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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/04/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4496/2021 R.G., tra la con sede in Torre del Greco al Viale Europa n. 27, C.F. P.IVA Parte_1 P.IVA_1
, nella persona del Rappresentante Legale nato a [...] il P.IVA_2 Controparte_1
16/11/1966 c.f. ed ivi residente a[...], rapp.ta e C.F._1 difesa dall'Avv. Teobaldo Amuro, C.F. , e presso quest'ultimo elett.te dom.ta C.F._2
in Sorrento alla Via Fuorimura n. 20, is. 3, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-attrice
e
C.F. , con sede in Torre del Controparte_2 P.IVA_3
Greco, C/so V.Emanuele, 92/100, Palazzo Vallelonga, iscritta nell'Albo delle Banche di cui all'art.13
D.Lgs. 1/9/93 n.385 con numero di matricola 4708.4.0 e codice meccanografico 5142.5, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia, in persona del suo Presidente dott. rapp.ta e difesa CP_3
dagli avv. Faustino Manfredonia, C.F. , e Claudio Manfredonia, CF CodiceFiscale_3
, giusta procura in atti e con i medesimi elett.te dom.ta in Torre del Greco, CodiceFiscale_4
Via E. de Nicola, 25, presso l'avv. Carla Ardizzone
-convenuta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio la Parte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1. Controparte_2
accertare che la Parte_2
4708/40, codice ABI 05142 – ha, in data 07.08.2017, proceduto alla illegittima risoluzione
[...]
1 del contratto di mutuo chirografario a medio termine n. 34-1021513 stipulato con la Parte_1 in data 04.08.2017 giusta atto per Notaio , Racc. 4470 Rep. 5849; 2. per l'effetto
[...] Persona_1
condannare la in persona del Parte_2
legale rapp.te p.t., con sede in Torre del Greco al Corso Vittorio Emanuele nn. 92/100 Palazzo
Vallelonga, codice fiscale , P.IVA , al risarcimento dei danni patiti dalla P.IVA_3 P.IVA_4
e precisamente: a. per il danno emergente pari ad € 32.801,21, oltre interessi Parte_1
legali dal 07.08.2017, e specificatamente:- € 12.830,23 di cui € 6.500,00 per spese istruttoria, €
3.500,00 per Commissione Gestione una tantum, € 1.625,00 imposta sostitutiva, € 17.84 spese varie,
€ 1.187,39 per compenso e spese Notaio;
- € 19.970,98 di cui € 2.275,38 sanzioni Persona_1
CP_ relativi all'omesso versamento acconto 2017, € 12.626,50 sanzioni per omesso versamento saldo
IRAP anno 2017, € 1.754,09 compensi riscossione da eseguire nel Controparte_5 periodo agosto – novembre 2017, € 3.315,01 per sanzioni omesso versamento ritenute su retribuzioni
e compensi maturati nel 2017; b. per il lucro cessante pari ad € 149.635,83, oltre interessi legali dal
07.08.2017, come perdita di utile nella misura del 4,53% (incidenza dell'utile netto 2017 € 386.495 sul fatturato 2017 € 8.540.475) e del complessivo volume di ricavi non realizzati € 3.303.219,18 (€
658.454,72 + € 2.644.764,46)e quindi per un totale complessivo di € 182.437,04 (€ 32.801,21 +€
149.635,83) oltre interessi legali dal 07.08.2017;3. condannare la Banca convenuta al pagamento del compenso e delle spese legali dello scrivente avvocato ivi compreso quelle di cui al ricorso all'ABF Collegio di Napoli”.
Premesso quanto innanzi, occorre specificare che la società attrice si duole della illegittima risoluzione del contratto di mutuo chirografario a medio termine n. 34-1021513, stipulato tra le parti in data 04.08.2017 per l'importo di € 650.000,00, comunicata dalla convenuta banca con racc. a/r, datata 07.08.2017.
L'istituto di credito, con tale comunicazione, richiamando il disposto dell'art. 15 del contratto, dichiarava la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto in ragione dell'arresto dei “legali rappresentanti della società mutuataria” maturatosi a seguito di un'indagine condotta dalla
Procura della Repubblica di Torre Annunziata e dalla Guardia di Finanza. Il suddetto arresto, infatti, sarebbe stato idoneo ad incidere in maniera pregiudizievole sulla situazione economico-finanziaria della società e, pertanto, causa di risoluzione contrattuale. Con la comunicata Parte_1 risoluzione, inoltre, la banca specificava che, in attuazione di quanto espressamente previsto dall'art. 2 del contratto di mutuo, la somma mutuata era stata accantonata in un conto infruttifero e sarebbe stata svincolata e messa nella disponibilità della società soltanto successivamente alla consegna da parte del notaio rogante della copia autentica del contratto ed al completamento di tutti gli adempimenti ad esso connessi. Infine, nella missiva inoltrata veniva avanzata richiesta di pagamento
2 della somma di € 11.642,84, per spese e competenze. Tale somma, come risulta dall'estratto conto versato in atti da parte attrice, è poi stata prelevata coattivamente in data 09.08.2017 dal c/c n.
1078359 intestato alla società e non interessato dall'operazione di mutuo.
In data 15.09.2017, la inviava, a mezzo raccomandata, alla Parte_1 Controparte_2
una contestazione in merito al suddetto comportamento, con contestuale richiesta di un
[...] affidamento con modalità di scoperto di cassa per € 200.000,00, tuttavia mai concesso dall'istituto di credito.
In definitiva, l'odierna parte attrice insta per la restituzione delle somme coattivamente prelevate dalla banca, oltre che per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della mancata erogazione della somma prevista dal contratto di mutuo stipulato tra le parti in causa. Infatti, secondo le prospettazioni attoree, la mancata erogazione del finanziamento avrebbe determinato un ritardo negli adempimenti agli impegni finanziari della società, tra cui l'adempimento di obbligazioni di pagamento assunte con fornitori e dipendenti, oltre ai pagamenti dovuti di tasse ed imposte;
la risoluzione del contratto di mutuo, inoltre, avrebbe impedito alla società di partecipare a procedure pubbliche di affidamento di servizi comunali di raccolta e smaltimento rifiuti, con ulteriore danno economico patito derivante dalla mancata percezione dei possibili ricavi conseguenti all'eventuale aggiudicazione degli indetti appalti pubblici.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale nel contestare ed Controparte_2
impugnare tutto quanto ex adverso dedotto, ha richiesto il rigetto della domanda avanzata dall'attrice poiché infondata in fatto ed in diritto.
A seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita attraverso l'esame della documentazione allegata dalle parti. Infine, a scioglimento della riserva assunta il 15 gennaio 2025 per la scadenza dei termini per il deposito degli atti delle parti, ritenuta la causa pienamente istruita e matura per la decisione, lo scrivente magistrato l'ha riservata in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
****
Per una compiuta disamina dei fatti di causa non può prescindersi dal precisare le specifiche ragioni che hanno condotto la banca convenuta alla comunicazione di risoluzione del contratto di mutuo.
Esse, infatti, possono ricondursi all'apprensione della notizia di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 7.8.2017 dal G.I.P. di Torre Annunziata ai danni di ed Pt_3 Pt_4
quest'ultimo all'epoca anche legale rappresentate della società , per una serie
[...] Parte_1
di reati contestati nell'ambito di un'approfondita indagine condotta dalla Guardia di Finanza, tra i quali quello di corruzione. Dalla documentazione depositata agli atti dalla banca convenuta – tra cui
3 figura uno stralcio della relazione della “Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati” approvata nel 28 febbraio 2018 ed alcuni articoli di giornale - emerge che l'indagine avrebbe svelato l'esistenza di un patto corruttivo intercorrente tra alcuni membri della società e l'allora sindaco di Torre del Greco, Parte_1 idoneo a garantire alla predetta società benefici nell'aggiudicazione di appalti pubblici nel campo della gestione rifiuti.
Ciò detto, occorre ulteriormente evidenziare che, a seguito di tali vicende, la Parte_1 comunicava all'istituto di credito mutuante, in data 10.8.2017, l'avvenuta nomina del nuovo amministratore unico della società nella persona del socio in sostituzione di Controparte_1
. Ciononostante, in pari data, la società riceveva la comunicazione di risoluzione Parte_4 inoltrata dall'istituto creditizio.
Parimenti rilevante ai fini della risoluzione della presente controversia, anche alla luce delle istanze avanzate da parte attrice relative all'illegittima risoluzione operata unilateralmente dalla Banca convenuta, appare l'analisi del contratto di mutuo stipulato tra le parti in causa. L'art. 1 del citato contratto chiariva espressamente che il finanziamento veniva concesso per la finalità di provvedere al pagamento di debiti di fornitura. Con il successivo art. 2, come già argomentato in premessa, la parte mutuante dichiarava di provvedere all'accreditamento delle somme soltanto al verificarsi della consegna ad opera del Notaio della copia autentica del contratto ed al consolidamento delle garanzie che assistevano il finanziamento, con conseguente perfezionamento del contratto ed accettazione della richiesta di finanziamento solo dal momento in cui le somme venissero concretamente messe a disposizione del mutuatario (art. 4). Sul punto, si fa presente che la società ha dedotto Parte_1
che le somme in questione non sono mai state poste nella effettiva disponibilità della società, ma accantonate in un conto infruttifero.
In disparte dal tema circa la corretta qualificazione del contratto in esame stante la dedotta circostanza relativa all'assenza di disponibilità materiale della somma mutuata, non può revocarsi in dubbio che la banca convenuta giammai avrebbe potuto legittimamente invocare l'applicazione della condizione risolutiva di cui all'art. 15 del contratto, atteso che non risulta siano state contestate alla Parte_1
le circostanze contrattualmente previste idonee a legittimarla. Tuttalpiù, la questione potrebbe essere valutata in relazione al diritto di recesso contrattualmente previsto dal citato art. 15, il quale attribuiva alla Banca la facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di alcuni eventi espressamente previsti, tra cui: “il verificarsi di eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole per la Banca, sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria della parte mutuataria”.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, dunque, deve ritenersi che con la comunicazione inoltrata alla , la banca abbia esercitato il diritto di recesso contrattualmente previsto, Parte_1
4 nonostante l'esplicito tenore letterale della missiva faccia riferimento agli istituti della decadenza dal beneficio del termine ed alla risoluzione.
Occorre stabilire, pertanto, se tale recesso sia stato esercitato legittimamente o se invece, al contrario, si sia determinata una responsabilità della convenuta idonea a legittimare le richieste risarcitorie avanzate dalla società attrice.
Al riguardo, giova precisare, che il recesso del contraente, ove illegittimo, lede l'affidamento riposto dalla controparte nella realizzazione dell'operazione economica sottesa al contratto ed ingenera una responsabilità commisurata al pregiudizio derivante da tale affidamento, sintetizzato nella formula dell'interesse negativo (spese sostenute più occasioni di guadagno perse). Il giudice, nei casi di recesso convenzionale, è sempre tenuto a verificare la conformità della condotta del recedente sia rispetto alle disposizioni contrattuali, sia rispetto al canone della buona fede contrattuale, intesa quale interesse a che ciascuna parte agisca tutelando anche gli interessi dell'altra parte nei limiti in cui ciò non comporti un sacrificio rilevante nell'ambito della propria sfera giuridico-patrimoniale. Da quanto detto, può affermarsi, pertanto, che la responsabilità del recedente non è esclusa per il sol fatto che egli agisca conformemente ad una causa di recesso prevista dal contratto.
Per di più, seppur si accerti l'illegittimità del recesso alla luce delle disposizioni contrattuali integrate dal canone della buona fede contrattuale, da essa non può derivare l'esistenza di un danno in re ipsa, da risarcire dunque a prescindere da qualunque effettivo pregiudizio. Depongono in tal senso i principi di cui agli artt. 1218 e 1223 cod. civ., dai quali si trae con chiarezza che il pregiudizio risarcibile riguarda gli effetti immediati e diretti dell'inadempimento: un inadempimento senza effetti pregiudizievoli, ad esso collegati dal nesso di causalità adeguata, non può dar luogo al risarcimento
(Cass. Civ. 227/2013).
Per quanto attiene all'onere probatorio gravante sulle parti in causa spetterà all'attore provare il danno ed allegare l'illegittimità del recesso;
al convenuto competerà, invece, dimostrare che la scelta di sciogliersi dal vincolo contrattuale risponde ad interessi legittimi ed afferenti alla sfera del contratto.
Venendo al merito dell'esame della res litigiosa, dalle deduzioni prospettate da parte attrice emerge che le ragioni per le quali la ha proceduto a sciogliersi dal vincolo Controparte_2
contrattuale non trovano alcun riconoscimento e regolamentazione nel contratto per cui è causa.
Difatti, la circostanza rappresentata a fondamento della comunicata risoluzione agli atti di causa, vale a dire l'avvenuto “arresto dei legali rappresentanti della società mutuataria”, non solo non era espressamente annoverata tra le condizioni risolutive previste dal contratto ma, inoltre, non poteva neppure qualificarsi, di per sé, quale evento pregiudizievole tale da incidere sulla situazione economica e finanziaria della società idoneo a giustificare il recesso della mutuante dal contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 dello stesso.
5 A sostegno dell'illegittimità dell'operato della Banca, parte attrice asserisce, peraltro, che il finanziamento per cui è causa risultava assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia ex legge
662/1996 nei limiti dell'ottanta per cento per sorta capitale ed interessi, oltre che dalla garanzia fideiussoria prestata dai sig.ri , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , e per Parte_4 Parte_9 Parte_10 Controparte_1 CP_6
l'intero importo incrementato dagli interessi;
sostiene, inoltre, che a fronte del provvedimento cautelare emesso ai danni del legale rappresentante della società, alcun provvedimento cautelare veniva emesso direttamente in danno della società; a ciò aggiunge che la comunicazione di risoluzione sarebbe pervenuta alla società in data 10/8/17 successivamente alla nomina che aveva effettuato in data 9/8/17 del nuovo amministratore. Proprio tale nomina, unitamente alle documentate circostanze relative alla successiva stipulazione di un contratto con il Comune di Torre del Greco ed al comprovato inserimento nella c.d. white list, avrebbero dimostrato la piena funzionalità giuridica ed affidabilità economica della società anche successivamente alla data dello scioglimento del rapporto contrattuale.
Dunque, il complessivo comportamento tenuto dall'istituto creditizio, a dire della società attrice, avrebbe violato i canoni della buona fede, atteso che la banca avrebbe potuto e dovuto richiedere chiarimenti alla società mutuataria prima di comunicare il recesso, invece azionato sulla base delle sole notizie ottenute dagli organi di stampa.
Di converso, la convenuta sostiene che la formulazione “aperta” della previsione contrattuale legittimante il recesso dell'istituto creditizio, vada interpretata come chiara volontà delle parti di subordinare l'esercizio del diritto di recesso al verificarsi di eventi tendenzialmente suscettibili di incidere sulla stabilità e sulla solidità economico-finanziaria della mutuataria, ovvero sulla concreta capacità della stessa di adempiere alle obbligazioni assunte, proprio come accaduto nel caso di specie.
Inoltre, quanto alla sussistenza delle garanzie che assistevano il mutuo, afferma che la garanzia ex lege n. 662/1996 non è affatto illimitata e perpetua, ma soggiace alla valutazione del merito creditizio e quindi alla persistenza delle condizioni patrimoniali, finanziarie ed economiche in capo al mutuatario;
inoltre, a nulla rileverebbero le garanzie fideiussorie, rilevanti solo ai fini della concessione del finanziamento e non anche in relazione all'esercizio dei diritti connessi alla tutela del credito.
Orbene, deve ritenersi che l'ipotesi di recesso contrattualmente prevista ed invocata dalla banca contraente fosse volta a garantire la banca stessa dall'eventuale insolvenza della mutuataria. Tale situazione di insolvenza, però, anche se intesa in senso potenziale, non può dedursi esclusivamente dall'apertura di un procedimento penale a carico del legale rappresentante della società e di un socio della stessa. Invero, concordemente a quanto sostenuto da parte attrice ed alla luce della disciplina
6 dettata in tema di responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001), si rileva che dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti non emerge alcun provvedimento né di natura interdittiva né di carattere pecuniario adottato ai danni della società.
Peraltro, anche qualora si volesse accedere alla tesi invocata dalla banca convenuta, secondo cui all'art. 15 del contratto vada accordata una interpretazione estensiva, il paventato pericolo della sopravvenuta incapacità della società di adempiere alle obbligazioni assunte si affievolisce in ragione delle garanzie che assistevano il finanziamento. Infatti, sebbene, a ragione, parte convenuta affermi che il merito creditizio soggiaccia a valutazioni dell'istituto di credito e che la garanzia ex lege n.
662/1996 possa essere revocata per eventi sopravvenuti che colpiscano il beneficiario finale della garanzia accordata (in tal caso la società ), persisteva ad ogni modo la garanzia accordata Parte_1
dai fideiussori, nei confronti dei quali la banca avrebbe potuto agire al verificarsi dell'inadempimento della debitrice principale.
Non può tacersi, inoltre, che in ragione degli obblighi di buona fede gravanti su entrambe le parti contraenti nella fase di esecuzione contrattuale, la banca avrebbe potuto procedere ad effettuare più approfonditi accertamenti in merito alle capacità patrimoniali e finanziarie della mutuataria, non potendo ritenersi conforme ai suddetti obblighi lo scioglimento unilaterale dal vincolo negoziale operato in ragione di notizie apprese tramite fonti giornalistiche riguardanti il coinvolgimento di soggetti legati alla società in un procedimento penale vertente, peraltro, in una fase embrionale di accertamento della responsabilità degli stessi.
Da quanto detto, deve trovare accoglimento la richiesta di restituzione delle somme coattivamente prelevate dal c/c n. 1078359 pari ad Euro € 11.642,84 (€ 6.500,00 per spese istruttoria;
€ 3.500,00 per Commissione Gestione una tantum;
€ 1.625,00 imposta sostitutiva;
€ 17,84 spese varie;
€
1.187,39 per compenso e spese Notaio ) posto che si tratta di spese sostenute dalla Persona_1
mutuataria per la stipulazione del contratto, a cui non ha fatto seguito la sua esecuzione per causa imputabile alla mutuante.
Devono trovare accoglimento, inoltre, anche le richieste risarcitorie attinenti ai paventati danni che ha subìto la società attrice per non aver avuto i mezzi finanziari necessari per partecipare a procedure pubbliche di affidamento di servizi di raccolta e smaltimento rifiuti speciali temporalmente prossime alla data di stipulazione del contratto di mutuo ed al successivo recesso della banca.
Il suddetto danno lamentato ed allegato deve essere qualificato in termini di danno da c.d. perdita di chanche, ciò in quanto la società si duole della perdita della possibilità di partecipazione alle suddette procedure e non invece della mancata aggiudicazione delle stesse. Oggetto della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, dunque, non è il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo (sul punto, Cass. 26/06/2020, n. 12906; Cass. n. 9/03/2018, n. 5641).
7 Al riguardo, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a se stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale" (Cass. Civ. 24050/23).
L'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di chance di conseguire il risultato utile – che nel caso in esame è rappresentato dalla possibilità di partecipare alle suddette procedure di pubbliche di affidamento di servizi - non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato e deve essere comunque condotto secondo il criterio del più probabile che non (Cass. Civ. 18568/24). La idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta consecuzione è rilevante soltanto ai fini della concreta quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa.
Rilevato quanto innanzi, deve ritenersi che il recesso illegittimamente posto in essere dalla convenuta banca (in ragione di tutte le argomentazioni sopra richiamate), cui ha fatto seguito la mancata esecuzione del contratto, abbia inciso in maniera significativa sulle capacità e potenzialità finanziarie ed operative della società, inducendola a non partecipare alle procedure volte all'affidamento della gestione dei rifiuti ed impedendole, dunque, di sfruttare possibilità di conseguire vantaggi economicamente rilevanti.
Quanto alla liquidazione del danno, stante l'impossibilità di accertare con precisione il quantum, si provvede in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., a determinarlo in Euro 50.000,00, somma calibrata sulla base di una valutazione media degli importi relativi alle procedure pubbliche a cui la non ha potuto partecipare, tenendo inoltre in considerazione le buone probabilità di Parte_1 aggiudicazione, attese le pregresse e documentate esperienze della società nell'attività di gestione rifiuti.
Non possono, invece, trovare accoglimento le ulteriori richieste risarcitorie.
Per quanto attiene, alle sanzioni relative all'omesso versamento di tasse ed imposte, l'evento pregiudizievole lamentato da parte attrice non può essere ritenuto una conseguenza immediata e diretta della mancata esecuzione del contratto e dell'illegittimità della condotta della banca, difettando pertanto i requisiti richiesti dall'art. 1223 c.c..
In relazione, inoltre, alla lamentata perdita dei ricavi derivanti da servizi per appalti non rinnovati dalla società, giova precisare quanto segue. Con la domanda risarcitoria, la deduce di Parte_1
aver gestito il ciclo di gestione e/o smaltimento dei rifiuti per vari comuni in forza di determinazioni dirigenziali con cui le si affidava il suddetto servizio e di essersi trovata costretta, per il venir meno
8 di un'indispensabile provvista finanziaria, a comunicare alle competenti autorità comunali di non poter accettare eventuali proroghe di gestione del servizio in essere, dovendo considerarsi tali rapporti irrimediabilmente conclusi alla scadenza. Dalla lettura delle comunicazioni di servizio inoltrate alle competenti autorità versate in atti, però, non è dato evincersi la specifica ragione per la quale la società provvedeva, di volta in volta, a significare l'assenza di volontà di procedere alla eventuale proroga dei rapporti in essere. Ai fini dell'accoglimento della tutela invocata, difetta, pertanto, oltre che la prova di un elevato grado di probabilità circa l'effettività dell'eventuale e futura proroga dell'affidamento concesso, anche la prova dell'esistenza di un rapporto causale tra la mancata erogazione del finanziamento con la comunicata intenzione di non prorogare i rapporti in essere con i vari Comuni con cui la società intratteneva relazioni commerciali, con la conseguente assenza di riscontro circa la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta pregiudizievole della convenuta ed il danno economico lamentato.
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo
132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346).
Le spese di lite si compensano nella misura di un terzo in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea, mentre per la restante parte si liquidano secondo i valori medi di cui al D.M.
147/2022 per lo scaglione di valore da Euro € 52.000,00 ed € 260.000,00 determinato sulla scorta del decisum come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda avanzata da parte attrice, dichiara la responsabilità della convenuta per le ragioni di cui in premessa e, per Controparte_2
l'effetto, la condanna alla restituzione in favore della società della somma di euro Parte_1
12.830,23, oltre al risarcimento del danno per la somma di euro 50.000,00 con interessi a far data dalla domanda;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle Controparte_2
9 spese processuali che, compensate per un terzo, si liquidano in euro 3.500,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 14 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
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