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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1678/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1678/2021 R.G. promossa da
SOLEDILE S.R.L. (C.F./P.IVA: 02574941213), con sede in RA (NA) alla Via F. Petrarca
10, in persona del l.r.p.t. Gennaro OL, IM AR in proprio (C.F.:
[...]), IM IT (C.F.: [...]), IM
TO (C.F.: [...]), IM CE (C.F.:
[...]) E COIT IA (C.F.: [...]), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. CE Mandara (C.F.: [...]) per procura allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTI-
CONTRO
BANCA STABIESE S.P.A. (C.F.: 00275490639; P.IVA: 01238581217), con sede sociale in Castellammare di Stabia (NA) alla Via E. Tito n. 1, in persona dell'Amministratore Delegato Dott.
Maurizio Santoro, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Ruggiero (C.F.:
[...]) per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 617/2021 del Tribunale di Torre Annunziata
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 13.4.2021 ed iscritta a ruolo il 14.4.2021 Soledile S.r.l., Gennaro
OL, VI OL, AT OL, CE OL e UC VI proponevano appello avverso la sentenza n. 617/2021, notificata in data 23.3.2021, con cui il Tribunale di Torre
Annunziata, pronunziando nei giudizi riuniti n. 3188/2013 r.g. (introdotto dall'atto di citazione notificato a Banca Stabiese S.p.a. il 14.10.2013) e n. 3266/2014 r.g. (introdotto dall'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 469/2014), aveva così deciso: “a) dichiara inammissibile la
domanda di condanna proposta dagli attori nell'originario atto di citazione;
b) rigetta la domanda
di accertamento proposta dagli attori nell'originario atto di citazione; c) annulla il decreto
ingiuntivo n. 469/14 del 7-16/04/2014 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata;
d) condanna la
Soledile s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, e i fideiussori in solido al pagamento in
favore della Banca Stabiese s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, dell'importo di euro
1.146.636,33, oltre interessi convenzionali dalla data del deposito del ricorso per decreto
ingiuntivo (18/02/2014), i fideiussori nei limiti del massimale delle fideiussioni prestate e quindi nei
limiti di euro 900.000,00 per Gennaro OL, euro 250.000,00 per VI OL, euro
1.500.000,00 per AT OL, euro 1.500.000,00 per CE OL, euro 850.000,00
per UC VI;
e) condanna la Soledile s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, Gennaro
OL, VI OL, AT OL, CE OL e UC VI, in solido, questi
ultimi sempre nei limiti del massimale delle fideiussioni prestate, alla refusione in favore della Banca Stabiese s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese di lite che si liquidano
in complessivi euro 34.113,00 (di cui euro 6.750,00 per fase studio, euro 7.528,00 per fase
introduttiva, euro 9.915,00 per fase istruttoria, euro 9.920,00 per fase decisionale), oltre spese gen.
nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
f) Pone definitivamente a carico della Soledile
s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, Gennaro OL, VI OL, AT
OL, CE OL e UC VI le spese di CTU già liquidate con decreto del
31/05/2017 e li condanna a corrispondere alla Banca Stabiese s.p.a., in persona del legale rapp.te
pro tempore, quanto anticipato a tale titolo”.
Gli appellanti chiedevano in sua riforma: “IN VIA PRELIMINARE • sospendere la esecutività
della sentenza impugnata ex art. 283 cpc stante la sussistenza dei presupposti sanciti dalla legge;
IN VIA PRINCIPALE ED IN ACCOGLIMENTO DEL PRESENTE GRAVAME • accertare e
dichiarare, in conformità alla prevalente giurisprudenza di legittimità, che sia il contratto di conto
corrente ordinario n. 12869-4 che quello del conto anticipo n. 14283-2, sottoscritti dalla sola
Soledile srl, siano da ritenersi NULLI in quanto privi della sottoscrizione dell'istituto di credito;
•
accertare e dichiarare, così come indicato dalla stessa banca nei suoi estratti conto ed evidenziato
dal CTU, che il conto corrente n. 14283-2 è da qualificarsi come conto corrente “anticipo” e non
come conto “ordinario”; • accertare e dichiarare che in conseguenza della nullità dei contratti
summenzionati, nella scelta delle metodologie di riconteggio del saldo dei conti intestati alla
Soledile, dovrà necessariamente applicarsi il metodo di calcolo (elaborato a cura del consulente
tecnico d'ufficio incaricato dott.ssa Acampora) contraddistinto dal n. 5 della CTU del giudizio di
1° e per l'effetto accertare e dichiarare che per il conto corrente n. 12869-4 la banca vanta un
credito pari ad euro 938.589,27 e per il conto anticipi n. 14283-2 la Soledile srl vanta un credito
pari ad euro 310.959,54; • accertare e dichiarare la compensazione tra le poste creditorie vantate
dalle parti in causa e per l'effetto condannare la Soledile s.r.l. al pagamento in favore della Banca
Stabiese spa della minor somma di euro 627.629,73; • accertare e dichiarare integralmente nulli i contratti di fideiussione omnibus sottoscritti dai signori OL e VI poiché stipulati in
conformità allo schema di contratto ABI il quale è stato dichiarato NULLO dalla Banca d'Italia
con provvedimento n. 55/2005 e per l'effetto, in adesione all'orientamento della prevalente
giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenze citate in narrativa) liberare i fideiussori da ogni e
qualsiasi pretesa avanzabile dalla Banca Stabiese spa;
Il tutto con vittoria di diritti, onorari e spese
di giustizia per entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellata, costituendosi, chiedeva: in via pregiudiziale ed in rito, che il gravame fosse dichiarato inammissibile ex artt. 342 e/o 348-bis c.p.c., con conseguente conferma della sentenza impugnata;
nel merito, che il gravame fosse rigettato siccome totalmente infondato e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata ed, in ogni caso, con condanna degli appellanti in solido tra loro e nelle rispettive quantità al pagamento, in favore di essa appellata, della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi convenzionali come determinati;
che gli appellanti fossero condannati tutti in solido al risarcimento del danno subito da essa Banca per abuso del diritto e del processo ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c e, per l'effetto, al pagamento in favore di essa appellata della somma pari a tre volte gli importi a liquidarsi a titolo di spese e compensi di soccombenza. Vinte le spese e competenze di lite in misura maggiorata ai sensi dell'art. 4 comma 8
D.M. 55/2014, in considerazione della palese infondatezza dei motivi di appello.
Rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c., all'udienza del 2.4.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata al 9.4.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione senza termini.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata il 14.10.2013, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 9 aprile 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1678/2021 R.G. promossa da
SOLEDILE S.R.L. (C.F./P.IVA: 02574941213), con sede in RA (NA) alla Via F. Petrarca
10, in persona del l.r.p.t. Gennaro OL, IM AR in proprio (C.F.:
[...]), IM IT (C.F.: [...]), IM
TO (C.F.: [...]), IM CE (C.F.:
[...]) E COIT IA (C.F.: [...]), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. CE Mandara (C.F.: [...]) per procura allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTI-
CONTRO
BANCA STABIESE S.P.A. (C.F.: 00275490639; P.IVA: 01238581217), con sede sociale in Castellammare di Stabia (NA) alla Via E. Tito n. 1, in persona dell'Amministratore Delegato Dott.
Maurizio Santoro, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Ruggiero (C.F.:
[...]) per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 617/2021 del Tribunale di Torre Annunziata
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 13.4.2021 ed iscritta a ruolo il 14.4.2021 Soledile S.r.l., Gennaro
OL, VI OL, AT OL, CE OL e UC VI proponevano appello avverso la sentenza n. 617/2021, notificata in data 23.3.2021, con cui il Tribunale di Torre
Annunziata, pronunziando nei giudizi riuniti n. 3188/2013 r.g. (introdotto dall'atto di citazione notificato a Banca Stabiese S.p.a. il 14.10.2013) e n. 3266/2014 r.g. (introdotto dall'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 469/2014), aveva così deciso: “a) dichiara inammissibile la
domanda di condanna proposta dagli attori nell'originario atto di citazione;
b) rigetta la domanda
di accertamento proposta dagli attori nell'originario atto di citazione; c) annulla il decreto
ingiuntivo n. 469/14 del 7-16/04/2014 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata;
d) condanna la
Soledile s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, e i fideiussori in solido al pagamento in
favore della Banca Stabiese s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, dell'importo di euro
1.146.636,33, oltre interessi convenzionali dalla data del deposito del ricorso per decreto
ingiuntivo (18/02/2014), i fideiussori nei limiti del massimale delle fideiussioni prestate e quindi nei
limiti di euro 900.000,00 per Gennaro OL, euro 250.000,00 per VI OL, euro
1.500.000,00 per AT OL, euro 1.500.000,00 per CE OL, euro 850.000,00
per UC VI;
e) condanna la Soledile s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, Gennaro
OL, VI OL, AT OL, CE OL e UC VI, in solido, questi
ultimi sempre nei limiti del massimale delle fideiussioni prestate, alla refusione in favore della Banca Stabiese s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese di lite che si liquidano
in complessivi euro 34.113,00 (di cui euro 6.750,00 per fase studio, euro 7.528,00 per fase
introduttiva, euro 9.915,00 per fase istruttoria, euro 9.920,00 per fase decisionale), oltre spese gen.
nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
f) Pone definitivamente a carico della Soledile
s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, Gennaro OL, VI OL, AT
OL, CE OL e UC VI le spese di CTU già liquidate con decreto del
31/05/2017 e li condanna a corrispondere alla Banca Stabiese s.p.a., in persona del legale rapp.te
pro tempore, quanto anticipato a tale titolo”.
Gli appellanti chiedevano in sua riforma: “IN VIA PRELIMINARE • sospendere la esecutività
della sentenza impugnata ex art. 283 cpc stante la sussistenza dei presupposti sanciti dalla legge;
IN VIA PRINCIPALE ED IN ACCOGLIMENTO DEL PRESENTE GRAVAME • accertare e
dichiarare, in conformità alla prevalente giurisprudenza di legittimità, che sia il contratto di conto
corrente ordinario n. 12869-4 che quello del conto anticipo n. 14283-2, sottoscritti dalla sola
Soledile srl, siano da ritenersi NULLI in quanto privi della sottoscrizione dell'istituto di credito;
•
accertare e dichiarare, così come indicato dalla stessa banca nei suoi estratti conto ed evidenziato
dal CTU, che il conto corrente n. 14283-2 è da qualificarsi come conto corrente “anticipo” e non
come conto “ordinario”; • accertare e dichiarare che in conseguenza della nullità dei contratti
summenzionati, nella scelta delle metodologie di riconteggio del saldo dei conti intestati alla
Soledile, dovrà necessariamente applicarsi il metodo di calcolo (elaborato a cura del consulente
tecnico d'ufficio incaricato dott.ssa Acampora) contraddistinto dal n. 5 della CTU del giudizio di
1° e per l'effetto accertare e dichiarare che per il conto corrente n. 12869-4 la banca vanta un
credito pari ad euro 938.589,27 e per il conto anticipi n. 14283-2 la Soledile srl vanta un credito
pari ad euro 310.959,54; • accertare e dichiarare la compensazione tra le poste creditorie vantate
dalle parti in causa e per l'effetto condannare la Soledile s.r.l. al pagamento in favore della Banca
Stabiese spa della minor somma di euro 627.629,73; • accertare e dichiarare integralmente nulli i contratti di fideiussione omnibus sottoscritti dai signori OL e VI poiché stipulati in
conformità allo schema di contratto ABI il quale è stato dichiarato NULLO dalla Banca d'Italia
con provvedimento n. 55/2005 e per l'effetto, in adesione all'orientamento della prevalente
giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenze citate in narrativa) liberare i fideiussori da ogni e
qualsiasi pretesa avanzabile dalla Banca Stabiese spa;
Il tutto con vittoria di diritti, onorari e spese
di giustizia per entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellata, costituendosi, chiedeva: in via pregiudiziale ed in rito, che il gravame fosse dichiarato inammissibile ex artt. 342 e/o 348-bis c.p.c., con conseguente conferma della sentenza impugnata;
nel merito, che il gravame fosse rigettato siccome totalmente infondato e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata ed, in ogni caso, con condanna degli appellanti in solido tra loro e nelle rispettive quantità al pagamento, in favore di essa appellata, della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi convenzionali come determinati;
che gli appellanti fossero condannati tutti in solido al risarcimento del danno subito da essa Banca per abuso del diritto e del processo ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c e, per l'effetto, al pagamento in favore di essa appellata della somma pari a tre volte gli importi a liquidarsi a titolo di spese e compensi di soccombenza. Vinte le spese e competenze di lite in misura maggiorata ai sensi dell'art. 4 comma 8
D.M. 55/2014, in considerazione della palese infondatezza dei motivi di appello.
Rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c., all'udienza del 2.4.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata al 9.4.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione senza termini.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata il 14.10.2013, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 9 aprile 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi