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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/01/2024, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1983/2023+2023/2023 Cont.
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Paola Tanara Presidente rel.
Valentina Paletto Consigliere
Lucio Marcantonio Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte al R.G. 1983/2023+2023/2023 tra:
(C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Elena Quinti e Stefano Andrea Zappa del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, corso Magenta n. 56;
APPELLANTE
APPELLATA NON COSTITUITA NEL PROCEDIMENTO N.R.G. 2023/2023 RIUNITO contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Maria Elena Galbiati ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Como, via Parini n. 1;
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
APPELLANTE NEL PROCEDIMENTO N.R.G. 2023/2023 RIUNITO CON L'INTERVENTO DEL P.G. nella persona della dott.ssa Maria Vittoria Mazza
OGGETTO: appello ai sensi dell'art. 339 e ss c.p.c. avverso la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio n. 633/2023 del Tribunale di Como del 28.4.2023, pubblicata il 5.6.2023, notificata in data 09.06.2023, emessa a definizione del procedimento 2114/2020 R.G;
FIGLI:
➢ , nato il [...] (sottoposto ad ADS) Tes_1
➢ nato il [...] (sottoposto ad ADS) Per_1
CONCLUSIONI CONGIUNTE, come da accordo riportato in dispositivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Nelle more del procedimento di separazione, in data 19.6.2020, Parte_2 depositava ricorso con cui chiedeva, oltre alla pronunzia di scioglimento del matrimonio,
l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno a weekend alterni e nella giornata di mercoledì, nonché la pagina 1 di 7 determinazione a suo carico di un contributo mensile pari €. 700,00 per ciascun figlio a titolo di mantenimento indiretto della prole, oltre al 100% delle spese straordinarie alla stessa riferibili, e dell'assegno divorzile per la moglie nella misura di €. 800,00 mensili.
2. Costituitasi il 24.3.2021 non si opponeva alla domanda di divorzio e Parte_1 chiedeva: l'assegnazione della casa coniugale a proprio favore;
il collocamento dei figli presso di sé; la regolamentazione del diritto di visita paterno a weekend alterni dal sabato al lunedì oltre a un giorno infrasettimanale (mercoledì); la determinazione in €. 5.000,00 dell'assegno divorzile mensile per sé e in €. 4.000,00 per il mantenimento dei figli da porsi a carico del padre, oltre al 100% delle spese straordinarie.
3. All'udienza presidenziale del 13.4.2021, entrambe le parti venivano sentite in ordine alle reciproche richieste anche al fine di giungere ad una soluzione conciliativa della controversia, che tuttavia non veniva raggiunta. Con separata ordinanza del 17.05.2021, il
Presidente nulla disponeva sotto il profilo dell'affidamento dei figli, stante la loro maggiore età, e confermava le condizioni di separazione vigenti in punto di collocamento e visite dei figli e sotto il profilo economico.
4. Con sentenza non definitiva n. 1168/2021, pubblicata in data 24.11.2021, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
con separata ordinanza disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Istruttore per le ulteriori questioni controverse, assegnando i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
5. All'udienza del 18.5.2022, il G.I. dava atto della pendenza del parallelo processo di separazione e dell'espletamento in tale sede di CTU contabile, ancora in corso;
rigettava le prove orali e rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
6. All'udienza del 18.1.2023 le parti precisavano le rispettive conclusioni, chiedendone l'integrale accoglimento;
la causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7. Scaduti i termini di legge, il Tribunale di Como emetteva la sentenza n. 633/2023 del
28.4.2023, oggi impugnata, che così ha statuito: “…Richiama la sentenza non definitiva n.
1168/2021, pubblicata in data 24.11.2021, quanto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
2. Dispone che il padre tenga con sé i figli, maggiorenni ma affetti da grave disabilità, a fine settimana alternati e un giorno infrasettimanale nella giornata di mercoledì, secondo le modalità attualmente in essere;
3.
Dispone che versi a l'importo mensile di €. 2.000,00 quale CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli (€. 1.000,00 per ciascuno di essi), oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie in applicazione del Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Como (tra cui vanno ricomprese le spese di retta mensile e delle eventuali attività extra della ), importo da versarsi entro il cinque di ogni mese e da Org_1 aggiornarsi annualmente in base agli indici di variazione del costo della vita (con Org_2 prima rivalutazione dal marzo 2019);
4. Dispone che versi a CP_1 Parte_1
l'importo mensile di € 1.500,00 a titolo di assegno divorzile, importo da versarsi entro il cinque di ogni mese e da aggiornarsi annualmente in base agli indici di variazione Org_2 pagina 2 di 7 del costo della vita (con prima rivalutazione dal marzo 2019);
5. COMPENSA le spese di lite…”. 8. Con atto depositato il 10.7.2023 ha impugnato la predetta Parte_1 sentenza e ha chiesto in via preliminare di rito disporsi la riunione di questo procedimento in appello al il giudizio di appello avverso sentenza di separazione n.622/2023 del Tribunale di
Como (procedimento n.r.g. 1954/2023); nel merito: riformarsi la sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione dell'assegno divorzile, rideterminandolo in €. 5.000,00 mensili, che il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni CP_1 Pt_1 Org_ mese, per dodici mensilità e con rivalutazione annuale in base agli indici in via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado;
disporrsi perizia degli immobili di proprietà delle società riconducibili al sig. (in CP_1 particolare delle società Org_3 Controparte_2 Organizzazione_4 [...]
; ordinarsi l'esibizione in giudizio al sig. o, in caso di sua CP_3 CP_1 inottemperanza, direttamente alle società e Org_3 Controparte_2 [...]
degli estratti conto degli ultimi cinque anni delle carte di credito e/o CP_4 bancomat intestate alle predette società ed in uso al sig. e dei registri contabili delle CP_1 stesse società relativi agli ultimi cinque anni;
ordinarsi al sig. , ovvero in caso di CP_1 inottemperanza direttamente alla società l'esibizione in giudizio Controparte_4 delle fatture fornitori e dei libri sociali degli ultimi cinque anni della società; ordinarsi al sig.
l'esibizione in giudizio del contratto di locazione da lui sottoscritto per CP_1
l'appartamento in cui convive con la nuova compagna;
con rigetto delle istanze istruttorie formulate dal sig. ; con vittoria di spese e competenze professionali rifuse dei due CP_1 gradi di giudizio.
A sostegno delle sue richieste, l'appellante ha addotto i seguenti motivi: A) omessa motivazione in ordine al percorso logico-giuridico che ha determinato il giudice di primo grado a quantificare in € 1.500,00 l'assegno divorzile previsto a favore della sig.ra Pt_1 in quanto: il Tribunale ha considerato gli stessi presupposti per l'assegno ai figli;
non ha considerato che la ha rinunciato a qualsiasi aspettativa lavorativa per potersi Pt_1 dedicare ai figli;
il sig. non ha contestato la debenza dell'assegno; dopo il
CP_1 matrimonio il “ha potuto costruire il proprio impero imprenditoriale (nel 1995 ha
CP_1 costituito la , nel 2013 ha costituito la , nel 2004 ha acquisito il 10% delle Org_3 CP_2 partecipazioni della ”; non è stato compiutamente considerato il Controparte_3 patrimonio del (in particolare il valore dei beni immobili che le società di cui è socio
CP_1 possiede); il non sostiene il canone di locazione di alcun immobile in quanto si è
CP_1 trasferito presso un immobile di proprietà della;
B) omessa valutazione delle Org_3 effettive disponibilità dell'appellato, per come emerse nell'ambito del giudizio separativo e conseguente inattendibilità delle dichiarazioni fiscali del sig. in quanto: è emersa
CP_1
l'inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi del dato che il CTU ha stimato una CP_1 capacità di spesa mensile di €.6.563,00 nel 2016 e €.8.075,00 nel 2017, mentre i redditi mensili in sua disponibilità si attestano a circa €.5.000,00 mensili;
non è stato valutato il denaro contante a disposizione della famiglia (i contanti custoditi nella Persona_2 pagina 3 di 7 cassetta di sicurezza in Svizzera mai ripartiti tra i coniugi e il denaro che il dava alla CP_1 moglie in contanti ogni mese pari a €.3.000/4.000,00); il giudice non ha valutato le dichiarazioni dei fratelli in ordine ai prelievi dai conti della società di famiglia;
C) CP_1 eventi sopravvenuti dopo la sentenza di divorzio: il si rifiuta di pagare la quota della CP_1
ove i ragazzi si recano ogni giorno, nonostante sia previsto dalla sentenza;
Org_1 il pretende che la gli versi il 50% dell'assegno unico, nonostante i ragazzi CP_1 Pt_1 stiano sempre con la madre;
D) necessità di dover rimettere il giudizio in istruttoria in quanto: le richieste istruttorie della avrebbero fatto emergere la reale consistenza Pt_1 del patrimonio di controparte.
9. Con atto depositato in data 10.7.2023 ha proposto impugnazione CP_1 avverso la medesima sentenza, nel procedimento iscritto a ruolo RG 2023/2023 e ha chiesto: la riforma della sentenza impugnata e la determinazione del contributo di mantenimento a favore dei figli e in €.800,00 ciascuno con decorrenza dal Per_1 Tes_1
17.5.2021, ponendo a carico della sig. il costo di €.125,00 per il per Pt_1 CP_5 ciascun figlio con decorrenza dal 17.5.2021; la riforma della sentenza in punto di spese processuali, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto porle a carico della in Pt_1 misura integrale o compensandole per 2/3 a carico della e 1/3 a carico del;
Pt_1 CP_1 in via istruttoria ha richiamato le istanze formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni di cui al verbale di udienza del 18.01.2023; con l'integrale rifusione delle spese di appello.
A sostegno del proprio atto d'impugnazione il sig. ha articolato i seguenti motivi: A) CP_1 Org_ errata indicazione dei redditi in capo a e , in quanto gli Parte_3 Parte_4 stessi percepiscono mensilmente la somma di €.1.400,00 ciascuno (pensione mensile di invalidità calcolata con la tredicesima pari ad €. 760,00 oltre all' indennità mensile di accompagnamento per dodici mensilità pari ad €. 527,16 oltre €. 100,00 di assegno unico) diversamente dalla somma indicata dal Tribunale (che nella parte motiva aveva indicato il reddito da pensione di invalidità di e in €. 711,00 e l'indennità di Per_1 Tes_1 accompagnamento in €.512,00); B) omessa valutazione di elementi decisivi per la controversia, in quanto la ha indicato di sostenere mensilmente per i figli spese Pt_1 pari a €1.200,00 ciascuno e qualora l'assegno di mantenimento venisse ridotto ad €. 800,00 a figlio, la stessa percepirebbe mensilmente €. 4.600,00 ( €.1.741,00 di assegno divorzile adeguato + €.1.050,00 di assegno di accompagnamento+ €.200,00 di assegno unico+
€.1.600,00 di mantenimento figli), riuscendo così a coprire le spese che la stessa sostiene per i ragazzi;
C) errata qualificazione delle spese per il , in quanto si tratta di Org_6 spese di educazione che devono essere pagate con l'assegno di accompagnamento e con l'assegno unico, poiché si tratta di una cooperativa socio assistenziale con scopi volti alla socializzazione dei soggetti disabili e all'aiuto alle famiglie;
D) errata determinazione e valutazione del reddito del , in quanto post separazione ha un residuo di €. 2.573,36 CP_1
(reddito 2018-2019-2020 media mensile di € 6.357,001- contributo figli € 2.162,00- CP_1 contributo € 1.621,64), dal quale bisogna ulteriormente sottrarre €1.000,00 mensili Pt_1 per il canone di locazione dell'immobile in cui vive, oltre ai costi per il vitto e le personali pagina 4 di 7 esigenze e tali risultanze sono emerse dalla CTU;
E) errata compensazione integrale delle spese di lite, in quanto le contestazioni della sono state smentite dalla CTU. Pt_1
10. Con decreto presidenziale del 20.7.2023 è stata fissata udienza di trattazione, disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. e s.s. e disposta la riunione a questo procedimento del procedimento 2023/2023 (appello avverso la medesima sentenza di divorzio proposto da ). CP_1
11. Con provvedimento del 27.7.2023 il Presidente del Collegio, in accoglimento dell' istanza tempestivamente depositata dal difensore della sig.ra , ha disposto la trattazione Pt_1 della causa in presenza.
12. In data 20.10.2023 si è costituito nel presente giudizio che ha chiesto in CP_1 via preliminare di dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta da controparte per violazione dell'art.342 c.p.c., con conseguente condanna alle spese di giudizio;
nel merito: rigettare l'appello e, in via di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata rideterminando l'assegno divorzile dovuto dal alla in €.1.000,00 a far CP_1 Pt_1 tempo dalla data del deposito del ricorso per divorzio, con l'integrale rifusione delle spese del giudizio di appello;
in via istruttoria si è opposto alla richiesta di ammissione dei capitoli di prova formulata dall'appellante e alle richieste di ammissione della perizia sugli immobili di proprietà della , nonché a tutte le richieste di ordine di esibizione in Organizzazione_7 giudizio nell'appello formulate;
ha chiesto invece l'ammissione delle prove per l'interrogatorio formale e per testi come dedotte nella sua memoria ex art.183 n.2 c.p.c.
Ha contestato le deduzioni avversarie con le seguenti argomentazioni: A) quanto alla asserita omessa motivazione in ordine alla quantificazione dell'assegno divorzile la parte osserva che il Tribunale ha preso in considerazione le diverse situazioni economiche delle parti, anche sulla base della CTU disposta nel procedimento di separazione (prodotta dal all'atto della costituzione nel presente procedimento) che non è stata contestata in CP_1 primo grado dal CTP nominato;
B) quanto al secondo motivo deduce il che la CTU CP_1 ha accertato i redditi dal 2015 al 2020 e che quanto asserito da controparte è privo di riscontro probatorio;
C) quanto agli eventi sopravvenuti evidenziati da controparte deduce che, contrariamente a quanto asserito da controparte, ha provveduto a versare le quote del
, nonostante non sia previsto nulla nel provvedimento, e quanto all'assegno Org_6 unico, la divisione è stata fatta su accordo delle parti; D) la richiesta di remissione in istruttoria è “ripetitiva ed inutile” dato che in atti vi è copiosa documentazione e il rimborso al socio da parte della società è una operazione fiscalmente neutra che non costituisce un extra reddito non dichiarato.
Lamenta poi l'appellante in via incidentale, a fondamento della sua richiesta di riduzione dell'assegno divorzile in €. 1.000,00, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare la capacità di spesa della dopo la separazione, in quanto la stessa nel triennio 2018- Pt_1
2020 aveva una capacità di spesa media di € 5.430,00 mensili, si è spesso concessa vacanze in località estive costose (Saint Moritz e , ha un tenore di vita elevato e percepisce Org_8 attualmente un assegno di mantenimento di oltre 1.600,00 mensili (come determinato a seguito di rivalutazione); diversamente il ha un reddito netto mensile, tolti i vari CP_1 pagina 5 di 7 contributi, di €. 2.500,00, con il quale deve anche provvedere alle spese straordinarie per i figli, al pagamento del , al canone di locazione e alle spese condominiali Org_6
(quantificate complessivamente in €. 1.000, mensili).
13. In data 2.11.2023 la ha depositato memoria di replica, nel procedimento Pt_1
1983/2023, con la quale ha contestato le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto dell'appello incidentale promosso dal con conseguente conferma della sentenza CP_1 impugnata in punto di mantenimento figli e pagamento al 100% delle spese del Org_6 da parte del;
con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di CP_1 giudizio. In specie, deduce la che dalla CTU è emerso un tenore di vita familiare Pt_1 molto elevato che consentiva alla famiglia di avere a disposizione circa €. 10.000,00 al mese e a i ragazzi deve essere garantito un tenore di vita quantomeno pari a quello goduto in precedenza (circa €. 7.000,00 mensili ai quali aggiungere il denaro contante di circa €. 3.000/4.000 mensili); la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento di cui godono i ragazzi è pari a €. 1.185,00, ma il Giudice Tutelare ha stabilito che €.550,00 siano versati alla e la restante parte all'ADS nominato per i ragazzi. Deduce inoltre, la Pt_1
di sostenere annualmente spese per € 20.500,00 (€.6.500,00 di utenze e spese di Pt_1 manutenzione;
€.5.000,00 per le vacanze;
€.9.000,00 per finanziamento, carburante, bollo e assicurazione auto in suo uso benché intestata al ); il ha un patrimonio pari a CP_1 CP_1
€. 3.000.000,00. Ha, da ultimo ribadito che il non ha corrisposto il costo del CP_1 Org_6
, nonostante fosse stato posto a suo carico.
[...]
14. In data 16.11.2023 parte appellata ha depositato memoria di replica, nel procedimento
1983/2023, con la quale ha contestato le ricostruzioni avversarie, riservando ulteriori repliche in sede di discussione orale o nelle note conclusive.
15. All'udienza del 6.12.2023 l'appellante ha rinunciato all'istanza di riunione in appello di questo procedimento al procedimento iscritto al n.r.g. 1954/2023 (+ 1961/2023). In accoglimento dell'invito della Corte ad addivenire ad una soluzione transattiva della controversia, i difensori hanno chiesto rinvio per la formalizzazione dell'accordo. Il P.G. ha espresso parere favorevole all'accordo. La Corte ha rinviato il procedimento all'udienza cartolare del 10.01.2024, dando termine alle parti fino all'8.01.2024 per depositare note congiunte.
16. In data 8.01.2024 le parti hanno depositato note scritte di precisazione delle conclusioni congiunte.
***
Reputa la Corte che l'accordo concluso tra le parti possa essere recepito essendo conforme all'interesse dei figli.
Deve provvedersi pertanto, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , in Parte_1 CP_1 pagina 6 di 7 riforma della sentenza n. 633/2023 di scioglimento degli effetti civili del matrimonio emessa dal
Tribunale di Como all'esito del procedimento N.R.G. 5204/2017 in data 28.4.2023, pubblicata il
5.6.2023 e notificata il 9.6.2023, su accordo delle parti, così provvede:
1) in parziale modifica del capo n. 4 della sentenza n. 633/2023 del Tribunale di Como pubbl. il 05/06/2023, dispone che il IG corrisponda, a favore della OR , a decorrere dal CP_1 Pt_1 mese di gennaio 2024, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno divorzile di €. Org_
1.800,00, per dodici mensilità, oltre rivalutazione con decorrenza dal mese di gennaio 2025;
2) dispone che l'assegno unico dei figli e venga ad essere richiesto e percepito, a Per_1 Tes_1 decorrere dal deposito della sentenza della Corte d'Appello esclusivamente dalla OR , Pt_1 nella misura del 100% e che il IG - che rinuncia a percepirlo - provveda a sottoscrivere la CP_1 relativa documentazione necessaria ai fini della rinuncia;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) dichiara le spese di lite del presente grado di giudizio integralmente compensate fra le parti.
Milano, 10.01.2024 Il Presidente estensore
Paola Tanara
pagina 7 di 7
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Paola Tanara Presidente rel.
Valentina Paletto Consigliere
Lucio Marcantonio Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte al R.G. 1983/2023+2023/2023 tra:
(C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Elena Quinti e Stefano Andrea Zappa del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, corso Magenta n. 56;
APPELLANTE
APPELLATA NON COSTITUITA NEL PROCEDIMENTO N.R.G. 2023/2023 RIUNITO contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Maria Elena Galbiati ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Como, via Parini n. 1;
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
APPELLANTE NEL PROCEDIMENTO N.R.G. 2023/2023 RIUNITO CON L'INTERVENTO DEL P.G. nella persona della dott.ssa Maria Vittoria Mazza
OGGETTO: appello ai sensi dell'art. 339 e ss c.p.c. avverso la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio n. 633/2023 del Tribunale di Como del 28.4.2023, pubblicata il 5.6.2023, notificata in data 09.06.2023, emessa a definizione del procedimento 2114/2020 R.G;
FIGLI:
➢ , nato il [...] (sottoposto ad ADS) Tes_1
➢ nato il [...] (sottoposto ad ADS) Per_1
CONCLUSIONI CONGIUNTE, come da accordo riportato in dispositivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Nelle more del procedimento di separazione, in data 19.6.2020, Parte_2 depositava ricorso con cui chiedeva, oltre alla pronunzia di scioglimento del matrimonio,
l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno a weekend alterni e nella giornata di mercoledì, nonché la pagina 1 di 7 determinazione a suo carico di un contributo mensile pari €. 700,00 per ciascun figlio a titolo di mantenimento indiretto della prole, oltre al 100% delle spese straordinarie alla stessa riferibili, e dell'assegno divorzile per la moglie nella misura di €. 800,00 mensili.
2. Costituitasi il 24.3.2021 non si opponeva alla domanda di divorzio e Parte_1 chiedeva: l'assegnazione della casa coniugale a proprio favore;
il collocamento dei figli presso di sé; la regolamentazione del diritto di visita paterno a weekend alterni dal sabato al lunedì oltre a un giorno infrasettimanale (mercoledì); la determinazione in €. 5.000,00 dell'assegno divorzile mensile per sé e in €. 4.000,00 per il mantenimento dei figli da porsi a carico del padre, oltre al 100% delle spese straordinarie.
3. All'udienza presidenziale del 13.4.2021, entrambe le parti venivano sentite in ordine alle reciproche richieste anche al fine di giungere ad una soluzione conciliativa della controversia, che tuttavia non veniva raggiunta. Con separata ordinanza del 17.05.2021, il
Presidente nulla disponeva sotto il profilo dell'affidamento dei figli, stante la loro maggiore età, e confermava le condizioni di separazione vigenti in punto di collocamento e visite dei figli e sotto il profilo economico.
4. Con sentenza non definitiva n. 1168/2021, pubblicata in data 24.11.2021, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
con separata ordinanza disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Istruttore per le ulteriori questioni controverse, assegnando i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
5. All'udienza del 18.5.2022, il G.I. dava atto della pendenza del parallelo processo di separazione e dell'espletamento in tale sede di CTU contabile, ancora in corso;
rigettava le prove orali e rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
6. All'udienza del 18.1.2023 le parti precisavano le rispettive conclusioni, chiedendone l'integrale accoglimento;
la causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7. Scaduti i termini di legge, il Tribunale di Como emetteva la sentenza n. 633/2023 del
28.4.2023, oggi impugnata, che così ha statuito: “…Richiama la sentenza non definitiva n.
1168/2021, pubblicata in data 24.11.2021, quanto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
2. Dispone che il padre tenga con sé i figli, maggiorenni ma affetti da grave disabilità, a fine settimana alternati e un giorno infrasettimanale nella giornata di mercoledì, secondo le modalità attualmente in essere;
3.
Dispone che versi a l'importo mensile di €. 2.000,00 quale CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli (€. 1.000,00 per ciascuno di essi), oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie in applicazione del Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Como (tra cui vanno ricomprese le spese di retta mensile e delle eventuali attività extra della ), importo da versarsi entro il cinque di ogni mese e da Org_1 aggiornarsi annualmente in base agli indici di variazione del costo della vita (con Org_2 prima rivalutazione dal marzo 2019);
4. Dispone che versi a CP_1 Parte_1
l'importo mensile di € 1.500,00 a titolo di assegno divorzile, importo da versarsi entro il cinque di ogni mese e da aggiornarsi annualmente in base agli indici di variazione Org_2 pagina 2 di 7 del costo della vita (con prima rivalutazione dal marzo 2019);
5. COMPENSA le spese di lite…”. 8. Con atto depositato il 10.7.2023 ha impugnato la predetta Parte_1 sentenza e ha chiesto in via preliminare di rito disporsi la riunione di questo procedimento in appello al il giudizio di appello avverso sentenza di separazione n.622/2023 del Tribunale di
Como (procedimento n.r.g. 1954/2023); nel merito: riformarsi la sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione dell'assegno divorzile, rideterminandolo in €. 5.000,00 mensili, che il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni CP_1 Pt_1 Org_ mese, per dodici mensilità e con rivalutazione annuale in base agli indici in via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado;
disporrsi perizia degli immobili di proprietà delle società riconducibili al sig. (in CP_1 particolare delle società Org_3 Controparte_2 Organizzazione_4 [...]
; ordinarsi l'esibizione in giudizio al sig. o, in caso di sua CP_3 CP_1 inottemperanza, direttamente alle società e Org_3 Controparte_2 [...]
degli estratti conto degli ultimi cinque anni delle carte di credito e/o CP_4 bancomat intestate alle predette società ed in uso al sig. e dei registri contabili delle CP_1 stesse società relativi agli ultimi cinque anni;
ordinarsi al sig. , ovvero in caso di CP_1 inottemperanza direttamente alla società l'esibizione in giudizio Controparte_4 delle fatture fornitori e dei libri sociali degli ultimi cinque anni della società; ordinarsi al sig.
l'esibizione in giudizio del contratto di locazione da lui sottoscritto per CP_1
l'appartamento in cui convive con la nuova compagna;
con rigetto delle istanze istruttorie formulate dal sig. ; con vittoria di spese e competenze professionali rifuse dei due CP_1 gradi di giudizio.
A sostegno delle sue richieste, l'appellante ha addotto i seguenti motivi: A) omessa motivazione in ordine al percorso logico-giuridico che ha determinato il giudice di primo grado a quantificare in € 1.500,00 l'assegno divorzile previsto a favore della sig.ra Pt_1 in quanto: il Tribunale ha considerato gli stessi presupposti per l'assegno ai figli;
non ha considerato che la ha rinunciato a qualsiasi aspettativa lavorativa per potersi Pt_1 dedicare ai figli;
il sig. non ha contestato la debenza dell'assegno; dopo il
CP_1 matrimonio il “ha potuto costruire il proprio impero imprenditoriale (nel 1995 ha
CP_1 costituito la , nel 2013 ha costituito la , nel 2004 ha acquisito il 10% delle Org_3 CP_2 partecipazioni della ”; non è stato compiutamente considerato il Controparte_3 patrimonio del (in particolare il valore dei beni immobili che le società di cui è socio
CP_1 possiede); il non sostiene il canone di locazione di alcun immobile in quanto si è
CP_1 trasferito presso un immobile di proprietà della;
B) omessa valutazione delle Org_3 effettive disponibilità dell'appellato, per come emerse nell'ambito del giudizio separativo e conseguente inattendibilità delle dichiarazioni fiscali del sig. in quanto: è emersa
CP_1
l'inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi del dato che il CTU ha stimato una CP_1 capacità di spesa mensile di €.6.563,00 nel 2016 e €.8.075,00 nel 2017, mentre i redditi mensili in sua disponibilità si attestano a circa €.5.000,00 mensili;
non è stato valutato il denaro contante a disposizione della famiglia (i contanti custoditi nella Persona_2 pagina 3 di 7 cassetta di sicurezza in Svizzera mai ripartiti tra i coniugi e il denaro che il dava alla CP_1 moglie in contanti ogni mese pari a €.3.000/4.000,00); il giudice non ha valutato le dichiarazioni dei fratelli in ordine ai prelievi dai conti della società di famiglia;
C) CP_1 eventi sopravvenuti dopo la sentenza di divorzio: il si rifiuta di pagare la quota della CP_1
ove i ragazzi si recano ogni giorno, nonostante sia previsto dalla sentenza;
Org_1 il pretende che la gli versi il 50% dell'assegno unico, nonostante i ragazzi CP_1 Pt_1 stiano sempre con la madre;
D) necessità di dover rimettere il giudizio in istruttoria in quanto: le richieste istruttorie della avrebbero fatto emergere la reale consistenza Pt_1 del patrimonio di controparte.
9. Con atto depositato in data 10.7.2023 ha proposto impugnazione CP_1 avverso la medesima sentenza, nel procedimento iscritto a ruolo RG 2023/2023 e ha chiesto: la riforma della sentenza impugnata e la determinazione del contributo di mantenimento a favore dei figli e in €.800,00 ciascuno con decorrenza dal Per_1 Tes_1
17.5.2021, ponendo a carico della sig. il costo di €.125,00 per il per Pt_1 CP_5 ciascun figlio con decorrenza dal 17.5.2021; la riforma della sentenza in punto di spese processuali, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto porle a carico della in Pt_1 misura integrale o compensandole per 2/3 a carico della e 1/3 a carico del;
Pt_1 CP_1 in via istruttoria ha richiamato le istanze formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni di cui al verbale di udienza del 18.01.2023; con l'integrale rifusione delle spese di appello.
A sostegno del proprio atto d'impugnazione il sig. ha articolato i seguenti motivi: A) CP_1 Org_ errata indicazione dei redditi in capo a e , in quanto gli Parte_3 Parte_4 stessi percepiscono mensilmente la somma di €.1.400,00 ciascuno (pensione mensile di invalidità calcolata con la tredicesima pari ad €. 760,00 oltre all' indennità mensile di accompagnamento per dodici mensilità pari ad €. 527,16 oltre €. 100,00 di assegno unico) diversamente dalla somma indicata dal Tribunale (che nella parte motiva aveva indicato il reddito da pensione di invalidità di e in €. 711,00 e l'indennità di Per_1 Tes_1 accompagnamento in €.512,00); B) omessa valutazione di elementi decisivi per la controversia, in quanto la ha indicato di sostenere mensilmente per i figli spese Pt_1 pari a €1.200,00 ciascuno e qualora l'assegno di mantenimento venisse ridotto ad €. 800,00 a figlio, la stessa percepirebbe mensilmente €. 4.600,00 ( €.1.741,00 di assegno divorzile adeguato + €.1.050,00 di assegno di accompagnamento+ €.200,00 di assegno unico+
€.1.600,00 di mantenimento figli), riuscendo così a coprire le spese che la stessa sostiene per i ragazzi;
C) errata qualificazione delle spese per il , in quanto si tratta di Org_6 spese di educazione che devono essere pagate con l'assegno di accompagnamento e con l'assegno unico, poiché si tratta di una cooperativa socio assistenziale con scopi volti alla socializzazione dei soggetti disabili e all'aiuto alle famiglie;
D) errata determinazione e valutazione del reddito del , in quanto post separazione ha un residuo di €. 2.573,36 CP_1
(reddito 2018-2019-2020 media mensile di € 6.357,001- contributo figli € 2.162,00- CP_1 contributo € 1.621,64), dal quale bisogna ulteriormente sottrarre €1.000,00 mensili Pt_1 per il canone di locazione dell'immobile in cui vive, oltre ai costi per il vitto e le personali pagina 4 di 7 esigenze e tali risultanze sono emerse dalla CTU;
E) errata compensazione integrale delle spese di lite, in quanto le contestazioni della sono state smentite dalla CTU. Pt_1
10. Con decreto presidenziale del 20.7.2023 è stata fissata udienza di trattazione, disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. e s.s. e disposta la riunione a questo procedimento del procedimento 2023/2023 (appello avverso la medesima sentenza di divorzio proposto da ). CP_1
11. Con provvedimento del 27.7.2023 il Presidente del Collegio, in accoglimento dell' istanza tempestivamente depositata dal difensore della sig.ra , ha disposto la trattazione Pt_1 della causa in presenza.
12. In data 20.10.2023 si è costituito nel presente giudizio che ha chiesto in CP_1 via preliminare di dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta da controparte per violazione dell'art.342 c.p.c., con conseguente condanna alle spese di giudizio;
nel merito: rigettare l'appello e, in via di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata rideterminando l'assegno divorzile dovuto dal alla in €.1.000,00 a far CP_1 Pt_1 tempo dalla data del deposito del ricorso per divorzio, con l'integrale rifusione delle spese del giudizio di appello;
in via istruttoria si è opposto alla richiesta di ammissione dei capitoli di prova formulata dall'appellante e alle richieste di ammissione della perizia sugli immobili di proprietà della , nonché a tutte le richieste di ordine di esibizione in Organizzazione_7 giudizio nell'appello formulate;
ha chiesto invece l'ammissione delle prove per l'interrogatorio formale e per testi come dedotte nella sua memoria ex art.183 n.2 c.p.c.
Ha contestato le deduzioni avversarie con le seguenti argomentazioni: A) quanto alla asserita omessa motivazione in ordine alla quantificazione dell'assegno divorzile la parte osserva che il Tribunale ha preso in considerazione le diverse situazioni economiche delle parti, anche sulla base della CTU disposta nel procedimento di separazione (prodotta dal all'atto della costituzione nel presente procedimento) che non è stata contestata in CP_1 primo grado dal CTP nominato;
B) quanto al secondo motivo deduce il che la CTU CP_1 ha accertato i redditi dal 2015 al 2020 e che quanto asserito da controparte è privo di riscontro probatorio;
C) quanto agli eventi sopravvenuti evidenziati da controparte deduce che, contrariamente a quanto asserito da controparte, ha provveduto a versare le quote del
, nonostante non sia previsto nulla nel provvedimento, e quanto all'assegno Org_6 unico, la divisione è stata fatta su accordo delle parti; D) la richiesta di remissione in istruttoria è “ripetitiva ed inutile” dato che in atti vi è copiosa documentazione e il rimborso al socio da parte della società è una operazione fiscalmente neutra che non costituisce un extra reddito non dichiarato.
Lamenta poi l'appellante in via incidentale, a fondamento della sua richiesta di riduzione dell'assegno divorzile in €. 1.000,00, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare la capacità di spesa della dopo la separazione, in quanto la stessa nel triennio 2018- Pt_1
2020 aveva una capacità di spesa media di € 5.430,00 mensili, si è spesso concessa vacanze in località estive costose (Saint Moritz e , ha un tenore di vita elevato e percepisce Org_8 attualmente un assegno di mantenimento di oltre 1.600,00 mensili (come determinato a seguito di rivalutazione); diversamente il ha un reddito netto mensile, tolti i vari CP_1 pagina 5 di 7 contributi, di €. 2.500,00, con il quale deve anche provvedere alle spese straordinarie per i figli, al pagamento del , al canone di locazione e alle spese condominiali Org_6
(quantificate complessivamente in €. 1.000, mensili).
13. In data 2.11.2023 la ha depositato memoria di replica, nel procedimento Pt_1
1983/2023, con la quale ha contestato le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto dell'appello incidentale promosso dal con conseguente conferma della sentenza CP_1 impugnata in punto di mantenimento figli e pagamento al 100% delle spese del Org_6 da parte del;
con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di CP_1 giudizio. In specie, deduce la che dalla CTU è emerso un tenore di vita familiare Pt_1 molto elevato che consentiva alla famiglia di avere a disposizione circa €. 10.000,00 al mese e a i ragazzi deve essere garantito un tenore di vita quantomeno pari a quello goduto in precedenza (circa €. 7.000,00 mensili ai quali aggiungere il denaro contante di circa €. 3.000/4.000 mensili); la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento di cui godono i ragazzi è pari a €. 1.185,00, ma il Giudice Tutelare ha stabilito che €.550,00 siano versati alla e la restante parte all'ADS nominato per i ragazzi. Deduce inoltre, la Pt_1
di sostenere annualmente spese per € 20.500,00 (€.6.500,00 di utenze e spese di Pt_1 manutenzione;
€.5.000,00 per le vacanze;
€.9.000,00 per finanziamento, carburante, bollo e assicurazione auto in suo uso benché intestata al ); il ha un patrimonio pari a CP_1 CP_1
€. 3.000.000,00. Ha, da ultimo ribadito che il non ha corrisposto il costo del CP_1 Org_6
, nonostante fosse stato posto a suo carico.
[...]
14. In data 16.11.2023 parte appellata ha depositato memoria di replica, nel procedimento
1983/2023, con la quale ha contestato le ricostruzioni avversarie, riservando ulteriori repliche in sede di discussione orale o nelle note conclusive.
15. All'udienza del 6.12.2023 l'appellante ha rinunciato all'istanza di riunione in appello di questo procedimento al procedimento iscritto al n.r.g. 1954/2023 (+ 1961/2023). In accoglimento dell'invito della Corte ad addivenire ad una soluzione transattiva della controversia, i difensori hanno chiesto rinvio per la formalizzazione dell'accordo. Il P.G. ha espresso parere favorevole all'accordo. La Corte ha rinviato il procedimento all'udienza cartolare del 10.01.2024, dando termine alle parti fino all'8.01.2024 per depositare note congiunte.
16. In data 8.01.2024 le parti hanno depositato note scritte di precisazione delle conclusioni congiunte.
***
Reputa la Corte che l'accordo concluso tra le parti possa essere recepito essendo conforme all'interesse dei figli.
Deve provvedersi pertanto, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , in Parte_1 CP_1 pagina 6 di 7 riforma della sentenza n. 633/2023 di scioglimento degli effetti civili del matrimonio emessa dal
Tribunale di Como all'esito del procedimento N.R.G. 5204/2017 in data 28.4.2023, pubblicata il
5.6.2023 e notificata il 9.6.2023, su accordo delle parti, così provvede:
1) in parziale modifica del capo n. 4 della sentenza n. 633/2023 del Tribunale di Como pubbl. il 05/06/2023, dispone che il IG corrisponda, a favore della OR , a decorrere dal CP_1 Pt_1 mese di gennaio 2024, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno divorzile di €. Org_
1.800,00, per dodici mensilità, oltre rivalutazione con decorrenza dal mese di gennaio 2025;
2) dispone che l'assegno unico dei figli e venga ad essere richiesto e percepito, a Per_1 Tes_1 decorrere dal deposito della sentenza della Corte d'Appello esclusivamente dalla OR , Pt_1 nella misura del 100% e che il IG - che rinuncia a percepirlo - provveda a sottoscrivere la CP_1 relativa documentazione necessaria ai fini della rinuncia;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) dichiara le spese di lite del presente grado di giudizio integralmente compensate fra le parti.
Milano, 10.01.2024 Il Presidente estensore
Paola Tanara
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