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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/04/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alina Rossato Presidente dott. Barbara De Munari Giudice rel. dott. Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n. 4374/2021 R.G. promossa con ricorso depositato il 29/06/2021 da con l'avv. Sabrina Cerantola e Samantha Benozzo Parte_1
ricorrente nei confronti di con l'avv. Elena Tolio Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
e del Curatore speciale del minore avv. Marina Bertelli
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte delle parti e Parte_1 Controparte_1
“1) Conformemente a quanto suggerito dal Servizio Protezione e Cura
Minori dell'Azienda U.L.S.S. N. 6 Euganea nella propria relazione depositata l'11.12.2024, confermarsi per almeno un altro anno
l'affidamento della figlia minore al Servizio Sociale, proseguendo Per_1
contestualmente il percorso di supporto psicologico per la stessa, fino all'avvio del nuovo ciclo scolastico, con il fine di supportare i genitori nell'accompagnamento della figlia alle scuole superiori;
2) Confermarsi il collocamento di presso il padre, con possibilità Per_1
per la madre di vederla e tenerla con sé secondo le modalità indicate in 2
CTU ovvero un weekend alternato, il venerdì dalle ore 18:30 fino alle 21, il sabato dalle 14 fino alle 21 e la domenica dalle ore 10:30 fino alle 18, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dalle 17 alle 21. Con possibilità di un allargamento delle frequentazioni e dell'inserimento del pernottamento qualora la minore lo desideri e vi sia l'accordo dei genitori.
3) Confermarsi la disponibilità di entrambi i genitori a proseguire il percorso di supporto alla genitorialità presso il Servizio Protezione e Cura
Minori dell'Azienda U.L.S.S. N. 6 Euganea
4) Confermarsi l'obbligo a carico della madre di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione al padre dell'importo mensile di € 280,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa come previste nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
5) L'assegno unico universale spettante per la figlia minore continuerà ad essere percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6) Nulla a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi, essendo entrambi autonomi ed indipendenti economicamente.
7) Spese di lite e di CTU interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del curatore speciale del minore:
- Mantenersi l'affidamento di al Servizio “Protezione e Persona_2
Cura Minori” di Cittadella, disponendo la prosecuzione dei percorsi di sostegno della minore
- Nominarsi un curatore speciale ex art. 473bis 8 co. 3 cpc e aprirsi un procedimento di volontaria giurisdizione per la vigilanza della situazione;
- Mantenersi allo stato la collocazione di presso il padre, con Per_1 frequentazione della madre secondo l'attuale calendario di visita (un weekend alternato dal venerdì dalle 18.30 fino alle 21.00, il sabato dalle
14.00 fino alle 21.00 e la domenica dalle 10.30 fino alle 18.00 oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dalle 17.00 alle 21.00);
- Attribuirsi al curatore la facoltà di decidere, di concerto con i Servizi e previa consultazione con la minore e con i genitori, sulle questioni di maggior interesse concernenti la minore in materia scolastica, sanitaria ed
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educativa, compresa la possibilità di modificare il regime di frequentazione genitoriale e anche, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, di collocare diversamente la minore;
- Ordinarsi ai Servizi l'attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità, individuali e/o congiunti, se i genitori sono consenzienti
- La sottoscritta nulla oppone alla previsione di un assegno di mantenimento della minore a carico della madre di euro 280,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo aggiornamenti ISTAT, già disposto con provvedimenti provvisori il 13 novembre 2021;
- Con rimborso di spese e competenze di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.06.2021 deduceva che in data Parte_1
04.07.2009 aveva contratto matrimonio con e che Controparte_1
dall'unione era nata in data [...] la figlia;
in data 13.10.2019 Per_1
il Tribunale di Padova avevamo omologato le condizioni di separazione;
le parti non avevano ripreso la convivenza dal momento della comparizione davanti al Presidente del Tribunale il 21.09.2017 e pertanto ricorrevano i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 04.07.2009 e, a modifica delle condizioni di separazione, l'affido super esclusivo della figlia minore a sé, disciplina del diritto di visita paterno solo in ambiente protetto, onere per il padre di contribuire al mantenimento mediante il versamento di una somma mensile pari a euro 450 oltre il 50% delle spese straordinarie, assegnazione alla madre dell'assegno unico.
Allegava a sostegno che:
-il padre, dopo l'omologa, non aveva mai rispettato i tempi di visita con la figlia, risultando assente dalla vita di e ciò aveva influito Per_1
negativamente su quest'ultima, che si mostrava spesso nervosa e aveva difficoltà a socializzare, nonostante i percorsi di aiuto intrapresi per lei;
dall'inizio del covid, poi, il padre era completamente sparito;
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-a giugno 2020, i rapporti erano degenerati allorquando il , CP_1
venuto a conoscenza di una frequentazione della con altra persona, Pt_1
diveniva ingestibile, tanto da cambiare repentinamente atteggiamento nei confronti della figlia, riprendendo la frequentazione dopo mesi di assenza e, anzi, giungendo a trattenerla presso di sé oltre i tempi previsti, così da indurre la a rivolgersi in data 30/06/2020 ai Carabinieri (grazie ai Pt_1
quali la minore faceva rientro a casa), insultando la ricorrente con espressione del tipo “ti rovino, farò di tutto per portarti via la figlia”, omettendo di versare il contributo dovuto, tenendo comportamenti persecutori (con toni minacciosi e ingiuriosi), cercando di allontanare la figlia dalla madre;
-accadeva infine nel gennaio 2021 che il padre prelevasse definitivamente dalla casa della madre, trattenendola presso di sé ed estraniandola Per_1
dalla madre e dalla di lei famiglia: all'intervento dei Carabinieri presso la casa del , aveva infatti riferito che “preferiva rimanere CP_1 Per_1
dal padre”;
-nel febbraio 2021 l'intero nucleo familiare iniziava un percorso con una psicologa, che procedeva positivamente per il primo periodo, consentendo la ripresa dei rapporti della madre con , ma che poi veniva interrotto Per_1
a maggio a causa del rifiuto opposto dal alla prosecuzione;
CP_1
- da quel momento la madre non aveva più avuto la possibilità di avere con sé la figlia e anche le comunicazioni telefoniche erano diventate rade.
Si costituiva in giudizio in data 10.11.2021 il resistente Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo affido esclusivo e collocamento prevalente della figlia minore presso di sé, diritto di visita madre/figlia all'esito di CTU, onere per la madre di contribuire al mantenimento mediante il versamento di una somma mensile pari a euro
380 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Allegava a sostegno che:
- dall'estate 2020 aveva manifestato insofferenza nei confronti della Per_1
madre a causa dei litigi sempre più accesi e frequenti, tanto da rifiutarsi di entrare nell'abitazione materna dopo il tempo trascorso presso il padre;
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- a gennaio 2021 aveva chiamato, il padre pregandolo di andarla a Per_1
prendere e in quella occasione la madre stessa chiedeva al marito di portare la figlia con sé non riuscendo a gestirla ulteriormente;
- si era pertanto trasferita dal padre e da quel momento la madre si Per_1
era limitata a contattare la bimba telefonicamente un paio di volte alla settimana;
- la madre era incapace di ascoltare i bisogni della figlia tenendo nei suoi confronti un atteggiamento per lo più provocatorio, infantile e distratto;
- al contrario, il padre non aveva tenuto alcun l'atteggiamento di chiusura e aveva trovato con lui serenità e stabilità. Per_1
Le parti comparivano personalmente all'udienza presidenziale del
12.11.2021.
All'esito, il Presidente del. assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
1.affido condiviso di a entrambi i genitori con Per_1
collocamento e residenza presso il padre;
2. diritto di visita materno almeno per una giornata la settimana, alternando il sabato e la domenica;
3. incarico ai servizi affinché, sentita la minore, i genitori, i componenti dei rispettivi nuclei familiari e svolto ogni approfondimento ritenuto necessario descrivano la situazione della minore, la personalità di entrambi i genitori, verificando le rispettive idoneità a svolgere il ruolo di genitore, fornendo le opportune indicazioni in relazione alle modalità di affidamento, collocamento ed esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario;
4.onere per la madre di versare l'importo a titolo di mantenimento per la figlia di euro 280 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il giudice nominava sè stessa giudice istruttore e fissava udienza al
30.06.2022.
I servizi sociali depositavano una prima relazione sul nucleo familiare in data 29.06.2022.
All'udienza del 30/06/2022 le parti chiedevano concordemente un rinvio stante la tardività del deposito della relazione dei servizi e il giudice, impregiudicati i diritti d'udienza, rinviava al 13/10/2022.
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In data 13.10.2022 i servizi depositavano ulteriore relazione di aggiornamento.
All'udienza del 13.10.2022, stante la tardività del deposito nella seconda relazione, le parti chiedevano un ulteriore rinvio per i medesimi incombenti.
Il Giudice rinviava all'udienza 21.10.2022, disponendo altresì l'audizione degli operatori del servizio sociale.
All'udienza del 21.10.2022 la parte ricorrente , a fronte degli esiti CP_1
delle relazioni dei servizi sociali, si dichiarava disponibile alla presa in carico del nucleo familiare da parte dei s.s. nonchè ad un percorso di tipo personale a carattere terapeutico e presso il CSM, parte riferiva di Pt_1
avere già seguito un percorso di sostegno personale e di essere tuttora
Parte seguita dalle operatrici del .; precisava che i rapporti con erano Per_1
molto difficili, essendo la bambina aggressiva nei suoi confronti, così come difficile erano quelli con il padre di;
riferiva infine di vedere Per_1
regolarmente ogni 15 giorni, ma sempre in misura minore rispetto a Per_1
quanto stabilito. Gli operatori del servizio riferivano di criticità nella situazione di , strumentalizzata dai genitori;
precisavano che il padre Per_1
non favoriva i percorsi di aiuto proposti per e che allo stato la Per_1
migliore soluzione sarebbe stata quella dell'allontanamento della minore dall'ambiente familiare;
tuttavia, alla luce del fatto che la minore non avrebbe nè compreso nè accettato tale opzione, proponevano la frequenza di un centro diurno. All'esito le parti concordavano 1. l'impegno per il padre a frequentare un percorso di tipo personale di carattere terapeutico;
2.
l'impegno della madre a proseguire nel percorso di sostegno psicologico e nella frequenza del Csm.
3.le parti acconsentivano alla frequenza da parte di un centro pomeridiano educativo;
4 l'affido di i servizi Per_1 Per_1
sociali;
5. la collocazione di presso il padre con esercizio del diritto Per_1
di visita materno secondo il calendario programmato dai servizi.
All'esito le parti chiedevano concordemente la pronuncia sullo status e la concessione dei termini dell'articolo 183 comma 6 c.p.c.
Il Giudice con ordinanza 31.10.2022 disponeva:
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1) Affido della minore ai Servizi Sociali competenti Persona_2
(Servizio sociale dell'AULSS – Distretto Alta Padovana), con esercizio della responsabilità genitoriale nel modo seguente: per quanto riguarda le decisioni di maggiore interesse per , i Servizi Sociali competenti Per_1
dovranno favorire il coinvolgimento dei genitori e, in mancanza di accordo, la scelta sarà rimessa esclusivamente ai Servizi Sociali stessi. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da ciascun genitore quando terrà la figlia con sé.
2) che frequenti il Centro pomeridiano Educativo che verrà Per_1
individuato dai Servizi e presso cui verrà inserita con i tempi e le modalità ritenute più opportune nell'interesse della minore da parte dei Servizi competenti.
3) la collocazione di presso il padre. Per_1
4) frequentazioni di con la madre sulla base del calendario che Per_1 verrà elaborato dal Servizio tenendo conto dell'interesse della minore e della necessità di un graduale recupero dei rapporti madre-figlia.
5) di un curatore speciale della minore. CP_2
6) Invito alle parti e a intraprendere e proseguire i CP_1 Pt_1
percorsi per i quali hanno manifestato la loro disponibilità, invitandoli a depositare all'esito una attestazione circa l'assolvimento di tale impegno.
Il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione in punto status e il
Tribunale di Padova con sentenza non definitiva del 13.12.2021 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con ordinanza di pari data concedeva i termini di cui all'articolo 183 comma
6 c.p.c. fissando udienza per la discussione delle istanze istruttorie l'udienza del 15.05.2023.
Il s.s. depositava relazione di aggiornamento data 21.04.2023, nella quale si dava atto delle persistenti difficoltà del nucleo familiare.
All'esito dell'udienza 15.05.2023 svolta in trattazione cartolare il giudice con ordinanza 19.6.2023 rigettava le istanze di prova orale e rilevata l'attuale impossibilità per il servizio di svolgere il proprio compito, rilevata la necessità di procedere a CTU dava incarico sul seguente quesito: “descriva
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il c.t.u., previo ascolto della minore, dei genitori e lo svolgimento di ogni approfondimento ritenuto necessario la situazione della minore , lo Per_1
stato psicologico e la personalità delle parti nonché la rispettiva idoneità genitoriale, lo stato psicologico e la personalità della minore con particolare riferimento alla conflittualità fra le parti e alle possibili ricadute sul processo di formazione della minore, valutando altresì se vi sia da parte di uno o entrambi i genitori un condizionamento negativo e consapevole sulla minore tale da danneggiare lo sviluppo affettivo e psicofisico della stessa e la relazione con l'altro; descriva quali siano le migliori condizioni di affido, di frequentazione con il genitore non convivente, tenendo conto del preferenziale paradigma normativo dell'affido dei figli a entrambi i genitori e del principio generale della bigenitorialità al quale non può derogarsi se non in caso di effettivo pregiudizio o di richiesta svolta da entrambe le parti;
Indichi il CTU se siano necessari interventi limitativi, indichi il CTU tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori nonché gli eventuali interventi di sostegno”.
Veniva fissata udienza per la discussione per l'esame della relazione al
09.11.2023, successivamente rinviata al 08.02.2024 a seguito di richiesta di proroga della nominata CTU.
Il CTU depositava la relazione in data 02.02.2024 e il s.s. depositava la relazione di aggiornamento il 26/01/2024
All'udienza dell'08.02.2024 le parti davano atto che a seguito del deposito della relazione dei servizi e della CTU i rapporti tra le parti erano moderatamente migliorati, che la resistente vedeva nei tempi Per_1
indicati in CTU e che la situazione era più distesa.
Il Giudice con ordinanza 15.4.2024 rilevato che non vi era congruenza tra le conclusioni della CTU e quelle del s.s. disponeva la comparizione degli operatori per l'udienza del 12.12.2024
All'udienza comparivano gli operatori del servizio tutela minori che riferivano: “C'è stato un cambio dei servizi e attualmente il nucleo è seguito dal servizio protezione e cura minori. Persistono delle grosse fragilità, ma
c'è una maggiore disponibilità al confronto e sembra che ci sia da parte dei
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genitori una maggiore disposizione a venirsi incontro. In particolare, il padre appare sostenere la madre da un punto di vista psico – fisico in questo periodo di difficoltà. Di queste difficoltà personali la sig.ra ha bisogno di prendere consapevolezza e di accettare il fatto che ella presenta degli aspetti deficitari nella sua capacità genitoriale. Quanto a , si Per_1
può dire che ha buone capacità di autodeterminazione e autonomia e ha superato le criticità evidenziate in precedenza. ha la capacità di Per_1
affrontare la situazione e, nonostante la situazione, ha ancora entusiasmo per la scuola e per le sue cose, non si è chiusa e non è diffidente. Pur avendo la madre delle difficoltà, mantiene una disponibilità al Per_1
riavvicinamento e manifesta interesse a includerla nel suo mondo. Vorrebbe essere aiutata ad avere un contatto con la madre mediante la mediazione di terzi che possano rassicurarla. I genitori faticano ad affrontare un percorso congiunto, però arrivare a questo obiettivo è fondamentale. La madre, pur avendo necessità di un percorso psicologico, ha dichiarato di non avere più la forza per affrontarlo. La situazione con deve averla affaticata Per_1
tanto. Con riferimento alla situazione abitativa del padre, la sig.ra riferisce che la figlia dorme sul divano. Il signore ha riferito che si sta muovendo e che ci sono altre soluzioni. Se non riesce a trovare un'altra abitazione, è però ,necessario garantire l'intimità della ragazza”.
All'esito il curatore chiedeva un rinvio per consentire ai nuovi s.s. di proseguire nella presa in carico e il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.2.2025
All'esito, le parti le parti depositavano le conclusioni congiunte di cui in epigrafe con rinuncia ai termini di quell'articolo 190 cpc il curatore speciale concludeva come in epigrafe.
***
1.Sulle condizioni di affido, collocamento e diritto di visita della minore
. Sul contributo di mantenimento. Persona_2
Quanto alle condizioni di affido, collocamento e diritto di visita le parti hanno concordemente concluso chiedendo la prosecuzione dell'affido ai s.s., il collocamento presso il padre e disciplina del diritto di visita della madre
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come da CTU con possibilità di graduale aumento dei tempi di permanenza.
Le medesime conclusioni ha formulato la curatrice della minore.
Sul punto occorre osservare che durante tutto lo svolgimento del presente procedimento di separazione la coppia genitoriale ha mantenute alto il livello del conflitto e ha palesato aspetti di criticità nelle funzioni genitoriali, tuttora irrisolte.
Già nella relazione della CTU dott.ssa veniva evidenziato quanto Per_3 segue: “entrambi i genitori appaiono carenti nella loro capacità di riconoscere i bisogni emotivi ed affettivi della figlia;
le dinamiche di rabbia ed aggressività presenti tra i due genitori, che portano ad una circolarità dei sentimenti rivendicativi e persecutori, alimentando il ricorso a reciproche denunce, non consentono di proteggere da quanto Per_1
accade tra di loro con l'effetto che la minore viene letteralmente «persa di vista» (pag. 56 della CTU). E ancora: “nessuno dei due genitori appare in grado di effettuare una riflessione su di sé, sul proprio mondo interno;
si osserva infatti in entrambi una tendenza allo spostamento delle colpe e degli errori all'esterno per cui l'altro genitore diviene il ricettacolo delle proiezioni della propria rabbia e quindi il “persecutore”. Gli stessi operatori dei servizi, così come peraltro osservato in sede di CTU, non hanno osservato alcun positivo cambiamento nelle modalità con cui i due genitori si relazionano tra di loro, elemento che orienta verso un'importante difficoltà nel poter attivare risorse personali che favoriscono delle trasformazioni” (pag. 56 della CTU). Il CTU ha pertanto formulato le seguenti conclusioni in merito alla idoneità genitoriale delle parti: “Come evidenziato nella presente relazione la struttura di personalità e così pure il funzionamento dei due genitori appare critico con l'effetto di una compromissione delle loro funzioni genitoriali. Il padre e la madre hanno significativamente coinvolto la minore nella loro importante conflittualità: se da un lato, infatti, il padre ha ricercato con un'alleanza a Per_1
discapito della relazione madre-figlia, dall'altra la madre appare in difficoltà nel gestire il proprio tempo con la figlia in piena autonomia ed attingendo ad adeguate modalità. Gli aspetti poi di impulsività che li
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caratterizzano continuano a rappresentare un importante elemento interferente nella possibilità di mediare e di accedere ad una dimensione sufficientemente riflessiva” (pag. 57).
Anche nell'ultima relazione dei s.s. del 11.12.2024 si conferma la persistenza di aree di fragilità e difficoltà personali che si riversano sulle capacità genitoriali (“la madre appare in grave difficoltà, ha bisogno di supporto psicologico che l'aiuti personalmente a vedere con sincerità il suo stato di salute, come affrontare le difficoltà senza “gettare la spugna” alla prima sconfitta e non proiettare tutte le colpe all'esterno di sé; Inoltre ha bisogno di una guida per identificare i punti su cui far leva per migliorare il rapporto con la figlia. Anche al padre gioverebbe di un supporto personale;
In lui appaiono più presenti funzioni genitoriali che nella madre parrebbero mancare”; pag.
7-8 rel. del 10.12.2024).
A fonte di tale quadro che induce a concludere per la persistenza della incapacità della coppia genitoriale di provvedere ad esercitare in maniera condivisa la responsabilità genitoriale ed altresì per la persistenza di aree deficitarie sia in capo al padre che alla madre, appare soluzione necessaria al fine di garantire protezione alla minore la conferma dell'affido di ai Per_1
s.s. con esercizio della responsabilità genitoriale nei modi già indicati nei provvedimenti provvisoriamente assunti.
Quanto alle condizioni di collocamento e alla disciplina del diritto di visita, va rilevato come da ultimo sia stata positivamente valutata dagli Per_1
operatori del s.s. e sia stata riscontrata una condizione di sufficiente benessere (rel. dei .s.s. del 10.12.2024 pag. 7) : “si osserva che è Per_1
una ragazza curiosa e carismatica che ama stare in compagnia, se stimolata potrebbe rispondere a proposte quale uno sport, piuttosto che un'attività pomeridiana legata ad un hobby, con interesse e disponibilità…LO attualmente ha trovato un certo equilibrio nella situazione attuale, ma è necessario che prosegua il sostegno psicologico iniziato (vista anche la buona relazione di fiducia instaurata con la terapeuta)”. In ragione di ciò, il servizio ha proposto che possa Per_1
permanere nella collocazione attuale presso il padre e frequentare la madre
11 12
come proposto dal CTU non impedendo un allargamento delle frequentazioni nel caso essa lo desideri e ci sia l'accordo tra i genitori.
Anche tali conclusioni, conformemente recepite da tutte le parti in sede di precisazione delle conclusioni, possono essere fatte proprie dal Collegio, risultando peraltro tali condizioni già assunte lungo tutto l'arco temporale del presente giudizio ed essendosi le stesse rivelate conformi alle necessità della minore e adeguate a garantirle una condizione di equilibrio.
In conformità con le conclusioni di cui alla relazione dei servizi depositata il
06.02.2025 va inoltre disposto il mantenimento del monitoraggio sulla situazione da parte del servizio sociale e la prosecuzione dell'attività di supporto psicologico in favore della minore . Persona_2
In conformità alle conclusioni formulate dalle parti va infine disposto anche che i genitori proseguano nel percorso di supporto alla genitorialità in essere presso le strutture dell'AULSS6 euganea.
Il servizio sociale segnalerà al competente PMM eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero sopravvenire in danno della minore.
Quanto infine alle questioni economiche, in mancanza di sopravvenuti mutamenti della situazione patrimoniale e reddituale delle parti e di modifiche nei tempi di permanenza di presso ciascun genitore, Per_1
devono essere confermati anche i provvedimenti già vigenti in punto di contribuzione al mantenimento, come da conclusioni conformi delle parti.
2.spese di lite.
In considerazione della natura della controversia e dell'andamento dell'istruttoria, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti e . Parte_3 Controparte_1
Le spese del curatore, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 per le cause di valore indeterminato- bassa complessità, devono essere poste a carico di entrambi i genitori in solido tra loro per la quota della metà ciascuno in ragione del principio di causalità.
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Le spese della CTU, come già liquidate, stante il comune interesse all'accertamento, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti come da decreto del 31.1.2024
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. conferma l'affido della minore ai servizi sociali Persona_2
territorialmente competenti in ragione del luogo di residenza della minore con esercizio della responsabilità genitoriale nel modo seguente: per quanto riguarda le decisioni di maggiore interesse per , i s.s. competenti Per_1
dovranno favorire il coinvolgimento dei genitori e, in mancanza di accordo, la scelta sarà rimessa esclusivamente ai s.s. stessi.
2. dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte dei s.s. e la prosecuzione del percorso di supporto psicologico della minore;
3. dispone che i genitori proseguano il percorso di supporto alla genitorialità presso il Servizio Protezione e Cura minori dell'AULSS 6 Euganea;
4. conferma il collocamento della minore presso l'abitazione paterna;
5. conferma il calendario di visita della madre come segue: la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le modalità indicate in CTU ovvero un weekend alternato, il venerdì dalle ore 18:30 fino alle 21, il sabato dalle 14 fino alle 21 e la domenica dalle ore 10:30 fino alle 18, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dalle 17 alle 21. Con possibilità di un allargamento delle frequentazioni e dell'inserimento del pernottamento qualora la minore lo desideri e vi sia l'accordo dei genitori;
6.conferma l'obbligo a carico della madre di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione al padre dell'importo mensile di € 280,00, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa come previste nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
7. compensa le spese di lite tra le parti e Parte_3 Controparte_1
13 14
8. pone le spese del curatore speciale, che si liquidano in €. 3809,00, a carico dei genitori per la quota della metà ciascuna e in solido tra loro nei confronti del Curatore;
9.pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti come da decreto del 31.1.2024.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15.04.2025
Il Giudice est.
Barbara De Munari
Il Presidente
Alina Rossato
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