Ordinanza collegiale 25 marzo 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 22/08/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00983/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Nicatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno – Dipartimento vigili del fuoco, del soccorso pubblico e delle difesa civile – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Genova, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS-, notificato via PEC in data -OMISSIS-, e del decreto -OMISSIS-, notificato -OMISSIS- prot. -OMISSIS-, adottati dal Ministero dell''Interno - Comando Vigili del Fuoco di Genova
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto notificato in data 26 maggio 2023 e depositato il successivo 23 giugno 2023 il nominato in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. Il ricorrente, quale -OMISSIS- presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova, di ritorno dal lavoro in data-OMISSIS- si è infortunato cadendo dal motociclo; in seguito è stato sottoposto ad un intervento per l'inserimento di una protesi nel ginocchio destro.
Ha presentato richiesta di riconoscimento della causa di servizio nonché di concessione dell'equo indennizzo -OMISSIS- e per l'-OMISSIS-. Il ricorrente ha trascorso un periodo di malattia, in seguito al quale è stato convocato dalla Commissione medica ospedaliera.
In data-OMISSIS- la Commissione di La Spezia ha dichiarato il ricorrente « -OMISSIS- » e idoneo al transito nei corrispondenti ruoli tecnico-professionali.
In data -OMISSIS- il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione di seconda istanza.
Con nota dell’-OMISSIS-, l’Amministrazione ha comunicato che, in attesa della decisione, l’assenza dal servizio sarebbe stata giustificata come malattia.
In data 7 luglio 2022 la Commissione di seconda istanza ha ritenuto parzialmente idoneo il ricorrente, con l’esclusione dell’attività di soccorso tecnico, addestramento e vigilanza, specificando che il provvedimento decorre dal-OMISSIS-.
Nelle more, con delibera n. -OMISSIS-la Commissione di Verifica delle cause di servizio ha riconosciuto « gli esiti da trauma contusiv o» dipendenti da causa di servizio mentre ha ritenuto non dipendente da causa di servizio l’inserimento della protesi.
A seguito di due ulteriori assenze per malattia, i provvedimenti gravati hanno applicato, rispettivamente per le date -OMISSIS-una decurtazione del 50% sulla retribuzione, avendo già fruito il ricorrente, nell’ultimo triennio di un periodo di assenza per malattia superiore a quello indicato dall’art. 15 del D.P.R. 7 maggio 2008, per il quale spetta la corresponsione in misura intera.
3. Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha articolato ricorso censurandone l’illegittimità: in sostanza sostiene che il periodo intercorso tra la decisione della commissione di primo grado e quella di secondo grado non possa essere computato come malattia e pertanto non possa concorrere al raggiungimento della soglia temporale oltre la quale la retribuzione viene decurtata.
Si sono costituite in giudizio le intestate Amministrazioni, instando per la reiezione del ricorso.
All’esito dell’udienza pubblica -OMISSIS-, con ordinanza nel -OMISSIS-, il Tribunale ha sollevato le seguenti questioni rilevate d’ufficio: anzitutto, ha indicato la possibile inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della -OMISSIS- dell’-OMISSIS- (doc. 4 resistente), con la quale il Ministero ha comunicato che l’assenza dal servizio fino all’esito del giudizio della Commissione di seconda istanza sarebbe stata giustificata come malattia; inoltre, ha rilevato la possibile improcedibilità del ricorso, limitatamente alla richiesta di « -OMISSIS- -OMISSIS- » (pag. 17 ricorso), osservando quanto segue: « -OMISSIS- (doc. 13 ricorrente), -OMISSIS- (-OMISSIS-). -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- ».
Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell’udienza pubblica del 18 luglio 2025, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Preliminarmente, occorre scrutinare le questioni di inammissibilità e di improcedibilità sollevate con la citata ordinanza del-OMISSIS-.
4.1. Quanto all’ammissibilità del ricorso, il Collegio osserva quanto segue.
In merito all’omessa impugnazione della -OMISSIS- dell’-OMISSIS- (doc. 4 resistente), con la quale il Ministero ha comunicato che l’assenza dal servizio fino all’esito del giudizio della Commissione di seconda istanza sarebbe stata giustificata come malattia, il ricorrente deduce che l’efficacia della stessa è stata travolta dal provvedimento della Commissione di seconda istanza (doc. 12 ricorrente), che ha formulato con decorrenza retroattiva il giudizio di idoneità parziale.
Tale ricostruzione merita positivo apprezzamento.
In effetti, con la nota in parola l’Amministrazione ha operato una qualificazione dell’assenza per il periodo intercorrente tra le due decisioni e i suoi effetti sono cessati con l’emanazione della decisione di secondo grado; del resto, dal momento che quest’ultima fissa la decorrenza del giudizio di parziale idoneità dal momento della decisione di prima istanza (29 settembre 2021), non è più compatibile con la qualificazione del medesimo periodo in termini di assenza per malattia.
In definitiva, trattandosi di un provvedimento che ha esaurito i propri effetti, non sussisteva l’onere di impugnarlo.
4.2. Con riguardo alla pretesa « -OMISSIS- -OMISSIS- », nella memoria depositata in data 23 aprile 2025 il ricorrente ha precisato che tale richiesta è strumentale solo all’annullamento dei due decreti impugnati, in quanto la considerazione del periodo intercorso tra le due decisioni come malattia ha provocato la decurtazione della retribuzione per le assenze relative ai giorni-OMISSIS-.
5. Nel merito il ricorso è fondato.
5.1. È opportuno premettere che « in tema di pubblico impiego, nei casi in cui la prestazione è stata impedita per l'adozione di un provvedimento illegittimo interruttivo del rapporto, è configurabile la restitutio in integrum sia ai fini giuridici ("id est" alla ricostruzione della carriera) che a fini economici (tra le tante, Consiglio di Stato sez. II, 16/03/2022, n.1854). Spetta pertanto al dipendente, avente diritto alla riammissione in servizio, la liquidazione delle retribuzioni in tutto o in parte non ricevute a far data dalla estinzione del rapporto di impiego; non trova infatti applicazione il principio di corrispondenza tra prestazione lavorativa e retribuzione ogniqualvolta la mancata prestazione dell'attività impiegatizia sia stata causata da un provvedimento riconosciuto giudizialmente illegittimo » (Cons. Stato, Sez. II, 21 aprile 2023, n. 4034).
5.2. Facendo applicazione di tali coordinate, la vicenda può essere ricostruita nei termini che seguono.
Il ricorrente è stato considerato in malattia in seguito al giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione di prima istanza, nelle more della decisione della Commissione di seconda istanza, dinanzi alla quale ha proposto ricorso.
In ragione della suddetta qualificazione di tale periodo, il ricorrente ha superato il limite temporale entro il quale è riconosciuta la retribuzione piena, fissato dall’art. 15 del D.P.R. 7 maggio 2008; pertanto, per le assenze per malattia relative ai giorni -OMISSIS-la retribuzione è stata decurtata del 50%. Più nello specifico, nel decreto -OMISSIS-, si legge che il ricorrente ha maturato 374 giorni di assenza per malattia, mentre nel decreto prot. -OMISSIS-, relativo alle assenze-OMISSIS-, si legge che nel triennio precedente il ricorrente ha maturato 364 giorni di assenza per malattia.
È evidente che ai fini dello sforamento del limite temporale per il quale è prevista la retribuzione piena ha inciso il computo del periodo intercorrente tra il -OMISSIS- e l’-OMISSIS- come assenza per malattia, secondo quanto previsto dalla -OMISSIS- dell’-OMISSIS-.
Sennonché, la qualificazione di tale periodo non è in alcun modo imputabile al ricorrente, il quale ha proposto tempestivo ricorso avverso la decisione della Commissione di prima istanza in data -OMISSIS-. Ne discende che non gli possono essere in alcun modo addossate le conseguenze di un’assenza dovuta alla valutazione di inidoneità totale dallo stesso avversata in via amministrativa e ritenuta parzialmente infondata dalla Commissione di secondo grado, con effetto retroattivo a far data dalla decisione di prima istanza.
6. Alla luce delle suddette considerazioni, i decreti impugnati devono essere annullati e l’Amministrazione dovrà calcolare la retribuzione spettante per i giorni -OMISSIS-senza tener conto del periodo compreso tra il -OMISSIS- e l’-OMISSIS-, indebitamente computato come assenza per malattia.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della causa; possono essere compensate rispetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze che, pur evocato in giudizio, rimane essenzialmente estraneo alla controversia, non essendo riconducibili gli atti impugnati a tale Dicastero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero dell’Interno alla refusione delle spese di lite, che si quantificano nella misura di euro 600,00 (seicento,00), oltre accessori di legge, e alla restituzione del contributo unificato; compensa le spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'art. 52, co. 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9, parr. 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’art. 2- septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Marcello Bolognesi, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.