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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 09/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2385/2022
T R A
nato il [...] a [...] e ivi residente a[...]
n. 47, rapp.to e difeso dall'avv. Pierpaolo Laurenza ed elett.te domiciliato in Caserta alla via Turati n. 17;
Appellante
E
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli, nonché dall'avv. Itala De Benedictis, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena località san Benedetto;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.9.2022, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
892/2022 pubblicata in data 31.3.2022, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla CP_ domanda di condanna dell' al pagamento, in suo favore, dei ratei di prestazione assistenziale (assegno mensile di invalidità artt. 2 e 12 L. 118/71) dovuti in virtù del decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. del 10.5.2021, compensando le spese del grado in ragione della metà.
Il Tribunale aveva motivato la compensazione parziale delle spese del giudizio osservando che
“…Nel caso de quo è pacifico che il pagamento sia intervenuto in data successiva al deposito del ricorso introduttivo nonché successiva alla notifica dello stesso. La correttezza del comportamento della parte convenuta che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà …”.
L' ha impugnato unicamente la statuizione sulle spese deducendo che l' aveva Pt_1 CP_3 erogato con ritardo la prestazione assistenziale ed aveva, con ciò, dato causa alla lite. Il pagamento dei ratei era, infatti, stato comunicato in data 21.1.2022 dopo il deposito (in data 7.10.2021) e la notifica (in data 30.12.2021) del ricorso introduttivo del giudizio, né poteva omettersi di rilevare che il primo Giudice aveva posto a sostegno della disposta compensazione una motivazione non rispondente al dettato dell'art. 92 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello l'istante ha, poi, censurato la quantificazione delle spese operata dal primo Giudice poiché non rispondente ai criteri dettati dal D.M. 55/2014 ed inferiore ai
“minimi” ivi previsti.
CP_ Ha concluso chiedendo che, in riforma della gravata sentenza, l' fosse condannato al pagamento in suo favore delle spese del giudizio di primo grado in misura pari ad euro 2.886,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA con attribuzione, nonché alla rifusione delle spese del grado di appello.
CP_ L' si è costituito ed ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Ha osservato come la decisione impugnata sia perfettamente aderente alle risultanze processuali ed ai principi vigenti in materia, rientrando nei poteri discrezionali del giudice la valutazione di opportunità in tema di spese processuali senza necessità di specifica motivazione. In subordine in caso di accoglimento dell'appello, ha chiesto la compensazione delle spese del grado, non avendo avuto alcuna incidenza nella liquidazione delle spese ad opera del giudice di primo grado.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ed acquisite le note di trattazione scritta, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello proposto è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Come già ritenuto in precedenti decisioni di questo collegio, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Ipotesi queste che non sussistono nella fattispecie.
All'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, risultando pacifico che il pagamento della prestazione è stato comunicato in corso di giudizio, soltanto in data 21.1.2022, dopo la notifica del ricorso avvenuto in data 30.12.2021 a fronte del deposito del 7.10.2021.
Sussiste dunque, secondo soccombenza virtuale, il presupposto della condanna alle spese. Il Giudice di prime cure ha assegnato rilievo al comportamento diligente della parte convenuta che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio. Tuttavia, come già osservato, è pacifico che la comunicazione di liquidazione della prestazione (del 21.1.2022) è successiva al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo. Peraltro il decreto di omologa è stato pubblicato il 10 maggio
2021, con conseguente scadenza del termine di legge per il pagamento (120 giorni) a settembre CP_ 2021. A fronte del ritardo dell' (che ha comunicato l'erogazione dell'assegno mensile solo a gennaio 2022, dopo oltre 4 mesi), è stato necessario per l'istante adire l'autorità giudiziaria al fine di accertare il proprio diritto alla prestazione.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio che la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma
1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art.
111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati …”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. Cass. Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Considerato che a nessuna delle suddette ipotesi è riconducile la fattispecie, l'appello va accolto.
Pertanto, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla regolamentazione delle spese del primo grado che vanno riconosciute per intero in favore della odierno appellante e rideterminate in complessivi euro 2738,00, avuto riguardo ai valori tariffari (D.M. 55/2014) per le cause di competenza del Tribunale.
Invero, lo scaglione tariffario applicabile è quello da euro 5.201,00 a 26.000,00 in relazione all'ammontare della prestazione riconosciuta e liquidata al ricorrente (euro 10.558,99). In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M., tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi medi spettanti per le attività compiute – fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione, fase decisionale– attesa la natura ripetitiva e seriale del contenzioso relativo al ritardato pagamento delle prestazioni riconosciute in sede di ATP - il totale da liquidare è pari a euro
2738,00 (di cui euro 438,00 per fase studio, euro 370,00 per fase introduttiva, euro 1120,00 per fase istruttoria/trattazione ed euro 810,00 per fase decisoria).
Ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 1838,00, pari alla differenza CP_2 tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza. Deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 1838,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi.
Possono pertanto applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al D.M. CP_ 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi euro 2738,00; CP_
-condanna l' al pagamento, in favore di della somma di euro 1838,00 pari alla Parte_1 differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
- condanna, altresì, l' al pagamento, in favore dell' delle spese del secondo grado che CP_3 Pt_1 liquida in euro 962,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 09/06/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 09/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2385/2022
T R A
nato il [...] a [...] e ivi residente a[...]
n. 47, rapp.to e difeso dall'avv. Pierpaolo Laurenza ed elett.te domiciliato in Caserta alla via Turati n. 17;
Appellante
E
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli, nonché dall'avv. Itala De Benedictis, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena località san Benedetto;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.9.2022, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
892/2022 pubblicata in data 31.3.2022, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla CP_ domanda di condanna dell' al pagamento, in suo favore, dei ratei di prestazione assistenziale (assegno mensile di invalidità artt. 2 e 12 L. 118/71) dovuti in virtù del decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. del 10.5.2021, compensando le spese del grado in ragione della metà.
Il Tribunale aveva motivato la compensazione parziale delle spese del giudizio osservando che
“…Nel caso de quo è pacifico che il pagamento sia intervenuto in data successiva al deposito del ricorso introduttivo nonché successiva alla notifica dello stesso. La correttezza del comportamento della parte convenuta che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà …”.
L' ha impugnato unicamente la statuizione sulle spese deducendo che l' aveva Pt_1 CP_3 erogato con ritardo la prestazione assistenziale ed aveva, con ciò, dato causa alla lite. Il pagamento dei ratei era, infatti, stato comunicato in data 21.1.2022 dopo il deposito (in data 7.10.2021) e la notifica (in data 30.12.2021) del ricorso introduttivo del giudizio, né poteva omettersi di rilevare che il primo Giudice aveva posto a sostegno della disposta compensazione una motivazione non rispondente al dettato dell'art. 92 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello l'istante ha, poi, censurato la quantificazione delle spese operata dal primo Giudice poiché non rispondente ai criteri dettati dal D.M. 55/2014 ed inferiore ai
“minimi” ivi previsti.
CP_ Ha concluso chiedendo che, in riforma della gravata sentenza, l' fosse condannato al pagamento in suo favore delle spese del giudizio di primo grado in misura pari ad euro 2.886,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA con attribuzione, nonché alla rifusione delle spese del grado di appello.
CP_ L' si è costituito ed ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Ha osservato come la decisione impugnata sia perfettamente aderente alle risultanze processuali ed ai principi vigenti in materia, rientrando nei poteri discrezionali del giudice la valutazione di opportunità in tema di spese processuali senza necessità di specifica motivazione. In subordine in caso di accoglimento dell'appello, ha chiesto la compensazione delle spese del grado, non avendo avuto alcuna incidenza nella liquidazione delle spese ad opera del giudice di primo grado.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ed acquisite le note di trattazione scritta, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello proposto è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Come già ritenuto in precedenti decisioni di questo collegio, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Ipotesi queste che non sussistono nella fattispecie.
All'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, risultando pacifico che il pagamento della prestazione è stato comunicato in corso di giudizio, soltanto in data 21.1.2022, dopo la notifica del ricorso avvenuto in data 30.12.2021 a fronte del deposito del 7.10.2021.
Sussiste dunque, secondo soccombenza virtuale, il presupposto della condanna alle spese. Il Giudice di prime cure ha assegnato rilievo al comportamento diligente della parte convenuta che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio. Tuttavia, come già osservato, è pacifico che la comunicazione di liquidazione della prestazione (del 21.1.2022) è successiva al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo. Peraltro il decreto di omologa è stato pubblicato il 10 maggio
2021, con conseguente scadenza del termine di legge per il pagamento (120 giorni) a settembre CP_ 2021. A fronte del ritardo dell' (che ha comunicato l'erogazione dell'assegno mensile solo a gennaio 2022, dopo oltre 4 mesi), è stato necessario per l'istante adire l'autorità giudiziaria al fine di accertare il proprio diritto alla prestazione.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio che la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma
1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art.
111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati …”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. Cass. Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Considerato che a nessuna delle suddette ipotesi è riconducile la fattispecie, l'appello va accolto.
Pertanto, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla regolamentazione delle spese del primo grado che vanno riconosciute per intero in favore della odierno appellante e rideterminate in complessivi euro 2738,00, avuto riguardo ai valori tariffari (D.M. 55/2014) per le cause di competenza del Tribunale.
Invero, lo scaglione tariffario applicabile è quello da euro 5.201,00 a 26.000,00 in relazione all'ammontare della prestazione riconosciuta e liquidata al ricorrente (euro 10.558,99). In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M., tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi medi spettanti per le attività compiute – fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione, fase decisionale– attesa la natura ripetitiva e seriale del contenzioso relativo al ritardato pagamento delle prestazioni riconosciute in sede di ATP - il totale da liquidare è pari a euro
2738,00 (di cui euro 438,00 per fase studio, euro 370,00 per fase introduttiva, euro 1120,00 per fase istruttoria/trattazione ed euro 810,00 per fase decisoria).
Ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 1838,00, pari alla differenza CP_2 tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza. Deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 1838,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi.
Possono pertanto applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al D.M. CP_ 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi euro 2738,00; CP_
-condanna l' al pagamento, in favore di della somma di euro 1838,00 pari alla Parte_1 differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
- condanna, altresì, l' al pagamento, in favore dell' delle spese del secondo grado che CP_3 Pt_1 liquida in euro 962,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 09/06/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano