Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
L'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, comma decimo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, così come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio. Ciò non esclude che, ove le conclusioni per l'attribuzione siano maturate in un momento successivo al passaggio in giudicato della statuizione attributiva del nuovo "status", la decorrenza dell'assegno non possa che essere fissata da tale momento; tuttavia, in siffatta ipotesi, il giudice è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione (nella specie, essendo l'attribuzione dell'assegno stata disposta solo in sede di decisione sul gravame sulle statuizioni economiche e con decorrenza dalla data della pronuncia di II grado, la Suprema Corte ha cassato con rinvio ravvisando un difetto di motivazione in ordine alla suddetta decorrenza),
Commentario • 1
- 1. Famiglia, assegno di mantenimento, decorrenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3351 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER PA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 323, presso l'avvocato BARBARA MANGANELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RA LE;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n 17598/00 proposto da:
RA LE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 43, presso l'Avvocato GIUSEPPE TUFANI che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato ROBERTO TUFANI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ER PA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1838/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 26/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato MANGANELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità o in subordine il rigetto di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva del 19 aprile 1995 il Tribunale di Velletri dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra SQ LI e ET RR e con successiva sentenza definitiva del 12 marzo - 14 giugno 1997 escludeva il diritto della RR alla percezione dell'assegno di divorzio.
L'appello proposto da quest'ultima era accolto dalla Corte di Appello di Roma che con sentenza del 30 marzo - 26 maggio 2000 condannava il LI al pagamento dell'assegno mensile di L. 300.000, con rivalutazione ISTAT dal maggio 2001, oltre alla rifusione delle spese del grado.
In motivazione la Corte territoriale, ritenuta la totale irrilevanza ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio della transazione in data 22 settembre 1989, conclusa tra le parti prima dell'inizio del giudizio di separazione, osservava che dalla documentazione acquisita era emerso che la RR aveva percepito nel 1998 un reddito imponibile di L. 9.408.000, ed in precedenza, nel 1989, in conseguenza della richiamata transazione aveva ricevuto dal marito la somma di L. 150.000.000 - presumibilmente impiegata, in assenza di altre entrate, per il suo mantenimento, e comunque, ove conservata, non idonea, attesi i tassi attuali degli interessi, a fornire un reddito sufficiente al suo mantenimento -, oltre L. 30.000.000 per rimborso spese ed il godimento della casa coniugale;
che nel 1996 aveva riscosso la somma di L.
6.750.000 a seguito della transazione di una lite con la società GE.DE.MA, dalla quale era stata liquidata dal marito;
che per converso il LI godeva di una pensione annua di L. 21.767.590 e svolgeva un'attività come presidente di alcune società, dalla quale poteva legittimamente presumersi che traesse un compenso;
che pertanto, tenuto conto del divario tra le due posizioni economiche ed applicati i criteri di quantificazione di cui all'art. 5 della legge sul divorzio, l'assegno richiesto poteva essere liquidato nella misura suindicata di L. 300.000 mensili.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LI deducendo tre motivi. La RR ha resistito con controricorso ed ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo ed illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle reali condizioni economiche della RR al momento della decisione: in particolare non ha considerato che la medesima, oltre alì appartamento di sua proprietà in cui abita, ha tuttora l'esclusivo godimento dell'ex casa coniugale condotta in locazione, in ordine alla quale presumibilmente corrisponde il canone ed il prezzo delle utenze e degli oneri accessori, ovvero percepisce un conveniente reddito a titolo di sublocazione;
non ha neppure considerato che la stessa, oltre al versamento dei contributi volontari INPS di non lieve entità effettuato in passato, ha acquistato in pendenza del giudizio di divorzio, e prima di riscuotere la somma convenuta nella transazione con la società GE.DE.MA, un'autovettura nuova in contanti. Inoltre la medesima decisione, nel valutare la posizione del LI, ha ritenuto che il medesimo svolga l'attività retribuita di presidente di società senza fornire alcuna indicazione della società o delle società in discorso e senza alcun supporto probatorio in ordine all'assunzione di una carica siffatta ed alla percezione di compensi ed ha d'altro canto mancato di valutare i pesanti oneri gravanti sul predetto dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare formato da una moglie priva di redditi e con problemi di salute e da un figlio in età adolescenziale. Il motivo di ricorso è inammissibile. Come è noto, non è suscettibile di censure, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, la ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito mediante il coordinamento dei vari elementi probatori, atteso che tale ricostruzione attiene all'ambito delle possibilità di apprezzamento dei fatti e delle prove e che spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, valutarne l'attendibilità e la concludenza. Appare peraltro evidente che le censure proposte si risolvono, nonostante il richiamo formale al vizio di motivazione, unicamente in contestazioni in fatto avverso gli apprezzamenti svolti dalla Corte territoriale circa la posizione patrimoniale e reddituale delle parti ed in una sollecitazione ad una nuova valutazione del merito in questa sede di legittimità, attraverso l'esame di altri elementi fattuali asseritamente idonei a contrastare quelli posti a fondamento della decisione impugnata. Con il secondo motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si censura la sentenza impugnata per aver condannato il LI al pagamento per intero delle spese del grado, nonostante il parziale accoglimento dell'appello della RR. Anche tale motivo è inammissibile.
Come è noto, in tema di regolamento delle spese processuali può denunciarsi la violazione della normativa di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. quando il relativo onere sia stato posto, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula dal sindacato di questa Corte di Cassazione, in quanto appartiene al potere discrezionale del giudice di merito, non soggetto a motivazione, la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella di sussistenza di altri giusti motivi (v., tra le tante, Cass. 2002 n. 10861; 2002 n. 11597; 2002 n. 11537; 2002 n. 1898;
2001 n. 5988; 2001 n. 3272; 2000 n. 15502; 2000 n. 15373; 2000 n. 8889; 2000 n. 5390).
Non può pertanto trovare ingresso in questa sede la censura diretta a lamentare, a fronte del parziale accoglimento del gravame della RR, il mancato esercizio di detto potere discrezionale. Con il terzo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto, si deduce che la Corte di Appello ha fondato la sua decisione su un fatto specifico - la percezione da parte del LI di compensi quale presidente di una non ben identificata società - del quale non è stata fornita alcuna prova ne' sotto il profilo dell'an ne' sotto quello del quantum e non configurabile quale fatto notorio, da intendere come fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, ne' come presunzione, in quanto non supportato da sufficienti elementi di ragionevolezza.
Anche tale motivo è inammissibile. Costituisce invero giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte che in tema di presunzioni sono incensurabili in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice di merito circa l'opportunità di fondare la decisione su tale mezzo di prova e circa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravita e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare gli elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata al riguardo sia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (v. per tutte Cass. 2002 n. 3974; 2002 n. 5526; 2000 n. 12422; 1999 n. 9015). Nella specie la Corte di Appello ha ritenuto come accertato, sulla base della documentazione in atti e tenuto anche conto della circostanza acquisita che la somma concordata in via transattiva con la società GE.DE.Ma era stata liquidata alla RR dal LI, lo svolgimento da parte del predetto di incarichi societari ed ha legittimamente argomentato, fornendo sul punto motivazione che non è stata neppure specificamente censurata dal ricorrente, che da detta attività il medesimo traesse una qualche gratificazione economica, integrativa del reddito da pensione.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale si deduce che la Corte di Appello avrebbe dovuto far decorrere la corresponsione dell'assegno di divorzio dalla domanda, ossia dal momento della costituzione in giudizio della RR dinanzi al Tribunale, avvenuta nel luglio 1994, o quanto meno dalla proposizione dell'appello.
La censura è fondata. Va al riguardo rilevato che la Corte di Appello, pur non fornendo alcuna espressa indicazione circa la decorrenza dell'assegno, ha certamente inteso fissare detta decorrenza dalla data della propria pronuncia, atteso che ne ha disposto la rivalutazione dal maggio 2001.
È peraltro da considerare che secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. Va altresì tenuto conto che l'art. 4 comma 10 della legge n. 898 del 1970, nel testo novellato dalla legge n. 74 del 1987, ha introdotto un temperamento a tale principio, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio (v. Cass. 2002 n. 4038;
1995 n. 6737; 1995 n. 1331; 1994 n. 8288; 1994 n. 3050; 1993 n. 6049; 1992 n. 11978; 1990 n. 7458).
E se pure è vero che nelle ipotesi in cui le condizioni per l'attribuzione dell'assegno siano maturate in un momento successivo al passaggio in giudicato della statuizione attributiva del nuovo status la decorrenza di esso non può che essere fissata da tale momento, è tuttavia altrettanto vero che in siffatte ipotesi il giudice è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione al riguardo.
Nella specie la Corte di Appello, facendo decorrere la spettanza dell'assegno dalla data della stessa pronuncia ed omettendo di fornire qualsiasi motivazione sul punto, ha chiaramente violato i principi di diritto innanzi richiamati.
La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione al ricorso accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale ed accoglie l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003