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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/10/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 3.1.2022
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti Ermanno Rossi e Carla Paolucci giusta mandato in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliata in Ferrara, via Palestro 71 (studio Avv. Paolucci)
Appellante
Contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Casarotto e Giancarlo CP_1 Moro, giusta mandato in calce al ricorso ex art 414 cpc, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Marghera, via Pacinotti 4
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 171/2021 depositata in data 17.9.2021 e la sentenza definitiva n. 193/2021 depositata in data 22.10.2021 del Tribunale del Lavoro di Rovigo
IN PUNTO: riconoscimento livello superiore e differenze retributive
Conclusioni: Per parte appellante: “”in parziale riforma, ai sensi dell'art. 340, comma 2, c.p.c.,della sentenza non definitiva n. 171/2021del Tribunale di Rovigo -Sezione Lavoro del17.09.2021,non notificata, nonché della sentenza definitiva n. 193/2021 del Tribunale di Rovigo -Sezione Lavoro del 22.10.2021, contrariis reiectis, respingersi in toto le domande, anche istruttorie, proposte ex adverso in I grado nel procedimento n. 553/2020R.G. Lav. avanti il Tribunale di Rovigo –Sez. Lavoro, in quanto infondate in fatto e indiritto, accertando e dichiarando conseguentemente l'insussistenza del diritto dell'appellato a
1 essere inquadrato, a partire dall'01.06.2015e fino alla data del recesso, nel 4° livello del CCNL Metalmeccanici Industria, dichiarando conseguentemente non tenuta la Società appellante a corrispondere in suo favore -e pertanto tenuto l'appellato a restituire-le differenze retributive determinate in I grado in euro 5.120,14e scaturenti dall'avere lo stesso ricoperto detta qualifica per il periodo sopra indicato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
2a) in via principale, dichiararsi tenuto e conseguentemente condannarsi il convenuto
( ), in conseguenza della violazione degli artt.2015 CP_1 CodiceFiscale_1 e 2598 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti da
[...] in persona dell'amministratore e legale rappresentante , Parte_1 CP_2 quantificati nella somma di euro 6.518,99, o nella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa, anche in via equitativa, anche in via di compensazione nella denegata ipotesi dell'accoglimento, anche parziale, delle richieste economiche formulate da parte avversa;
2b) in via subordinata, dichiararsi tenuto e conseguentemente condannarsi il convenuto
al pagamento della somma di euro 4.581,00 a titolo di risarcimento CP_1 patrimoniale come determinato in narrativa, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa a tale titolo, anche in via di compensazione nella denegata ipotesi dell'accoglimento, anche parziale, delle richieste economiche formulate da parte avversa. 3) fermo il resto. Con sentenza provvisoriamente esecutiva. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari..””
Per parte appellata: “”Rigettarsi tutte le domande svolte da con il ricorso Parte_1 in appello e conseguentemente confermarsi la sentenza di primo grado del Tribunale di Rovigo. In via subordinata. Si ripropongono integralmente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le istanze istruttorie contenute nel ricorso del primo grado o presenti nelle verbalizzazioni di causa. Con rifusione di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza non definitiva del 17.9.2021 il Tribunale del Lavoro di Rovigo, in parziale accoglimento della domanda, ha accertato il diritto del ricorrente ad essere CP_1 inquadrato, a partire dall'1.6.2015 sino alla data del recesso, nel 4° livello CCNL Metalmeccanici Industria condannando conseguentemente la società resistente a corrispondere le differenze retributive scaturenti dalla predetta qualifica per il periodo oggetto di causa oltre gli accessori di legge. Con la stessa decisione ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta condannando il ricorrente a rifondere alla stressa la somma di € 481,01 rigettando le ulteriori pretese economiche. Con separata ordinanza ha rimesso la causa in istruttoria per la quantificazione delle spettanze retributive riservando la quantificazione delle spese di lite.
2. Il primo giudice, richiamate le dichiarazioni rese in fase istruttoria dai testi escussi ( , , e ) e respinta la eccezione di incapacità a Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Per_1 testimoniare del teste (amministratore nella società Unasans costituita Testimone_6 dal ricorrente il 19.5.2020) le cui dichiarazioni non risultavano condizionate da alcun interesse connesso all'esito della controversia ed apparivano pienamente attendibili, ha evidenziato come dalle ricostruzioni operate era emerso lo svolgimento da parte del
2 ricorrente di mansioni di natura non meramente esecutiva ed allo stesso risultava riconoscibile, per il periodo 1.6.2015-11.3.2020, lo svolgimento di mansioni di cui al 4° livello (al quale appartengono i lavoratori che guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni). Non risultava riconoscibile il preteso superiore 5° livello essendo emerso nel corso dell'istruttoria che il responsabile della società sig. aveva mantenuto il potere CP_2 direttivo, di controllo e di vigilanza nei confronti del personale dipendente, ivi compreso il ricorrente, oltre a quello disciplinare rimanendo in capo al titolare il potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni. Avendo il ricorrente prodotto conteggi sulla base del 5° livello (che non risultava aver svolto), la causa andava rimessa in istruttoria per la quantificazione della somma effettivamente spettante.
2.1 Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla società in ordine alla asserita violazione degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede del dipendente (riferibile unicamente al periodo di vigenza del rapporto di lavoro) ha evidenziato che tra le parti non risultava concluso alcun patto di non concorrenza e non risultava mossa in corso di rapporto lavorativo alcuna contestazione nei confronti del lavoratore sia con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà, consistente nell'aver sviato la clientela della società datrice di lavoro in proprio favore e sia riguardo alle asserite condotte negligenti tenute nell'espletamento delle mansioni cui lo stesso era adibito. La documentazione prodotta (circa i danni presuntamente subìti) risultava generica non consentendo di imputare al lavoratore alcun responsabilità; alla luce della istruttoria testimoniale (testi e ) poteva, invece, ritenersi sussistente il diritto Tes_1 Tes_3 Tes_5 della società di agire in regresso nei confronti del al fine di recuperare la somma CP_1 corrisposta ai clienti e a titolo di risarcimento del danno nella misura di € Pt_2 CP_3 481,01 (per la sostituzione di alcune valvole erroneamente montate dal ) come CP_1 risultante dalle fatture prodotte in giudizio. Non era stata provata, invece, la asserita sottrazione della rubrica dei clienti dell'officina di Rovigo memorizzata sul cellulare aziendale mediante il quale il ricorrente avrebbe sviato la clientela della società datrice di lavoro in favore della atteso che detto CP_4 apparecchio cellulare non era nell'esclusivo utilizzo del ma era a disposizione di CP_1 tutto il personale dell'azienda.
2.2 Con sentenza definitiva del 22.10.2021 il Tribunale, rilevato che la società resistente aveva dichiarato di non contestare i conteggi depositati da controparte in base alle quali le spettanze del ricorrente erano pari ad € 5.120,14 da cui detrarre l'importo di € 481,01 per un importo pari ad € 4.639,13 e da cui sottrarre ulteriormente l'ammontare degli assegni ad personam (superminimo) erogati in favore del ricorrente in costanza di rapporto di lavoro, ha ritenute spettante al la somma di € 4.639,13 precisando, quanto al CP_1 superminimo, che, seppure soggetto al principio dell'assorbimento in base ai miglioramenti retributivi previsti anche per la qualifica superiore, nel caso di specie dai prospetti allegati al ricorso emergeva che sia la corresponsione che l'ammontare della predetta voce non era fisso, ma variabile ogni mese e talvolta neppure corrisposto, sicchè era da ritenersi che non si trattava di un superminimo individuale corrisposto ad personam e come tale riassorbibile.
3. Avverso entrambe le sentenze ha proposto appello la con quattro motivi. Parte_1 L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per la conferma della decisione impugnata
3 4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza dell'11 settembre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui Parte_1 aveva riconosciuto l'inquadramento del Sandalo nel 4° livello CCNL Metalmeccanici Industria. Tale riconoscimento si poneva in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza non avendo il lavoratore indicato esplicitamente quali fossero i profili caratterizzanti le mansioni del 4° livello e non avendo raffrontato poi gli stessi con le mansioni che deduceva di aver concretamente svolto;
peraltro, tanto nelle istanze istruttorie quanto nelle note conclusive, non vi era stato alcun riferimento fattuale, nessuna descrizione neppure in via subordinata, dello svolgimento da parte dell'appellato di mansioni inquadrabili nel 4° livello, poi attribuitogli in sentenza. Dalle risultanze istruttorie, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, era emerso che le mansioni riconducibili al superiore livello erano state svolte di propria arbitraria iniziativa in evidente contrasto con le disposizioni organizzative del datore di lavoro al riguardo e creando, per questo, problemi gestionali tanto all'interno dell'Azienda quanto ai colleghi, come da questi ultimi dichiarato in occasione delle relative deposizioni testimoniali (testi e ). Tes_1 Tes_5 In realtà, anche dalle altre dichiarazioni ( e ) non era dato desumere la ragione Tes_3 Tes_4 dell'attribuzione del 4° livello poiché gli appuntamenti con il clienti venivano gestiti e concordati dalle segretarie (che gestivano la cassa ed il magazzino e predisponevano le schede di lavoro) e dal titolare che era presente presso la sede di Rovigo tutte CP_2 le settimane anche tre o quattro volte ed anche tutti i giorni;
il ricorrente, peraltro, non aveva un ufficio a lui dedicato ma occupava l'ufficio del quando questi non era presente CP_2 (teste . Tes_1 Avuto riguardo alla gestione degli appuntamenti il era stato verbalmente richiamato CP_1 ed invitato più volte dal a non prendere appuntamenti senza preventivo accordo con CP_2 le impiegate. Anche riguardo al presunto “coordinamento” di altri colleghi di lavoro l'appellante ha precisato che l'istruttoria aveva evidenziato come in officina, oltre al , aveva CP_1 lavorato un solo collega dal giugno 2016 al 18.6.2018 e dal settembre 2019 all'11.3.2020 e che pertanto il periodo in cui i gommisti erano stati tre si limitava dal 18.6.2018 al settembre 2019; nel restante periodo la guida ed il controllo di un “gruppo di lavoratori” era limitato ad una sola persona. Alcun rilievo era da attribuirsi, inoltre, alle affermazioni contenute nelle difese svolte nel giudizio penale che indicavano il quale responsabile della sede aziendale di Rovigo CP_1 trattandosi di dichiarazioni rese dai difensori e costituenti, comunque, meri elementi indiziari. Con il secondo motivo ha contestato la sentenza definitiva nella parte in cui non aveva scomputato dai conteggi di parte avversa gli assegni ad personam corrisposti in busta paga in favore del lavoratore nel periodo di cui trattasi (per complessivi € 3.189,00) ed ha richiamato i principi in tema di assorbimento del superminimo in mancanza di una specifica previsione di segno contrario. Con il terzo motivo ha censurato la decisione nella parte in cui non aveva integralmente riconosciuto il danno patìto dalla società per la violazione da parte del dei doveri CP_1 di fedeltà e diligenza;
nel caso di specie il dipendente aveva sottratto informazioni riservate contenute nelle liste dei clienti della società.
4 Ha, inoltre, contestato la liquidazione delle spese di lite che andavano compensate in ragione dell'accoglimento parziale della domanda principale e dell'accoglimento parziale della riconvenzionale proposta dalla società.
6. L'appellato, rispetto al primo motivo, ha evidenziato come nelle conclusioni dell'atto introduttivo era stato richiesto l'accertamento anche di un livello diverso (ovviamente anche inferiore rispetto a quello vantato di 5°) ed unitamente al ricorso era stata prodotta l'intera declaratoria contrattuale. Avuto riguardo alle risultanze istruttorie ha evidenziato come dalle deposizioni dei sigg.ri
, e era emerso che il ricorrente era il responsabile dell'officina di Rovigo Tes_3 Tes_2 Tes_4 e che aveva svolto mansioni non solo esecutive ma anche di coordinamento e di addestramento degli altri lavoratori presenti in officina oltre che di gestione degli appuntamenti e di incasso delle somme dovute dai clienti per gli interventi eseguiti in officina e, dunque, rientranti in un livello superiore rispetto a quello ricevuto, quantomeno nel 4° livello. Rispetto al secondo motivo (mancata detrazione di quanto corrisposto a titolo di assegni ad personam) ha evidenziato come i compensi erogati in eccedenza rispetto alla retribuzione base erano variabili e sempre diversi ed a volte nemmeno attribuiti ciò dimostrando la natura di compensi premianti o comunque incentivanti legati alla particolarità della mansione svolta dal lavoratore di mese in mese e non certo quale superminimo individuale legato alla persona o alla professionalità. Quanto al terzo motivo (mancato riconoscimento integrale del danno richiesto per violazione dei doveri di fedeltà e diligenza) ha evidenziato come correttamente il primo giudice aveva escluso la sussistenza di condotte concorrenziali da parte del lavoratore sia perché non erano stati concordati patti di non concorrenza dopo il termine del rapporto di lavoro e sia perché non risultava dimostrato che l'appellato avesse attirato a sé soggetti in precedenza clienti della;
inoltre, non era stata raggiunta alcuna prova riguardo Parte_1 al fatto che fosse stato il a distruggere la rubrica del telefono aziendale che era in CP_1 uso (come da espressa dichiarazione dei testi) anche ad altri dipendenti. Ha richiamato precedenti giurisprudenziale secondo i quali ai fini della configurabilità dello sviamento della clientela deve essere provata una attività di sollecitazione alla clientela di non avvalersi più dei servizi del concorrente e di aver posto in essere atti di concorrenza sleale con comportamenti illeciti. Irrilevante risultava la circostanza che il fosse socio della ditta Mille Miglia Srl il CP_1 cui oggetto sociale consisteva nella attività di ristorazione con somministrazione e gestione di bar. La condanna alle spese di lite risultava corretta essendo stata accolta in primo grado la domanda principale relativa all'accertamento di un livello superiore e delle conseguenti differenze retributive mentre la domanda riconvenzionale proposta dalla società era stata accolta solo in minima parte.
7. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito rappresentate.
8. Le argomentazioni esposte dall'appellante a supporto del primo motivo (errato riconoscimento del livello superiore) non introducono elementi che consentano di rivedere la motivazione assunta dal primo giudice riguardo allo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni rientranti nel 4° livello (anziché nel 5° richiesto). Le risultanze istruttorie hanno confermato che il non svolgeva solo mansioni CP_1 esecutive (semplice sostituzione dei pneumatici) ma prestava attività e compiti più complessi (rendeva consulenze di natura tecnica ai clienti, prendeva appuntamenti, riceveva gli incassi, coordinava il lavoro di altri addetti presenti in officina, usava macchinari complessi, riceveva la clientela al loro arrivo in officina) propri del profilo di cui al quarto livello del CCNL di settore secondo appartengono a tale inquadramento i lavoratori che
5 apportano, con normale autonomia nella scelta esecutiva dei procedimenti, il contributo individuale nell'ambito di attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio ricorrenti, complesse e di elevata precisione, sulla base di conoscenze ed abilità complete della tecnologia e della disciplina specifica con la capacità di interpretare istruzioni, disegni, schemi, modelli di normale utilizzo e di applicare nell'ambito di procedure generali, le più opportune tecniche e strumenti, anche digitali, di analisi ed intervento, con la responsabilità della corretta esecuzione e che nell'ambito di tale autonomia esecutiva, in base alle definizioni organizzative guidano un gruppo di altri lavoratori. I testi di parte appellante ( e , che svolgevano attività di segreteria in un Tes_1 Tes_5 ufficio distaccato dalla officina) non hanno, in realtà, negato lo svolgimento delle mansioni dedotte dal limitandosi (teste a descrivere i compiti da loro svolti (quali CP_1 Tes_1 operazioni di cassa, emissione di documenti fiscali, scontrini e fatture, fissazione degli appuntamenti, gestione del magazzino con carico sull'apposito programma dei pneumatici che arrivavano e scarico degli stessi in base alla vendite), precisando che il titolare si recava frequentemente a Rovigo trattenendosi anche delle mezze giornate ed occupandosi anche dell'acquisto dei materiali, pur essendo accaduto che il prendesse l'iniziativa di CP_1 fissare gli appuntamenti (con propri clienti), a volte comunicandoli e a volte no e neppure segnandoli in agenda. Il teste ha precisato, quanto agli incassi, che capitava che il ricorrente venisse in Tes_1 ufficio e se le segretarie erano occupate faceva lui l'incasso, ma in genere erano loro incaricate di farlo mentre riguardo agli appuntamenti, la gestione degli stessi fatta dal provocava a volte dei problemi, nel senso che capitava spesso in stagione, ovvero CP_1 nei periodi di cambio gomme, che arrivassero due persone alla stessa ora e uno dovesse aspettare e per questo era stato più volte richiamato verbalmente dal titolare il quale diceva che l'organizzazione doveva essere gestita meglio e ci doveva essere maggiore comunicazione. Il teste (che aveva iniziato a lavorare come impiegata per la da Tes_5 Parte_1 febbraio 2019) ha riferito che “il IG aveva ed ha un suo ufficio presso la sede di CP_2 Rovigo, il ricorrente non aveva un suo ufficio e capitava che utilizzasse l'ufficio del IG
, faceva dei preventivi per i clienti anche se non era il suo compito, eravamo noi CP_2 impiegate ad essere adibite a fare i preventivi….i lavori venivano svolti in officina in base agli appuntamenti presi in agenda, li prendevamo principalmente noi, capitava che anche il IG prendesse degli appuntamenti, anche senza avvisarci….i lavori venivano CP_1 svolti dall'addetto all'officina che era libero al momento dell'arrivo della macchina, se arrivava una macchina particolare parlavano tra loro e decidevano chi dovesse fare questa macchina… il IG a volte veniva a Rovigo e a volte stava a Ferrara, a seconda CP_2 delle necessità…a volte veniva tutti i giorni, a volte tre volte a settimana…la cassa la gestivamo noi impiegate, avevamo la responsabilità della cassa…. è capitato che il ricorrente facesse degli incassi, ma noi non eravamo molto felici, le fatture le facevamo noi… dovevamo essere noi impiegate a prendere gli appuntamenti e a fare la cassa ….. quando il ricorrente prendeva degli appuntamenti senza avvisarci questo provocava dei disguidi… alcuni clienti, in genere amici del ricorrente, si presentavano direttamente, senza avere appuntamento, e il lavoro veniva svolto lo stesso.”” Avuto riguardo alle mansioni svolte dal il teste ha così riferito: “ Sono cliente CP_1 Tes_2 della convenuta da quando hanno aperto. Preciso di avere due macchine e una moto e che quindi andavo spesso presso la ditta, sia per cambio stagionale, sia per acquistare pneumatici nuovi, avevano anche un deposito per le gomme furi stagione. Non ho alcun rapporto di amicizia con il ricorrente … posso dire che quando io sono andato in ditta il ricorrente mi ha sempre consigliato anche in ordine ad acquisti, lavorava manualmente, l'ho visto dare disposizioni di lavoro ai colleghi. Oltre a lui in officina c'erano uno o due operai, c'erano due o tre ponti, il ricorrente aveva un ufficio, ovvero un posto dove sono andato con lui quando mi ha fatto dei preventivi…. ho sentito il ricorrente dare indicazioni ai colleghi su come fare certe operazioni…. io ho solo parlato di recente
6 con il titolare, dopo che il ricorrente non lavora più in ditta, per un problema per un pneumatico, in precedenza non avevo mai avuto a che fare con il , non lo avevo mai CP_2 neppure visto, tanto che ero convinto che fosse il ricorrente il titolare della ditta….Quando Per_ prendevo appuntamento lo facevo per telefono, da , oppure passavo direttamente in officina…posso dire che il ricorrente mi ha consigliato certi pneumatici, qualche volta davanti a me ha telefonato per avere informazioni, ma non so dire chi effettuasse gli ordini… ricordo che in una occasione il ricorrente ha telefonato per dei pneumatici da moto e in un'altra ha telefonato per dei cerchioni in lega, i due episodi sono accaduti a distanza di tempo””. Il teste (dipendente della dal giugno 2018) ha così precisato: “il Tes_3 Parte_1 ricorrente era in officina con me, faceva riparazioni, cambio gomme, convergenza, faceva il mio stesso lavoro, noi eseguivamo quello che c'era scritto sulla scheda, il lavoro me lo hanno insegnato i ragazzi che erano lì e anche un po' il IG .il titolare non c'era Per_3 tutti i giorni, non so dire quante volte venisse in una settimana… mi hanno insegnato i colleghi di Ferrara e anche il ricorrente. A Ferrara sono andato diverse volte, non ricordo quante volte, il titolare voleva che andassi là per imparare…..le schede le preparavano le ragazze in ufficio ….non so dire se il ricorrente facesse dei preventivi, quando arrivava un cliente lo mandavo sempre in ufficio…..gli ordini di magazzino li faceva , in realtà CP_2 CP_ non l'ho mai visto farlo…..nel periodo indicato in capitolo eravamo io e in officina, per smontare le gomme occorreva usare un particolare montagomme, che io non sapevo usare, quindi lo ha fatto il ricorrente…mi ricordo a grandi linee la rottura del sensore, io stavo facendo un altro lavoro….questo attrezzo serve per le macchine più grosse, per le altre si possono usare smontagomme più semplici…il numero delle macchine che necessitano dello smontagomme particolare dipende dai giorni, io nel frattempo ho imparato ad usarlo, dopo che è andato via il ricorrente…finchè c'è stato lui, solo lui usava questo smontagomme””. Così il teste : “” ho lavorato per la ditta convenuta, dal giugno 2015 al settembre Tes_4 2019, lavoravo sempre come gommista… il ricorrente parlava con i clienti quando arrivavano e gestiva chi doveva entrare prima o dopo, stabiliva le priorità, in officina per un certo periodo eravamo solo io e lui, lui era il mio referente, ciò mi era stato detto dal IG ed in effetti io facevo quanto mi diceva il ricorrente…poi siamo stati in tre in CP_2 officina, il terzo era , lui era un gommista normale, come me, gli abbiamo Persona_4 insegnato noi a lavorare perché non aveva esperienza, se non c'era il ricorrente facevo io, il lavoro era già stato assegnato dal ricorrente, io seguivo perché non aveva Per_4 esperienza….il IG veniva da noi tutte le settimane, si tratteneva anche delle ore, CP_2 quando era presente era a lui che dovevamo fare riferimento, anche il ricorrente obbediva alle direttive che dava il .il IG aveva un suo ufficio, quando lui non c'era Per_3 CP_2 lo usava il ricorrente per fare dei preventivi…i preventivi li faceva tra noi solo il ricorrente, oppure se era presente il IG in una settimana il IG poteva venire a Per_3 CP_2 Rovigo, anche tre o quattro volte, anche tutti i giorni, veniva a seconda degli impegni che aveva anche nell'altra sede…quando io ho iniziato a lavorare per la convenuta, c'era già una segretaria che non aveva esperienza di gomme, il ricorrente faceva i preventivi e la cassa, riceveva i pagamenti, se mancava la segretaria fissava gli appuntamenti, mentre se Per_ lei era presente lo faceva lei, veniva tutti i giorni, sia il mattino che il pomeriggio, quindi si assentava solo per ferie e malattie…il ricorrente faceva insieme alla segretaria una sorta di inventario, segnando quello che mancava, e da quello che so l'ordine lo faceva il IG , in base alle indicazioni che gli davano…Nico era stato assunto prima di me CP_2 dalla convenuta, lo avevo visto io stesso, il colloquio di assunzione lo avevo fatto con il IG , il quale mi ha detto che dovevo fare riferimento al ricorrente quando lui non CP_2 c'era…il IG era principalmente presente nel negozio di Ferrara, si occupava di CP_2 meno del negozio di Rovigo, c'erano anche settimane in cui veniva a Rovigo una sola volta, dipendeva dagli impegni che aveva.””
7 Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: “io ho iniziato ad andare presso Testimone_6 l'officina della convenuta da quando lavorava lì il ricorrente, che conoscevo da prima, sono andato lì perché c'era lui…ci andavo due o tre volte l'anno..io trattavo con il ricorrente, mi faceva i preventivi, non ho mai interloquito con il IG , all'apparenza sembrava CP_2 il gerente dell'officina, aveva un ufficio, con un pc, faceva lì i preventivi….io mi rivolgevo alle segretarie talvolta per pagare, qualche volta pagavo direttamente a lui, gli appuntamenti li prendevo mettendomi d'accordo di persona con il ricorrente…non so dire se il ricorrente facesse gli ordini di magazzino, non l'ho mai sentito fare osservazioni ai suoi colleghi, non ho mai sentito il IG dire ai collaboratori che gli appuntamenti CP_2 dovevano esser fissati dalle segretarie e non dal ricorrente…. è capitato qualche volta che passando dall'officina io abbia visto il IG , non ricordo cosa facesse.”” CP_2 Oltre alla effettività, continuatività e prevalenza di compiti e mansioni di cui al 4° livello, come emerso dalle deposizioni richiamate, la saltuaria e non stabile presenza del titolare presso la sede di Rovigo implicava necessariamente che tutte le attività CP_2 operative inerenti detta sede (quando questi non era presente) venissero assunte e svolte dal
, essendo il dipendente più anziano e con maggiore esperienza, tenuto conto che le CP_1 segretarie erano dedite ad attività diverse (contabilità, incasso, aggiornamento del magazzino, gestione della agenda degli appuntamenti), mentre gli altri dipendenti svolgevano attività semplici e meno complesse, non avendo specifiche conoscenze, avendole acquisite nel tempo dallo stesso che era il loro punto di riferimento CP_1 all'interno dell'officina.
8.1 Alcun rilievo assume, poi, la doglianza della società appellante in ordine alla mancata indicazione da parte del ricorrente dei profili caratterizzanti le mansioni del 4° livello ed al mancato raffronto degli stessi con le mansioni che ha dedotto di aver svolto atteso che il ricorrente aveva svolto tale confronto con il livello richiesto (il quinto) che il primo giudice ha valutato non corretto ritenendo, invece, maggiormente confacente alle mansioni svolte il quarto livello;
il peraltro, nelle richieste rassegnate in primo grado aveva richiesto, CP_1 in alternativa al quinto livello, il riconoscimento di un inquadramento anche inferiore le cui caratteristiche erano agevolmente desumibili dalle declaratorie contrattuali prodotte in giudizio.
9. Quanto agli importi ad personam ricevuti dal in aggiunta alla retribuzione base CP_1 (che il Tribunale non ha ritenuto imputabili a superminimo individuale) va richiamato il principio generale secondo cui detto superminimo è di norma soggetto all'assorbimento, salvo il caso in cui il CCNL disponga diversamente ovvero nel caso in cui le parti del contratto individuale non abbiano espressamente stabilito la conservazione ad personam del superminimo ed il suo cumulo con il nuovo trattamento retributivo. Nel caso di specie nulla risulta chiarito, sul punto, nel contratto di assunzione (dove si prevede unicamente una retribuzione come da tariffa sindacale) né risultano dedotti e comprovati eventuali accordi intervenuti in tal senso tra le parti, anche successivamente in costanza di rapporto lavorativo. Non vale ad escludere la regola generale dell'assorbibilità la circostanza che l'ammontare degli emolumenti in questione non fossero fissi, ma variabili ogni mese ovvero talvolta neppure corrisposti (in alcun mesi non venivano affatto corrisposti mentre poi in altri mesi risultavano ben più alti di quelli normalmente corrisposti quasi a compensare i periodi nei quali non erano stati erogati) e non essendo stati nemmeno individuati né dedotti ulteriori elementi o ragioni che potessero giustificare una diversa natura di tali erogazione, premiale ovvero collegata alla complessità delle mansioni ed in genere della attività lavorativa. Peraltro, nelle buste paga prodotte in giudizio, gli importi erogati ad personam risultano considerati quali base imponibile ai fini del TFR (e quindi parte integrante della retribuzione).
8 9.1 Stante, dunque, la assorbibilità degli emolumenti per cui è causa, in parziale riforma della sentenza non definitiva e di quella definitiva, sottraendo dalla somma riconosciuta gli importi corrisposti a titolo di superminimo ad personam ed ammontanti ad € 3.189,00 (importo non contestato) la somma dovuta da in favore di va Parte_1 CP_1 rideterminata in € 1.450,13 oltre accessori di legge dovendosi conseguentemente disporre la restituzione da parte dell'appellato in favore della appellante della somma di € Pt_3 3.189,00 (ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado) oltre interessi legali dal pagamento sino al saldo.
10. Risulta infondata, infine, la doglianza in ordine alla mancata ed errata valutazione dei danni subìti dalla società appellante in conseguenza della violazione da parte del dipendente degli obblighi di fedeltà e correttezza (di cui al terzo motivo) e si richiamano le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata nelle quali è stato puntualmente ed esaustivamente evidenziato che non risultava concluso tra le parti alcun patto di non concorrenza né risultava sollevata alcuna contestazione nei confronti del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro sia con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà (per aver sviato la clientela della società datrice di lavoro in proprio favore) sia riguardo alle asserite condotte negligenti tenute nell'espletamento delle mansioni né erano stati forniti validi elementi di prova. Anche rispetto ai maggiori danni vantati dall'appellante rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, la documentazione prodotta risulta totalmente generica e non consente di individuare specifiche responsabilità o manchevolezze del lavoratore dalle quali sia derivato un danno risarcibile. Rispetto, poi, all'azzeramento della rubrica dei clienti contenuta nel cellulare aziendale è emerso che l'apparecchio telefonico era utilizzato da tutti i dipendenti e che non era possibile, comunque, risalire al momento in cui era intervenuta la cancellazione dei dati sicchè alcun addebito può essere mosso al riguardo al . CP_1
11. In ragione del parziale accoglimento delle ragioni di appello e tenuto conto dell'esito complessivo della controversia e della soccombenza della le spese di lite Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate nella misura del 50% e la restante quota del 50% va posta a carico della nella misura liquidata in dispositivo in base Parte_1 al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dell'effettivo valore di causa (€ 1.450,13) senza la fase istruttoria e secondo le aliquote medie.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza non definitiva n.171/2021 e di quella definitiva n. 193/2021 del Tribunale del Lavoro di Rovigo, ridetermina la somma dovuta da in favore di in € 1.450,13 Parte_1 CP_1 oltre accessori di legge;
2) dispone la restituzione da parte di in favore della società appellante della CP_1 somma di € 3.189,00 ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali dal pagamento sino al saldo;
3) compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 50% e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato della residua quota del 50% liquidata quanto al giudizio di primo grado in € 1.300,00 e quanto al presente giudizio in € 960,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva con distrazione in favore dei procuratori costituiti. Venezia, 11 settembre 2025
9 Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 3.1.2022
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti Ermanno Rossi e Carla Paolucci giusta mandato in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliata in Ferrara, via Palestro 71 (studio Avv. Paolucci)
Appellante
Contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Casarotto e Giancarlo CP_1 Moro, giusta mandato in calce al ricorso ex art 414 cpc, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Marghera, via Pacinotti 4
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 171/2021 depositata in data 17.9.2021 e la sentenza definitiva n. 193/2021 depositata in data 22.10.2021 del Tribunale del Lavoro di Rovigo
IN PUNTO: riconoscimento livello superiore e differenze retributive
Conclusioni: Per parte appellante: “”in parziale riforma, ai sensi dell'art. 340, comma 2, c.p.c.,della sentenza non definitiva n. 171/2021del Tribunale di Rovigo -Sezione Lavoro del17.09.2021,non notificata, nonché della sentenza definitiva n. 193/2021 del Tribunale di Rovigo -Sezione Lavoro del 22.10.2021, contrariis reiectis, respingersi in toto le domande, anche istruttorie, proposte ex adverso in I grado nel procedimento n. 553/2020R.G. Lav. avanti il Tribunale di Rovigo –Sez. Lavoro, in quanto infondate in fatto e indiritto, accertando e dichiarando conseguentemente l'insussistenza del diritto dell'appellato a
1 essere inquadrato, a partire dall'01.06.2015e fino alla data del recesso, nel 4° livello del CCNL Metalmeccanici Industria, dichiarando conseguentemente non tenuta la Società appellante a corrispondere in suo favore -e pertanto tenuto l'appellato a restituire-le differenze retributive determinate in I grado in euro 5.120,14e scaturenti dall'avere lo stesso ricoperto detta qualifica per il periodo sopra indicato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
2a) in via principale, dichiararsi tenuto e conseguentemente condannarsi il convenuto
( ), in conseguenza della violazione degli artt.2015 CP_1 CodiceFiscale_1 e 2598 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti da
[...] in persona dell'amministratore e legale rappresentante , Parte_1 CP_2 quantificati nella somma di euro 6.518,99, o nella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa, anche in via equitativa, anche in via di compensazione nella denegata ipotesi dell'accoglimento, anche parziale, delle richieste economiche formulate da parte avversa;
2b) in via subordinata, dichiararsi tenuto e conseguentemente condannarsi il convenuto
al pagamento della somma di euro 4.581,00 a titolo di risarcimento CP_1 patrimoniale come determinato in narrativa, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa a tale titolo, anche in via di compensazione nella denegata ipotesi dell'accoglimento, anche parziale, delle richieste economiche formulate da parte avversa. 3) fermo il resto. Con sentenza provvisoriamente esecutiva. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari..””
Per parte appellata: “”Rigettarsi tutte le domande svolte da con il ricorso Parte_1 in appello e conseguentemente confermarsi la sentenza di primo grado del Tribunale di Rovigo. In via subordinata. Si ripropongono integralmente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le istanze istruttorie contenute nel ricorso del primo grado o presenti nelle verbalizzazioni di causa. Con rifusione di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza non definitiva del 17.9.2021 il Tribunale del Lavoro di Rovigo, in parziale accoglimento della domanda, ha accertato il diritto del ricorrente ad essere CP_1 inquadrato, a partire dall'1.6.2015 sino alla data del recesso, nel 4° livello CCNL Metalmeccanici Industria condannando conseguentemente la società resistente a corrispondere le differenze retributive scaturenti dalla predetta qualifica per il periodo oggetto di causa oltre gli accessori di legge. Con la stessa decisione ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta condannando il ricorrente a rifondere alla stressa la somma di € 481,01 rigettando le ulteriori pretese economiche. Con separata ordinanza ha rimesso la causa in istruttoria per la quantificazione delle spettanze retributive riservando la quantificazione delle spese di lite.
2. Il primo giudice, richiamate le dichiarazioni rese in fase istruttoria dai testi escussi ( , , e ) e respinta la eccezione di incapacità a Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Per_1 testimoniare del teste (amministratore nella società Unasans costituita Testimone_6 dal ricorrente il 19.5.2020) le cui dichiarazioni non risultavano condizionate da alcun interesse connesso all'esito della controversia ed apparivano pienamente attendibili, ha evidenziato come dalle ricostruzioni operate era emerso lo svolgimento da parte del
2 ricorrente di mansioni di natura non meramente esecutiva ed allo stesso risultava riconoscibile, per il periodo 1.6.2015-11.3.2020, lo svolgimento di mansioni di cui al 4° livello (al quale appartengono i lavoratori che guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni). Non risultava riconoscibile il preteso superiore 5° livello essendo emerso nel corso dell'istruttoria che il responsabile della società sig. aveva mantenuto il potere CP_2 direttivo, di controllo e di vigilanza nei confronti del personale dipendente, ivi compreso il ricorrente, oltre a quello disciplinare rimanendo in capo al titolare il potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni. Avendo il ricorrente prodotto conteggi sulla base del 5° livello (che non risultava aver svolto), la causa andava rimessa in istruttoria per la quantificazione della somma effettivamente spettante.
2.1 Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla società in ordine alla asserita violazione degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede del dipendente (riferibile unicamente al periodo di vigenza del rapporto di lavoro) ha evidenziato che tra le parti non risultava concluso alcun patto di non concorrenza e non risultava mossa in corso di rapporto lavorativo alcuna contestazione nei confronti del lavoratore sia con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà, consistente nell'aver sviato la clientela della società datrice di lavoro in proprio favore e sia riguardo alle asserite condotte negligenti tenute nell'espletamento delle mansioni cui lo stesso era adibito. La documentazione prodotta (circa i danni presuntamente subìti) risultava generica non consentendo di imputare al lavoratore alcun responsabilità; alla luce della istruttoria testimoniale (testi e ) poteva, invece, ritenersi sussistente il diritto Tes_1 Tes_3 Tes_5 della società di agire in regresso nei confronti del al fine di recuperare la somma CP_1 corrisposta ai clienti e a titolo di risarcimento del danno nella misura di € Pt_2 CP_3 481,01 (per la sostituzione di alcune valvole erroneamente montate dal ) come CP_1 risultante dalle fatture prodotte in giudizio. Non era stata provata, invece, la asserita sottrazione della rubrica dei clienti dell'officina di Rovigo memorizzata sul cellulare aziendale mediante il quale il ricorrente avrebbe sviato la clientela della società datrice di lavoro in favore della atteso che detto CP_4 apparecchio cellulare non era nell'esclusivo utilizzo del ma era a disposizione di CP_1 tutto il personale dell'azienda.
2.2 Con sentenza definitiva del 22.10.2021 il Tribunale, rilevato che la società resistente aveva dichiarato di non contestare i conteggi depositati da controparte in base alle quali le spettanze del ricorrente erano pari ad € 5.120,14 da cui detrarre l'importo di € 481,01 per un importo pari ad € 4.639,13 e da cui sottrarre ulteriormente l'ammontare degli assegni ad personam (superminimo) erogati in favore del ricorrente in costanza di rapporto di lavoro, ha ritenute spettante al la somma di € 4.639,13 precisando, quanto al CP_1 superminimo, che, seppure soggetto al principio dell'assorbimento in base ai miglioramenti retributivi previsti anche per la qualifica superiore, nel caso di specie dai prospetti allegati al ricorso emergeva che sia la corresponsione che l'ammontare della predetta voce non era fisso, ma variabile ogni mese e talvolta neppure corrisposto, sicchè era da ritenersi che non si trattava di un superminimo individuale corrisposto ad personam e come tale riassorbibile.
3. Avverso entrambe le sentenze ha proposto appello la con quattro motivi. Parte_1 L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per la conferma della decisione impugnata
3 4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza dell'11 settembre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui Parte_1 aveva riconosciuto l'inquadramento del Sandalo nel 4° livello CCNL Metalmeccanici Industria. Tale riconoscimento si poneva in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza non avendo il lavoratore indicato esplicitamente quali fossero i profili caratterizzanti le mansioni del 4° livello e non avendo raffrontato poi gli stessi con le mansioni che deduceva di aver concretamente svolto;
peraltro, tanto nelle istanze istruttorie quanto nelle note conclusive, non vi era stato alcun riferimento fattuale, nessuna descrizione neppure in via subordinata, dello svolgimento da parte dell'appellato di mansioni inquadrabili nel 4° livello, poi attribuitogli in sentenza. Dalle risultanze istruttorie, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, era emerso che le mansioni riconducibili al superiore livello erano state svolte di propria arbitraria iniziativa in evidente contrasto con le disposizioni organizzative del datore di lavoro al riguardo e creando, per questo, problemi gestionali tanto all'interno dell'Azienda quanto ai colleghi, come da questi ultimi dichiarato in occasione delle relative deposizioni testimoniali (testi e ). Tes_1 Tes_5 In realtà, anche dalle altre dichiarazioni ( e ) non era dato desumere la ragione Tes_3 Tes_4 dell'attribuzione del 4° livello poiché gli appuntamenti con il clienti venivano gestiti e concordati dalle segretarie (che gestivano la cassa ed il magazzino e predisponevano le schede di lavoro) e dal titolare che era presente presso la sede di Rovigo tutte CP_2 le settimane anche tre o quattro volte ed anche tutti i giorni;
il ricorrente, peraltro, non aveva un ufficio a lui dedicato ma occupava l'ufficio del quando questi non era presente CP_2 (teste . Tes_1 Avuto riguardo alla gestione degli appuntamenti il era stato verbalmente richiamato CP_1 ed invitato più volte dal a non prendere appuntamenti senza preventivo accordo con CP_2 le impiegate. Anche riguardo al presunto “coordinamento” di altri colleghi di lavoro l'appellante ha precisato che l'istruttoria aveva evidenziato come in officina, oltre al , aveva CP_1 lavorato un solo collega dal giugno 2016 al 18.6.2018 e dal settembre 2019 all'11.3.2020 e che pertanto il periodo in cui i gommisti erano stati tre si limitava dal 18.6.2018 al settembre 2019; nel restante periodo la guida ed il controllo di un “gruppo di lavoratori” era limitato ad una sola persona. Alcun rilievo era da attribuirsi, inoltre, alle affermazioni contenute nelle difese svolte nel giudizio penale che indicavano il quale responsabile della sede aziendale di Rovigo CP_1 trattandosi di dichiarazioni rese dai difensori e costituenti, comunque, meri elementi indiziari. Con il secondo motivo ha contestato la sentenza definitiva nella parte in cui non aveva scomputato dai conteggi di parte avversa gli assegni ad personam corrisposti in busta paga in favore del lavoratore nel periodo di cui trattasi (per complessivi € 3.189,00) ed ha richiamato i principi in tema di assorbimento del superminimo in mancanza di una specifica previsione di segno contrario. Con il terzo motivo ha censurato la decisione nella parte in cui non aveva integralmente riconosciuto il danno patìto dalla società per la violazione da parte del dei doveri CP_1 di fedeltà e diligenza;
nel caso di specie il dipendente aveva sottratto informazioni riservate contenute nelle liste dei clienti della società.
4 Ha, inoltre, contestato la liquidazione delle spese di lite che andavano compensate in ragione dell'accoglimento parziale della domanda principale e dell'accoglimento parziale della riconvenzionale proposta dalla società.
6. L'appellato, rispetto al primo motivo, ha evidenziato come nelle conclusioni dell'atto introduttivo era stato richiesto l'accertamento anche di un livello diverso (ovviamente anche inferiore rispetto a quello vantato di 5°) ed unitamente al ricorso era stata prodotta l'intera declaratoria contrattuale. Avuto riguardo alle risultanze istruttorie ha evidenziato come dalle deposizioni dei sigg.ri
, e era emerso che il ricorrente era il responsabile dell'officina di Rovigo Tes_3 Tes_2 Tes_4 e che aveva svolto mansioni non solo esecutive ma anche di coordinamento e di addestramento degli altri lavoratori presenti in officina oltre che di gestione degli appuntamenti e di incasso delle somme dovute dai clienti per gli interventi eseguiti in officina e, dunque, rientranti in un livello superiore rispetto a quello ricevuto, quantomeno nel 4° livello. Rispetto al secondo motivo (mancata detrazione di quanto corrisposto a titolo di assegni ad personam) ha evidenziato come i compensi erogati in eccedenza rispetto alla retribuzione base erano variabili e sempre diversi ed a volte nemmeno attribuiti ciò dimostrando la natura di compensi premianti o comunque incentivanti legati alla particolarità della mansione svolta dal lavoratore di mese in mese e non certo quale superminimo individuale legato alla persona o alla professionalità. Quanto al terzo motivo (mancato riconoscimento integrale del danno richiesto per violazione dei doveri di fedeltà e diligenza) ha evidenziato come correttamente il primo giudice aveva escluso la sussistenza di condotte concorrenziali da parte del lavoratore sia perché non erano stati concordati patti di non concorrenza dopo il termine del rapporto di lavoro e sia perché non risultava dimostrato che l'appellato avesse attirato a sé soggetti in precedenza clienti della;
inoltre, non era stata raggiunta alcuna prova riguardo Parte_1 al fatto che fosse stato il a distruggere la rubrica del telefono aziendale che era in CP_1 uso (come da espressa dichiarazione dei testi) anche ad altri dipendenti. Ha richiamato precedenti giurisprudenziale secondo i quali ai fini della configurabilità dello sviamento della clientela deve essere provata una attività di sollecitazione alla clientela di non avvalersi più dei servizi del concorrente e di aver posto in essere atti di concorrenza sleale con comportamenti illeciti. Irrilevante risultava la circostanza che il fosse socio della ditta Mille Miglia Srl il CP_1 cui oggetto sociale consisteva nella attività di ristorazione con somministrazione e gestione di bar. La condanna alle spese di lite risultava corretta essendo stata accolta in primo grado la domanda principale relativa all'accertamento di un livello superiore e delle conseguenti differenze retributive mentre la domanda riconvenzionale proposta dalla società era stata accolta solo in minima parte.
7. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito rappresentate.
8. Le argomentazioni esposte dall'appellante a supporto del primo motivo (errato riconoscimento del livello superiore) non introducono elementi che consentano di rivedere la motivazione assunta dal primo giudice riguardo allo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni rientranti nel 4° livello (anziché nel 5° richiesto). Le risultanze istruttorie hanno confermato che il non svolgeva solo mansioni CP_1 esecutive (semplice sostituzione dei pneumatici) ma prestava attività e compiti più complessi (rendeva consulenze di natura tecnica ai clienti, prendeva appuntamenti, riceveva gli incassi, coordinava il lavoro di altri addetti presenti in officina, usava macchinari complessi, riceveva la clientela al loro arrivo in officina) propri del profilo di cui al quarto livello del CCNL di settore secondo appartengono a tale inquadramento i lavoratori che
5 apportano, con normale autonomia nella scelta esecutiva dei procedimenti, il contributo individuale nell'ambito di attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio ricorrenti, complesse e di elevata precisione, sulla base di conoscenze ed abilità complete della tecnologia e della disciplina specifica con la capacità di interpretare istruzioni, disegni, schemi, modelli di normale utilizzo e di applicare nell'ambito di procedure generali, le più opportune tecniche e strumenti, anche digitali, di analisi ed intervento, con la responsabilità della corretta esecuzione e che nell'ambito di tale autonomia esecutiva, in base alle definizioni organizzative guidano un gruppo di altri lavoratori. I testi di parte appellante ( e , che svolgevano attività di segreteria in un Tes_1 Tes_5 ufficio distaccato dalla officina) non hanno, in realtà, negato lo svolgimento delle mansioni dedotte dal limitandosi (teste a descrivere i compiti da loro svolti (quali CP_1 Tes_1 operazioni di cassa, emissione di documenti fiscali, scontrini e fatture, fissazione degli appuntamenti, gestione del magazzino con carico sull'apposito programma dei pneumatici che arrivavano e scarico degli stessi in base alla vendite), precisando che il titolare si recava frequentemente a Rovigo trattenendosi anche delle mezze giornate ed occupandosi anche dell'acquisto dei materiali, pur essendo accaduto che il prendesse l'iniziativa di CP_1 fissare gli appuntamenti (con propri clienti), a volte comunicandoli e a volte no e neppure segnandoli in agenda. Il teste ha precisato, quanto agli incassi, che capitava che il ricorrente venisse in Tes_1 ufficio e se le segretarie erano occupate faceva lui l'incasso, ma in genere erano loro incaricate di farlo mentre riguardo agli appuntamenti, la gestione degli stessi fatta dal provocava a volte dei problemi, nel senso che capitava spesso in stagione, ovvero CP_1 nei periodi di cambio gomme, che arrivassero due persone alla stessa ora e uno dovesse aspettare e per questo era stato più volte richiamato verbalmente dal titolare il quale diceva che l'organizzazione doveva essere gestita meglio e ci doveva essere maggiore comunicazione. Il teste (che aveva iniziato a lavorare come impiegata per la da Tes_5 Parte_1 febbraio 2019) ha riferito che “il IG aveva ed ha un suo ufficio presso la sede di CP_2 Rovigo, il ricorrente non aveva un suo ufficio e capitava che utilizzasse l'ufficio del IG
, faceva dei preventivi per i clienti anche se non era il suo compito, eravamo noi CP_2 impiegate ad essere adibite a fare i preventivi….i lavori venivano svolti in officina in base agli appuntamenti presi in agenda, li prendevamo principalmente noi, capitava che anche il IG prendesse degli appuntamenti, anche senza avvisarci….i lavori venivano CP_1 svolti dall'addetto all'officina che era libero al momento dell'arrivo della macchina, se arrivava una macchina particolare parlavano tra loro e decidevano chi dovesse fare questa macchina… il IG a volte veniva a Rovigo e a volte stava a Ferrara, a seconda CP_2 delle necessità…a volte veniva tutti i giorni, a volte tre volte a settimana…la cassa la gestivamo noi impiegate, avevamo la responsabilità della cassa…. è capitato che il ricorrente facesse degli incassi, ma noi non eravamo molto felici, le fatture le facevamo noi… dovevamo essere noi impiegate a prendere gli appuntamenti e a fare la cassa ….. quando il ricorrente prendeva degli appuntamenti senza avvisarci questo provocava dei disguidi… alcuni clienti, in genere amici del ricorrente, si presentavano direttamente, senza avere appuntamento, e il lavoro veniva svolto lo stesso.”” Avuto riguardo alle mansioni svolte dal il teste ha così riferito: “ Sono cliente CP_1 Tes_2 della convenuta da quando hanno aperto. Preciso di avere due macchine e una moto e che quindi andavo spesso presso la ditta, sia per cambio stagionale, sia per acquistare pneumatici nuovi, avevano anche un deposito per le gomme furi stagione. Non ho alcun rapporto di amicizia con il ricorrente … posso dire che quando io sono andato in ditta il ricorrente mi ha sempre consigliato anche in ordine ad acquisti, lavorava manualmente, l'ho visto dare disposizioni di lavoro ai colleghi. Oltre a lui in officina c'erano uno o due operai, c'erano due o tre ponti, il ricorrente aveva un ufficio, ovvero un posto dove sono andato con lui quando mi ha fatto dei preventivi…. ho sentito il ricorrente dare indicazioni ai colleghi su come fare certe operazioni…. io ho solo parlato di recente
6 con il titolare, dopo che il ricorrente non lavora più in ditta, per un problema per un pneumatico, in precedenza non avevo mai avuto a che fare con il , non lo avevo mai CP_2 neppure visto, tanto che ero convinto che fosse il ricorrente il titolare della ditta….Quando Per_ prendevo appuntamento lo facevo per telefono, da , oppure passavo direttamente in officina…posso dire che il ricorrente mi ha consigliato certi pneumatici, qualche volta davanti a me ha telefonato per avere informazioni, ma non so dire chi effettuasse gli ordini… ricordo che in una occasione il ricorrente ha telefonato per dei pneumatici da moto e in un'altra ha telefonato per dei cerchioni in lega, i due episodi sono accaduti a distanza di tempo””. Il teste (dipendente della dal giugno 2018) ha così precisato: “il Tes_3 Parte_1 ricorrente era in officina con me, faceva riparazioni, cambio gomme, convergenza, faceva il mio stesso lavoro, noi eseguivamo quello che c'era scritto sulla scheda, il lavoro me lo hanno insegnato i ragazzi che erano lì e anche un po' il IG .il titolare non c'era Per_3 tutti i giorni, non so dire quante volte venisse in una settimana… mi hanno insegnato i colleghi di Ferrara e anche il ricorrente. A Ferrara sono andato diverse volte, non ricordo quante volte, il titolare voleva che andassi là per imparare…..le schede le preparavano le ragazze in ufficio ….non so dire se il ricorrente facesse dei preventivi, quando arrivava un cliente lo mandavo sempre in ufficio…..gli ordini di magazzino li faceva , in realtà CP_2 CP_ non l'ho mai visto farlo…..nel periodo indicato in capitolo eravamo io e in officina, per smontare le gomme occorreva usare un particolare montagomme, che io non sapevo usare, quindi lo ha fatto il ricorrente…mi ricordo a grandi linee la rottura del sensore, io stavo facendo un altro lavoro….questo attrezzo serve per le macchine più grosse, per le altre si possono usare smontagomme più semplici…il numero delle macchine che necessitano dello smontagomme particolare dipende dai giorni, io nel frattempo ho imparato ad usarlo, dopo che è andato via il ricorrente…finchè c'è stato lui, solo lui usava questo smontagomme””. Così il teste : “” ho lavorato per la ditta convenuta, dal giugno 2015 al settembre Tes_4 2019, lavoravo sempre come gommista… il ricorrente parlava con i clienti quando arrivavano e gestiva chi doveva entrare prima o dopo, stabiliva le priorità, in officina per un certo periodo eravamo solo io e lui, lui era il mio referente, ciò mi era stato detto dal IG ed in effetti io facevo quanto mi diceva il ricorrente…poi siamo stati in tre in CP_2 officina, il terzo era , lui era un gommista normale, come me, gli abbiamo Persona_4 insegnato noi a lavorare perché non aveva esperienza, se non c'era il ricorrente facevo io, il lavoro era già stato assegnato dal ricorrente, io seguivo perché non aveva Per_4 esperienza….il IG veniva da noi tutte le settimane, si tratteneva anche delle ore, CP_2 quando era presente era a lui che dovevamo fare riferimento, anche il ricorrente obbediva alle direttive che dava il .il IG aveva un suo ufficio, quando lui non c'era Per_3 CP_2 lo usava il ricorrente per fare dei preventivi…i preventivi li faceva tra noi solo il ricorrente, oppure se era presente il IG in una settimana il IG poteva venire a Per_3 CP_2 Rovigo, anche tre o quattro volte, anche tutti i giorni, veniva a seconda degli impegni che aveva anche nell'altra sede…quando io ho iniziato a lavorare per la convenuta, c'era già una segretaria che non aveva esperienza di gomme, il ricorrente faceva i preventivi e la cassa, riceveva i pagamenti, se mancava la segretaria fissava gli appuntamenti, mentre se Per_ lei era presente lo faceva lei, veniva tutti i giorni, sia il mattino che il pomeriggio, quindi si assentava solo per ferie e malattie…il ricorrente faceva insieme alla segretaria una sorta di inventario, segnando quello che mancava, e da quello che so l'ordine lo faceva il IG , in base alle indicazioni che gli davano…Nico era stato assunto prima di me CP_2 dalla convenuta, lo avevo visto io stesso, il colloquio di assunzione lo avevo fatto con il IG , il quale mi ha detto che dovevo fare riferimento al ricorrente quando lui non CP_2 c'era…il IG era principalmente presente nel negozio di Ferrara, si occupava di CP_2 meno del negozio di Rovigo, c'erano anche settimane in cui veniva a Rovigo una sola volta, dipendeva dagli impegni che aveva.””
7 Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: “io ho iniziato ad andare presso Testimone_6 l'officina della convenuta da quando lavorava lì il ricorrente, che conoscevo da prima, sono andato lì perché c'era lui…ci andavo due o tre volte l'anno..io trattavo con il ricorrente, mi faceva i preventivi, non ho mai interloquito con il IG , all'apparenza sembrava CP_2 il gerente dell'officina, aveva un ufficio, con un pc, faceva lì i preventivi….io mi rivolgevo alle segretarie talvolta per pagare, qualche volta pagavo direttamente a lui, gli appuntamenti li prendevo mettendomi d'accordo di persona con il ricorrente…non so dire se il ricorrente facesse gli ordini di magazzino, non l'ho mai sentito fare osservazioni ai suoi colleghi, non ho mai sentito il IG dire ai collaboratori che gli appuntamenti CP_2 dovevano esser fissati dalle segretarie e non dal ricorrente…. è capitato qualche volta che passando dall'officina io abbia visto il IG , non ricordo cosa facesse.”” CP_2 Oltre alla effettività, continuatività e prevalenza di compiti e mansioni di cui al 4° livello, come emerso dalle deposizioni richiamate, la saltuaria e non stabile presenza del titolare presso la sede di Rovigo implicava necessariamente che tutte le attività CP_2 operative inerenti detta sede (quando questi non era presente) venissero assunte e svolte dal
, essendo il dipendente più anziano e con maggiore esperienza, tenuto conto che le CP_1 segretarie erano dedite ad attività diverse (contabilità, incasso, aggiornamento del magazzino, gestione della agenda degli appuntamenti), mentre gli altri dipendenti svolgevano attività semplici e meno complesse, non avendo specifiche conoscenze, avendole acquisite nel tempo dallo stesso che era il loro punto di riferimento CP_1 all'interno dell'officina.
8.1 Alcun rilievo assume, poi, la doglianza della società appellante in ordine alla mancata indicazione da parte del ricorrente dei profili caratterizzanti le mansioni del 4° livello ed al mancato raffronto degli stessi con le mansioni che ha dedotto di aver svolto atteso che il ricorrente aveva svolto tale confronto con il livello richiesto (il quinto) che il primo giudice ha valutato non corretto ritenendo, invece, maggiormente confacente alle mansioni svolte il quarto livello;
il peraltro, nelle richieste rassegnate in primo grado aveva richiesto, CP_1 in alternativa al quinto livello, il riconoscimento di un inquadramento anche inferiore le cui caratteristiche erano agevolmente desumibili dalle declaratorie contrattuali prodotte in giudizio.
9. Quanto agli importi ad personam ricevuti dal in aggiunta alla retribuzione base CP_1 (che il Tribunale non ha ritenuto imputabili a superminimo individuale) va richiamato il principio generale secondo cui detto superminimo è di norma soggetto all'assorbimento, salvo il caso in cui il CCNL disponga diversamente ovvero nel caso in cui le parti del contratto individuale non abbiano espressamente stabilito la conservazione ad personam del superminimo ed il suo cumulo con il nuovo trattamento retributivo. Nel caso di specie nulla risulta chiarito, sul punto, nel contratto di assunzione (dove si prevede unicamente una retribuzione come da tariffa sindacale) né risultano dedotti e comprovati eventuali accordi intervenuti in tal senso tra le parti, anche successivamente in costanza di rapporto lavorativo. Non vale ad escludere la regola generale dell'assorbibilità la circostanza che l'ammontare degli emolumenti in questione non fossero fissi, ma variabili ogni mese ovvero talvolta neppure corrisposti (in alcun mesi non venivano affatto corrisposti mentre poi in altri mesi risultavano ben più alti di quelli normalmente corrisposti quasi a compensare i periodi nei quali non erano stati erogati) e non essendo stati nemmeno individuati né dedotti ulteriori elementi o ragioni che potessero giustificare una diversa natura di tali erogazione, premiale ovvero collegata alla complessità delle mansioni ed in genere della attività lavorativa. Peraltro, nelle buste paga prodotte in giudizio, gli importi erogati ad personam risultano considerati quali base imponibile ai fini del TFR (e quindi parte integrante della retribuzione).
8 9.1 Stante, dunque, la assorbibilità degli emolumenti per cui è causa, in parziale riforma della sentenza non definitiva e di quella definitiva, sottraendo dalla somma riconosciuta gli importi corrisposti a titolo di superminimo ad personam ed ammontanti ad € 3.189,00 (importo non contestato) la somma dovuta da in favore di va Parte_1 CP_1 rideterminata in € 1.450,13 oltre accessori di legge dovendosi conseguentemente disporre la restituzione da parte dell'appellato in favore della appellante della somma di € Pt_3 3.189,00 (ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado) oltre interessi legali dal pagamento sino al saldo.
10. Risulta infondata, infine, la doglianza in ordine alla mancata ed errata valutazione dei danni subìti dalla società appellante in conseguenza della violazione da parte del dipendente degli obblighi di fedeltà e correttezza (di cui al terzo motivo) e si richiamano le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata nelle quali è stato puntualmente ed esaustivamente evidenziato che non risultava concluso tra le parti alcun patto di non concorrenza né risultava sollevata alcuna contestazione nei confronti del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro sia con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà (per aver sviato la clientela della società datrice di lavoro in proprio favore) sia riguardo alle asserite condotte negligenti tenute nell'espletamento delle mansioni né erano stati forniti validi elementi di prova. Anche rispetto ai maggiori danni vantati dall'appellante rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, la documentazione prodotta risulta totalmente generica e non consente di individuare specifiche responsabilità o manchevolezze del lavoratore dalle quali sia derivato un danno risarcibile. Rispetto, poi, all'azzeramento della rubrica dei clienti contenuta nel cellulare aziendale è emerso che l'apparecchio telefonico era utilizzato da tutti i dipendenti e che non era possibile, comunque, risalire al momento in cui era intervenuta la cancellazione dei dati sicchè alcun addebito può essere mosso al riguardo al . CP_1
11. In ragione del parziale accoglimento delle ragioni di appello e tenuto conto dell'esito complessivo della controversia e della soccombenza della le spese di lite Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate nella misura del 50% e la restante quota del 50% va posta a carico della nella misura liquidata in dispositivo in base Parte_1 al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dell'effettivo valore di causa (€ 1.450,13) senza la fase istruttoria e secondo le aliquote medie.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza non definitiva n.171/2021 e di quella definitiva n. 193/2021 del Tribunale del Lavoro di Rovigo, ridetermina la somma dovuta da in favore di in € 1.450,13 Parte_1 CP_1 oltre accessori di legge;
2) dispone la restituzione da parte di in favore della società appellante della CP_1 somma di € 3.189,00 ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali dal pagamento sino al saldo;
3) compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 50% e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato della residua quota del 50% liquidata quanto al giudizio di primo grado in € 1.300,00 e quanto al presente giudizio in € 960,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva con distrazione in favore dei procuratori costituiti. Venezia, 11 settembre 2025
9 Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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