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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/06/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco giudice relatore/estensore dott. Salvatore Regasto giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 424 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 19 febbraio 2025, come da verbale in atti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Soveria Parte_1 C.F._1
Mannelli (CZ), Via Pietro Ciampi, 1 presso lo studio dell'Avv. Federico Mauro che lo rappresenta e difende in forza di mandato difensivo in calce al ricorso
-ricorrente- contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Soveria Mannelli CP_1 C.F._2
(CZ), Piazza dei Mille n. 19 presso lo studio dell'avv. Antonio Gigliotti che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della memoria difensiva di costituzione;
-resistente- e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: all'udienza del 19.2.2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 17 aprile 2024 e ritualmente notificato, , Parte_1 premesso che aveva contratto matrimonio concordatario con in Conflenti il 12.9.2015; CP_1 Per che dall'unione coniugale erano nate due figli, (il 5.9.2016) e (il 30.04.2018); che i Per_2 coniugi avevano fissato la residenza in Soveria Mannelli (CZ), presso l'abitazione di proprietà del che la vita matrimoniale era stata serena nei primi anni ma nel corso degli anni era Parte_1 venuto meno l'affectio maritalis a causa dell'atteggiamento della che con l'aggravarsi della CP_1 malattia del marito si allontanava e disinteressava della famiglia e della cura dei figli per cui chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affido esclusivo dei Per figli minori e con collocamento presso la sua abitazione, di fissare il calendario degli Per_2 incontri madre-figli, di stabilire a titolo di mantenimento per entrambi i figli minori la somma di €
200,00.
Si costituiva in giudizio con memoria depositata il 28.5.2024, la quale aderiva alla CP_1 domanda di separazione di controparte opponendosi e contestando fermamente le ulteriori ed infondate richieste, domandando che venisse accertato l'addebito della separazione al che, Pt_1 soggiogato dalla mamma, aveva fornito una falsa ricostruzione dei fatti volta ad allontanare la moglie dalla casa coniugale e tenere con sé i figli, chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affido condiviso con assegnazione della casa coniugale e consegna delle chiavi dell'immobile, che venisse regolamentato il diritto di visita del papà, che il versasse a titolo di mantenimento per i figli la Pt_1 somma di € 1.200,00 pari ad € 600,00 per ciascun figlio ed il 50% delle spese straordinarie;
che le somme percepite a titolo di assegno unico ed i buoni fruttiferi intestati ai figli non venissero prelevati o incassati senza autorizzazione di entrambi i genitori, che i coniugi provvedessero autonomamente al loro mantenimento;
che accertato l'addebito della separazione, il venisse condannato altresì Pt_1 al risarcimento dei danni, il tutto con vittoria di spese di lite.
La prima udienza di comparizione personale delle parti si teneva il 2.7.2021 ed il Presidente del
Tribunale, il 5.7.2024, adottava i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre cui veniva assegnata la casa coniugale e regolarizzando gli incontri con il padre, nei modi e i tempi che seguono: “almeno due pomeriggi a settimana in corrispondenza dei giorni dispari, prendendoli – se necessario - anche da scuola, o, comunque, non prima delle ore 14,00 e riaccompagnandoli a casa dopo cena;
avrà inoltre il diritto di tenerli con sé – a settimane alterne – nei fine settimana, il sabato – anche dopo scuola – sino alla domenica compresa, riaccompagnandoli la sera dopo cena;
il padre potrà trascorrere con i figli, in modo continuativo, le festività natalizie e pasquali e quelle di fine anno – nel primo caso, dal 24 al 26 dicembre e dal 30 gennaio all'1 dicembre, nel secondo, dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua, dalle ore 12 della mattina sino alle ore 20,00 della sera – ad anni alterni;
potrà tenere con sé i figli per un periodo continuativo di giorni quindici durante la stagione estiva, in un mese che le parti concorderanno tra di loro e sempre con congruo preavviso, non oltre il 15 giugno di ogni anno” poneva a carico del marito l'obbligo di corrispondere, in favore dei figli minori, la somma complessiva pari ad € 400,00 – in ragione di € 200,00 cadauno, da versare in favore del coniuge destinatario entro e non oltre i primi cinque giorni del mese, con bonifico bancario o postale o con IBAN o in altra forma preferibilmente tracciabile;
somma da rivalutare periodicamente alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria, oltre spese straordinarie nella misura paritaria del 50%.
Rimetteva, quindi, le parti davanti al giudice istruttore.
Nelle more del giudizio le parti depositavano, congiuntamente, un accordo di separazione per cui all'udienza del 19.2.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto la convivenza coniugale non appare più possibile alla luce di quanto dedotto da entrambe parti.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per la pronuncia di separazione personale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. Stante l'accordo sottoscritto dalle parti nulla osta all'accoglimento per cui, rinunciate le domande di addebito, le questioni di carattere economico e patrimoniale e quelle relative all'affidamento dei figli richiamano quando indicato dalle parti nell'atto sottoscritto il 22.10.2024 e possono essere così Per determinate: 1) i figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione prevalente presso la madre che risiederà nella casa coniugale;
2) alla casa coniugale di proprietà di si accederà esclusivamente dal cancello esterno perché sarà precluso il Parte_1 passaggio dal vano scale;
3) all'assegnazione della casa coniugale seguirà la voltura e l'intestazione delle utenze alla che provvederà al pagamento delle spese ordinarie nella misura del CP_1
50% mentre le spese straordinarie saranno a carico del proprietario dell'immobile, 4) con riguardo alla regolarizzazione degli incontri padre-figli questi avverranno per due pomeriggi a settimana, preferibilmente, mercoledì e venerdì, dall'uscita di scuola o, comunque, non prima delle ore 14,00 fino alle 21:00 e nei periodi estivi dalle 10:00 fino alle 22:30; a settimane alterne – nei fine settimana, il sabato dalle 10:00– anche dopo scuola – sino alle 22:00 della domenica;
nelle festività natalizie e pasquali e quelle di fine anno – nel primo caso, dal 24 al 26 dicembre compreso, con accompagno nella mattina del 27 dicembre o dalle ore 10:00 del 30 gennaio all'1 dicembre ad anni alterni, nel secondo, dalle ore 10:00 del Venerdì Santo fino alle ore 20:00 della Domenica di Pasqua, oppure dalle ore 12 della mattina di Pasqua sino alle ore 21:00 del Lunedì di Pasquetta, sempre ad anni alterni;
durante la stagione estiva potrà tenere con sé i figli per un periodo continuativo di giorni quindici, in un mese che le parti concorderanno tra di loro e sempre con congruo preavviso, non oltre il 15 giugno di ogni anno, mentre i giorni dei compleanni dei bambini saranno festeggiati insieme alla mamma ed al papà, quelli dei genitori con la presenza dei soli figli;
5) il corrisponde in favore dei figli Pt_1 minori, la somma complessiva pari ad € 400,00 – in ragione di € 200,00 cadauno, da versare in favore del coniuge destinatario entro e non oltre i primi cinque giorni del mese, con bonifico bancario o postale o con IBAN o in altra forma preferibilmente tracciabile;
somma da rivalutare periodicamente alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria, oltre spese straordinarie nella misura paritaria del 50%; 6) l'assegno unico erogato dall'INPS le parti decidono di accantonarlo in favore dei figli su un conto corrente a loro intestato.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in considerazione dell'accordo delle parti e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nella causa n. 424/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale fra e matrimonio celebrato a Parte_1 CP_1
Conflenti (CZ) in data 12.09.2015 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Conflenti, anno 2015, atto n. 7, parte II, serie B;
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile competente per l'annotazione; Per
3) affida i figli minori e ad entrambi i genitori, collocandoli presso il domicilio materno, Per_2 con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione e regola le frequentazioni tra padre e figli minori come indicato in parte motiva;
4) assegna la casa coniugale sita in Soveria Mannelli, Via Indro Montanelli n. 3 a CP_1
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno mensile di Euro Parte_1 Per 400,00 (€ 200,00 ciascuno) per il mantenimento dei figli minori e , da corrispondersi Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario o postale o con IBAN o in altra forma preferibilmente tracciabile con successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT;
6) pone le spese straordinarie effettuate nell'interesse dei figli minori, di cui in motivazione, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del
22 maggio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Teresa Valeria Grieco Giovanni Garofalo