Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1408
CS
Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione della legge di gara e incertezza della disciplina

    La Corte ha ritenuto che la legge di gara non contenesse una chiara ed inequivocabile previsione per cui l'offerta tout court non potesse essere pari a zero. Inoltre, la disciplina era incerta, specialmente riguardo al punto 16.3 del disciplinare che prevedeva un requisito di offerta superiore a zero solo per vincoli informatici. A fronte di tale incertezza, i principi di fiducia e accesso al mercato non giustificavano l'esclusione. L'applicazione dell'istituto dell'errore scusabile è stata ritenuta pertinente per giustificare l'incertezza della legge di gara.

  • Accolto
    Ambiguità e incertezza della legge di gara

    Il Tar ha accolto il ricorso incidentale, annullando la disposizione del punto 15 del disciplinare nella misura in cui prevedeva la prevalenza dell'offerta cartacea senza una specifica preclusione alla presentazione di offerte pari a zero, e nella misura in cui escludeva offerte pari a zero per ragioni tecnico-informatiche pur consentendo offerte di valore minimo.

  • Rigettato
    Erronea interpretazione della prova di resistenza e dell'interesse ad agire

    Il Consiglio di Stato ha rigettato questo motivo, ritenendo che l'annullamento del provvedimento escludente non precludesse il riesame dell'offerta di IC e che l'interesse di IC alla trattazione del ricorso principale persistesse. La decisione sul ricorso incidentale riguardava una specifica previsione del disciplinare e non inficiava la decisione sul ricorso principale.

  • Rigettato
    Omessa impugnazione della lex specialis e interpretazione errata delle disposizioni di gara

    Il Consiglio di Stato ha rigettato questo motivo, ritenendo che IC avesse contestato l'interpretazione della stazione appaltante della legge di gara, che era il fondamento del ricorso. Il TAR ha interpretato la legge di gara basandosi sul suo tenore letterale, concludendo che non vi fosse un divieto chiaro di presentare un'offerta pari a zero. Le disposizioni richiamate non erano considerate inequivoche nel supportare l'esclusione.

  • Rigettato
    Applicazione errata dell'istituto dell'errore scusabile

    Il Consiglio di Stato ha rigettato questo motivo, ritenendo che il riferimento all'errore scusabile fosse stato utilizzato dal TAR non per scriminare la condotta di IC, ma per motivare l'incertezza della disciplina di gara, che congiuntamente alla mancanza di un divieto chiaro di offerta pari a zero, giustificava l'annullamento del provvedimento di esclusione.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della legge di gara

    Il Consiglio di Stato ha rigettato questo motivo, ritenendo che IC avesse contestato l'interpretazione della stazione appaltante della legge di gara, che era il fondamento del ricorso. L'impugnazione della legge di gara non era una condizione di ammissibilità ma il presupposto dell'illegittimità dedotta. Il vincolo informatico non era considerato un motivo di esclusione automatica.

  • Rigettato
    Accoglimento di censura non formulata e divieto di offerta pari a zero

    Il Consiglio di Stato ha rigettato questo motivo, ritenendo che IC avesse contestato l'interpretazione della stazione appaltante della legge di gara, facendo riferimento ai punti 15 e 16.3 del disciplinare. Il TAR ha interpretato la legge di gara nel senso di non escludere un'offerta pari a zero, basandosi sull'incertezza della disciplina e sulla mancanza di un divieto chiaro. L'annullamento della disposizione del punto 15 del disciplinare è stato effettuato nei termini che non precludono offerte pari a zero.

  • Rigettato
    Necessaria onerosità dell'accordo quadro in gara

    Il Consiglio di Stato ha rigettato questo motivo, ritenendo che, pur essendo gli appalti pubblici contratti a titolo oneroso, un'offerta pari a zero non può essere automaticamente respinta. L'amministrazione avrebbe dovuto seguire la procedura per la verifica dell'anomalia dell'offerta. La legge di gara prevedeva un prezzo soggetto a ribasso senza limiti, e l'inserimento di un'offerta di valore trascurabile era ammissibile.

  • Rigettato
    Conseguenze dell'annullamento della disposizione del punto 15 del disciplinare

    Il Consiglio di Stato ha rigettato questo motivo, ritenendo che l'annullamento del provvedimento escludente non precludesse il riesame dell'offerta di IC, ma non vincolasse l'esito di tale riesame. L'amministrazione dovrà valutare la presentazione di due valori discordanti e applicare la regola del punto 15, nel rispetto dell'annullamento parziale della disposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1408
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1408
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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