Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 24/06/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01387/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00155/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2022, proposto da
ES LO ON Natalello, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Sabatino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 209;
contro
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia e Tiziana Giovanna Norrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Gino Madonia in Palermo, via M. Toselli n. 5;
per il riconoscimento
del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita con applicazione del beneficio ex art. 6 bis , commi 1 e 2 del D. L. 21 settembre 1987, n. 387 – L. 20 novembre 1987 n. 472, ed in subordine ex art 4 d.lvo 165/1997;
nonché per l'accertamento e la declaratoria del conseguente obbligo da parte dell'I.N.P.S. di provvedere alla rideterminazione della indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalle disposizioni citate;
nonché per l'annullamento:
- delle note a mezzo pec del 13 gennaio 2021, del 7 aprile 2021 e del 9 aprile 2021 dell'INPS di Trapani;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Trapani, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i sei scatti stipendiali ex 6 bis del d.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990 nonché di ogni altro provvedimento ostativo conosciuto o non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, già dipendente pubblico appartenente alle forze di polizia, in quiescenza a domanda a seguito del raggiungimento dei 55 anni di età e dei 36 anni di servizio utile per il calcolo del trattamento di fine servizio (a decorrere dal 1 settembre 2017), ha impugnato il provvedimento con il quale l’Ente previdenziale gli ha negato il riconoscimento della valorizzazione di sei scatti sulla buonuscita richiesta con istanza del 27 ottobre 2021 concernente la rideterminazione/riliquidazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987.
Con il provvedimento impugnato la direzione provinciale dell’INPS di Trapani ha negato il beneficio richiesto affermando che “le retribuzioni utili ai fini del tfs vengono comunicate dalla amministrazione di appartenenza in sede di domanda di liquidazione della prestazione. Nel momento in cui l’amministrazione provvede alla trasmissione dei nuovi dati questa sede effettuerà il ricalcolo”.
Ritenendo tale atto illegittimo, il suo destinatario lo ha impugnato per violazione della specifica normativa in materia.
INPS si è costituito in giudizio solo formalmente.
Alla pubblica udienza del 18 giugno 2025 la causa è stata spedita in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La controversia in esame si inserisce in una tipologia ricorrente che è stata di recente approfondita e definita dalla giurisprudenza amministrativa con un indirizzo applicativo ormai consolidato che si fonda sul riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio agli appartenenti a tutte le c.d. Forze di polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare.
In punto di fatto il ricorrente ricade oggettivamente nelle condizioni di cui alla normativa speciale richiamata, in quanto appartenente alle forze di polizia, in quiescenza a domanda a seguito del superamento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile per il calcolo del trattamento di fine servizio.
Ciò premesso, ai sensi dell’artt. 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a., per evidenti esigenze di economia dei mezzi giuridici e di sinteticità degli atti, le ragioni dell’accoglimento possono qui indicarsi mediante il richiamo delle più recenti pronunce favorevoli de eadem re rese dal Giudice amministrativo: Consiglio di Stato, sez. II, sentenze, tra le altre, 20 marzo 2023, n. 2826, 23 marzo 2023, nn. 2982, 18 dicembre 2023, nn. 10523, 10938 e 10916; da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2024, n. 4636; Consiglio di giustizia amm.va per la Regione siciliana 9 marzo 2023, n. 209; di questo Tribunale, da ultimo, sentenze n. 575/2025 e 196/2025.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente obbligo dell’INPS di procedere a ricalcolare l’indennità di buonuscita spettante al ricorrente tenendo conto dei sei scatti stipendiali ex art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987.
Le spese di causa seguono l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna l’INPS a provvedere come meglio in motivazione precisato.
Condanna l’INPS a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a.con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO