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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI LI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 547/2019 R.G., riservata in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025 e vertente:
TRA
, (C.F in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso i cui uffici domicilia per legge alla via C.F._1
A. Diaz, n. 11,
PARTE APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] CP_1 C.F._2
d'America il 24.09.1966), erede di rappresentato e difeso ER
Mondragone alla via L. Settembrini n.7, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
, presso i cui uffici domicilia per legge alla via A. Diaz, n. 11 C.F._1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 11127/2018 del 18 dicembre 2018, pubblicata in data 27 dicembre 2018, pronunciata dal Tribunale di Napoli R.G. n.
8273/2011, usucapione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 4 marzo 2011, citava in giudizio il ER
in persona del Ministro p.t. e la Parte_1
in persona del Presidente p.t., innanzi al Controparte_2
Tribunale di Napoli, chiedendo di accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione di una porzione di terreno estesa mq 3.438,40, rientrante nella più ampia consistenza riportata in catasto terreni del comune di Mondragone al foglio 14 particella n.
5243, ricadente nei beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato.
A sostegno della domanda affermava di aver realizzato da oltre un trentennio sulla porzione di terreno, come individuata in atti, manufatti e strutture fisse per uno stabilimento balneare, nonché di aver attrezzato un'area verde per campeggio.
Precisava di aver utilizzato, “disponendone come cosa propria” sin dal 1970, il terreno e le strutture ivi costruite e che per mero errore catastale tale area era stata riportata al Demanio Marittimo, anziché nel Patrimonio disponibile dello Stato.
1.1 Si costituivano in giudizio il e la Parte_1
Il impugnando la domanda attorea Controparte_2 Parte_1 e chiedendo: - di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
per essere unico legittimato il - Controparte_2 Parte_1
di dichiarare la domanda infondata, stante l'assenza dei presupposti richiesti dal codice civile per l'acquisto della proprietà del suddetto bene per usucapione.
1.2 Venivano escussi i testimoni ed espletata CTU. All'esito la causa veniva assegnata a sentenza.
2. Con la sentenza n. 11127/2018 il Tribunale di Napoli così provvedeva: “- 1)
Dichiara estromettersi dal giudizio la 2) Controparte_2
Accoglie la domanda e dichiara intervenuta l'usucapione in favore di Per_1
nato a [...] il [...], dichiarando lo stesso proprietario
[...]
esclusivo della consistenza immobiliare sita in Mondragone alla via Domiziana del Garigliano, riportata in UTE del Comune di Mondragone, al foglio 14 mappale 5243 di complessivi mq. 3.438,40; 2) Ordina al Conservatore dei
R.R.I.I. di S. Maria Capua Vetere di provvedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità; 3) Ordina al UTE di CP_3
Caserta di provvedere alla relativa volturazione dei beni;
4) Condanna Il
in persona del legale rappresentante p.t. alle spese del Parte_1
presente giudizio che liquida in euro 200,00 per spese ed euro 4.835,00 per onorar i, oltre spese CTU, spese Generali;
I VA e CPA .”.
Il Giudice di primo grado, in via preliminare, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo al dei Ministri. Nel merito ha ritenuto la CP_2
domanda fondata poiché la prova dell'intervenuta usucapione era sta fornita dalla parte attrice attraverso le dichiarazioni testimoniali. In ordine poi alla natura del bene usucapito in danno dell'amministrazione statale ha accolto le conclusioni della CTU espletata in corso di giudizio dall'ing. che ha Persona_2
dichiarato: "Lo scrivente precisa che la porzione di terreno del bene oggetto di causa, (come dimostrato nel paragrafo 1.4 della CTU del 14/10/13), riguardante parte della particella 5078 del foglio 14 del Comune di Mondragone CP_4
Caserta (Cfr. tutti gli Allegati della CTU del 14/10/13), non fa parte del
[...]
. Difatti, soltanto per un errore di trascrizione della voltura catastale è CP_5
stata attribuita al , in quanto l'atto di affranco per dott. Controparte_5
del 17/09/1935, rep. 5065 (Cfr. CTU del 14/10/13), con cui Persona_3
venivano determinate le nuove linee di separazione tra , Controparte_5
Patrimonio dello Stato e Demanio Comunale, chiarisce precisamente che la suddetta porzione di terreno rientra nel Patrimonio dello Stato.”.
3. Il ha proposto appello contro la Parte_1
sentenza n. 11127/2018 con un unico articolato motivo nel quale ha evidenziato l'erroneità della sentenza sia perché il giudice si è limitato a dire che “la prova è stata resa pienamente da parte dell'attore, attraverso le concordanti dichiarazioni rese dai testi, in merito all'esercizio del diritto di proprietà per il periodo previsto dalla legge”, sia perché il giudice non si è reso conto che nel caso in esame, non c'è mai stato alcun provvedimento dell'Autorità competente, teso a
“sdemanializzare” il terreno oggetto di causa.
Ha concluso per la riforma integrale della sentenza impugnata con rigetto della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese.
4. Si è costituito , quale erede testamentario di il CP_1 ER
quale ha preliminarmente eccepito: - inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 286 e 328 c.p.c., - inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.. Ha poi contestato nel merito la fondatezza dell'appello.
Ha così concluso: IN VIA PRELIMINARE, 1) dichiarare inammissibile, per violazione degli artt. 286 e 328 l'appello proposto dal Parte_2
2) dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il
[...]
proposto appello per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare 3) inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione proposta dal . NEL MERITO, rigettare, in quanto Parte_2
inammissibili e infondati, i motivi di appello proposti dal
[...]
, confermando la sentenza depositata in data 27.12.2018 Parte_2
n. 1119/2018 resa dal Tribunale di Napoli, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere, con la miglior formula, le domande svolte dalla parte attrice appellante per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa.
4.1 La è rimasta contumace. Controparte_2
5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado.
Con ordinanza in data 6 dicembre 2023 la Corte di appello, considerato che non risulta dimostrata la legittimazione al giudizio di Parte_3 Parte_4
non essendovi prova in atti né della morte dell'originario attore, ER
né dell'asserita successione testamentaria, ha disposto che venissero prodotti il certificato di morte di il certificato di stato di famiglia ed il ER
testamento redatto dal medesimo.
Dopo la produzione dei documenti richiesti la Corte di appello, con ordinanza resa in data 24 aprile 2024 ha disposto: letto l'art. 331 c.p.c., ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri chiamati all'eredità di – ER
, e - e fissa all'uopo il Persona_4 Persona_5 Persona_6
termine perentorio del 30 settembre 2024. Rinvia la causa all'udienza del
20.11.2024.
All'udienza del 12 febbraio 2025 la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti. Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 27 dicembre 2018; b) la sentenza non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato all'originario attore a mezzo pec ER
indirizzata al suo procuratore.
Si è costituito uno degli eredi, , che ha evidenziato l'avvenuto CP_1
decesso del padre ed il titolo ereditario per successione testamentaria, pur Per_1
non producendo documentazione a sostegno.
La Corte d'Appello, con ordinanza del 6 dicembre 2023, ha disposto che venissero prodotti il certificato di morte di il certificato di stato di famiglia ER
ed il testamento redatto dal medesimo.
All'esito della produzione documentale richiesta la Corte con ordinanza resa in data 24/26 aprile 2024 ha disposto: letto l'art. 331 c.p.c., ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri chiamati all'eredità di – ER
, e - e fissa all'uopo il Persona_4 Persona_5 Persona_6
termine perentorio del 30 settembre 2024. Rinvia la causa all'udienza del
20.11.2024.
7. Ancora in via preliminare si rileva che la parte appellante non ha provveduto a dare seguito all'ordine di integrazione disposto dalla Corte di Appello con l'ordinanza del 24/26 aprile 2024. Con le note di trattazione scritta in data 10 febbraio 2025, ha chiesto la revoca della richiamata ordinanza di integrazione del contraddittorio.
In particolare ha sostenuto che “questa Avvocatura aveva notificato l'atto di appello all'avv. Bruno Ambrisi, quale difensore di non essendo ER
mai stata ex adverso comunicata la morte di quest'ultimo nel corso del giudizio di primo grado (tant'è che la sentenza del Tribunale è pronunciata nei confronti di . Ciononostante, l'avv. Ambrisi ha provveduto ad effettuare ER
la costituzione in giudizio nel solo interesse dell'erede , per poi CP_1 successivamente lamentare l'asserita erronea notifica dell'appello da parte della scrivente. Così non è, atteso che, come noto, in caso di mancata dichiarazione del decesso della parte originaria, è corretta la notifica effettuata al suo procuratore.”.
In comparsa conclusionale ha poi ulteriormente articolato quanto dedotto e riportato nelle note di trattazione.
Quanto assunto dalla parte appellante non è condivisibile e la richiesta avanzata di revoca dell'ordinanza del 24/26 aprile 2024 va rigettata.
Invero non è in discussione la regolarità dell'originaria notifica dell'appello nei confronti di presso il suo procuratore, però dalla costituzione in ER
giudizio del figlio dell'originario attore questa Corte di Appello ha avuto conoscenza della presenza di altri eredi, ancorchè testamentari, eredi che sono nel possesso di porzioni dell'area che il giudice di primo grado ha riconosciuto quale oggetto di usucapione in favore di L'ordine di integrazione del ER
contraddittorio è stato preceduto da altra ordinanza con la quale la Corte di Appello aveva chiesto la produzione del certificato di morte di del ER
certificato di stato di famiglia e del testamento redatto dal medesimo, il tutto al fine di verificare la legittimazione del costituito figlio (non CP_1
risultava provata in assenza della documentazione poi prodotta).
E' necessario rilevare che “In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l'ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicché, ove
l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, o comunque ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscano spontaneamente.” (Cassazione civile sentenza n. 6780/2015). Nel caso di specie è emersa la conoscenza del decesso dell'originario attore a seguito della costituzione in giudizio di uno degli eredi testamentari, che ha poi ottemperato all'ordine di produzione della documentazione dalla quale risultava la sua legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione.
Correttamente quindi questa Corte di Appello, letti i documenti prodotti, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, poiché
“nell'ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, sicchè, nel caso in cui intervenga volontariamente in causa uno degli eredi di detta parte, non vi è bisogno della dichiarazione del procuratore della stessa, perché la costituzione dell'erede è rivolta alla prosecuzione del giudizio, e quindi, a precludere l'effetto introduttivo con un'implicita comunicazione dell'evento interruttivo, e, pertanto, il giudice, avendo dunque conoscenza processuale di detto evento, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri eventuali eredi”(Cassazione civile ordinanza n. 28447/2020). Il termine per la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato ex art. 331 c.p.c. è perentorio, non prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire;
la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio così da determinare, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione (Cassazione civile ordinanza n. 31316/2018).
Le argomentazioni avanzate quindi dalla parte appellante, al fine di ottenere la revoca della richiamata ordinanza, non possono trovare ingresso in questa sede, pertanto l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 331 co. 2 c.p.c., con ogni conseguenza anche in relazione al regime delle spese del grado, che vengono liquidate in considerazione dell'attività svolta, tenuto conto del valore della causa (in primo grado indicato in € 25.000,00).
8. La parte appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater
DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: Parte_1
contro la sentenza n. 11127/2018 del Tribunale di Napoli, così definitivamente provvede:
-Dichiara inammissibile l'appello.
-Condanna la parte appellante, al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € 3.500,00 CP_1
oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute.
-Dà atto che la parte appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012
n. 228).
Così deciso in Napoli, il 7 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1
ed altri CP_1
2 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1
ed altri CP_1
3 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1
ed altri CP_1
4 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 Parte_1
ed altri CP_1
5 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Ministero contro Parte_1
ed altri CP_1
6 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1
ed altri CP_1
7 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1
ed altri CP_1
8 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1
ed altri CP_1
9 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Ministero dell'Economia e delle Finanze contro ed altri CP_1