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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 7268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7268 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc) letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro iscritta al N. 4912/2025 R.G.
TRA
rappr.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Parte_1
IZ MI e con il quale è elettivamente domiciliato in S. Felice a Cancello (CE) alla Via Napoli 720;
RICORRENTE E
rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Controparte_1
IE SE e con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Comunale del Principe, n. 13/A;
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27/02/2025 il ricorrente in epigrafe dipendente di
[...]
, con la qualifica di infermiere (attuale Ctg. D1) inquadrato nella pianta Controparte_1 organica dell , adiva il Tribunale in funzione di giudice del lavoro Controparte_1 per sentir accertare il proprio diritto a percepire, ai sensi dell'art. 9 Accordo 18/7/99 integrativo del CCNL Comparto Sanità 7/4/99 ed oggi art. 29 CCNL 2016-2018, il compenso per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali, con conseguente condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € 1571,56 o di quelle diverse maggiori o minori accertate, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, per lavoro straordinario festivo per i periodi indicati, oltre accessori. A sostegno del proprio assunto esponeva: di aver lavorato nei giorni festivi infrasettimanali, rendendo la prestazione su turnazione
[...]
emergente dai rilevamenti delle timbrature, Parte_2 deducendo di aver diritto, per il periodo dall'Aprile 2021 al Dicembre 2022, all'indennità prevista dall'art. 9 CCNL di comparto, ripresa appieno dal CCNL 2016- 2018 art. 29; di non aver fruito di alcun riposo compensativo in alternativa all'indennità vantata. Invocava l'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. del 07/04/1999, al Controparte_2 sesto comma, deducendo di aver diritto alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo non avendo beneficiato del riposo compensativo. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la convenuta eccependo la nullità del ricorso per carenza espositiva e la decadenza dal diritto. Nel merito, concludeva per il rigetto della domanda perché infondata. Va respinta l'eccezione di nullità perché il ricorrente ha compiutamente allegato le modalità con cui ha reso la prestazione, indicando i giorni festivi e gli orari osservati, il che rende possibile la comprensione da parte del giudicante del thema decidendum come dimostrato dalle ampie difese, anche in fatto, svolte dalla comparente. Del pari va disattesa l'eccezione di decadenza per non avere il lavoratore richiesto di poter godere del riposo nei trenta giorni successivi al lavoro prestato durante il festivo infrasettimanale. Nel merito, il ricorrente fonda le pretese azionate sulla previsione contrattuale dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, così come sostituita dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7- 8 del C.C.N.L. 2016-2018, in ordine al compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali. L'art. 29 comma 6 CCNL dispone: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'esegesi della norma fatta dalla S.C. (v. da ultimo ord. Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n.2006 rel Cassazione civile sez. lav., 11/07/2023, Parte_3
n.19747 rel. si inscrive nel percorso interpretativo già intrapreso in relazione Per_1 agli artt. 44 commi 3 e 12 del CCNL 1995 di cui gli artt 29 e 31 sono una riscrittura, in materia di compenso per lavoro straordinario prestato nei festivi. Scrive la Corte: “..la Corte territoriale, nel riconoscere il cumulo fra i due trattamenti, non si è discostata dal principio di diritto, enunciato da questa Corte in fattispecie analoghe, secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021);
3. la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
3.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
3.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
3.3. il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
3.4. infine con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
3.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
3.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
3.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
4. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, hanno osservato le pronunce richiamate al punto 2 che la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17);
4.1. si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale gli originari ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
4.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
4.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
4.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
5. si è precisato, inoltre, che non può essere esteso ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto CCNL 14 settembre 2000, ex art. 52, lett. c), del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
5.1. viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6. infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il (OMISSIS), ribadito il (OMISSIS) in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015) ...” Partendo dalla disciplina legislativa per il trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore, rispettivamente la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, e quella per lo speciale settore prevista dalla L. n. 520 del 1952, la Corte di vertice ha considerato la disciplina contrattuale. Sulla scorta di una interpretazione letterale e sistematica dell'assetto contrattuale (il CCNL 1° settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III e art. 44, CCNL 7 aprile 1999, art. 34, commi 7 e 8, CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999) ha concluso che quest'ultima ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego. Similmente il CCNL del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, ha conservato lo stesso assetto regolativo e sistematico. Né può condividersi la tesi della resistente secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale. L'azienda assume che ciò sarebbe avvenuto in ragione del particolare turno cui i ricorrenti sono tenuti. Sostiene infatti che dall'esame dei turni mensili osservati dai ricorrenti emergerebbe che laddove ha lavorato nel giorno festivo infrasettimanale avrebbero goduto di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire. Deve rilevarsi che tale modulazione oraria rientra nella turnazione e che il diverso monte orario non ha carattere satisfattorio dell'obbligazione alternativa sulla stessa ricadente in ipotesi di svolgimento della prestazione in giornata festiva. L'impostazione della resistente muove dalla comparazione tra l'orario osservato dai turnisti e quello dei dipendenti non turnisti ponendo l'accento sul fatto per i primi già a monte sarebbe stato articolato un orario inferiore. Contr Tale prospettazione non convince poiché, per un verso, l non spiega del come avrebbe concesso un riposo compensativo in mancanza di espressa richiesta, in contrasto col dettato contrattuale. Per altro verso, come già osservato in altri precedenti del Tribunale Napoli (n. 5983/23, Cont est Santulli, n. 4085/23 est.MR Lombardi) “... tale impostazione (quella dell' non può essere condivisa. Seppur nei singoli mesi in cui i ricorrenti, lavorando anche nel festivo infrasettimanale, hanno goduto di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire, ciò non dipende di certo dall'aver lavorato durante la festività ma deriva dall'ordinaria articolazione oraria. Pertanto, il riposo fruito in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa in quella specifica giornata non può considerarsi riconosciuto in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata…”. In punto di fatto, va osservato che l'attività lavorativa della parte ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali risultano documentati dai cartellini marcatempo prodotti, da cui risulta l'espletamento della prestazione lavorativa per 5 giorni festivi nell'anno 2021e per 9 giornate nell'anno 2022. In ordine alla quantificazione del dovuto, devono condividersi i conteggi attorei allegati al ricorso, non oggetto di specifica contestazione contabile da parte della resistente. Alla luce di quanto esposto, deve concludersi per la condanna di parte resistente, al pagamento, in favore di , della complessiva somma di euro 1571,56, Parte_1 oltre interessi sulle singole poste del credito dalla maturazione al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Manuela Fontana, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento, in favore di , della complessiva somma di euro 1571,56, oltre interessi Parte_1 sulle singole poste del credito dalla maturazione al soddisfo.
2) condanna la resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 650,00 oltre rimborso spese generali, IVA CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Michela Izzo Napoli, 15/10/2025 il Giudice Dott. Manuela Fontana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc) letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro iscritta al N. 4912/2025 R.G.
TRA
rappr.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Parte_1
IZ MI e con il quale è elettivamente domiciliato in S. Felice a Cancello (CE) alla Via Napoli 720;
RICORRENTE E
rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Controparte_1
IE SE e con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Comunale del Principe, n. 13/A;
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27/02/2025 il ricorrente in epigrafe dipendente di
[...]
, con la qualifica di infermiere (attuale Ctg. D1) inquadrato nella pianta Controparte_1 organica dell , adiva il Tribunale in funzione di giudice del lavoro Controparte_1 per sentir accertare il proprio diritto a percepire, ai sensi dell'art. 9 Accordo 18/7/99 integrativo del CCNL Comparto Sanità 7/4/99 ed oggi art. 29 CCNL 2016-2018, il compenso per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali, con conseguente condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € 1571,56 o di quelle diverse maggiori o minori accertate, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, per lavoro straordinario festivo per i periodi indicati, oltre accessori. A sostegno del proprio assunto esponeva: di aver lavorato nei giorni festivi infrasettimanali, rendendo la prestazione su turnazione
[...]
emergente dai rilevamenti delle timbrature, Parte_2 deducendo di aver diritto, per il periodo dall'Aprile 2021 al Dicembre 2022, all'indennità prevista dall'art. 9 CCNL di comparto, ripresa appieno dal CCNL 2016- 2018 art. 29; di non aver fruito di alcun riposo compensativo in alternativa all'indennità vantata. Invocava l'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. del 07/04/1999, al Controparte_2 sesto comma, deducendo di aver diritto alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo non avendo beneficiato del riposo compensativo. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la convenuta eccependo la nullità del ricorso per carenza espositiva e la decadenza dal diritto. Nel merito, concludeva per il rigetto della domanda perché infondata. Va respinta l'eccezione di nullità perché il ricorrente ha compiutamente allegato le modalità con cui ha reso la prestazione, indicando i giorni festivi e gli orari osservati, il che rende possibile la comprensione da parte del giudicante del thema decidendum come dimostrato dalle ampie difese, anche in fatto, svolte dalla comparente. Del pari va disattesa l'eccezione di decadenza per non avere il lavoratore richiesto di poter godere del riposo nei trenta giorni successivi al lavoro prestato durante il festivo infrasettimanale. Nel merito, il ricorrente fonda le pretese azionate sulla previsione contrattuale dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, così come sostituita dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7- 8 del C.C.N.L. 2016-2018, in ordine al compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali. L'art. 29 comma 6 CCNL dispone: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'esegesi della norma fatta dalla S.C. (v. da ultimo ord. Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n.2006 rel Cassazione civile sez. lav., 11/07/2023, Parte_3
n.19747 rel. si inscrive nel percorso interpretativo già intrapreso in relazione Per_1 agli artt. 44 commi 3 e 12 del CCNL 1995 di cui gli artt 29 e 31 sono una riscrittura, in materia di compenso per lavoro straordinario prestato nei festivi. Scrive la Corte: “..la Corte territoriale, nel riconoscere il cumulo fra i due trattamenti, non si è discostata dal principio di diritto, enunciato da questa Corte in fattispecie analoghe, secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021);
3. la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
3.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
3.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
3.3. il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
3.4. infine con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
3.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
3.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
3.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
4. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, hanno osservato le pronunce richiamate al punto 2 che la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17);
4.1. si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale gli originari ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
4.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
4.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
4.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
5. si è precisato, inoltre, che non può essere esteso ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto CCNL 14 settembre 2000, ex art. 52, lett. c), del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
5.1. viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6. infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il (OMISSIS), ribadito il (OMISSIS) in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015) ...” Partendo dalla disciplina legislativa per il trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore, rispettivamente la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, e quella per lo speciale settore prevista dalla L. n. 520 del 1952, la Corte di vertice ha considerato la disciplina contrattuale. Sulla scorta di una interpretazione letterale e sistematica dell'assetto contrattuale (il CCNL 1° settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III e art. 44, CCNL 7 aprile 1999, art. 34, commi 7 e 8, CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999) ha concluso che quest'ultima ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego. Similmente il CCNL del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, ha conservato lo stesso assetto regolativo e sistematico. Né può condividersi la tesi della resistente secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale. L'azienda assume che ciò sarebbe avvenuto in ragione del particolare turno cui i ricorrenti sono tenuti. Sostiene infatti che dall'esame dei turni mensili osservati dai ricorrenti emergerebbe che laddove ha lavorato nel giorno festivo infrasettimanale avrebbero goduto di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire. Deve rilevarsi che tale modulazione oraria rientra nella turnazione e che il diverso monte orario non ha carattere satisfattorio dell'obbligazione alternativa sulla stessa ricadente in ipotesi di svolgimento della prestazione in giornata festiva. L'impostazione della resistente muove dalla comparazione tra l'orario osservato dai turnisti e quello dei dipendenti non turnisti ponendo l'accento sul fatto per i primi già a monte sarebbe stato articolato un orario inferiore. Contr Tale prospettazione non convince poiché, per un verso, l non spiega del come avrebbe concesso un riposo compensativo in mancanza di espressa richiesta, in contrasto col dettato contrattuale. Per altro verso, come già osservato in altri precedenti del Tribunale Napoli (n. 5983/23, Cont est Santulli, n. 4085/23 est.MR Lombardi) “... tale impostazione (quella dell' non può essere condivisa. Seppur nei singoli mesi in cui i ricorrenti, lavorando anche nel festivo infrasettimanale, hanno goduto di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire, ciò non dipende di certo dall'aver lavorato durante la festività ma deriva dall'ordinaria articolazione oraria. Pertanto, il riposo fruito in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa in quella specifica giornata non può considerarsi riconosciuto in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata…”. In punto di fatto, va osservato che l'attività lavorativa della parte ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali risultano documentati dai cartellini marcatempo prodotti, da cui risulta l'espletamento della prestazione lavorativa per 5 giorni festivi nell'anno 2021e per 9 giornate nell'anno 2022. In ordine alla quantificazione del dovuto, devono condividersi i conteggi attorei allegati al ricorso, non oggetto di specifica contestazione contabile da parte della resistente. Alla luce di quanto esposto, deve concludersi per la condanna di parte resistente, al pagamento, in favore di , della complessiva somma di euro 1571,56, Parte_1 oltre interessi sulle singole poste del credito dalla maturazione al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Manuela Fontana, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento, in favore di , della complessiva somma di euro 1571,56, oltre interessi Parte_1 sulle singole poste del credito dalla maturazione al soddisfo.
2) condanna la resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 650,00 oltre rimborso spese generali, IVA CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Michela Izzo Napoli, 15/10/2025 il Giudice Dott. Manuela Fontana