Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 11/03/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00303/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01429/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1429 del 2025, proposto da
Dilella Invest S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato IC Annalisa AS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza per Beni Architettonici e Paes. Province di Ba, Fg, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
per l'annullamento
della nota prot. n. MIB/MIC _SABAP-BA 0010904-P del 24.07.2025, con la quale la Soprintendenza ha rilevato “che non è possibile comunicare il nominativo del soggetto che ha effettuato la segnalazione per motivi di riservatezza ai sensi del D.lgs. n.196/2003 mod. dal Reg. UE 2016/679 e dell'art. 24 della L. 241/1990”;
per la dichiarazione del diritto della Dilella Invest S.p.A. a conoscere il nominativo del soggetto che ha proceduto alle (due) “segnalazioni per le vie brevi”, con indicazione della data e dell'ora in cui tali segnalazioni sono state ricevute;
per la dichiarazione dell’obbligo del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, a comunicare il nominativo del soggetto che ha proceduto alle (due) “segnalazioni per le vie brevi”, con indicazione della data e dell'ora in cui tali segnalazioni sono state ricevute dalla Amministrazione resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza per Beni Architettonici e Paes. Province di Ba,Fg;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18.02.2026 la dott.ssa ES NO e uditi per le parti i difensori IC A. AS per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Enrico Giannattasio per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente è operatore economico interessato alla realizzazione di un impianto di carburanti, già titolare di PAU 2023/200/00029, rilasciato in favore della società Sigma Sud s.r.l. e volturato in suo favore.
Espone in fatto che, nel corso dei lavori, a seguito di sopralluogo archeologico in data 9.06.2025 sull’area di cantiere, effettuato dal parte della Soprintendenza, è stata disposta la sospensione degli stessi (con nota prot. n. 9368-P del 25.06.2025), in considerazione delle rilevate tracce di depositi stratigrafici collocabili cronologicamente nell’età neolitica, con presenza di frammenti ceramici di impasto, strumenti litici, blocchi sbozzati ed altri reperti.
Aggiunge che il sopralluogo che ha determinato l’arresto delle attività è stato originato da una “segnalazione giunta per le vie brevi”.
Reclama la comunicazione del nominativo di colui che ha effettuato tale segnalazione, rappresentando il proprio interesse di privato che subisce un procedimento di controllo e vanta, per ciò, un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l’esercizio del potere - inclusi, di regola, gli esposti e le denunce che hanno attivato l’azione dell’Autorità - suscettibili per il loro particolare contenuto probatorio di concorrere all’accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato.
All’udienza del 18.02.2026, la causa è stata tratta in decisione, dopo ampia discussione orale nel corso della quale il Collegio ha richiesto di soffermarsi sull’utilità concreta scaturente dalla conoscenza di tale nominativo e parte ricorrente ha, altresì, evidenziato un interesse anche a fini risarcitori.
Il ricorso non è fondato.
In primo luogo, giova evidenziare che la domanda, per come formulata, mira ad ottenere non un documento, bensì un’informazione (il nominativo del segnalante) che non è dato sapere sia stata trasfusa in un “documento” (esposto scritto o relazione di servizio che tale nominativo menzioni); già tale evidenza vale ad escludere i presupposti della pretesa azionata in giudizio, notoriamente inammissibile laddove tesa ad ottenere informazioni ovvero attività elaborativa del contenuto di documenti e non i documenti che esse contengano, se esistenti.
Al di là ti tale rilievo e sia pure ammesso che tale documento esista, deve escludersi che sussista un interesse all’ostensione.
Il Collegio ben conosce l’orientamento espresso da AP n.5/1997 che ha ammesso l’ostensibilità di esposti dei segnalanti nei confronti del segnalato e su sua richiesta, per giunta in ipotesi in cui venivano in rilievo possibili esigenze di riservatezza in ambito sanitario, evidenziando che, ex art. 8, co 5 lett.d), DPR n.352/1992 “deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici”.
In tale ottica e solco interpretativo non può che ritenersi che l’interesse sussista laddove la conoscenza del nominativo possa essere utile per vagliare l’attendibilità della denuncia e del denunciante, ma non quando la persona del segnalante e la sua attività di segnalazione non abbia alcun rilievo, se non meramente occasionale, in ordine all’avvio di un procedimento che si connota, poi, per la caratteristica di essere avviato di ufficio.
Deve, infatti, rilevarsi che, nel caso di specie, la segnalazione ha unicamente fornito la notizia per effettuare il sopralluogo, mentre è stato quest’ultimo ed i suoi esiti oggettivi a determinare l’avvio del procedimento e la sua conclusione con esisti sospensivi dell’attività di scavo, restando del tutto irrilevanti, al fine dell’adozione del provvedimento finale di sospensione, le ragioni che tale sopralluogo hanno determinato.
D’altro canto l’eventuale anonimato della segnalazione o la sua assenza (per essere il sopralluogo originato da iniziativa esclusiva della Soprintendenza), nulla muterebbe in merito alla legittimità dell’accertamento effettuato, connotandosi, quest’ultimo per la totale autonomia funzionale e causale rispetto alla segnalazione.
Anche il richiamo all’interesse risarcitorio non persuade, in quanto (tale richiamo) risulta del tutto strumentale in considerazione dell’evidente infondatezza del nesso di causalità (ma di mera occasionalità) tra la segnalazione ed il provvedimento potenzialmente lesivo.
In conclusione, in assenza di più specifica e dettagliata indicazione dell’interesse sotteso alla conoscenza dell’eventuale documento contenente il nominativo in questione (la cui esistenza, si ribadisce, non è neppure, allo stato, certa), non può apprezzarsi l’attualità e concretezza dell’utilità perseguita dall’ostensione e, dunque, dell’interesse.
Pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese derogano alla soccombenza in considerazione della particolarità della vicenda e della giurisprudenza citata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18.02.2026 con l'intervento dei magistrati:
NZ BL, Presidente
ES NO, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES NO | NZ BL |
IL SEGRETARIO