Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 15 febbraio 2023
Accoglimento
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 17/12/2021, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2021
N. 01350/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1350 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1. – della “Cartella di pagamento n. 124 2021 00273373 37 000” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di-OMISSIS-, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al ricorrente a mezzo di racc. a.r. ricevuta il 29 settembre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 184.255,01 per “prelievi latte” relativi ai periodi 1995/96, 1996/97, 1997/08, 1998/99, 1999/00, 2001/02 (quest'ultimo annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 7981/2020 del 14.12.2020 in causa R.G. n 1/2015, doc. 8 e infra, sub motivo I), “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione” (doc. 1);
2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il ruolo indicato nella cartella impugnata, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la complessità della controversia richiede un necessario approfondimento in sede di merito;
che, ai soli fini della decisione della domanda cautelare, e salva ogni diversa valutazione in sede di merito, in punto fumus boni iuris la pretesa di parte ricorrente non appare, prima facie , del tutto infondata;
che, in punto periculum in mora , anche considerato l’ingente importo della cartella di pagamento impugnata sussiste certamente un potenziale concreto pregiudizio a carico di parte ricorrente;
che, pertanto, in accoglimento della domanda cautelare, la cartella di pagamento impugnata deve essere sospesa;
che, anche in considerazione della pendenza di giudizi pregressi aventi potenzialmente rilievo ai fini della presente decisione, per la trattazione del merito deve essere fissata l’udienza pubblica del primo trimestre 2023, che sarà indicata con successivo decreto presidenziale;
che le spese della presente fase cautelare devono essere compensate attesa la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia della cartella impugnata;
fissa per la trattazione del merito del ricorso la pubblica udienza del primo trimestre 2023, che sarà indicata con successivo decreto presidenziale;
compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO