in ogni caso, con rigetto delle avversarie domande di declaratoria di impro-cedibilità e di ingiun- zione di pagamento ex art. 186-ter c.p.c., per i motivi di cui in narrativa.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi della fase di merito, inclusa quella svoltasi in- nanzi al Tribunale di Genova R.G. n. 4318/2023, e delle spese e dei compensi della mediazione n.
468/2023, Organismo mediazione di , come documentate in atti. CP_2
IN VIA ISTRUTTORIA
2
Si chiede ammettersi CTU come richiesta nella seconda e terza memoria ex art. 171-ter c.p.c., con pari rigetto delle istanze istruttorie avversarie per i motivi ivi esposti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 916/2023 emesso il 16.3.2023 nell'ambito del procedimento RG n.
2949/2023, il Tribunale di Genova intimava al , sito in via Russo n. 6 a Controparte_1
San Lazzaro di Savena (BO), in persona dell'amministratore pro-tempore, il pagamento, in favore della società di € 37.930,78 (oltre interessi e spese della procedura di ingiunzio- Parte_1
ne) quale importo dovuto a saldo di alcune fatture emesse a fronte della fornitura di energia elettrica resa attraverso il Servizio a Tutele Graduali nel periodo luglio 2021 – giugno 2022.
2. Il Condominio formulava tempestiva opposizione con cui, in via preliminare, eccepiva il difet- to di competenza territoriale del Tribunale di Genova in favore del Tribunale di Bologna, quale foro del consumatore o, in alternativa, del Tribunale di Roma, quale foro ex art. 20 c.p.c. ove si trova la sede legale di Pt_1
2.1. Nel merito, invece:
- eccepiva l'inesistenza del rapporto di fornitura di energia elettrica con controparte, già conte- stato nel 2022 quando si era rivolta al Condominio per chiedere il pagamento dell'insoluto; Pt_1
- sosteneva che l'energia elettrica gli era fornita da Hera CO s.p.a. tanto che alcuna fattura era mai stata inviata da Pt_1
- esponeva di essere un utente domestico e, come tale, di non possedere i requisiti richiesti da
ARERA per l'instaurazione del Servizio a Tutele Graduali, riservato alle piccole e alle microimpre- se;
- eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto le fatture prodotte da riguardavano una fornitura erogata in San Lazzaro (BO), via Russo n. 4, mentre il Condomi- Pt_1
nio è ubicato in San Lazzaro (BO), via Russo n. 6;
- si opponeva, in ogni caso, alla richiesta di pagamento degli interessi di mora ex d.lgs. n.
231/2002 in quanto applicabili solamente ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali con- cluse tra imprese.
2.2. Il concludeva quindi chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarato il di- CP_1
fetto di competenza del Tribunale di Genova in favore del Tribunale di Bologna, o in subordine, del
Tribunale di Roma e, nel merito, che venisse revocato il decreto ingiuntivo.
3. Con istanza del 06.07.2023 la attivava la procedura di mediazione presso l'organismo di Pt_1
mediazione degli avvocati di conclusosi, tuttavia, negativamente. CP_2
3
4. si costituiva in giudizio e, in via preliminare, dichiarava di aderire alla eccezione di in- Pt_1
competenza territoriale formulata da controparte indicando come Tribunale competente quello di
Bologna.
Nel merito, invece:
- esponeva che l'instaurazione del Servizio a Tutele Graduali avviene automaticamente, senza la sottoscrizione di un contratto, allo scopo di garantire la continuità della fornitura a tutti i clienti fi- nali che, alla data dell'1.1.2021, si sono trovati privi di un gestore di energia elettrica nel mercato libero, e ribadiva che il Condominio aveva usufruito della fornitura di energia elettrica per circa do- dici mesi senza mai contestare alcunché, in spregio al canone di buona fede;
- contestava l'avversa eccezione di difetto di legittimazione passiva e altresì quella relativa ai consumi, essendosi controparte limitata a denunciarne l'abnormità ma non avendo fornito alcun supporto probatorio;
- allegava la piena debenza degli interessi di mora.
5. Depositate le memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c., e svoltasi la prima udienza ex art. 183
c.p.c. in data 18.10.2023, con ordinanza del 30.10.2023 il Tribunale di Genova, visto l'art. 38 c.p.c., revocava il decreto ingiuntivo n. 961/2023 emesso nell'ambito del procedimento RG n. 2949/2023 e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo fissando in mesi tre il termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Bologna.
6. riassumeva regolarmente la causa innanzi a questo Tribunale e domandava, in via Parte_1
preliminare, che l'avversa opposizione venisse dichiarata improcedibile per il mancato tentativo di conciliazione in sede ARERA e che venisse adottata ordinanza di ingiunzione di pagamento anche ai sensi dell'art 186 ter c.p.c. per la somma di € 37.930,78 oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle altre domande con conseguente condanna del al Controparte_1 pagamento della somma di € 37.930,78, o di quella somma maggiore o minore emergente in corso di causa.
7. Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , Controparte_1
il quale, oltre a richiamare e ribadire tutte le difese già formulate in sede di giudizio di opposizione, eccepiva l'inammissibilità della domanda con cui controparte chiedeva l'accertamento del credito di
€ 37.930,78, e la conseguente condanna, poiché domanda del tutto nuova, essendosi nella fa- Pt_1
se svoltasi innanzi al Tribunale di Genova, limitatosi ad aderire alla eccezione di incompetenza ter- ritoriale, senza formulare alcuna domanda giudiziale di condanna a carico del . CP_1
7.1. Si opponeva alla eccezione di improcedibilità formulata da controparte in quando essa stessa aveva già avviato il procedimento di conciliazione innanzi all'Organismo di mediazione di Bolo-
4
gna, conclusosi tuttavia negativamente. La condizione di procedibilità della domanda, quindi, dove- va già ritenersi soddisfatta.
7.2. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda avversaria per intervenuta deca- denza/preclusione processuale e, in via subordinata, il rigetto della domanda in quanto infondata. In via ulteriormente subordinata chiedeva di essere condannato alla minor somma ritenuta dovuta.
8. Sciolta la riserva assunta all'udienza del 12.9.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 18 febbraio 2025 ore 12.30, con assegnazione alle parti di termine fino al 7 febbraio
2025 per il deposito di note conclusive.
***
9. Tanto premesso in fatto, deve preliminarmente essere analizzata l'eccezione con cui la conve- nuta ha contestato l'ammissibilità della domanda di pagamento attorea.
Tale eccezione è infondata.
9.1. La giurisprudenza di legittimità, nella specifica ipotesi della opposizione a decreto ingiunti- vo, ha sancito il principio per cui “la dichiarazione di incompetenza non rende invalida la doman- da”: più precisamente, in caso di declaratoria di incompetenza da parte del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, cui consegue la revoca di quest'ultimo, la tempestiva riassunzione davanti al giudice dichiarato competente si riferisce “non alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo (che appartiene alla competenza funzionale del giudice che ha emesso l'ingiunzione e non tollera, quin- di, la translatio iudicii), ma a quella avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore mediante il ricorso in sede monitoria siccome domanda soggetta alla decisione secondo le regole della co- gnizione ordinaria piena”; pertanto, “ciò che trasmigra al giudice competente non è più propria- mente una causa di opposizione ad un decreto che più non esiste, in ragione della declinatoria di incompetenza del primo giudice, ma una causa ordinaria - da trattarsi secondo le norme del proce- dimento ordinario a cognizione piena e che è la stessa che, unitamente all'azione speciale monito- ria, era stata introdotta dal creditore mediante il ricorso per decreto ingiuntivo. Infatti, eliminato il decreto e sancita l'irritualità dell'azione speciale monitoria per difetto del presupposto della com- petenza, il ricorso ingiuntivo resta pur sempre nella sua efficacia propositiva dell'azione da deci- dersi a cognizione piena sulla domanda proposta dal creditore” (Cass. civ., sez. III, ord. n.
41230/2021; cfr. giurisprudenza ivi richiamata).
9.2. La domanda di pagamento dedotta nell'atto di citazione in riassunzione, dunque, non rappre- senta una domanda nuova, bensì una mera domanda ricognitiva di quella posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo che ha dato origine al presente contenzioso e che è trasmigrata innanzi a que- sto giudice, per effetto della riassunzione, nelle forme di un giudizio a cognizione a piena.
5
10. Per queste ragioni, resta assorbita l'eccezione di improcedibilità della opposizione che l'attore aveva sollevato nella precedente fase svolta innanzi al Tribunale di Genova.
11. Nel merito, la domanda di pagamento non è fondata.
11.1. Secondo i criteri che governano il riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (come nel caso di specie) per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il re- lativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
11.1.1. Nel caso di specie, l'attore ha allegato il mancato pagamento, da parte del , CP_1
di una serie di fatture emesse in esecuzione di un rapporto di fornitura di energia elettrica resa nelle forme del Servizio a Tutele Graduali nel periodo luglio 2021 – giugno 2022.
11.1.2. La convenuta, dal canto suo, ha contestato l'esistenza di tale rapporto, deducendo di esse- re servita, per la fornitura di energia elettrica, da Hera CO e, comunque, di non essere titolare del
POD n. IT001E43161344 indicato nelle fatture prodotte da nella fase monitoria. Pt_1
11.2. Tanto premesso, occorre osservare che la delibera ARERA 491/2020/R/eel richiamata da parte attrice, e recante disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali, all'art. 3, n. 4, at- tribuisce all'esercente il Servizio di Tutele Graduali il dovere di comunicare al cliente finale l'attivazione del servizio e le condizioni economiche definite dall'Autorità, entro tre giorni lavorati- vi dal ricevimento dell'avviso da parte del SII di ingresso del cliente nel servizio.
11.2.1. Infatti, se, da un lato, è vero che lo scopo del Servizio a Tutele Graduali, nell'ottica di as- sicurare il godimento di un servizio pubblico essenziale quale è l'erogazione di energia elettrica, è quello di garantire la continuità della fornitura a tutti i clienti finali che si siano trovati privi di un gestore nel mercato libero (il che ne giustifica l'attivazione automatica, senza la sottoscrizione di un contratto), è altresì vero che al cliente finale non può essere imposta la sopportazione di una presta- zione patrimoniale, motivo per cui egli deve necessariamente essere posto nelle condizioni di cono- scere le tariffe economiche applicate, sì da poter valutare liberamente se e quando passare a un dif- ferente fornitore.
11.2.2. Orbene, nel caso di specie non risulta che parte attrice abbia mai comunicato al Pt_2
l'attivazione del Servizio: alcuna missiva di tale contenuto è stata prodotta, né ha alle-
[...] Pt_1
gato la circostanza, essendo rimasta silente al riguardo.
11.3. La conoscenza circa la sussistenza del rapporto, peraltro, non può neppure desumersi per altra via, ad esempio dal periodico invio delle fatture. La convenuta, infatti, ha eccepito di non aver mai ricevuto alcuna fattura da circostanza che aveva già contestato in un momento antece- Pt_1
6
dente alla instaurazione del contezioso, precisamente in data 13 ottobre 2022 con una lettera di ri- sposta alla richiesta di pagamento inviatale dall'attrice in data 9 agosto 2022.
11.3.1. Effettivamente, parte attrice si è limitata a produrre le bollette (prod. n. 2 fascicolo moni- torio) senza allegare, né tantomeno provare alcunché circa l'avvenuto invio e l'avvenuta ricezione delle stesse.
11.4. Peraltro, come dedotto dalla convenuta, il POD n. IT001E43161344, secondo quanto ripor- tato nelle bollette, si trova in via Russo n. 4, mentre il Condominio è ubicato in via Russo n.
6. Ciò risulta dalle fatture di Hera che lo stesso Condominio ha prodotto a sostegno dell'allegazione per cui da febbraio 2022 sarebbe servita per l'erogazione di energia elettrica proprio da Hera. Queste fatture, inoltre, si riferiscono a quattro differenti punti di prelievo, tra i quali, però, non risulta esser- ci il n. IT001E43161344.
11.4.1. Non sono sufficienti a superare questa eccezione la schermata del SII di assegnazione della fornitura e le fatture del distributore locale Enel. Questi elementi, infatti, considerati nel com- plessivo quadro documentale e probatorio analizzato, non permettono di formare un convincimento circa l'avvenuta regolare instaurazione del rapporto di fornitura con il . La schermata CP_1
del SII non risolve il problema della ubicazione, non indicata nel documento, ben potendo in questo senso rappresentare un errore materiale l'associazione del codice fiscale del al POD n. CP_1
IT001E43161344; le fatture del distributore, invece, altro non provano se non l'avvenuta erogazio- ne di energia, e le rispettive quantità, presso quel punto di prelievo, ma non che detto punto di pre- lievo sia attribuito al (peraltro tali fatture indicano solo il numero identificativo di CP_1
POD e non anche il codice fiscale del soggetto cui tale POD sarebbe riferibile).
12. In conclusione, non ha raggiunto la prova del titolo della sua pretesa creditoria. Pt_1
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 nel valore medio per le fasi di studio, introduttiva e di trattazio- ne/istruttoria svolte innanzi al Tribunale di Genova, e nel valore minimo per la fase decisionale svolta innanzi al Tribunale di Bologna, in ragione della limitata attività svolta. Sono altresì dovute le spese relative alla fase di mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni di- versa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta le domanda svolte dalla società nei confronti del Parte_1 Controparte_3
[..
, sito in via Russo n. 6 a San Lazzaro di Savena (BO), in persona dell'amministratore pro tempo- re;
7
- condanna la società a pagare in favore del , sito in via Parte_1 Controparte_1
Russo n. 6 a San Lazzaro di Savena (BO), in persona dell'amministratore pro tempore, le spese di lite che liquida in € 6.700,00 per compenso (di cui € 6.164,00 relativi alla fase giudiziale ed €
536,00 relativi alla fase di mediazione) ed € 334,80 per spese (di cui € 286,00 per la fase giudiziale ed € 48,80 per la mediazione), oltre il 15% per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.
Bologna, 27 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
8