TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12198/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Fulvia Esposito Giudice rel.
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12198 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Titone Patrizia, giusta procura in atti;
- ricorrente
e
(C.F. ), nata a [...]ù) il Controparte_1 C.F._2
18.12.1950, rappresentata e difesa dagli Avv. Massi Francesca e Quaranta Sara, giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva sullo status n. 1170/2022 pubblicata in data 25.01.2022, il Tribunale ha 2
dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e ha rimesso la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata il 01.12.2021.
In corso di causa, all'udienza del 12.10.2022 è stato archiviato il sub-procedimento aperto su ricorso della signora per la modifica dell'ordinanza presidenziale, attesa la rinuncia della stessa CP_1 alla domanda spiegata;
nel prosieguo, espletata la prova per testi e disposto un approfondimento istruttorio sulla situazione economico-reddituale delle parti, con ordinanza del 04.04.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni come precisate per l'udienza cartolare del 06.03.2024, che di seguito si riportano:
- parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria azione ed eccezione disattesa e considerata l'emissione della sentenza non definitiva N. 1170/2022 con la quale è già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio: 1) confermare la revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta con Ordinanza Presidenziale del 16/03/2021 in favore della moglie;
2) confermare la revoca dell'obbligo per il padre di contribuire al 50% delle spese straordinarie per il figlio;
3) determinare in € 1.200,00 mensili l'importo dell'assegno per la moglie, Persona_1 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale ISTAT statuendone la decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza N. 1170/2022; 4) condannare la Sig.ra alla refusione delle spese di lite oltre rimborso forfettario ed oneri fiscali”; CP_1
- parte resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma adito, contrariis reiectis, in via istruttoria, ammettere le istanze UT articolate nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e 3 c.p.c. e quelle formulate nelle presenti note di trattazione e, per l'effetto, rimettere la causa sul ruolo per il relativo espletamento;
nel merito: determinare in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro) mensili, a decorrere dall'udienza presidenziale, oltre adeguamento annuale Istat, l'importo dell'assegno divorzile per la Sig.ra a carico del Sig. Controparte_1
con vittoria di spese di lite”. Parte_1
Tanto premesso, essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande: nella specie, la controversia verte sull'assegnazione della ex casa coniugale e sull'assegno divorzile in favore della resistente.
Quanto al mantenimento della prole, va confermata la revoca – già correttamente disposta con ordinanza presidenziale in data 16.03.2021 – dell'obbligo dei genitori di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per il figlio (classe 1980), dovendosi ritenere Persona_1 l'insussistenza dei presupposti tali da giustificare il perdurare dell'obbligo, in considerazione dell'età e del pacifico raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dello stesso.
***
Preliminarmente, il Collegio ritiene la causa pienamente istruita, condividendo la decisione sulle istanze UT adottata in corso di causa dal Giudice Istruttore.
Per ciò che attiene alla richiesta di rimessione della causa sul ruolo reiterata anche nella comparsa conclusionale dalla resistente al fine di disporre approfondimenti sui redditi del ricorrente a mezzo di indagini di polizia tributaria, è noto che, secondo costante giurisprudenza, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi attraverso rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Nel caso di specie, pur con le precisazioni che si faranno nel prosieguo, la documentazione versata in atti consente di pervenire alla ricostruzione delle sostanze dei coniugi, anche avvalendosi dei meccanismi presuntivi tipici del processo di famiglia (vedi, tra le altre, Cass. civ. 975/21). In proposito, va infatti rilevato che nei procedimenti di separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la 3
dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.), e di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 c.p.c., contro la parte che tale obbligo abbia violato. Ciò rende non necessari, ai fini della decisione, gli accertamenti di polizia tributaria richiesti dalla resistente.
Anche le altre istanze UT (interrogatorio formale e prova orale sui capitoli non ammessi dal
Giudice Istruttore nell'ordinanza dell'01.11.2022), ribadite dalla resistente nelle comparse conclusionali, non sono decisive ai fini che rilevano nel presente procedimento di divorzio, trattandosi di circostanze generiche, valutative, documentali, non dirimenti e/o superflue.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inutilizzabilità della produzione del ricorrente allegata alla comparsa conclusionale, in violazione del contraddittorio e delle preclusioni processuali, in difetto di istanza di rimessione della causa sul ruolo.
Assegnazione della ex casa coniugale
E' noto che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare costituisce una deroga eccezionale al regime di proprietà e di disponibilità degli immobili ad uso abitativo, la cui ratio si rinviene nella preminente esigenza di tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e di quelli maggiorenni economicamente non autosufficienti a permanere nell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (anche di recente: Cass. Sez. 1, ordinanza n. 23501 del 02/08/2023 e, ex multis, Cass., Sez. 1, sentenza n.
25604 del 12/10/2018).
Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto confermarsi la revoca dell'assegnazione in favore della resistente della ex casa coniugale sita in Roma, Via Licio Giorgieri n. 64 (in comproprietà fra le parti), già disposta con l'ordinanza presidenziale del 16.03.2021; la resistente, nel precisare le conclusioni, non ha reiterato la richiesta di assegnazione in proprio favore della ex casa coniugale e, pertanto, la domanda deve intendersi rinunciata (in questo senso, depone peraltro il tenore complessivo delle comparse conclusionali della medesima). In ogni caso, considerata l'assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, non può farsi luogo all'assegnazione della casa familiare e l'immobile in questione seguirà il normale regime civilistico della proprietà.
Assegno divorzile
La controversia verte precipuamente sulla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile a carico del ricorrente e in favore della resistente.
A sostegno della domanda di assegno divorzile, la signora ha esposto che in costanza di matrimonio il marito si era potuto dedicare pienamente alla propria carriera e crescita professionale grazie alla dedizione e all'impegno da lei manifestati nella cura dei figli, della casa e di ogni faccenda domestica e relativa al ménage familiare; ha altresì rappresentato che siffatto sacrificio aveva consentito al marito di svolgere proficuamente attività lavorativa anche all'estero, ove la famiglia si era trasferita per un lungo periodo di tempo, così di fatto impedendole di reperire un impiego e, dunque, di rendersi economicamente indipendente. Il signore non ha contestato l'an dell'assegno divorzile, atteso che il
– pur evidenziando che la durante il matrimonio aveva sempre potuto Parte_1 CP_1 beneficiare degli aiuti domestici di una baby-sitter e del supporto della di lei sorella e, pertanto, egli ha descritto nei termini di libera e volontaria scelta la circostanza che la resistente non avesse mai 4
lavorato in costanza di matrimonio – si è dichiarato disponibile a versare la somma di euro 1.200,00 mensili quale assegno divorzile. Invero, negli atti di causa il ricorrente ha contestato principalmente il quantum dell'assegno divorzile richiesto dalla resistente, anche in ragione della differenza dei parametri da considerare ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento e di quello divorzile, nonchè della attuale di lui condizione economico-reddituale e della permanenza della signora all'interno della ex casa coniugale (in comproprietà), nonostante il provvedimento di revoca dell'assegnazione.
Deve premettersi che non rileva, in questa sede, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento previsto nella sentenza di separazione, dal momento che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. 1,
16/05/2017, n. 12196).
In argomento, mette conto evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. 898 del 1970, “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno
o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La giurisprudenza di legittimità più recente (a partire da Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha affermato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, da effettuarsi tenendo conto dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'articolo appena riportato, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. La statuizione sull'assegno divorzile non dipende, tuttavia, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, costituendo lo squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi solo una precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). In particolare, l'assegno di divorzio deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa (sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo) un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tale caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023). In sintesi, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa, il giudice deve prima di tutto accertare se vi sia una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo e, poi, verificare se tale disparità sia dipendente dalle scelte relative alla vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio. E', dunque, ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il 5
riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021- Rv. 662350-01).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere, come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico- reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Nel caso di specie, la sentenza di separazione resa dall'intestato Tribunale nel 2012, rilevata una disparità tra i redditi dichiarati e le effettive disponibilità economiche del marito anche alla luce delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, ha determinato in euro 2.000,00 mensili il contributo di mantenimento dovuto dal coniuge in favore della moglie, valutando ex art. 116 c.p.c. il contegno omissivo del marito nella ricostruzione della propria posizione economico-reddituale. Nella specie, la sentenza di separazione ha valorizzato la circostanza che, pur nell'incertezza delle effettive disponibilità di denaro del lo stesso godesse di un reddito mensile da pensione di euro Parte_1
3.800,00 e di consistenti somme di denaro depositate su conti correnti o investite in titoli, unitamente al fatto che, nonostante la moglie non percepisse alcun reddito, i coniugi avevano avuto la possibilità di acquistare una casa familiare dal valore superiore a un milione di euro.
In parte qua, il Presidente f.f. ha confermato nel presente giudizio di divorzio i provvedimenti della separazione.
All'esito dell'istruttoria, dall'esame della documentazione in atti emerge quanto segue in merito alla condizione economico-reddituale e patrimoniale delle parti:
- il signor è in pensione dall'anno 2003 e ha dichiarato di percepire quale indennità Parte_1 pensionistica un reddito pari a circa euro 3.800,00 mensili (reddito documentato e rimasto pressoché invariato dall'epoca della separazione e nel corso del presente procedimento, come si evince dai modelli fiscali e dagli estratti conto allegati); è intestatario di un conto corrente bancario presso la Banca Fineco con Servizio Multicurrency, con saldo finale in euro al 30.09.2023 pari a 3.507,86 e in
USD alla stessa data pari a 41.633,98 (in diminuzione rispetto ai saldi precedenti); detiene un conto titoli presso la Banca Fineco per un controvalore al 31.12.2023 di euro 202.875,12 (in crescita rispetto all'anno precedente); è proprietario di un immobile sito nel Comune di Luogosanto (SS), Località Vidiera 6/A, pervenuto per successione ereditaria dalla madre – descritto dal come casa Parte_1 colonica di 120 mq con annesso terreno agricolo di mezzo ettaro (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del febbraio 2024) – e in quota pari al 50% con la resistente dell'immobile ex casa coniugale sito in Roma, Via Licio Giorgieri n. 64; non sopporta spese di mutuo, né di finanziamento.
- la signora ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa e di percepire quale CP_1 unica fonte di reddito l'assegno di mantenimento del marito (affermazioni riscontrabili dall'esame degli estratti conto e dei modelli fiscali depositati); è titolare del conto corrente BancoPosta n.
77656288 presso poste Italiane S.p.A. (saldo al 31.12.2023 pari ad euro 2.740,68) e della carta di 6
credito prepagata Postepay Evolution n. 5333171096108374 (saldo al 23.01.2024 pari ad euro 103,19); è proprietaria in quota pari al 50% con il ricorrente dell'immobile sito in Roma, Via Licio Giorgieri n. 64 (ex casa coniugale); non è titolare di quote, azioni o titoli;
è gravata del pagamento di circa euro 800,00 trimestrali di rata condominiale.
Orbene, quanto indicato nell'autocertificazione del febbraio 2024, depositata dal ricorrente a seguito dell'ulteriore ordine di esibizione di cui all'ordinanza dell'11.11.2023, consente di rimarcare un contegno processuale della parte teso ad una ricostruzione sostanzialmente deteriore della propria posizione (cfr. anche le diverse autocertificazioni in atti, peraltro non autenticate ad eccezione dell'ultima, le quali contengono indicazioni lacunose e in parte contraddittorie l'una con l'altra): ad esempio, il nella dichiarazione sostitutiva depositata il 09.03.2022 non ha menzionato la Parte_1 villa in EG (ha poi dichiarato di averla ricevuta in eredità nel 2020 dalla madre); nell'ultima dichiarazione sostitutiva (così come nelle precedenti autocertificazioni, sia pur con delle lievi differenze), il ha fatto riferimento ad alcune somme – quali: ricavato della vendita di una Parte_1 casa a Roma ereditata dalla madre (circa euro 114.000,00), rimborso da assicurazione per un infortunio sul lavoro (euro 33.000,00), elargizione paterna a titolo personale (euro 45.660,00), per un totale di euro 192.994,00 – che sarebbero confluite nel conto Fineco, delle quali tuttavia non è possibile avere pieno riscontro in quanto non documentate e non riscontrabili agevolmente negli estratti conto in atti (a tal riguardo, la controparte ha rappresentato che il decesso dei genitori del ricorrente è intervenuto in epoca antecedente alla data delle riferite elargizioni, così facendo dubitare della provenienza ereditaria dei lasciti indicati dal ricorrente); inoltre, il non ha Parte_1 analiticamente indicato i saldi del conto corrente e dei titoli azionari, rendendo necessaria la puntuale disamina degli estratti finalizzati all'esatta determinazione delle relative poste. Si rileva, altresì, che il ricorrente ha rappresentato che la liquidità di cui aveva la disponibilità in sede di separazione sarebbe interamente confluita nel conto Fineco, unico del quale egli avrebbe la titolarità, dalla cui analisi - per vero - emerge che il predetto non solo effettua da lunga data frequenti e ingenti operazioni di compravendita di titoli, con cadenza pressochè mensile e per rilevanti importi, ma altresì che lo stesso ha sia prelevato importanti somme di denaro (vd., in particolare, movimentazioni nel corso del 2023), sia ricevuto consistenti accrediti con la causale “compravendite divise” (vd. sempre movimentazioni 2023) – evidente indizio della disponibilità di altri conti o, comunque, di risorse non dichiarate nel giudizio;
parimenti, la diminuzione di liquidità sul conto corrente in corso di causa e in concomitanza con le fasi conclusive del presente giudizio appare particolarmente sospetta e non può escludersi che si sia trattato di un intenzionale svuotamento del conto;
inoltre, non sono stati depositati dal gli estratti della carta di credito, il che ha impedito al Tribunale di verificare Parte_1 concretamente l'entità e la tipologia delle spese sostenute. Quanto al patrimonio, il ricorrente è proprietario di un importante immobile in EG, di recente ristrutturato, circostanza indice di una disponibilità economica più elevata di quella dichiarata (in questo senso, si vedano anche gli acquisti delle autovetture, di frequente cambiate: cfr. dichiarazioni sostitutive in atti).
Ciò posto, appare inalterato tra le parti lo squilibrio economico sussistente sin dalla separazione, non integralmente compensato dall'utilizzo in via esclusiva da parte della signora della ex casa coniugale: ed invero, è di tutta evidenza la posizione di maggior forza economica del ricorrente rispetto a quella della resistente (la quale non ha redditi diversi da quelli da assegno di mantenimento), tale da giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore della medesima sotto il profilo assistenziale. Si aggiunga, in ottica perequativa e compensativa, che è pacifico che la CP_1 abbia seguito il marito all'estero e non è dubitabile che ella abbia fornito un rilevante contributo alla conduzione e gestione della famiglia e all'accudimento dei figli, che ha reso più agevole per il marito il perseguimento di una brillante carriera lavorativa (circostanze confermate anche dai testi escussi: cfr. in particolare verbali di udienza del 21.03.2023 e 13.06.2023). La signora ha inoltre dato un apporto anche economico al ménage familiare, contribuendo all'acquisto della casa coniugale (cfr. atto di compravendita allegato 12 alla memoria di replica della parte resistente). 7
Alla stregua delle suddette emergenze UT, visti i redditi e la complessiva situazione economico reddituale e patrimoniale delle parti e richiamato quanto sopra osservato in merito alla condotta del nella ricostruzione delle proprie sostanze, valutabile ex art. 116 c.p.c.; ritenuta la Parte_1 sussistenza di una significativa sperequazione in favore del ricorrente;
considerata inoltre la lunga durata del matrimonio, dal quale sono nati tre figli nel 1979; nel 1980 e Per_2 Persona_1 nel 1983), e la storia della coppia (il signore, ora in pensione, ha svolto una carriera dirigenziale Per_3 presso il gruppo Finmeccanica fino all'aprile 2003, anno in cui è andato in pensione;
il nucleo familiare ha seguito all'estero per diversi anni il – in Paesi lontani quali Liberia, Uganda Parte_1
e Sudafrica – e la moglie, la quale non ha mai svolto attività lavorativa se non per un breve periodo, si è occupata della crescita dei figli e della famiglia, consentendo al marito di dedicarsi interamente e proficuamente alla crescita professionale); considerato altresì l'apporto dato dalla moglie durante il matrimonio al ménage e valutata l'età della signora (74 anni); tenuto conto dell'utilizzo da parte della predetta della casa coniugale in comproprietà (che, in difetto di assegnazione, segue il titolo proprietario) e valutata la disponibilità del ricorrente a versare l'assegno divorzile, essendo controverso solo l'ammontare del contributo, il Collegio ritiene equo determinare a carico del un contributo a titolo di assegno divorzile pari ad euro 2.200,00 mensili, oltre rivalutazione Parte_1
ISTAT, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status.
Spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione, con margini di reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12198/2020
R.G., dando atto che con sentenza non definitiva n. 1170/2022 pubblicata in data 25.01.2022 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-dichiara cessato l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento straordinario del figlio maggiorenne;
-revoca l'assegnazione della ex casa coniugale in favore di;
Controparte_1
-accoglie la domanda di assegno divorzile proposta da e, per l'effetto, Controparte_1 determina in euro 2.200,00, oltre rivalutazione ISTAT, l'assegno divorzile dovuto da Parte_1
in favore di , da corrispondere alla stessa presso il di lei
[...] Controparte_1 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma il 20.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Fulvia Esposito Giudice rel.
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12198 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Titone Patrizia, giusta procura in atti;
- ricorrente
e
(C.F. ), nata a [...]ù) il Controparte_1 C.F._2
18.12.1950, rappresentata e difesa dagli Avv. Massi Francesca e Quaranta Sara, giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva sullo status n. 1170/2022 pubblicata in data 25.01.2022, il Tribunale ha 2
dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e ha rimesso la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata il 01.12.2021.
In corso di causa, all'udienza del 12.10.2022 è stato archiviato il sub-procedimento aperto su ricorso della signora per la modifica dell'ordinanza presidenziale, attesa la rinuncia della stessa CP_1 alla domanda spiegata;
nel prosieguo, espletata la prova per testi e disposto un approfondimento istruttorio sulla situazione economico-reddituale delle parti, con ordinanza del 04.04.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni come precisate per l'udienza cartolare del 06.03.2024, che di seguito si riportano:
- parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria azione ed eccezione disattesa e considerata l'emissione della sentenza non definitiva N. 1170/2022 con la quale è già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio: 1) confermare la revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta con Ordinanza Presidenziale del 16/03/2021 in favore della moglie;
2) confermare la revoca dell'obbligo per il padre di contribuire al 50% delle spese straordinarie per il figlio;
3) determinare in € 1.200,00 mensili l'importo dell'assegno per la moglie, Persona_1 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale ISTAT statuendone la decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza N. 1170/2022; 4) condannare la Sig.ra alla refusione delle spese di lite oltre rimborso forfettario ed oneri fiscali”; CP_1
- parte resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma adito, contrariis reiectis, in via istruttoria, ammettere le istanze UT articolate nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e 3 c.p.c. e quelle formulate nelle presenti note di trattazione e, per l'effetto, rimettere la causa sul ruolo per il relativo espletamento;
nel merito: determinare in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro) mensili, a decorrere dall'udienza presidenziale, oltre adeguamento annuale Istat, l'importo dell'assegno divorzile per la Sig.ra a carico del Sig. Controparte_1
con vittoria di spese di lite”. Parte_1
Tanto premesso, essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande: nella specie, la controversia verte sull'assegnazione della ex casa coniugale e sull'assegno divorzile in favore della resistente.
Quanto al mantenimento della prole, va confermata la revoca – già correttamente disposta con ordinanza presidenziale in data 16.03.2021 – dell'obbligo dei genitori di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per il figlio (classe 1980), dovendosi ritenere Persona_1 l'insussistenza dei presupposti tali da giustificare il perdurare dell'obbligo, in considerazione dell'età e del pacifico raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dello stesso.
***
Preliminarmente, il Collegio ritiene la causa pienamente istruita, condividendo la decisione sulle istanze UT adottata in corso di causa dal Giudice Istruttore.
Per ciò che attiene alla richiesta di rimessione della causa sul ruolo reiterata anche nella comparsa conclusionale dalla resistente al fine di disporre approfondimenti sui redditi del ricorrente a mezzo di indagini di polizia tributaria, è noto che, secondo costante giurisprudenza, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi attraverso rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Nel caso di specie, pur con le precisazioni che si faranno nel prosieguo, la documentazione versata in atti consente di pervenire alla ricostruzione delle sostanze dei coniugi, anche avvalendosi dei meccanismi presuntivi tipici del processo di famiglia (vedi, tra le altre, Cass. civ. 975/21). In proposito, va infatti rilevato che nei procedimenti di separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la 3
dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.), e di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 c.p.c., contro la parte che tale obbligo abbia violato. Ciò rende non necessari, ai fini della decisione, gli accertamenti di polizia tributaria richiesti dalla resistente.
Anche le altre istanze UT (interrogatorio formale e prova orale sui capitoli non ammessi dal
Giudice Istruttore nell'ordinanza dell'01.11.2022), ribadite dalla resistente nelle comparse conclusionali, non sono decisive ai fini che rilevano nel presente procedimento di divorzio, trattandosi di circostanze generiche, valutative, documentali, non dirimenti e/o superflue.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inutilizzabilità della produzione del ricorrente allegata alla comparsa conclusionale, in violazione del contraddittorio e delle preclusioni processuali, in difetto di istanza di rimessione della causa sul ruolo.
Assegnazione della ex casa coniugale
E' noto che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare costituisce una deroga eccezionale al regime di proprietà e di disponibilità degli immobili ad uso abitativo, la cui ratio si rinviene nella preminente esigenza di tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e di quelli maggiorenni economicamente non autosufficienti a permanere nell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (anche di recente: Cass. Sez. 1, ordinanza n. 23501 del 02/08/2023 e, ex multis, Cass., Sez. 1, sentenza n.
25604 del 12/10/2018).
Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto confermarsi la revoca dell'assegnazione in favore della resistente della ex casa coniugale sita in Roma, Via Licio Giorgieri n. 64 (in comproprietà fra le parti), già disposta con l'ordinanza presidenziale del 16.03.2021; la resistente, nel precisare le conclusioni, non ha reiterato la richiesta di assegnazione in proprio favore della ex casa coniugale e, pertanto, la domanda deve intendersi rinunciata (in questo senso, depone peraltro il tenore complessivo delle comparse conclusionali della medesima). In ogni caso, considerata l'assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, non può farsi luogo all'assegnazione della casa familiare e l'immobile in questione seguirà il normale regime civilistico della proprietà.
Assegno divorzile
La controversia verte precipuamente sulla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile a carico del ricorrente e in favore della resistente.
A sostegno della domanda di assegno divorzile, la signora ha esposto che in costanza di matrimonio il marito si era potuto dedicare pienamente alla propria carriera e crescita professionale grazie alla dedizione e all'impegno da lei manifestati nella cura dei figli, della casa e di ogni faccenda domestica e relativa al ménage familiare; ha altresì rappresentato che siffatto sacrificio aveva consentito al marito di svolgere proficuamente attività lavorativa anche all'estero, ove la famiglia si era trasferita per un lungo periodo di tempo, così di fatto impedendole di reperire un impiego e, dunque, di rendersi economicamente indipendente. Il signore non ha contestato l'an dell'assegno divorzile, atteso che il
– pur evidenziando che la durante il matrimonio aveva sempre potuto Parte_1 CP_1 beneficiare degli aiuti domestici di una baby-sitter e del supporto della di lei sorella e, pertanto, egli ha descritto nei termini di libera e volontaria scelta la circostanza che la resistente non avesse mai 4
lavorato in costanza di matrimonio – si è dichiarato disponibile a versare la somma di euro 1.200,00 mensili quale assegno divorzile. Invero, negli atti di causa il ricorrente ha contestato principalmente il quantum dell'assegno divorzile richiesto dalla resistente, anche in ragione della differenza dei parametri da considerare ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento e di quello divorzile, nonchè della attuale di lui condizione economico-reddituale e della permanenza della signora all'interno della ex casa coniugale (in comproprietà), nonostante il provvedimento di revoca dell'assegnazione.
Deve premettersi che non rileva, in questa sede, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento previsto nella sentenza di separazione, dal momento che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. 1,
16/05/2017, n. 12196).
In argomento, mette conto evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. 898 del 1970, “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno
o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La giurisprudenza di legittimità più recente (a partire da Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha affermato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, da effettuarsi tenendo conto dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'articolo appena riportato, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. La statuizione sull'assegno divorzile non dipende, tuttavia, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, costituendo lo squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi solo una precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). In particolare, l'assegno di divorzio deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa (sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo) un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tale caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023). In sintesi, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa, il giudice deve prima di tutto accertare se vi sia una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo e, poi, verificare se tale disparità sia dipendente dalle scelte relative alla vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio. E', dunque, ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il 5
riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021- Rv. 662350-01).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere, come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico- reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Nel caso di specie, la sentenza di separazione resa dall'intestato Tribunale nel 2012, rilevata una disparità tra i redditi dichiarati e le effettive disponibilità economiche del marito anche alla luce delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, ha determinato in euro 2.000,00 mensili il contributo di mantenimento dovuto dal coniuge in favore della moglie, valutando ex art. 116 c.p.c. il contegno omissivo del marito nella ricostruzione della propria posizione economico-reddituale. Nella specie, la sentenza di separazione ha valorizzato la circostanza che, pur nell'incertezza delle effettive disponibilità di denaro del lo stesso godesse di un reddito mensile da pensione di euro Parte_1
3.800,00 e di consistenti somme di denaro depositate su conti correnti o investite in titoli, unitamente al fatto che, nonostante la moglie non percepisse alcun reddito, i coniugi avevano avuto la possibilità di acquistare una casa familiare dal valore superiore a un milione di euro.
In parte qua, il Presidente f.f. ha confermato nel presente giudizio di divorzio i provvedimenti della separazione.
All'esito dell'istruttoria, dall'esame della documentazione in atti emerge quanto segue in merito alla condizione economico-reddituale e patrimoniale delle parti:
- il signor è in pensione dall'anno 2003 e ha dichiarato di percepire quale indennità Parte_1 pensionistica un reddito pari a circa euro 3.800,00 mensili (reddito documentato e rimasto pressoché invariato dall'epoca della separazione e nel corso del presente procedimento, come si evince dai modelli fiscali e dagli estratti conto allegati); è intestatario di un conto corrente bancario presso la Banca Fineco con Servizio Multicurrency, con saldo finale in euro al 30.09.2023 pari a 3.507,86 e in
USD alla stessa data pari a 41.633,98 (in diminuzione rispetto ai saldi precedenti); detiene un conto titoli presso la Banca Fineco per un controvalore al 31.12.2023 di euro 202.875,12 (in crescita rispetto all'anno precedente); è proprietario di un immobile sito nel Comune di Luogosanto (SS), Località Vidiera 6/A, pervenuto per successione ereditaria dalla madre – descritto dal come casa Parte_1 colonica di 120 mq con annesso terreno agricolo di mezzo ettaro (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del febbraio 2024) – e in quota pari al 50% con la resistente dell'immobile ex casa coniugale sito in Roma, Via Licio Giorgieri n. 64; non sopporta spese di mutuo, né di finanziamento.
- la signora ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa e di percepire quale CP_1 unica fonte di reddito l'assegno di mantenimento del marito (affermazioni riscontrabili dall'esame degli estratti conto e dei modelli fiscali depositati); è titolare del conto corrente BancoPosta n.
77656288 presso poste Italiane S.p.A. (saldo al 31.12.2023 pari ad euro 2.740,68) e della carta di 6
credito prepagata Postepay Evolution n. 5333171096108374 (saldo al 23.01.2024 pari ad euro 103,19); è proprietaria in quota pari al 50% con il ricorrente dell'immobile sito in Roma, Via Licio Giorgieri n. 64 (ex casa coniugale); non è titolare di quote, azioni o titoli;
è gravata del pagamento di circa euro 800,00 trimestrali di rata condominiale.
Orbene, quanto indicato nell'autocertificazione del febbraio 2024, depositata dal ricorrente a seguito dell'ulteriore ordine di esibizione di cui all'ordinanza dell'11.11.2023, consente di rimarcare un contegno processuale della parte teso ad una ricostruzione sostanzialmente deteriore della propria posizione (cfr. anche le diverse autocertificazioni in atti, peraltro non autenticate ad eccezione dell'ultima, le quali contengono indicazioni lacunose e in parte contraddittorie l'una con l'altra): ad esempio, il nella dichiarazione sostitutiva depositata il 09.03.2022 non ha menzionato la Parte_1 villa in EG (ha poi dichiarato di averla ricevuta in eredità nel 2020 dalla madre); nell'ultima dichiarazione sostitutiva (così come nelle precedenti autocertificazioni, sia pur con delle lievi differenze), il ha fatto riferimento ad alcune somme – quali: ricavato della vendita di una Parte_1 casa a Roma ereditata dalla madre (circa euro 114.000,00), rimborso da assicurazione per un infortunio sul lavoro (euro 33.000,00), elargizione paterna a titolo personale (euro 45.660,00), per un totale di euro 192.994,00 – che sarebbero confluite nel conto Fineco, delle quali tuttavia non è possibile avere pieno riscontro in quanto non documentate e non riscontrabili agevolmente negli estratti conto in atti (a tal riguardo, la controparte ha rappresentato che il decesso dei genitori del ricorrente è intervenuto in epoca antecedente alla data delle riferite elargizioni, così facendo dubitare della provenienza ereditaria dei lasciti indicati dal ricorrente); inoltre, il non ha Parte_1 analiticamente indicato i saldi del conto corrente e dei titoli azionari, rendendo necessaria la puntuale disamina degli estratti finalizzati all'esatta determinazione delle relative poste. Si rileva, altresì, che il ricorrente ha rappresentato che la liquidità di cui aveva la disponibilità in sede di separazione sarebbe interamente confluita nel conto Fineco, unico del quale egli avrebbe la titolarità, dalla cui analisi - per vero - emerge che il predetto non solo effettua da lunga data frequenti e ingenti operazioni di compravendita di titoli, con cadenza pressochè mensile e per rilevanti importi, ma altresì che lo stesso ha sia prelevato importanti somme di denaro (vd., in particolare, movimentazioni nel corso del 2023), sia ricevuto consistenti accrediti con la causale “compravendite divise” (vd. sempre movimentazioni 2023) – evidente indizio della disponibilità di altri conti o, comunque, di risorse non dichiarate nel giudizio;
parimenti, la diminuzione di liquidità sul conto corrente in corso di causa e in concomitanza con le fasi conclusive del presente giudizio appare particolarmente sospetta e non può escludersi che si sia trattato di un intenzionale svuotamento del conto;
inoltre, non sono stati depositati dal gli estratti della carta di credito, il che ha impedito al Tribunale di verificare Parte_1 concretamente l'entità e la tipologia delle spese sostenute. Quanto al patrimonio, il ricorrente è proprietario di un importante immobile in EG, di recente ristrutturato, circostanza indice di una disponibilità economica più elevata di quella dichiarata (in questo senso, si vedano anche gli acquisti delle autovetture, di frequente cambiate: cfr. dichiarazioni sostitutive in atti).
Ciò posto, appare inalterato tra le parti lo squilibrio economico sussistente sin dalla separazione, non integralmente compensato dall'utilizzo in via esclusiva da parte della signora della ex casa coniugale: ed invero, è di tutta evidenza la posizione di maggior forza economica del ricorrente rispetto a quella della resistente (la quale non ha redditi diversi da quelli da assegno di mantenimento), tale da giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore della medesima sotto il profilo assistenziale. Si aggiunga, in ottica perequativa e compensativa, che è pacifico che la CP_1 abbia seguito il marito all'estero e non è dubitabile che ella abbia fornito un rilevante contributo alla conduzione e gestione della famiglia e all'accudimento dei figli, che ha reso più agevole per il marito il perseguimento di una brillante carriera lavorativa (circostanze confermate anche dai testi escussi: cfr. in particolare verbali di udienza del 21.03.2023 e 13.06.2023). La signora ha inoltre dato un apporto anche economico al ménage familiare, contribuendo all'acquisto della casa coniugale (cfr. atto di compravendita allegato 12 alla memoria di replica della parte resistente). 7
Alla stregua delle suddette emergenze UT, visti i redditi e la complessiva situazione economico reddituale e patrimoniale delle parti e richiamato quanto sopra osservato in merito alla condotta del nella ricostruzione delle proprie sostanze, valutabile ex art. 116 c.p.c.; ritenuta la Parte_1 sussistenza di una significativa sperequazione in favore del ricorrente;
considerata inoltre la lunga durata del matrimonio, dal quale sono nati tre figli nel 1979; nel 1980 e Per_2 Persona_1 nel 1983), e la storia della coppia (il signore, ora in pensione, ha svolto una carriera dirigenziale Per_3 presso il gruppo Finmeccanica fino all'aprile 2003, anno in cui è andato in pensione;
il nucleo familiare ha seguito all'estero per diversi anni il – in Paesi lontani quali Liberia, Uganda Parte_1
e Sudafrica – e la moglie, la quale non ha mai svolto attività lavorativa se non per un breve periodo, si è occupata della crescita dei figli e della famiglia, consentendo al marito di dedicarsi interamente e proficuamente alla crescita professionale); considerato altresì l'apporto dato dalla moglie durante il matrimonio al ménage e valutata l'età della signora (74 anni); tenuto conto dell'utilizzo da parte della predetta della casa coniugale in comproprietà (che, in difetto di assegnazione, segue il titolo proprietario) e valutata la disponibilità del ricorrente a versare l'assegno divorzile, essendo controverso solo l'ammontare del contributo, il Collegio ritiene equo determinare a carico del un contributo a titolo di assegno divorzile pari ad euro 2.200,00 mensili, oltre rivalutazione Parte_1
ISTAT, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status.
Spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione, con margini di reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12198/2020
R.G., dando atto che con sentenza non definitiva n. 1170/2022 pubblicata in data 25.01.2022 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-dichiara cessato l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento straordinario del figlio maggiorenne;
-revoca l'assegnazione della ex casa coniugale in favore di;
Controparte_1
-accoglie la domanda di assegno divorzile proposta da e, per l'effetto, Controparte_1 determina in euro 2.200,00, oltre rivalutazione ISTAT, l'assegno divorzile dovuto da Parte_1
in favore di , da corrispondere alla stessa presso il di lei
[...] Controparte_1 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma il 20.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi