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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 5954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5954 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28471/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AN Cattaneo Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Relatore dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato e promossa con ricorso depositato telematicamente in data 2/8/2024 da
Parte_1
Nata il 11/10/1980 a MILANO (MI) residente in [...] ITALIA
Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. BRUNETTI ELENA come da procura in atti parte ricorrente nei confronti di
Controparte_1
Nato il 06/08/1972 in EGITTO residente in [...], FRAZIONE CASTELLAZZO N.
2 - INTERNO B1 – 20087,
ROBECCO SUL NAVIGLIO ITALIA
Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. ARALDI FRANCESCA MARIA come da procura in atti parte convenuta
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 3.9.2024 pagina 1 di 10
Oggetto: divorzio contenzioso
Conclusioni di parte ricorrente precisate con memoria del 23/5/2025
1) disporre, con decorrenza dalla data della presente domanda, a carico del Sig.
[...] il pagamento di un assegno mensile di € 500,00, per il mantenimento della figlia Controparte_1
con la previsione di adeguamento automatico annuale secondo l'aumento del costo della Per_1 vita rilevato dall'Istat e da versarsi entro e non oltre il giorno 7 di ogni mese con accredito diretto sulla
Postepay intestata alla Sig.ra o alle future coordinate bancarie/postali che la stessa vorrà Parte_1 prontamente indicargli in caso di variazione dei propri riferimenti bancari;
2) disporre, con decorrenza dalla data della presente domanda, la ripartizione delle spese straordinarie per figlia nella misura del 50% tra i genitori e secondo le previsioni di cui alle “Linee Per_1
Guida spese extra assegno di mantenimento” del 14.11.2017, approvate dalla Corte di Appello di
Milano e dal Tribunale di Milano.
Nel merito:
3) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. in data Parte_1 Controparte_1
1.7.2013 al IR (Egitto) con rito civile, scegliendo il regime della separazione dei beni e trascritto in
Italia in data 25.9.2013 presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Bareggio - Registro degli
Atti di Matrimonio Parte II – Serie C n. 12, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della Sentenza;
4) disporre, con decorrenza dalla data della presente domanda, a carico del Sig.
[...] un assegno di mantenimento in favore della figlia – maggiorenne e Controparte_1 Per_1 non economicamente indipendente – dell'importo di € 500,00 mensili, con la previsione di adeguamento annuale automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat e da versarsi entro e non oltre il giorno 7 di ogni mese mediante accredito diretto sulla Postepay intestata alla Sig.ra o alle future coordinate bancarie/postali che la stessa vorrà prontamente indicargli in caso di Pt_1 variazione;
5) disporre, con decorrenza dalla data della presente domanda, la ripartizione delle spese straordinarie per figlia nella misura del 50% tra i genitori e secondo le previsioni di cui alle “Linee Per_1
Guida spese extra assegno di mantenimento” del 14.11.2017, approvate dalla Corte di Appello di
Milano e dal Tribunale di Milano;
pagina 2 di 10 6) con vittoria di competenze e spese di patrocinio legale, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Conclusioni di parte convenuta precisate con memoria del 30/5/2025
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 CP_1
in data 1.7.2013 al IR (Egitto) con rito civile, scegliendo il regime
[...] Controparte_1 della separazione dei beni e trascritto in Italia in data 25.9.2013 presso gli Uffici dello Stato Civile del
Comune di Bareggio - Registro degli Atti di Matrimonio Parte II – Serie C n. 12;
2. Porre a carico del padre, quale contributo al mantenimento della figlia un assegno mensile di € Per_1
80,00, o diversa somma ritenuta di giustizia, da eseguire entro il 7 di ogni mese, mediante versamento su Carta Visa messa a disposizione della signora Disporre inoltre che il padre possa Parte_1 sospendere il pagamento del mantenimento mensile per per il periodo che la ragazza trascorrerà Per_1 con il padre ove tale periodo sia pari o superiore a 20 giorni.
3. Disporre che il padre, con riguardo alle spese scolastiche, corrisponda solo le spese relative ai libri ed alla dote di inizio anno in ragione del 50%. Le spese mediche verranno suddivise al 50% purché preventivamente concordate salvo l'urgenza. Per le spese mediche di particolare rilevanza, quali ad esempio le spese dentistiche, il padre si impegna a corrispondere il 50% dell'importo indicato nel preventivo più favorevole che le parti si impegnano a procurarsi, con libertà per la mamma di scegliere il preventivo a lei più confacente, fermo restando per il papà l'obbligo di corrispondere il 50% del più favorevole anche se per cure da eseguire in Egitto.
4. Porre a carico dei genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese di viaggio da e per l'Egitto. Nello specifico il papà si farà carico del viaggio da Milano a Sharm e la mamma del viaggio di ritorno.
Qualora non sia possibile, per ragioni indipendenti dal padre, acquistare i biglietti entro la data da questi proposta per poter avere dei costi agevolati, il padre fornirà prova del costo del biglietto in tale data e l'eventuale eccedenza tra quel prezzo ed il reale prezzo di acquisto successivo a tale data, sarà sopportato in via esclusiva dalla signora Pt_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha contratto matrimonio con a Il IR (Egitto) in Controparte_1 data 1.7.2013, trascritto in Italia il 25.9.2013 presso i Registri dello Stato Civile del Comune di
Bareggio, Anno 2013 Parte II Serie C n. 12.
Dal matrimonio è nata la figlia il 23.4.2007, oggi maggiorenne ed economicamente non Per_1 autosufficiente. pagina 3 di 10 Le parti si sono separate consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza del 15.7.2020, omologate con decreto del Tribunale di Milano del 28.9.2020.
Con ricorso depositato in data 2.8.2024 la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, la conferma dell'affidamento esclusivo della figlia e delle condizioni della frequentazione paterna, la riquantificazione in Euro 500,00 al mese del contributo paterno al mantenimento della figlia, spese straordinarie al 50%.
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 29/11/24 chiedendo la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore e la regolamentazione della frequentazione paterna come dettagliatamente indicato in atti, la riduzione ad
Euro 80,00 al mese del contributo paterno al mantenimento della figlia;
spese straordinarie a proprio carico per la quota del 25%.
Nelle more dell'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c., le parti sono comparse innanzi al G.O.T. in data 24.1.2025 e 20.3.2025.
In particolare, il convenuto ha dichiarato: “Lavoro in un villaggio a Sharm come animatore e guadagno
€ 142,00 al mese importo convertito in euro, lavoro tre gg alla settimana, e 4/5 volte all'anno organizzo eventi con entrate di € 30 per ogni evento, ricevo anche importi in contanti , vivo in una casa di proprietà comprata più di 20 anni fa, non è gravata da mutuo, non ho debiti, vivo stabilmente a
Sharm, vengo in media in Italia circa 4 volte all'anno, viene da me 4 volte all'anno, adesso Per_1 vuole venire di più a trovarmi , verso ancora la somma di € 350 , non riesco a sostenere questa Per_1 somma viste le mie entrate mensili, non ho altri figli, vivo da solo, da me da poco vive mia madre che ha bisogno di assistenza, non percepisce pensione , mio padre vive in un'altra abitazione, è in pensione, ho ripreso a lavorare da circa due anni a questa parte, spendo € 35,00 di benzina al mese, 5
€ mese per utenze, € 10 /15 alla settimana per mangiare, spese condominiali di circa € 12/15 al mese, importi tutti convertiti in euro, non ho pagato due mesi di mantenimento per per evitare che si Per_1 svalutino, il mio contratto di lavoro prevede che io possa beneficare di un viaggio di andate e riorno da Sharm per il IR per cui non utilizzandolo prendo i soldi così utilizzo gli importi per pagare i viaggi da Sharm per Milano, ho due macchine , una di queste non è utilizzabile perché è vecchia, sono disposto a versare al mese €150 al mese, importo omnicomprensivo al mese, oltre a farmi carico di tutti i viaggi di andata e ritorno Sharm /Milano”.
La ricorrente, replicando alle dichiarazioni del coniuge, ha riferito: “a Sharm ha due macchine, una casa con piscina, le sue entrate mensile sono diverse rispetto a quanto indicate, quando è lì ha Per_1 una vita agita , è sempre in giro, l'assegno unico è di € 190,00 al mese lo trattengo io interamente , vivo da sola con ricevo aiuti dai mie genitori, la scuola privata è pagata interamente da loro, Per_1
pagina 4 di 10 oltre a quanto possa servire a il pallavolo è pagata dai miei, io sono impiegata guadagno € Per_1
1800 su 14 mensilità, non ho debiti, vivo in una casa in locazione con canone di € 1.100,00 oltre spese condominiali, ricevo aiuti da miei genitori, non accetto la somma proposta da mio marito per nostra figlia ma ritengo che sia congruo un contributo di € 500 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie con accredito sul mio conto corrente”.
Il giorno 12.6.2025 è stata celebrata l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c..
Il Giudice delegato ha sentito le parti assistite dai rispettivi difensori.
Parte ricorrente ha dichiarato: “Confermo integralmente il contenuto degli atti e delle dichiarazioni già rese davanti al GOT.”.
Il convenuto ha dichiarato: “Confermo integralmente il contenuto degli atti e delle dichiarazioni già rese davanti al Got. Io organizzo serate in discoteca solo in occasione del giorno di Pasqua e del giorno Natale. Tutti gli alberghi hanno all'interno la loro discoteca gratuita con l'all inclusive. È vero che i clienti degli alberghi di regola un giorno vogliono uscire dalla struttura ma non più di una volta.
All'anno mediamente organizzo uscite in discoteca per complessive 20 persone;
il mio guadagno per persona ad ogni uscita in discoteca è di due Euro circa. La mia agenzia organizza eventi in occasione delle festività; per tutto l'evento guadagno 20-30 Euro. Poi guadagno Euro 150,00 al mese per i tre giorni che lavoro in spiaggia. Vivere in Egitto costa circa Euro 3,00 al giorno per il mangiare;
vivo in una casa di mia proprietà; le utenze costano circa Euro 5,00 al mese per l'elettricità e l'acqua circa
1Euro; per il gas la bombola costa circa Euro 3 per tre quattro mesi.”
I difensori delle parti hanno insistito nelle conclusioni in atti e discusso oralmente.
All'esito della discussione il Giudice, in via temporanea e urgente, ha disposto la conferma del contributo al mantenimento della figlia nelle more divenuta maggiorenne;
ha rigettato le istanze istruttorie avanzate dalle parti e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025.
Giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. A) ii) del Regolamento CE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi diversa nazionalità (italiana la ricorrente ed il convenuto), è in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e la ricorrente vi Per_2 risiede ancora.
E' applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello
Stato la cui Autorità Giudiziaria è stata adita.
pagina 5 di 10 Quanto alla domanda sulle obbligazioni alimentari, sussiste la giurisdizione del Giudice adito ex art. 3
Regolamento CE n. 4/09 lett. b), poiché la ricorrente creditrice risiede abitualmente in Italia;
è applicabile la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 art. 3, richiamato dal regolamento CE n. 4/09 art. 15 ed approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 20 novembre 2009 atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di divorzio
Dalla documentazione in atti risulta che e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio al IR (Egitto) in data 1.7.2013, trascrivendolo in Italia il 25.9.2013 presso gli
Uffici dello Stato Civile del Comune di Bareggio - Registro degli Atti di Matrimonio anno 2013 Parte
II – Serie C n. 12.
I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza del 15.7.2020, omologate dal Tribunale di Milano con decreto del 28.9.2020.
La separazione non ha subìto interruzioni e tra i coniugi non è intervenuta riconciliazione.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, il Tribunale deve constatare che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è venuta meno e non può più essere ricostituita (artt. 1 e 2 legge citata).
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Sulla responsabilità genitoriale
Nulla si dispone sulla responsabilità genitoriale, essendo la figlia divenuta maggiorenne nelle more del giudizio.
Sul contributo al mantenimento della figlia
Le parti sono genitori di nata il [...], oggi maggiorenne ma ancora non economicamente Per_1 autosufficiente.
La ricorrente, allegando l'inadempimento del convenuto agli obblighi di mantenimento a partire dal
2021 e le accresciute esigenze di vita della figlia, ha chiesto l'aumento del contributo paterno al mantenimento di ad Euro 500,00 al mese. Per_1
Il convenuto ha, invece, chiesto la riduzione ad Euro 80,00 mensili del contributo al mantenimento della figlia allegando il drastico peggioramento delle proprie condizioni economiche anche in ragione del crollo del valore della Lira egiziana.
pagina 6 di 10 lavora con contratto a tempo indeterminato part-time. Parte_1
Dall'ultima dichiarazione fiscale in atti (Modello 730/24) risulta che la stessa ha una retribuzione mensile di € 1.760,00 circa, calcolata su dodici mensilità.
Dall'epoca della separazione consensuale il reddito della ricorrente ha subito un incremento passando da complessivi Euro 18.897,00 (730/22) agli attuali Euro 25.580,00.
La ricorrente vive in locazione a Milano, Via Don Gnocchi n. 9, con un canone di € 1.100,00 al mese e spese condominiali di € 250,00 al mese.
Il convenuto vive stabilmente in Egitto e svolge attività di animatore turistico presso il Resort
“Terrazzina” di Sharm El Sheik;
è titolare di un'agenzia di intrattenimento turistico ed organizzazione eventi, denominata “One Nation Club”.
Il sig. ha dichiarato di aver percepito 84.000 Lire egiziane nel 2023-2024 (pari a Euro 1.596,00 CP_1 annui) e 96.000 Lire nel 2024-2025 (pari a Euro 1.832,00 annui), cui vanno aggiunti esigui Per_2 redditi derivanti da attività occasionali.
Sentito dal Giudice delegato il convenuto ha dichiarato : “….All'anno mediamente organizzo uscite in discoteca per complessive 20 persone;
il mio guadagno per persona ad ogni uscita in discoteca è di due Euro circa. La mia agenzia organizza eventi in occasione delle festività; per tutto l'evento guadagno 20-30 Euro. Poi guadagno Euro 150,00 al mese per i tre giorni che lavoro in spiaggia…”.
Sebbene sia provato che il rapporto di cambio Euro-Lira egiziana ha subito un pesante ribasso a partire dal marzo 2024, osserva il Tribunale che le dichiarazioni rese dalla parte convenuta in merito ai suoi redditi mal si conciliano con le spese sostenute dal medesimo già solo per i voli da e verso l'Egitto per sé e la figlia (pari a € 1.288,71 soltanto a partire da dicembre 2024), oltre che con le costose attività in cui egli coinvolge quando questa si trova in Egitto Per_1
Va, inoltre, valorizzata e considerata la capacità imprenditoriale e reddituale del convenuto, che da anni svolge attività di agente e promoter in una località che vanta un notevole afflusso di turisti durante tutti i periodi dell'anno; turisti che pagano in valuta estera quale Euro e Dollaro.
Risulta, inoltre, che il convenuto è proprietario di immobili a Il IR e Sharm El Sheik.
Osserva, ancora, il Tribunale che, considerata l'età raggiunta dalla figlia, sono aumentate le sue esigenze di vita, soprattutto di relazione sociale e formazione, cui provvede la madre in via assolutamente prevalente, con ridotti oneri di mantenimento diretto in capo al padre, considerato che trascorre con il genitore solo periodi limitati durante le vacanze scolastiche. Per_1
pagina 7 di 10 In ragione di quanto sopra e considerato che il padre provvede a sostenere i costi degli spostamenti per e dall'Egitto della figlia, il Tribunale conferma il contributo paterno al mantenimento di Euro 300,00 al mese, somma ad oggi rivalutata pari ad Euro 356,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolate dalle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano che si riportano in dispositivo.
Assegno unico integralmente a favore della madre, che si occupa delle esigenze quotidiane della figlia maggiorenne.
Sulle spese di lite
Considerata la parziale reciproca soccombenza delle parti sulla domanda di mantenimento della figlia le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1 in data 1.7.2013 a Il IR (Egitto), trascritto in Italia in data 25.9.2013 presso gli
[...]
Uffici dello Stato Civile del Comune di Bareggio - Registro degli Atti di Matrimonio Parte II –
Serie C n. 12;
2) Manda al Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bareggio affinché provveda all'annotazione sui
Registri dello Stato Civile e a quant'altro di sua competenza;
3) conferma l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento alla madre, per 12 mensilità ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di Euro 356,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione luglio 2026), oltre al
50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano di giugno
2025 di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. pagina 8 di 10 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
4) assegno unico integralmente a favore della ricorrente;
pagina 9 di 10 5) Spese di lite compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1).
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa AN Cattaneo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AN Cattaneo Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Relatore dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato e promossa con ricorso depositato telematicamente in data 2/8/2024 da
Parte_1
Nata il 11/10/1980 a MILANO (MI) residente in [...] ITALIA
Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. BRUNETTI ELENA come da procura in atti parte ricorrente nei confronti di
Controparte_1
Nato il 06/08/1972 in EGITTO residente in [...], FRAZIONE CASTELLAZZO N.
2 - INTERNO B1 – 20087,
ROBECCO SUL NAVIGLIO ITALIA
Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. ARALDI FRANCESCA MARIA come da procura in atti parte convenuta
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 3.9.2024 pagina 1 di 10
Oggetto: divorzio contenzioso
Conclusioni di parte ricorrente precisate con memoria del 23/5/2025
1) disporre, con decorrenza dalla data della presente domanda, a carico del Sig.
[...] il pagamento di un assegno mensile di € 500,00, per il mantenimento della figlia Controparte_1
con la previsione di adeguamento automatico annuale secondo l'aumento del costo della Per_1 vita rilevato dall'Istat e da versarsi entro e non oltre il giorno 7 di ogni mese con accredito diretto sulla
Postepay intestata alla Sig.ra o alle future coordinate bancarie/postali che la stessa vorrà Parte_1 prontamente indicargli in caso di variazione dei propri riferimenti bancari;
2) disporre, con decorrenza dalla data della presente domanda, la ripartizione delle spese straordinarie per figlia nella misura del 50% tra i genitori e secondo le previsioni di cui alle “Linee Per_1
Guida spese extra assegno di mantenimento” del 14.11.2017, approvate dalla Corte di Appello di
Milano e dal Tribunale di Milano.
Nel merito:
3) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. in data Parte_1 Controparte_1
1.7.2013 al IR (Egitto) con rito civile, scegliendo il regime della separazione dei beni e trascritto in
Italia in data 25.9.2013 presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Bareggio - Registro degli
Atti di Matrimonio Parte II – Serie C n. 12, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della Sentenza;
4) disporre, con decorrenza dalla data della presente domanda, a carico del Sig.
[...] un assegno di mantenimento in favore della figlia – maggiorenne e Controparte_1 Per_1 non economicamente indipendente – dell'importo di € 500,00 mensili, con la previsione di adeguamento annuale automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat e da versarsi entro e non oltre il giorno 7 di ogni mese mediante accredito diretto sulla Postepay intestata alla Sig.ra o alle future coordinate bancarie/postali che la stessa vorrà prontamente indicargli in caso di Pt_1 variazione;
5) disporre, con decorrenza dalla data della presente domanda, la ripartizione delle spese straordinarie per figlia nella misura del 50% tra i genitori e secondo le previsioni di cui alle “Linee Per_1
Guida spese extra assegno di mantenimento” del 14.11.2017, approvate dalla Corte di Appello di
Milano e dal Tribunale di Milano;
pagina 2 di 10 6) con vittoria di competenze e spese di patrocinio legale, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Conclusioni di parte convenuta precisate con memoria del 30/5/2025
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 CP_1
in data 1.7.2013 al IR (Egitto) con rito civile, scegliendo il regime
[...] Controparte_1 della separazione dei beni e trascritto in Italia in data 25.9.2013 presso gli Uffici dello Stato Civile del
Comune di Bareggio - Registro degli Atti di Matrimonio Parte II – Serie C n. 12;
2. Porre a carico del padre, quale contributo al mantenimento della figlia un assegno mensile di € Per_1
80,00, o diversa somma ritenuta di giustizia, da eseguire entro il 7 di ogni mese, mediante versamento su Carta Visa messa a disposizione della signora Disporre inoltre che il padre possa Parte_1 sospendere il pagamento del mantenimento mensile per per il periodo che la ragazza trascorrerà Per_1 con il padre ove tale periodo sia pari o superiore a 20 giorni.
3. Disporre che il padre, con riguardo alle spese scolastiche, corrisponda solo le spese relative ai libri ed alla dote di inizio anno in ragione del 50%. Le spese mediche verranno suddivise al 50% purché preventivamente concordate salvo l'urgenza. Per le spese mediche di particolare rilevanza, quali ad esempio le spese dentistiche, il padre si impegna a corrispondere il 50% dell'importo indicato nel preventivo più favorevole che le parti si impegnano a procurarsi, con libertà per la mamma di scegliere il preventivo a lei più confacente, fermo restando per il papà l'obbligo di corrispondere il 50% del più favorevole anche se per cure da eseguire in Egitto.
4. Porre a carico dei genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese di viaggio da e per l'Egitto. Nello specifico il papà si farà carico del viaggio da Milano a Sharm e la mamma del viaggio di ritorno.
Qualora non sia possibile, per ragioni indipendenti dal padre, acquistare i biglietti entro la data da questi proposta per poter avere dei costi agevolati, il padre fornirà prova del costo del biglietto in tale data e l'eventuale eccedenza tra quel prezzo ed il reale prezzo di acquisto successivo a tale data, sarà sopportato in via esclusiva dalla signora Pt_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha contratto matrimonio con a Il IR (Egitto) in Controparte_1 data 1.7.2013, trascritto in Italia il 25.9.2013 presso i Registri dello Stato Civile del Comune di
Bareggio, Anno 2013 Parte II Serie C n. 12.
Dal matrimonio è nata la figlia il 23.4.2007, oggi maggiorenne ed economicamente non Per_1 autosufficiente. pagina 3 di 10 Le parti si sono separate consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza del 15.7.2020, omologate con decreto del Tribunale di Milano del 28.9.2020.
Con ricorso depositato in data 2.8.2024 la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, la conferma dell'affidamento esclusivo della figlia e delle condizioni della frequentazione paterna, la riquantificazione in Euro 500,00 al mese del contributo paterno al mantenimento della figlia, spese straordinarie al 50%.
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 29/11/24 chiedendo la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore e la regolamentazione della frequentazione paterna come dettagliatamente indicato in atti, la riduzione ad
Euro 80,00 al mese del contributo paterno al mantenimento della figlia;
spese straordinarie a proprio carico per la quota del 25%.
Nelle more dell'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c., le parti sono comparse innanzi al G.O.T. in data 24.1.2025 e 20.3.2025.
In particolare, il convenuto ha dichiarato: “Lavoro in un villaggio a Sharm come animatore e guadagno
€ 142,00 al mese importo convertito in euro, lavoro tre gg alla settimana, e 4/5 volte all'anno organizzo eventi con entrate di € 30 per ogni evento, ricevo anche importi in contanti , vivo in una casa di proprietà comprata più di 20 anni fa, non è gravata da mutuo, non ho debiti, vivo stabilmente a
Sharm, vengo in media in Italia circa 4 volte all'anno, viene da me 4 volte all'anno, adesso Per_1 vuole venire di più a trovarmi , verso ancora la somma di € 350 , non riesco a sostenere questa Per_1 somma viste le mie entrate mensili, non ho altri figli, vivo da solo, da me da poco vive mia madre che ha bisogno di assistenza, non percepisce pensione , mio padre vive in un'altra abitazione, è in pensione, ho ripreso a lavorare da circa due anni a questa parte, spendo € 35,00 di benzina al mese, 5
€ mese per utenze, € 10 /15 alla settimana per mangiare, spese condominiali di circa € 12/15 al mese, importi tutti convertiti in euro, non ho pagato due mesi di mantenimento per per evitare che si Per_1 svalutino, il mio contratto di lavoro prevede che io possa beneficare di un viaggio di andate e riorno da Sharm per il IR per cui non utilizzandolo prendo i soldi così utilizzo gli importi per pagare i viaggi da Sharm per Milano, ho due macchine , una di queste non è utilizzabile perché è vecchia, sono disposto a versare al mese €150 al mese, importo omnicomprensivo al mese, oltre a farmi carico di tutti i viaggi di andata e ritorno Sharm /Milano”.
La ricorrente, replicando alle dichiarazioni del coniuge, ha riferito: “a Sharm ha due macchine, una casa con piscina, le sue entrate mensile sono diverse rispetto a quanto indicate, quando è lì ha Per_1 una vita agita , è sempre in giro, l'assegno unico è di € 190,00 al mese lo trattengo io interamente , vivo da sola con ricevo aiuti dai mie genitori, la scuola privata è pagata interamente da loro, Per_1
pagina 4 di 10 oltre a quanto possa servire a il pallavolo è pagata dai miei, io sono impiegata guadagno € Per_1
1800 su 14 mensilità, non ho debiti, vivo in una casa in locazione con canone di € 1.100,00 oltre spese condominiali, ricevo aiuti da miei genitori, non accetto la somma proposta da mio marito per nostra figlia ma ritengo che sia congruo un contributo di € 500 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie con accredito sul mio conto corrente”.
Il giorno 12.6.2025 è stata celebrata l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c..
Il Giudice delegato ha sentito le parti assistite dai rispettivi difensori.
Parte ricorrente ha dichiarato: “Confermo integralmente il contenuto degli atti e delle dichiarazioni già rese davanti al GOT.”.
Il convenuto ha dichiarato: “Confermo integralmente il contenuto degli atti e delle dichiarazioni già rese davanti al Got. Io organizzo serate in discoteca solo in occasione del giorno di Pasqua e del giorno Natale. Tutti gli alberghi hanno all'interno la loro discoteca gratuita con l'all inclusive. È vero che i clienti degli alberghi di regola un giorno vogliono uscire dalla struttura ma non più di una volta.
All'anno mediamente organizzo uscite in discoteca per complessive 20 persone;
il mio guadagno per persona ad ogni uscita in discoteca è di due Euro circa. La mia agenzia organizza eventi in occasione delle festività; per tutto l'evento guadagno 20-30 Euro. Poi guadagno Euro 150,00 al mese per i tre giorni che lavoro in spiaggia. Vivere in Egitto costa circa Euro 3,00 al giorno per il mangiare;
vivo in una casa di mia proprietà; le utenze costano circa Euro 5,00 al mese per l'elettricità e l'acqua circa
1Euro; per il gas la bombola costa circa Euro 3 per tre quattro mesi.”
I difensori delle parti hanno insistito nelle conclusioni in atti e discusso oralmente.
All'esito della discussione il Giudice, in via temporanea e urgente, ha disposto la conferma del contributo al mantenimento della figlia nelle more divenuta maggiorenne;
ha rigettato le istanze istruttorie avanzate dalle parti e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025.
Giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. A) ii) del Regolamento CE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi diversa nazionalità (italiana la ricorrente ed il convenuto), è in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e la ricorrente vi Per_2 risiede ancora.
E' applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello
Stato la cui Autorità Giudiziaria è stata adita.
pagina 5 di 10 Quanto alla domanda sulle obbligazioni alimentari, sussiste la giurisdizione del Giudice adito ex art. 3
Regolamento CE n. 4/09 lett. b), poiché la ricorrente creditrice risiede abitualmente in Italia;
è applicabile la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 art. 3, richiamato dal regolamento CE n. 4/09 art. 15 ed approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 20 novembre 2009 atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di divorzio
Dalla documentazione in atti risulta che e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio al IR (Egitto) in data 1.7.2013, trascrivendolo in Italia il 25.9.2013 presso gli
Uffici dello Stato Civile del Comune di Bareggio - Registro degli Atti di Matrimonio anno 2013 Parte
II – Serie C n. 12.
I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza del 15.7.2020, omologate dal Tribunale di Milano con decreto del 28.9.2020.
La separazione non ha subìto interruzioni e tra i coniugi non è intervenuta riconciliazione.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, il Tribunale deve constatare che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è venuta meno e non può più essere ricostituita (artt. 1 e 2 legge citata).
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Sulla responsabilità genitoriale
Nulla si dispone sulla responsabilità genitoriale, essendo la figlia divenuta maggiorenne nelle more del giudizio.
Sul contributo al mantenimento della figlia
Le parti sono genitori di nata il [...], oggi maggiorenne ma ancora non economicamente Per_1 autosufficiente.
La ricorrente, allegando l'inadempimento del convenuto agli obblighi di mantenimento a partire dal
2021 e le accresciute esigenze di vita della figlia, ha chiesto l'aumento del contributo paterno al mantenimento di ad Euro 500,00 al mese. Per_1
Il convenuto ha, invece, chiesto la riduzione ad Euro 80,00 mensili del contributo al mantenimento della figlia allegando il drastico peggioramento delle proprie condizioni economiche anche in ragione del crollo del valore della Lira egiziana.
pagina 6 di 10 lavora con contratto a tempo indeterminato part-time. Parte_1
Dall'ultima dichiarazione fiscale in atti (Modello 730/24) risulta che la stessa ha una retribuzione mensile di € 1.760,00 circa, calcolata su dodici mensilità.
Dall'epoca della separazione consensuale il reddito della ricorrente ha subito un incremento passando da complessivi Euro 18.897,00 (730/22) agli attuali Euro 25.580,00.
La ricorrente vive in locazione a Milano, Via Don Gnocchi n. 9, con un canone di € 1.100,00 al mese e spese condominiali di € 250,00 al mese.
Il convenuto vive stabilmente in Egitto e svolge attività di animatore turistico presso il Resort
“Terrazzina” di Sharm El Sheik;
è titolare di un'agenzia di intrattenimento turistico ed organizzazione eventi, denominata “One Nation Club”.
Il sig. ha dichiarato di aver percepito 84.000 Lire egiziane nel 2023-2024 (pari a Euro 1.596,00 CP_1 annui) e 96.000 Lire nel 2024-2025 (pari a Euro 1.832,00 annui), cui vanno aggiunti esigui Per_2 redditi derivanti da attività occasionali.
Sentito dal Giudice delegato il convenuto ha dichiarato : “….All'anno mediamente organizzo uscite in discoteca per complessive 20 persone;
il mio guadagno per persona ad ogni uscita in discoteca è di due Euro circa. La mia agenzia organizza eventi in occasione delle festività; per tutto l'evento guadagno 20-30 Euro. Poi guadagno Euro 150,00 al mese per i tre giorni che lavoro in spiaggia…”.
Sebbene sia provato che il rapporto di cambio Euro-Lira egiziana ha subito un pesante ribasso a partire dal marzo 2024, osserva il Tribunale che le dichiarazioni rese dalla parte convenuta in merito ai suoi redditi mal si conciliano con le spese sostenute dal medesimo già solo per i voli da e verso l'Egitto per sé e la figlia (pari a € 1.288,71 soltanto a partire da dicembre 2024), oltre che con le costose attività in cui egli coinvolge quando questa si trova in Egitto Per_1
Va, inoltre, valorizzata e considerata la capacità imprenditoriale e reddituale del convenuto, che da anni svolge attività di agente e promoter in una località che vanta un notevole afflusso di turisti durante tutti i periodi dell'anno; turisti che pagano in valuta estera quale Euro e Dollaro.
Risulta, inoltre, che il convenuto è proprietario di immobili a Il IR e Sharm El Sheik.
Osserva, ancora, il Tribunale che, considerata l'età raggiunta dalla figlia, sono aumentate le sue esigenze di vita, soprattutto di relazione sociale e formazione, cui provvede la madre in via assolutamente prevalente, con ridotti oneri di mantenimento diretto in capo al padre, considerato che trascorre con il genitore solo periodi limitati durante le vacanze scolastiche. Per_1
pagina 7 di 10 In ragione di quanto sopra e considerato che il padre provvede a sostenere i costi degli spostamenti per e dall'Egitto della figlia, il Tribunale conferma il contributo paterno al mantenimento di Euro 300,00 al mese, somma ad oggi rivalutata pari ad Euro 356,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolate dalle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano che si riportano in dispositivo.
Assegno unico integralmente a favore della madre, che si occupa delle esigenze quotidiane della figlia maggiorenne.
Sulle spese di lite
Considerata la parziale reciproca soccombenza delle parti sulla domanda di mantenimento della figlia le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1 in data 1.7.2013 a Il IR (Egitto), trascritto in Italia in data 25.9.2013 presso gli
[...]
Uffici dello Stato Civile del Comune di Bareggio - Registro degli Atti di Matrimonio Parte II –
Serie C n. 12;
2) Manda al Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bareggio affinché provveda all'annotazione sui
Registri dello Stato Civile e a quant'altro di sua competenza;
3) conferma l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento alla madre, per 12 mensilità ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di Euro 356,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione luglio 2026), oltre al
50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano di giugno
2025 di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. pagina 8 di 10 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
4) assegno unico integralmente a favore della ricorrente;
pagina 9 di 10 5) Spese di lite compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1).
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa AN Cattaneo
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