Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, presso la Corte di Appello di
Palermo, composto dai sig.ri Magistrati:
dott. Giuseppe Lupo Presidente
dott. Alfonso Pinto Giudice delegato relatore
Ing. Massimo Iovino Esperto
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 400 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(P.iva ) entrambi rappresentati e difesi, Parte_2 P.IVA_1 giusta procura in atti, dagli Avv.ti Antonino Tribulato e Filadelfo Tribulato ed elettivamente domiciliati in Palermo, presso lo studio dell'Avv. Antonio Giovenco, via Nunzio Morello n. 40;
ricorrenti
E
presso la Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. , presso i cui uffici in Via P.IVA_3
Mariano Stabile n. 184, è ex lege domiciliata resistente
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “Piaccia al Tribunale adito: - ritenere e dichiarare che la della Regione CP_2
Siciliana - Dipartimento Regionale Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia è
2023 e meglio descritti in narrativa, causati della mancanza di opere di manutenzione dell'alveo del fiume NE ed opere indicate in narrativa e nella relazione di ATP in atti;
- conseguentemente condannare la Regionale Autorità di Bacino del Controparte_3
distretto Idrografico della Sicilia al pagamento in favore del ricorrente dei danni subiti come quantificati in narrativa, o della somma maggiore o minore che il giudice adito riterrà dovuta ed equa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata dal dì dell'evento dannoso;
- con vittoria di spese e compensi, anche relativi a procedimento di ATP, da liquidarsi facendo applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 4, co.1 bis, D.M. n. 55/2014 (essendo stato il presente ricorso redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, in particolare attraverso la possibilità di consultare i documenti allegati), oltre IVA e
CPA”.
Per la resistente: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito: respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto e dichiarare la radicale assenza di responsabilità dell'Amministrazione convenuta in relazione ai fatti per cui è controversia;
in subordine, nella non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi accertata la responsabilità della convenuta , ridurre il Controparte_1
risarcimento dovuto ai sensi degli artt. 1227, commi 1 e 2 o comunque secundum aequitatem. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso, depositato il l marzo 2024, e l' Parte_1 Parte_2
(d'ora in poi per brevità evocavano in giudizio, davanti a
[...] Parte_2 questo Tribunale regionale delle Acque pubbliche per la , l'Autorità di Bacino del Distretto CP_1
Idrografico della Regione Sicilia.
Premettevano di essere rispettivamente proprietario e comodataria del fondo sito in territorio di
Siracusa, contrada Pantanelli, iscritto al N.C.T. del Comune di Siracusa alle particelle n. 6, 25, 52,
53, 165, 166 e 184 del foglio di mappa n. 94, avente una superficie catastale complessiva ha 6.66.64
(di cui ha 6.00.00 limoneto ed ha 0.66.64 tare e fabbricati rurali).
Esponevano che il terreno era situato tra il fiume NA ed il fiume NE (a fianco del quale, poi, scorre il canale/torrente Mammajabica).
Deducevano che, a seguito delle precipitazioni verificatesi nei giorni dal 8 al 10 febbraio 2023, il fondo aveva subito gravi danni derivanti dall'omessa manutenzione dei corsi d'acqua succitati e, in particolare, a causa delle condizioni in cui versava il fiume NE il cui alveo era privo di sponde e non veniva sottoposto a manutenzione da decenni, cosicché il letto era pieno di terra, limo di trasporto, canne e arbusti vari. Assumevano che i suddetti danni fossero da ascrivere alla esclusiva responsabilità dell'amministrazione convenuta proprio perché causati dalla mancata manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua coinvolti.
Si erano, pertanto, rivolti – in precedenza - a questo stesso Tribunale Regionale chiedendo che venisse disposto ATP al fine di verificare lo stato dei luoghi, la condizione dei fondi dei ricorrenti, la natura e la causa delle esondazioni, la presenza dei danni lamentati, il loro accertamento, descrizione e valutazione anche con riferimento a quelli non immediatamente visibili, le spese occorrenti per la rimozione dei materiali ed il ripristino delle strutture danneggiate.
Chiedevano, pertanto, che l' fosse dichiarata responsabile dei danni procurati Controparte_1 dall'esondazione del fiume NE e condannata al risarcimento degli stessi.
2. Con comparsa, depositata il 14 marzo 2024, si costituiva in giudizio l'
[...]
, chiedendo il rigetto della domanda – deducendo, sotto vari aspetti, Controparte_1
l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale – e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento, in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c. nonché alla luce delle modifiche apportate dall'art. art. 26 del Decreto Presidenziale 6 maggio 2021 alle Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana.
3. È stato, quindi, richiamato al presente procedimento il fascicolo del procedimento di a.t.p. (proc.
R.G.N. 438/2023), nell'ambito del quale i nominati consulenti, Ing. e Dott. Persona_1 [...]
avevano depositato la relazione. Persona_2
4. Richiamati i cc.tt.uu. a rendere chiarimenti in ragione della consulenza tecnica di parte prodotta dall'amministrazione convenuta, precisate dalle parti le conclusioni – in epigrafe trascritte - all'esito dell'udienza del 15 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al
Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
5.Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I ricorrenti hanno innanzitutto documentalmente provato - ed i CC.TT.UU. hanno espressamente verificato e confermato – la titolarità dei rispettivi diritti sul fondo in questione.
Secondo la descrizione fornita dagli ausiliari, nell'appezzamento in questione vengono coltivati alberi di limone con caratteristiche che rispettano i parametri del Limone IGP di Siracusa, in piena produzione con sesto di impianto mediamente di 5 m. per 5 m. e dotati di impianto di irrigazione sottochioma a baffo. Dal punto di vista idrografico, l'area nella quale sono ricompresi i terreni dei ricorrenti è ubicata tra i fiumi NE ed NA: più nel dettaglio il fondo in oggetto è situato in sinistra idraulica rispetto al fiume NE, che lo delimita sul lato sud, ed in destra idraulica rispetto al fiume NA, che lo delimita sul lato nord.
I consulenti, in occasione del sopralluogo, hanno constatato che il NE, in tale tratto, è di fatto privo di argine di sinistra, in quanto presenta le sponde a raso, mentre l'NA ha argini pensili (circostanza che ha evitato la sua esondazione, contrariamente a quanto avvenuto per il NE).
Hanno, altresì, rilevato che il fiume NE, in corrispondenza del fondo dei ricorrenti, presenta in più punti le sponde che sono state oggetto di erosione con un processo che, in assenza di interventi strutturali, è destinato a progredire. Hanno, ancora, osservato la presenza in alveo di alberi e vegetazione che ostacolano il libero deflusso della corrente idrica.
Hanno, infine, accertato che, sempre lungo il fondo dei ricorrenti, l'argine di destra del NE
(limitrofo al canale Mammajabica) risulta più elevato rispetto alla sponda di sinistra (limitrofa ai terreni in oggetto) evidenziando come tale situazione abbia certamente agevolato l'esondazione verso i predetti terreni. (v. ATP pagg. 11).
Secondo la ricostruzione dei tecnici, in occasione dell'evento piovoso dei giorni 8-10 febbraio 2023,
i terreni dei ricorrenti sono stati allagati a causa dell'esondazione delle acque del fiume NE dalla sponda di sinistra, a raso con i terreni allagati, in quanto, in alcune sezioni, la portata al colmo della piena si è rilevata maggiore di quella massima convogliabile dall'alveo.
La sponda di sinistra del fiume NE, a raso con il terreno, non ha potuto – quindi - contenere la portata di piena, consentendo alla corrente idrica di invadere i terreni dei ricorrenti. La giacitura pianeggiante dei terreni ha reso, verosimilmente, più difficoltoso il deflusso dell'acqua dal fondo, incrementato dalla pioggia battente che si è riversata in grande quantità sui terreni, per due giorni consecutivi (323 mm di pioggia dal 9 al 10 febbraio) (v. pag. 24 ATP).
A giudizio dei professionisti, la causa dell'invasione delle acque a carico del fondo dei ricorrenti va ricollegata fondamentalmente allo stato dell'alveo del fiume NE dal momento che “la situazione di manutenzione del fiume NE, in varie sezioni, sia all'interno del fondo oggetto di esame, sia in zone esterne è risultata carente con la presenza di vegetazione e arbusti in alveo e sulle sponde che, oltre ad aumentare la scabrezza dell'alveo, ne hanno ridotto la sezione utile al deflusso delle acque”
(pag. 17 ATP).
In proposito i CC.TT.UU. hanno evidenziato come “per porre rimedio alle cause che hanno determinato l'esondazione del fiume NE, sarebbero necessari interventi “strutturali” per la stabilizzazione e la sistemazione della sponda sinistra del NE, che si presenta, in più punti, con forti fenomeni di erosione, oltre l'eliminazione di alberi, arbusti e vegetazione delle sponde e in alveo, in particolare alberi e arbusti pericolanti che con la loro caduta possono costituire ulteriori ostruzioni al regolare deflusso delle acque. Si segnala infine, la necessità di eseguire interventi di ordinaria manutenzione che prevedano, periodicamente, la rimozione dei detriti e depositi alluvionali” (pag. 26 ATP).
In conclusione, le risultanze peritali hanno pienamente dimostrato la sussistenza di nesso di causalità tra l'avvenuta piena dei corsi d'acqua indagati nelle indicate date e il generalizzato difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo del fiume NE da parte degli enti preposti.
Gli elementi esposti consentono di ravvisare la responsabilità per i danni arrecati ai ricorrenti della convenuta Autorità di Bacino – pubblica amministrazione alla quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R.
n. 8 dell'8 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ” – ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di curare la corretta e CP_1 tempestiva manutenzione dell'alveo del fiume Trigona e del canale Calice.
In proposito, va richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, invocato dalla convenuta sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Ed invero, i consulenti, nell'ambito delle accurate indagini idrologiche condotte, dopo avere analizzato anche da un punto di vista statistico le precipitazioni abbattutesi sul bacino idrografico del fiume NE nelle date indicate, hanno stimato le conseguenti portate di piena e verificata l'idoneità del corso d'acqua a convogliare le portate in transito, utilizzando i dati registrati dalle stazioni pluviografiche della zona interessata (Palazzolo Acreide e Siracusa), e calcolato il tempo di corrivazione necessario per ricavare la pioggia critica;
hanno poi analizzato l'altezza di pioggia critica così ottenuta secondo l'analisi probabilistica (che prevede la determinazione delle curve di probabilità pluviometrica attraverso il metodo dei quantili regolarizzati).
Dai calcoli eseguiti è emerso che l'evento verificatosi nel mese di febbraio 2023 ha avuto un tempo di ritorno inferiore ai 10 anni in ambedue le stazioni pluviografiche prese a riferimento per cui lo stesso, dal punto di vista probabilistico, non riveste alcun carattere di imprevedibilità o eccezionalità
(pag. 14 e pag. 25 ATP).
Né, d'altra parte, l'eccezionalità e imprevedibilità dell'evento può ritenersi provata per il solo fatto che sia stato successivamente dichiarato lo stato di emergenza o di calamità naturale poiché le leggi sulla protezione civile fanno riferimento al danno e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa le quali vanno accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici (v. Cass. 2482/18,
14681/19).
Alla luce di quanto sopra, l'evento piovoso è pertanto da ritenersi di carattere ordinario.
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici, dall'Autorità di . CP_1
In primo luogo, non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all' convenuta, una posizione riconducibile al Controparte_1 concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Nessuna responsabilità, ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 523/1904, può configurarsi in capo al
“consorzio degli interessati”, non avendo la convenuta provato, né essendo altrimenti emerso, che un determinato consorzio di bonifica sia stato realmente investito, peraltro in via esclusiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, in forza di formale consegna dell'opera ovvero dell'esistenza di una manutenzione di fatto, o anche delle leggi regionali in materia (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018). Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza
(quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio
1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
L'art. 58 R.D. n. 523/1904 si limita ad esonerare dall'omologazione del Prefetto le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo; l'art. 95 prevede che il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58 è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
In relazione all'eccepito concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.,
i nominati consulenti, in ogni caso, hanno riferito che “non si sono rinvenuti comportamenti o opere eseguite dai ricorrenti che possano avere modificato l'assetto idrografico del territorio per cui si possano ad essi imputare le cause dei danni lamentati, né sono state ravvisate opere all'interno dei terreni che in qualche modo possano avere favorito il determinarsi dei danni o l'aumento della loro manifestazione” (pag. 26 ATP).
Per quanto concerne, infine, l'inclusione dei terreni oggetto di causa in un'area caratterizzata da pericolosità idraulica elevata P3 – anche a prescindere da ogni considerazione riguardo all'idoneità del disposto dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. 06 maggio 2021 a porre limiti alla Controparte_2 risarcibilità di diritti soggettivi – deve osservarsi, in prima battuta, che, simile disposizione è stata introdotta in epoca successiva all'impianto del limoneto che risalirebbe ad oltre 25 anni fa (cfr. in proposito pag. 8 ATP).
Peraltro, deve richiamarsi l'orientamento, ripetutamente espresso dal Tribunale Superiore delle
Acque, secondo cui l'accettazione del rischio da parte dei fruitori dei fondi qualificati pericolosi secondo il piano di assetto idrogeologico attiene ai rischi ordinari ma non si estende a quelli indotti dalle condizioni anomale dei corsi d'acqua, quali i rischi derivanti dalla carenza pluriennale della manutenzione ordinaria e straordinaria, non potendo gravare sul danneggiato il rischio e le conseguenze di una condotta illegittima altrui, la quale abbia aggravato una situazione pericolosa, pure oggettivamente preesistente, come appunto accaduto nel caso in esame (cfr. sentenze nn.
84/2022 e 59/2019).
Venendo alla individuazione e quantificazione dei danni causati dal passaggio delle acque sull'azienda durante il sopralluogo i consulenti hanno potuto constatare i segni e gli esiti Pt_1 dell'esondazione del fiume NE avvenuta a seguito delle piogge verificatesi tra l'8 ed il 10 febbraio
2023, ancora ben visibili specie su “numerosi alberi di limone presenti appartenenti alla
[...]
e dell'età di oltre 25 anni (reinnestati in epoca più recente) che presentavano vari segni Parte_3 di sofferenza incipiente (foglie clorotiche, emissione di gomma sui tronchi e seccumi generalizzati) oltre a residui di vegetazione trasportati dalle acque impetuose rimasti impigliati sui rami e sui fusti”.
A giudizio degli esperti “i predetti segni di sofferenza sono ricollegabili al forte stress subìto dagli apparati ipogei e epigei degli alberi in occasione dell'esondazione delle acque del fiume NE, causati dal trascinamento e dello sfregamento sui tronchi degli alberi di limone di materiali vari
(pietrame, tronchi d'albero, canne di cui ancora rimanevano tracce) cui si è aggiunto l'effetto dannoso del successivo ristagno idrico” (pagg.
8-9 ATP).
Venendo alla quantificazione dei danni, è emerso dall'ATP che il pregiudizio stimato relativamente ai danni materiali subiti dall' a causa dell'invasione delle acque del NE risulta pari Parte_2
ad un importo complessivo di € 74.496,14.
Per le singole voci di spesa si rimanda alle pagg. 18 e ss. della relazione peritale - che il collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura, fondata su quanto rilevato dagli ausiliari direttamente sui luoghi - nonché alle note di risposta alle osservazioni di parte resistente del 22 luglio 2023, prodotta in atti, dove l'importo pari €
76.406,30, precedentemente stimato dai consulenti, è stato ridotto del 2,5% in considerazione dell'incidenza del numero di piante stimate presenti nella fascia idraulica (50) rispetto al totale
(2.000).
Nessuna riduzione del predetto risarcimento deve essere disposta in ragione dell'astratta possibilità per i ricorrenti di accedere al fondo “AgriCat”, come eccepito dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione.
Ed invero i ricorrenti hanno dedotto di non aver presentato la relativa domanda PAC per il 2023 e di non aver dunque ricevuto i relativi pagamenti;
gli stessi hanno altresì dichiarato di non aver ottenuto alcun risarcimento o indennizzo per l'evento in questione, né dal fondo (di cui non sono aderenti), né da altra assicurazione o ente. Tale circostanza peraltro non ha formato oggetto di specifica contestazione.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma di euro 74.496,14, devalutata alla data dell'8 febbraio
2023 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
La somma, quindi, definitivamente dovuta è pari ad euro 80.118,19, oltre interessi al tasso legale dalla data di questa decisione al saldo.
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, soccombente, va condannata alla rifusione, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio,
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
- condanna l' della presso la Controparte_1 CP_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di
[...] Parte_1
e dell' per i titoli di cui in parte Parte_2 motiva, la somma complessiva di euro 80.118,19, , oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna l' presso la Controparte_1 Controparte_2
alla rifusione, nei confronti di e dell'
[...] Parte_1 Parte_2
delle spese del presente giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei
[...] parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi euro 1914,00 per compensi ed euro 259,00 per spese per il giudizio di a.t.p. e in complessivi € 4997,00 per compensi ed € 518,00 per spese per il giudizio di merito, in entrambi oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Antonino Tribulato e Filadelfo Tribulato, dichiaratisi antistatari
- pone definitivamente le spese della c.t.u. svolta nell'ambito dell'a.t.p. interamente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 16 giugno 2025
Il giudice delegato estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo