Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00172/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00028/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2025, proposto dalla sig.ra TA AD OV, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Di Pietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura di Campobasso, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. 106 DIV.PAS/Cat.A12/Imm/2024/2^ Sez., emesso dal Questore della Provincia di Campobasso in data 21.11.2024 e notificato il 7.1.2025, con il quale è stato disposto, nei confronti della ricorrente, il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Campobasso;
Vista la nota del 21.4.2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. SE CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
Premesso:
- che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 106 DIV.PAS/Cat.A12/Imm/2024/2^ Sez., emesso dal Questore della Provincia di Campobasso in data 21.11.2024 e notificato il 7.1.2025, con il quale è stato disposto, nei confronti della ricorrente, il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza;
- che all’esito della camera di consiglio del 19.3.2025 il Tribunale, con l’ordinanza n. 30/2025, ha accolto l’istanza cautelare articolata dalla ricorrente e, per l’effetto, ha disposto “ la sospensione dell’efficacia del provvedimento in epigrafe, con il conseguente obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza con residenza presso il Comune di Campobasso, presentata dalla ricorrente, tenendo debito conto del sopravvenuto annullamento in autotutela del precedente provvedimento di rigetto dell’iscrizione anagrafica richiesto dall’interessata, e facendo piena applicazione delle norme sul contraddittorio nei procedimenti amministrativi ”; con la medesima ordinanza il Tribunale ha fissato per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica calendarizzata per il mese di febbraio del 2026;
- che all’udienza pubblica del 11.2.2026 il difensore di parte ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza rappresentando che l’Amministrazione ha medio tempore avviato il procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto; la difesa pubblica si è associata alla predetta richiesta e il Collegio ha quindi rinviato la trattazione della causa all’udienza pubblica del 29 aprile 2026;
- che con nota depositata in data 13.4.2026 la difesa erariale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, evidenziando, in particolare, che “ l’istruttoria condotta dall’Amministrazione ha consentito di appurare il possesso, in capo alla ricorrente, dei requisiti richiesti alla luce del vigente assetto normativo ai fini dell’emissione del titolo di soggiorno richiesto che, pertanto, risulta attualmente in di fase di emissione ”;
- che con nota depositata in data 21.4.2026 la parte ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari, associandosi alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere formulata dalla difesa pubblica in data 13.4.2026;
- che all’udienza pubblica del 29.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto:
- che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in conformità alla dichiarazione in tal senso formulata dalla parte ricorrente, avendo quest’ultima ottenuto il permesso di soggiorno richiesto; tale circostanza ha trovato conferma anche nelle conclusioni formulate dall’Amministrazione resistente;
- che le spese di lite possono essere compensate tra le parti avuto riguardo alle peculiarità fattuali della vicenda oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio IB, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
SE CC, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| SE CC | Orazio IB |
IL SEGRETARIO