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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1077/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia
Tordo Caprioli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, iscritta al n.r.g. 1077/2023 e trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024, vertente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CROCIONE GIADA, elettivamente domiciliata in Perugia, Via Bartolo n. 10, giusta procura in calce all'atto di appello;
appellante
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. CHIARANTI RENATO, elettivamente domiciliata in Terni, Via degli
Armellini n. 10, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello;
appellata
CONCLUSIONI:
- per parte appellante: “Voglia l'Ecc. Mo Tribunale di Terni, in qualità di Giudice di secondo grado, contrariis reiectiis: in via pregiudiziale e preliminare: - sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
218/2023 resa dal Giudice di Pace di Terni, Dott.ssa Traversa in data 23.03.2023, pubblicata il 29.03.2023 (Rg n. 2756/2021), notificata il 6.04.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, dunque, accertare e dichiarare
l'illegittimità e/o l'invalidità e/o la nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo quivi opposto siccome emesso a fronte di un preteso credito inesistente e comunque non provato e/o non esigibile per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare il Decr. Ing. n. 1444/2021 - RG 2034/2021, nonchè accertare e dichiarare tutti
i danni subiti dalla società e per l'effetto Parte_1 condannare la società al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella CP_1 misura che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice. Con compensazione delle spese del giudizio di primo grado e con vittoria di spese del secondo grado.”
- per parte appellata: “rigettato l'appello e tutti i motivi e richieste in tale atto contenute, confermi integralmente la sentenza impugnata con condanna della appellante al pagamento delle spese e competenze professionali legali della appellata da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 218/2023 resa dal Giudice di Pace di Terni pubblicata il 29.3.2023 e notificata il 6.4.2023, era stata respinta l'opposizione ex art. 645 c.p.c. promossa dall'appellante, con conferma del decreto ingiuntivo n. 1444/2021 emesso dal Giudice di Pace di Terni in data del 2.9.2021, con il quale alla ra stato Parte_1 ingiunto il pagamento della somma di € 439,20 a titolo di corrispettivo per l'intervento di straordinaria manutenzione eseguito sul macchinario Laser a Diodo 808 Maet 900, matricola AN27079105 (fatt. 25/2020), disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite della fase di opposizione.
Con atto di citazione in appello notificato il 5.5.2023 la hiedeva Parte_1 al Tribunale, in riforma della sentenza gravata, di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc. Mo Tribunale di Terni, in qualità di Giudice di secondo grado, contrariis reiectiis: in via pregiudiziale e preliminare: - sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
n via principale e nel merito: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 218/2023 resa dal Giudice di Pace di Terni, Dott.ssa Traversa in data 23.03.2023, pubblicata il 29.03.2023 (Rg n.
2756/2021), notificata il 6.04.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, dunque, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità e/o la nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo quivi opposto siccome emesso a fronte di un preteso credito inesistente e comunque non provato e/o non esigibile per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare il Decr. Ing. n. 1444/2021 - RG 2034/2021, nonchè accertare e dichiarare tutti i danni subiti dalla società
[...]
e per l'effetto condannare la società al Parte_1 CP_1 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella misura che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice. Con compensazione delle spese del giudizio di primo grado e con vittoria di spese del secondo grado.”
pag. 2/8 Come primo motivo di gravame denunciava la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sostenendo che il Giudice di prime cure aveva omesso di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti e non aveva concesso i termini di cui all'art. 320 c.p.c., così precludendo all'appellante di formulare ulteriori richieste istruttorie e di svolgere ulteriori attività assertiva;
aggiungendo, altresì, che all'udienza del 3.3.2023 il Giudice di Pace non aveva ammesso le prove orali richieste dalla limitandosi ad autorizzarla all'espletamento della prova Pt_1 Parte_1 contraria. Sosteneva, quindi, che la sentenza era illegittima nella parte in cui affermava che l'opponente non aveva assolto l'onere probatorio a suo carico.
A tal fine, chiedeva al Tribunale di ammettere le prove testimoniali, con i testi
[...]
e rigettate in primo grado in ordine al malfunzionamento Tes_1 Testimone_2 del macchinario Laser a Diodo 808 Maet 900, matricola AN27079105.
Come secondo motivo d'appello sosteneva che la somma ingiunta non era dovuta, non assumendo rilievo in senso contrario la deposizione di resa Testimone_3 all'udienza del 3.3.2022 e non essendo stato provato l'intervento manutentivo a fondamento della fattura n. 25/2020.
Quale terzo motivo di impugnazione l'appellante lamentava il rigetto della domanda riconvenzionale (“In via riconvenzionale: accertare e dichiarare tutti i danni subiti dalla società e per l'effetto condannare la Parte_1 società al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella misura che verrà CP_1 ritenuta di giustizia dal Giudice.”) spiegata con l'opposizione.
Con comparsa di costituzione depositata il 30.6.2023 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, con vittoria delle Controparte_1 spese di lite in favore del difensore antistatario.
A sostegno della legittimità della sentenza gravata, evidenziava che non era stato violato il contraddittorio, poiché (1) il Giudice di prime cure non aveva omesso alcunché, atteso che nessuna delle parti era personalmente comparsa alle diverse udienze e ciò dimostrava la volontà di non sottoporsi all'interrogatorio libero di cui all'art. 320 c.p.c.; (2) nessuno dei due procuratori aveva mai avanzato istanza per la fissazione di un'udienza per il libero interrogatorio delle parti e per l'espletamento del tentativo di conciliazione;
(3) la mancata autorizzazione al deposito delle note ex art. 320 c.p.c. – nella formulazione pro tempore vigente - era giustificata dal fatto che con l'atto di opposizione la si era limitata ad allegare prove documentali, senza Parte_1 chiedere, né accennare ad istanze istruttorie di prove orali, che sarebbero state tardive.
Replicava al secondo motivo di impugnazione, ribadendo la fondatezza della pretesa creditoria, già documentata in primo grado, e la tardiva contestazione sui lavori di riparazione eseguiti dalla Controparte_1
pag. 3/8 In particolare, sull'esistenza del credito, deduceva la sussistenza di idonea prova scritta, costituita da: - contratto di noleggio stipulato tra e la Controparte_1 [...] per il periodo dal 23.11.2017 al 23.1.2017, avente ad oggetto il Parte_2 macchinario denominato “Laser a diodo 808 Maet 900, matricola n: AN 2709105, con
8816 spot di collaudo”; - le missive datate 12.12.2017 e 19.12.2017, a mezzo delle quali la veva concesso in locazione alla Controparte_2 Parte_2 il predetto Laser, per la durata di 60 mesi, dando luogo ad un contratto di
[...] locazione finanziaria;
- la fattura n. 25/2020 del 6.11.2020; - la missiva del 5.10.2021.
Rappresentava, inoltre, che il numero di matricola del Laser presente sul display del macchinario corrispondeva a quello indicato sul retro della macchina (010.0004) e che l'appellante era ormai decaduta dalla facoltà di denunciare il lavoro eseguito.
In ordine al terzo motivo di impugnazione, sosteneva che il Giudice di prime cure aveva correttamente ritenuto assorbita la domanda riconvenzionale avversaria e che, comunque, non poteva esser accolta perché infondata ed improbata. Ricordava, al riguardo, di aver ritualmente eccepito l'incompetenza per valore del Giudice di Pace sul presupposto che si trattasse di una domanda di valore indeterminabile, per effetto della quale l'autorità giudiziaria adita avrebbe dovuto rimettere al Tribunale la sola domanda riconvenzionale o, comunque, rigettarla.
Con ordinanza del 4.8.2024 il Giudice assegnatario respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata ex art. 283 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, preso atto del fallito tentativo di conciliazione, acquisito il fascicolo di primo grado, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 31.10.2024.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 20.11.2024 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. 2.1. Sul primo motivo di gravame occorre premettere che ai sensi dell'art. 320, co. 1
c.p.c. “nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione”. Con condivisibile motivazione la Suprema Corte ha chiarito che non sussiste violazione di tale norma se il tentativo di conciliazione viene precluso dall'ingiustificata assenza di una parte all'udienza di comparizione. Se la parte assente è stata posta in condizione di presenziare all'udienza non si può ipotizzare alcuna lesione del diritto di difesa e del contraddittorio (cfr. Cass. n. 17437 del 19/08/2011; conf. Cass. n. 2177/1999).
In altri termini, il tentativo di conciliazione è dovuto solo se l'assenza di una delle parti viene giustificata.
pag. 4/8 Si noti, allora, che all'udienza del 27.1.2022 per l'opponente è comparso il solo difensore, che non ha motivato l'assenza della parte, né ha chiesto al Giudice un differimento per un successivo espletamento dell'interrogatorio libero.
La doglianza è, quindi, già di per sé infondata.
A ciò si aggiunga che l'omissione del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 320
c.p.c. non è espressamente sanzionata con la nullità del provvedimento, ma produce tale effetto solo se comporta un concreto pregiudizio del diritto di difesa (cfr. Cass.
9350/2008; Cass. n. 9739/2000 e Cass. 2064/1999), che in questa sede non è stato adeguatamente dettagliato dall'appellante.
Sulle richieste istruttorie dell'appellante e sulla mancata concessione dei termini di cui all'art. 320 c.p.c. occorre rilevare che, come è noto, davanti al Giudice di Pace, non ponendosi la distinzione tra udienza di comparizione e quella di trattazione, nella prima udienza si concentra tutta l'attività processuale delle parti, ossia la precisazione dei fatti, la produzione di documenti e le richieste istruttorie, essendo consentito ex art. 320, co.
4, c.p.c. un unico rinvio a successiva udienza solo quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove, in relazione all'ampiamento del thema decidendum determinato dall'attività svolta dalle parti in prima udienza (cfr. Cass. n. 7328/2006). Anche il rito dinanzi al Giudice di pace è caratterizzato da preclusioni processuali (cfr. Cass. n. 17992/2004), per cui dopo la prima udienza non è più possibile proporre nuove domande o richiedere l'ammissione di nuove prove.
Ebbene, nel caso di specie, né nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, né in sede di prima udienza del 27.1.2022 l'appellante aveva formulato richiesta di assunzione di prove orali. Pertanto, quando all'udienza del 3.3.2022 ha poi articolato istanza di ammissione di prova testimoniale il Giudice di pace ha correttamente ritenuto inammissibile il mezzo istruttorio richiesto per tardività, giusta ordinanza del 24.3.2022.
Non si trattava di istanze istruttorie conseguenti alle difese della controparte per cui la le avrebbe dovute formulare a pena di decadenza nell'atto Parte_1 introduttivo o, al più tardi, nella prima udienza ai sensi dell'art. 320, co. 3, c.p.c..
2.2. In relazione al secondo motivo di gravame, va osservato che in data 23.11.2017 la già Controparte_3 Controparte_4
) e la avevano stipulato un contratto di noleggio
[...] CP_1 avente ad oggetto il macchinario in questione, in forza del quale l'appellata si era impegnata a prestare assistenza gratuita, “ad eccezione di eventuali guasti non imputabili alla noleggiatrice e cioè sbalzi di corrente, anomalie dovute a cause di forza maggiore, eventi straordinari, mancato utilizzo del bene secondo quanto stabilito nel manuale d'uso, caduta accidentale del manipolo, parte integrante del bene o della stessa apparecchiatura” (ex art. 2), escludendo altresì le riparazioni resesi “necessarie
pag. 5/8 da un uso non corretto degli apparati, dal cattivo funzionamento dei dispositivi di protezione elettrica, fra cui le prese di terra, da modifiche del circuito o di sistema che risultasse non fossero state eseguite o concordate direttamente dalla noleggiatrice”, con la precisazione che, in tal caso, la noleggiatrice avrebbe sì eseguito l'intervento, ma addebitato all'utilizzatrice sia le spese per la manodopera, sia quelle di fornitura delle parti di ricambio (art. 4).
Dalle clausole contrattuali sopra riportate si può agevolmente desumere che l'attività di riparazione che la si era impegnata a fornire non era gratuita in caso di Controparte_1 guasti imputabili alla (es. uso non corretto) o a fattori terzi (es. Parte_1 sbalzi di corrente).
Si noti, poi, che all'art. 7 avevano sì pattuito che il noleggio avrebbe avuto durata limitata (dal 23.11.2017 al 23.1.2017), ma la ha continuato ad Parte_1 utilizzare il macchinario sino all'intervento straordinario oggetto della fattura n. 25 del
6.11.2020 (“sost. tubo manipolo e fili di contatto tra corpo centrale manipolo, controllo scheda di potenza e sostituzione. Smontaggio e ripulituta di tutto il corpo centrale”), per cui deve presumersi che le parti avevano tacitamente prorogato la durata del negozio sino almeno a tale momento.
Pertanto, la fondatezza della pretesa creditoria della va vagliata in base CP_1 alle condizioni del rapporto obbligatorio previste nel citato contratto di noleggio.
E' fatto non contestato tra le parti ex art. 115 c.p.c. che nel novembre 2020, a seguito di malfunzionamenti al tempo emersi, il personale della aveva eseguito Controparte_1 una riparazione del macchinario oggetto del contratto di noleggio, senza che qui rilevi la titolarità del bene al momento dell'intervento.
A parere del Tribunale, la società appellata ha assolto il proprio onere probatorio, essendo stata documentata la fonte negoziale della pretesa creditoria (cfr. Cass. S.U. n.
13533 del 30.10.2001) fondante la domanda di adempimento spiegata, non essendo tenuta a dimostrare l'esatto adempimento della prestazione contrattuale, che può invece limitarsi ad allegare. Spettava, quindi, al debitore convenuto (qui opponente) eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
In tale contesto, risulta che la ha addebitato il costo della riparazione Controparte_1 alla sull'implicito presupposto che non rientrasse tra le Parte_1 prestazioni da eseguire gratuitamente.
Si noti, al riguardo, che non è in contestazione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., la specifica assistenza fornita, per come indicata anche in fattura.
Appare, allora, logico affermare che un guasto occorso repentinamente a distanza di tre anni dall'inizio del rapporto di noleggio non rientra nella diversa ipotesi di un guasto per originario difetto del bene, unica imputabile alla e per la quale si Controparte_1 era impegnata di eseguire riparazioni gratuitamente.
pag. 6/8 Ciò detto, è pacifico che la on ha adeguatamente dedotto, né a Parte_1 fortiori provato il contrario, non introducendo nel giudizio fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa avversaria.
Pertanto, alla luce delle asserzioni svolte e delle risultanze probatorie offerte, il motivo di doglianza va disatteso.
2.3. Va infine respinto anche il terzo motivo di gravame, poiché l'appellante si è limitata a contestare la somma ingiunta e genericamente l'esecuzione dei lavori da parte della senza specifiche deduzioni a supporto, né elementi probatori. Controparte_1
Si noti, peraltro, che il dedotto inadempimento non risulta puntualmente formalizzato prima dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e, perciò, non può considerarsi mosso da buona fede.
La sentenza impugnata deve, quindi, esser confermata.
3.1. Le spese seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornati al D.M.
147/2022) per le controversie dinanzi al Tribunale, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione fino a € 1.100), applicando i parametri medi per tutte le fasi di giudizio, in ragione della concreta attività svolta. Vanno liquidate, altresì, le spese del subprocedimento incidentale introdotto con l'istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, applicando i parametri minimi per i procedimenti cautelari in relazione alle sole fasi di studio, introduttiva e di trattazione.
3.2. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto, in base all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1
disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, domanda, deduzione, CP_1 eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la alla rifusione Controparte_3 in favore della delle spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_1 che liquida in € 943,00 per compensi (di cui € 281,00 per il subprocedimento incidentale e di cui € 662,00 per il giudizio principale), oltre 15% per spese generali, IVA qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da corrispondere in favore dell'avv. Renato Chiaranti, quale antistatario;
pag. 7/8 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in data 27/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia
Tordo Caprioli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, iscritta al n.r.g. 1077/2023 e trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024, vertente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CROCIONE GIADA, elettivamente domiciliata in Perugia, Via Bartolo n. 10, giusta procura in calce all'atto di appello;
appellante
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. CHIARANTI RENATO, elettivamente domiciliata in Terni, Via degli
Armellini n. 10, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello;
appellata
CONCLUSIONI:
- per parte appellante: “Voglia l'Ecc. Mo Tribunale di Terni, in qualità di Giudice di secondo grado, contrariis reiectiis: in via pregiudiziale e preliminare: - sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
218/2023 resa dal Giudice di Pace di Terni, Dott.ssa Traversa in data 23.03.2023, pubblicata il 29.03.2023 (Rg n. 2756/2021), notificata il 6.04.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, dunque, accertare e dichiarare
l'illegittimità e/o l'invalidità e/o la nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo quivi opposto siccome emesso a fronte di un preteso credito inesistente e comunque non provato e/o non esigibile per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare il Decr. Ing. n. 1444/2021 - RG 2034/2021, nonchè accertare e dichiarare tutti
i danni subiti dalla società e per l'effetto Parte_1 condannare la società al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella CP_1 misura che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice. Con compensazione delle spese del giudizio di primo grado e con vittoria di spese del secondo grado.”
- per parte appellata: “rigettato l'appello e tutti i motivi e richieste in tale atto contenute, confermi integralmente la sentenza impugnata con condanna della appellante al pagamento delle spese e competenze professionali legali della appellata da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 218/2023 resa dal Giudice di Pace di Terni pubblicata il 29.3.2023 e notificata il 6.4.2023, era stata respinta l'opposizione ex art. 645 c.p.c. promossa dall'appellante, con conferma del decreto ingiuntivo n. 1444/2021 emesso dal Giudice di Pace di Terni in data del 2.9.2021, con il quale alla ra stato Parte_1 ingiunto il pagamento della somma di € 439,20 a titolo di corrispettivo per l'intervento di straordinaria manutenzione eseguito sul macchinario Laser a Diodo 808 Maet 900, matricola AN27079105 (fatt. 25/2020), disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite della fase di opposizione.
Con atto di citazione in appello notificato il 5.5.2023 la hiedeva Parte_1 al Tribunale, in riforma della sentenza gravata, di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc. Mo Tribunale di Terni, in qualità di Giudice di secondo grado, contrariis reiectiis: in via pregiudiziale e preliminare: - sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
n via principale e nel merito: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 218/2023 resa dal Giudice di Pace di Terni, Dott.ssa Traversa in data 23.03.2023, pubblicata il 29.03.2023 (Rg n.
2756/2021), notificata il 6.04.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, dunque, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità e/o la nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo quivi opposto siccome emesso a fronte di un preteso credito inesistente e comunque non provato e/o non esigibile per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare il Decr. Ing. n. 1444/2021 - RG 2034/2021, nonchè accertare e dichiarare tutti i danni subiti dalla società
[...]
e per l'effetto condannare la società al Parte_1 CP_1 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella misura che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice. Con compensazione delle spese del giudizio di primo grado e con vittoria di spese del secondo grado.”
pag. 2/8 Come primo motivo di gravame denunciava la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sostenendo che il Giudice di prime cure aveva omesso di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti e non aveva concesso i termini di cui all'art. 320 c.p.c., così precludendo all'appellante di formulare ulteriori richieste istruttorie e di svolgere ulteriori attività assertiva;
aggiungendo, altresì, che all'udienza del 3.3.2023 il Giudice di Pace non aveva ammesso le prove orali richieste dalla limitandosi ad autorizzarla all'espletamento della prova Pt_1 Parte_1 contraria. Sosteneva, quindi, che la sentenza era illegittima nella parte in cui affermava che l'opponente non aveva assolto l'onere probatorio a suo carico.
A tal fine, chiedeva al Tribunale di ammettere le prove testimoniali, con i testi
[...]
e rigettate in primo grado in ordine al malfunzionamento Tes_1 Testimone_2 del macchinario Laser a Diodo 808 Maet 900, matricola AN27079105.
Come secondo motivo d'appello sosteneva che la somma ingiunta non era dovuta, non assumendo rilievo in senso contrario la deposizione di resa Testimone_3 all'udienza del 3.3.2022 e non essendo stato provato l'intervento manutentivo a fondamento della fattura n. 25/2020.
Quale terzo motivo di impugnazione l'appellante lamentava il rigetto della domanda riconvenzionale (“In via riconvenzionale: accertare e dichiarare tutti i danni subiti dalla società e per l'effetto condannare la Parte_1 società al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella misura che verrà CP_1 ritenuta di giustizia dal Giudice.”) spiegata con l'opposizione.
Con comparsa di costituzione depositata il 30.6.2023 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, con vittoria delle Controparte_1 spese di lite in favore del difensore antistatario.
A sostegno della legittimità della sentenza gravata, evidenziava che non era stato violato il contraddittorio, poiché (1) il Giudice di prime cure non aveva omesso alcunché, atteso che nessuna delle parti era personalmente comparsa alle diverse udienze e ciò dimostrava la volontà di non sottoporsi all'interrogatorio libero di cui all'art. 320 c.p.c.; (2) nessuno dei due procuratori aveva mai avanzato istanza per la fissazione di un'udienza per il libero interrogatorio delle parti e per l'espletamento del tentativo di conciliazione;
(3) la mancata autorizzazione al deposito delle note ex art. 320 c.p.c. – nella formulazione pro tempore vigente - era giustificata dal fatto che con l'atto di opposizione la si era limitata ad allegare prove documentali, senza Parte_1 chiedere, né accennare ad istanze istruttorie di prove orali, che sarebbero state tardive.
Replicava al secondo motivo di impugnazione, ribadendo la fondatezza della pretesa creditoria, già documentata in primo grado, e la tardiva contestazione sui lavori di riparazione eseguiti dalla Controparte_1
pag. 3/8 In particolare, sull'esistenza del credito, deduceva la sussistenza di idonea prova scritta, costituita da: - contratto di noleggio stipulato tra e la Controparte_1 [...] per il periodo dal 23.11.2017 al 23.1.2017, avente ad oggetto il Parte_2 macchinario denominato “Laser a diodo 808 Maet 900, matricola n: AN 2709105, con
8816 spot di collaudo”; - le missive datate 12.12.2017 e 19.12.2017, a mezzo delle quali la veva concesso in locazione alla Controparte_2 Parte_2 il predetto Laser, per la durata di 60 mesi, dando luogo ad un contratto di
[...] locazione finanziaria;
- la fattura n. 25/2020 del 6.11.2020; - la missiva del 5.10.2021.
Rappresentava, inoltre, che il numero di matricola del Laser presente sul display del macchinario corrispondeva a quello indicato sul retro della macchina (010.0004) e che l'appellante era ormai decaduta dalla facoltà di denunciare il lavoro eseguito.
In ordine al terzo motivo di impugnazione, sosteneva che il Giudice di prime cure aveva correttamente ritenuto assorbita la domanda riconvenzionale avversaria e che, comunque, non poteva esser accolta perché infondata ed improbata. Ricordava, al riguardo, di aver ritualmente eccepito l'incompetenza per valore del Giudice di Pace sul presupposto che si trattasse di una domanda di valore indeterminabile, per effetto della quale l'autorità giudiziaria adita avrebbe dovuto rimettere al Tribunale la sola domanda riconvenzionale o, comunque, rigettarla.
Con ordinanza del 4.8.2024 il Giudice assegnatario respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata ex art. 283 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, preso atto del fallito tentativo di conciliazione, acquisito il fascicolo di primo grado, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 31.10.2024.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 20.11.2024 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. 2.1. Sul primo motivo di gravame occorre premettere che ai sensi dell'art. 320, co. 1
c.p.c. “nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione”. Con condivisibile motivazione la Suprema Corte ha chiarito che non sussiste violazione di tale norma se il tentativo di conciliazione viene precluso dall'ingiustificata assenza di una parte all'udienza di comparizione. Se la parte assente è stata posta in condizione di presenziare all'udienza non si può ipotizzare alcuna lesione del diritto di difesa e del contraddittorio (cfr. Cass. n. 17437 del 19/08/2011; conf. Cass. n. 2177/1999).
In altri termini, il tentativo di conciliazione è dovuto solo se l'assenza di una delle parti viene giustificata.
pag. 4/8 Si noti, allora, che all'udienza del 27.1.2022 per l'opponente è comparso il solo difensore, che non ha motivato l'assenza della parte, né ha chiesto al Giudice un differimento per un successivo espletamento dell'interrogatorio libero.
La doglianza è, quindi, già di per sé infondata.
A ciò si aggiunga che l'omissione del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 320
c.p.c. non è espressamente sanzionata con la nullità del provvedimento, ma produce tale effetto solo se comporta un concreto pregiudizio del diritto di difesa (cfr. Cass.
9350/2008; Cass. n. 9739/2000 e Cass. 2064/1999), che in questa sede non è stato adeguatamente dettagliato dall'appellante.
Sulle richieste istruttorie dell'appellante e sulla mancata concessione dei termini di cui all'art. 320 c.p.c. occorre rilevare che, come è noto, davanti al Giudice di Pace, non ponendosi la distinzione tra udienza di comparizione e quella di trattazione, nella prima udienza si concentra tutta l'attività processuale delle parti, ossia la precisazione dei fatti, la produzione di documenti e le richieste istruttorie, essendo consentito ex art. 320, co.
4, c.p.c. un unico rinvio a successiva udienza solo quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove, in relazione all'ampiamento del thema decidendum determinato dall'attività svolta dalle parti in prima udienza (cfr. Cass. n. 7328/2006). Anche il rito dinanzi al Giudice di pace è caratterizzato da preclusioni processuali (cfr. Cass. n. 17992/2004), per cui dopo la prima udienza non è più possibile proporre nuove domande o richiedere l'ammissione di nuove prove.
Ebbene, nel caso di specie, né nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, né in sede di prima udienza del 27.1.2022 l'appellante aveva formulato richiesta di assunzione di prove orali. Pertanto, quando all'udienza del 3.3.2022 ha poi articolato istanza di ammissione di prova testimoniale il Giudice di pace ha correttamente ritenuto inammissibile il mezzo istruttorio richiesto per tardività, giusta ordinanza del 24.3.2022.
Non si trattava di istanze istruttorie conseguenti alle difese della controparte per cui la le avrebbe dovute formulare a pena di decadenza nell'atto Parte_1 introduttivo o, al più tardi, nella prima udienza ai sensi dell'art. 320, co. 3, c.p.c..
2.2. In relazione al secondo motivo di gravame, va osservato che in data 23.11.2017 la già Controparte_3 Controparte_4
) e la avevano stipulato un contratto di noleggio
[...] CP_1 avente ad oggetto il macchinario in questione, in forza del quale l'appellata si era impegnata a prestare assistenza gratuita, “ad eccezione di eventuali guasti non imputabili alla noleggiatrice e cioè sbalzi di corrente, anomalie dovute a cause di forza maggiore, eventi straordinari, mancato utilizzo del bene secondo quanto stabilito nel manuale d'uso, caduta accidentale del manipolo, parte integrante del bene o della stessa apparecchiatura” (ex art. 2), escludendo altresì le riparazioni resesi “necessarie
pag. 5/8 da un uso non corretto degli apparati, dal cattivo funzionamento dei dispositivi di protezione elettrica, fra cui le prese di terra, da modifiche del circuito o di sistema che risultasse non fossero state eseguite o concordate direttamente dalla noleggiatrice”, con la precisazione che, in tal caso, la noleggiatrice avrebbe sì eseguito l'intervento, ma addebitato all'utilizzatrice sia le spese per la manodopera, sia quelle di fornitura delle parti di ricambio (art. 4).
Dalle clausole contrattuali sopra riportate si può agevolmente desumere che l'attività di riparazione che la si era impegnata a fornire non era gratuita in caso di Controparte_1 guasti imputabili alla (es. uso non corretto) o a fattori terzi (es. Parte_1 sbalzi di corrente).
Si noti, poi, che all'art. 7 avevano sì pattuito che il noleggio avrebbe avuto durata limitata (dal 23.11.2017 al 23.1.2017), ma la ha continuato ad Parte_1 utilizzare il macchinario sino all'intervento straordinario oggetto della fattura n. 25 del
6.11.2020 (“sost. tubo manipolo e fili di contatto tra corpo centrale manipolo, controllo scheda di potenza e sostituzione. Smontaggio e ripulituta di tutto il corpo centrale”), per cui deve presumersi che le parti avevano tacitamente prorogato la durata del negozio sino almeno a tale momento.
Pertanto, la fondatezza della pretesa creditoria della va vagliata in base CP_1 alle condizioni del rapporto obbligatorio previste nel citato contratto di noleggio.
E' fatto non contestato tra le parti ex art. 115 c.p.c. che nel novembre 2020, a seguito di malfunzionamenti al tempo emersi, il personale della aveva eseguito Controparte_1 una riparazione del macchinario oggetto del contratto di noleggio, senza che qui rilevi la titolarità del bene al momento dell'intervento.
A parere del Tribunale, la società appellata ha assolto il proprio onere probatorio, essendo stata documentata la fonte negoziale della pretesa creditoria (cfr. Cass. S.U. n.
13533 del 30.10.2001) fondante la domanda di adempimento spiegata, non essendo tenuta a dimostrare l'esatto adempimento della prestazione contrattuale, che può invece limitarsi ad allegare. Spettava, quindi, al debitore convenuto (qui opponente) eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
In tale contesto, risulta che la ha addebitato il costo della riparazione Controparte_1 alla sull'implicito presupposto che non rientrasse tra le Parte_1 prestazioni da eseguire gratuitamente.
Si noti, al riguardo, che non è in contestazione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., la specifica assistenza fornita, per come indicata anche in fattura.
Appare, allora, logico affermare che un guasto occorso repentinamente a distanza di tre anni dall'inizio del rapporto di noleggio non rientra nella diversa ipotesi di un guasto per originario difetto del bene, unica imputabile alla e per la quale si Controparte_1 era impegnata di eseguire riparazioni gratuitamente.
pag. 6/8 Ciò detto, è pacifico che la on ha adeguatamente dedotto, né a Parte_1 fortiori provato il contrario, non introducendo nel giudizio fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa avversaria.
Pertanto, alla luce delle asserzioni svolte e delle risultanze probatorie offerte, il motivo di doglianza va disatteso.
2.3. Va infine respinto anche il terzo motivo di gravame, poiché l'appellante si è limitata a contestare la somma ingiunta e genericamente l'esecuzione dei lavori da parte della senza specifiche deduzioni a supporto, né elementi probatori. Controparte_1
Si noti, peraltro, che il dedotto inadempimento non risulta puntualmente formalizzato prima dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e, perciò, non può considerarsi mosso da buona fede.
La sentenza impugnata deve, quindi, esser confermata.
3.1. Le spese seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornati al D.M.
147/2022) per le controversie dinanzi al Tribunale, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione fino a € 1.100), applicando i parametri medi per tutte le fasi di giudizio, in ragione della concreta attività svolta. Vanno liquidate, altresì, le spese del subprocedimento incidentale introdotto con l'istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, applicando i parametri minimi per i procedimenti cautelari in relazione alle sole fasi di studio, introduttiva e di trattazione.
3.2. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto, in base all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1
disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, domanda, deduzione, CP_1 eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la alla rifusione Controparte_3 in favore della delle spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_1 che liquida in € 943,00 per compensi (di cui € 281,00 per il subprocedimento incidentale e di cui € 662,00 per il giudizio principale), oltre 15% per spese generali, IVA qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da corrispondere in favore dell'avv. Renato Chiaranti, quale antistatario;
pag. 7/8 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in data 27/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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