Sentenza 12 dicembre 1978
Massime • 3
Le consulenze tecniche di parte costituiscono semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, onde il giudice non e tenuto a motivare il proprio dissenso dalle osservazioni del consulente di parte quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con tali osservazioni. ( Conf 3439/76, mass n 382202; ( Conf 2453/75, mass n 376346).*
La Determinazione degli elementi costitutivi del dolo, quale vizio della volonta e motivo di annullamento del contratto, e questione di diritto, mentre la valutazione dell'idoneita in concreto dei pretesi raggiri ad decipiendum alterum si risolve in un giudizio di fatto che, se correttamente e coerentemente motivato, sfugge a censura in Sede di legittimita.*
Per aversi dolo, come causa di annullamento del contratto, la adeguatezza dei mezzi ad decipiendum alterum va rapportata alla normale diligenza e al normale buon senso di cui la controparte deve essere fornita perche ne sia tutelabile l'affidamento, in quanto la buona fede riceve protezione solo se non sia costituita da negligenza o ignoranza.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/1978, n. 5890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5890 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 1978 |
Testo completo
Le consulenze tecniche di parte costituiscono semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, onde il giudice non e tenuto a motivare il proprio dissenso dalle osservazioni del consulente di parte quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con tali osservazioni. ( Conf 3439/76, mass n 382202; ( Conf 2453/75, mass n 376346).*