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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1469 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1
Paolo ed Eduardo MELE e Miria FATTAMBRINI
contro
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avvocato Mario BARILA'
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti:
1) I coniugi chiedono concordemente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 27/10/2012 presso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune
di Carmignano di Brenta, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2012, al n. 7, parte I;
2) Nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici fra coniugi,
gli stessi si impegnano a contrarre tra loro la permuta dei diritti immobiliari di seguito descritti:
a) si impegna a trasferire in favore di il diritto Parte_1 Controparte_1
di usufrutto generale vitalizio sulle unità immobiliari costituenti un fabbricato da terra a cielo, in Comune di Monteviale (VI), via False, e così descritte nel:
Comune di Monteviale – Catasto Fabbricati – foglio 2 – particelle n.ri:
- 847 sub 1 – via False n. 59 – piano T – cat. A/7 – cl. 2 – vani 7,5 – R.C. euro
832,79;
- 847 sub 2 – via False n. 52 – piano T – cat. C/6 – cl. 4 – 35 mq. – R.C. euro
59,65;
Comune di Monteviale – Catasto Terreni – foglio 2 – particella n.:
- 238 – vigneto – cl. 3 – ha. 00.06.75 – R.D. 4,36 – R.A. 3,49;
b) si impegna a trasferire in favore di il diritto Controparte_1 Parte_1
di piena proprietà sull'immobile sito in Comune di Carmignano di Brenta (PD)
costituito da porzione di fabbricato posta ad ovest composta dai piani terra e
2 primo per complessivi due vani ed accessori, compresi garage e cortile di proprietà esclusiva, riportata nel catasto fabbricati del Comune di Carmignano
di Brenta (PD), foglio 1, mappali:
- 177 sub 9 – via San Giovanni n. 40 – piano T-1 – cat. A/2 – cl. 2 – vani 8 –
R.C. Euro 743,70;
- 177 sub 6 – via San Giovanni n. 40 – piano T – cat. C/6 – cl. 2 – 18 mq. –
R.C. Euro 42,76;
3) La permuta di cui al punto che precede sarà stipulata a mezzo rogito notarile con spese a carico di entrambe le parti per metà ciascuna, entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che recepisca integralmente le condizioni e le pattuizioni del presente accordo, con conguaglio a carico di ed a favore di dell'ammontare di € 100.000,00 Controparte_1 Parte_1
(centomila/00) da versare nei tempi che le parti hanno tra loro concordato;
4) , in ragione degli accordi che precedono, non avrà null'altro a Parte_1
pretendere da per le compravendite da questa effettuate, per Controparte_1
qualunque elargizione in denaro o in natura effettuata in favore di quest'ultima prima o dopo il matrimonio, né a titolo di mantenimento, nonché per qualsivoglia altro titolo o ragione;
5) , in ragione degli accordi che precedono, non avrà null'altro a Controparte_1
pretendere da a titolo di mantenimento, nonché per qualsivoglia Parte_1
altro titolo o ragione;
6) Gli accordi che precedono vengono assunti senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali all'atto del divorzio,
nello spirito di riassetto dei rapporti familiari in occasione del divorzio, secondo una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, funzionale ed
3 indispensabile ai fini della risoluzione della crisi matrimoniale;
con richiesta di totale esenzione da imposte e tasse ex l. 1987/74 e ss. modifiche;
7) Spese di lite compensate fra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 5.4.2024 premesso di aver contratto Parte_2
matrimonio civile con in Carmignano di Brenta il 27.10.2012; Controparte_2
che dall'unione non erano nati figli;
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi e che, con accordo concluso in data 22.11.2016 innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Carmignano di Brenta, i coniugi avevano definito le condizioni della loro separazione, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa in data 4.10.2024 si costituiva in giudizio . Controparte_2
I coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore, sia all'udienza del
28.5.2024, fissata a soli fini conciliativi, che all'udienza del 29.11.2024, fissata per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
Con ordinanza in data 2.12.2024 il Giudice Relatore confermava in via temporanea ed urgente le statuizioni della separazione ed ammetteva in parte le prove testimoniali richieste da abilitando alla prova contraria. Parte_2 Controparte_2
All'udienza del 13.5.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni sulle quali esprimeva il proprio parere il Pubblico Ministero.
4 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra l'accordo di separazione concluso dai coniugi avanti l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carmignano di Brenta e la data di deposito del ricorso;
-le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano che la separazione si è protratta,
senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-degli accordi economici intercorsi tra le parti il Collegio si limita a dare atto, non essendo richiesta alcuna pronuncia a riguardo da parte del Tribunale;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Carmignano di Brenta il 27.10.2012 alle condizioni riportate Controparte_2
in epigrafe;
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 7 , parte I, anno 2012;
5 c)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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