Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 5075 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 9056 pubblicata il 14 ottobre 2022 e non notificata, avente a oggetto risarcimento danni e vertente tra
(cf ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sergio De Simone (cf ), elettivamente domiciliata in Napoli, C.F._2
Centro Direzionale, Isola F 10, nello studio del difensore, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_1
appellante
e
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
1
Tappia, 47, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in primo grado (per le comunicazioni: pec
; Email_2
appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 novembre 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli, sulla domanda risarcitoria formulata da Parte_1 nei confronti di , così statuiva: “La domanda è infondata e va Controparte_1 rigettata.
Con certificato nominativo emesso in data 27/8/2009 in Napoli, Parte_1 acquista 7 obbligazioni da € 10.000 ciascuna emesse da spa Distribution &
Marketing, per un totale di € 70.000; è previsto che al sottoscrittore venga riconosciuto un interesse del 9% annuo da pagare in trimestri posticipati e da estinguere in 18 mesi, e che il prestito venga rimborsato il 1°/3/2011; il valore delle obbligazioni viene corrisposto lo stesso giorno alla società emittente dalla sottoscrittrice tramite bonifico sulla banca scpa Banca Popolare di Sviluppo. Gli interessi vengono corrisposti alla sottoscrittrice per i primi 18 mesi. Con bonifico del
14-15/2/2012 spa Distribution & Marketing paga a € 5000 a titolo di Parte_1
“rimborso prestito obbligazionario”. Con sentenza 96/2013 questo Tribunale dichiara fallita spa Distribution & Marketing;
si insinua al passivo del Parte_1 fallimento, ma non risulta che ne ricavi nulla.
ha convenuto nel presente giudizio , iscritto Parte_1 Controparte_1 sin dal 22/12/1992 all'albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, chiedendo di dichiararlo responsabile per avere indotto nella predetta qualità
l'attrice ad acquistare le obbligazioni di spa Distribution & Marketing (MA), investimento da considerare “ad elevatissimo rischio”, senza “metterla al corrente
2 ed in guardia dai rischi e pericoli derivanti dallo stesso” (investimento), e di condannarlo quindi a risarcire l'attrice della somma di € 65.000, pari al capitale a lei non restituito, oltre rivalutazione ed interessi dal fallimento della società emittente dei titoli al soddisfo, con vittoria delle spese di lite;
si è costituito Del
Giudice chiedendo di rigettare la domanda con vittoria delle spese di lite e condannando l'attrice per lite temeraria;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione e sono stati escussi i testi e;
ora la Testimone_1 Testimone_2 causa va decisa .
Il primo ha dichiarato: “ADR Conosco il sig. che riconosco qui in aula;
ci siamo
_1 incontrati qualche volta. Accompagnai mia figlia e mio figlio che sta aspettando fuori, ad incontrare il sig. per discutere di affari. Era l'estate del 2009, l'ultima volta che ci siamo visti, nei
_1 pressi di Piazza dei Martiri, a Napoli. Del Giudice è promotore finanziario, e mia figlia parlava con lui di investimenti. Del Giudice cercava di convincere mia figlia ad acquistare obbligazioni, non ricordo nulla di più preciso. Ricordo che fece firmare a mia figlia un ordine di accredito,
_1 senza illustrarci i pericoli dell'azienda in cui mia figlia andava ad investire;
fu molto persuasivo, ci disse che era un ottimo investimento, favoloso.”; e il secondo: “Conosco il sig. , presente in
_1 aula, perché accompagnai mio padre e mia sorella ad un incontro con lui nel 2009, in Napoli alla
Piazza dei Martiri. Ci fu uno scambio di documenti, relativi ad un investimento che _1 proponeva a mia sorella;
già in passato, aveva seguito mia sorella per degli _1 investimenti. Egli consigliava di acquistare titoli di un'azienda, secondo lui estremamente profittevoli;
si trattava, a suo dire, di una grossa e solida azienda, che aveva rapporti anche con la
Walt Disney. Non fu indicato alcun tipo di rischio al quale si andasse incontro. Non ricordo se
[...] disse che anche sua moglie aveva investito in quell'azienda. ADR All'inizio, mi pare che da _1 quell'investimento mia sorella abbia guadagnato qualcosa, ma non so dire quanto”.
Dalla documentazione in atti sappiamo che in data 27/8/2009 anche
[...]
, (ndr moglie) di acquistò obbligazioni emesse da spa Dima, Per_1 _1 per un valore di € 100.000; che il 21/6/2010 divenne rappresentante Per_1 comune degli obbligazionisti di spa Dima, carica da cui si dimise il 15/6/2012; che dopo che l'emittente era fallita, anche chiese di essere ammessa al passivo Per_1 del fallimento Dima, per l'intera somma investita di € 100.000 – e venne ammessa per la cifra richiesta, proprio come;
che in data 13/6/2015 Parte_1 Parte_1 denunciò per truffa, ma in data 17/5/2016 il PM di Santa Maria Capua _1
Vetere chiese al Gip di archiviare, in quanto il comportamento dell'indagato poteva essere qualificato esclusivamente come illecito civile, poiché non risultava assolutamente che avesse “utilizzato subdoli espedienti per trarre in _1
3 errore l'acquirente” . Nel presente giudizio sono stati escussi due testi, Parte_1
padre dell'attrice, e fratello dell'attrice ... non c'è Testimone_1 Testimone_2 alcuna prova che abbia suggerito a di acquistare le _1 Parte_1 obbligazioni emesse da spa Dima, agendo nell'interesse di quest'ultima: parte attrice afferma, ma non dimostra, che il convenuto avesse rilevanti interessi in
Dima, che rivestisse in essa un ruolo commerciale, che partecipasse al ménage dell'azienda. Sappiamo che la moglie di acquistò a sua volta _1 obbligazioni Dima per una somma superiore a quella investita da (€ Parte_1
100.000 invece di 70.000), venne nominata rappresentante comune degli obbligazionisti – una figura indipendente dall'emittente – e si dimise poco prima che l'emittente fallisse, finendo poi per perdere l'intera somma investita: il che non dimostra certo che avesse una specifico ruolo in quella società, mentre _1 piuttosto tende a porlo nella stessa posizione dell'attrice, visto che sua moglie (sia pure in regime di separazione dei beni) perse € 100.000. Certo, il convenuto non agì quale promotore finanziario, poiché non risulta che lavorasse per conto di spa
Dima, e comunque quest'ultima non era né una banca, né una Sim, né una Sgr. Ma non risulta nemmeno che abbia consigliato l'investimento a _1 Parte_1 operando quale consulente finanziario di quest'ultima: non c'è traccia di un contratto di consulenza tra attrice e convenuta, relativamente all'investimento della somma di € 70.000, né che l'attrice abbia pagato alcuna somma al convenuto per una consulenza prestata relativamente a tale investimento. Non risulta un conflitto
d'interessi in cui versasse Non risulta che abbia agito in _1 _1 mala fede ai danni di , come del resto nettamente escluso dal PM nel Parte_1 chiedere che la denuncia per truffa sporta dall'attuale attrice venisse archiviata.
Non c'è alcun atto scritto stipulato tra attrice e convenuto. I due testi escussi, stretti parenti dell'attrice e quindi le cui dichiarazioni vanno valutate con particolare prudenza, hanno riferito che, in una occasione, “consigliava”, “cercava _1 di convincere” la loro rispettiva figlia e sorella ad acquistare obbligazioni di una società di cui non ricordano il nome, ma che non poteva essere che spa Dima, visto che non c'è una ipotesi alternativa sulla società di cui potevano star parlando, e visto che c'è un riferimento specifico ad un rapporto con la società Walt Disney, che pacificamente spa Dima vantava. Hanno riferito di uno scambio di non meglio identificati documenti, ed uno di loro di un ordine di accreditamento fatto firmare
4 alla , il che sembra inverosimile: se ci si vuol riferire al bonifico effettuato Parte_1 da in favore di spa Dima, questo dev'essere stato effettuato presso la Parte_1 banca. consigliò a di acquistare le obbligazioni Dima, in una _1 Parte_1 sola occasione di cui hanno riferito i testi, esaltando la solidità di tale società e non evidenziando pericoli connessi all'investimento. Posto che , in quell'unica _1 occasione in cui discusse con l'attrice delle obbligazioni per cui è causa, per quanto detto, non agì quale promotore finanziario per conto di spa Dima né quale consulente finanziario nell'interesse di , ma si limitò a dare un consiglio, e Parte_1 non in mala fede – si deve stabilire se abbia posto in essere una condotta genericamente colposa nel dispensare quel consiglio. Ma questo non è provato: si sa che spa Dima fallì circa tre anni e mezzo dopo che ebbe acquistato le Parte_1 obbligazioni, ma non è dato sapere se nell'agosto 2009 tale fallimento fosse ragionevolmente prevedibile. Pertanto, la domanda va rigettata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Non sussistono le condizioni per condannare l'attrice ex art. 96 cpc”.
Avverso la decisione proponeva appello , invocandone, previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e conclusione ex adverso formulata, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 9056/2022 pubbl. il 14/10/2022 a definizione del procedimento RG n. 22128/2021, Repert. n. 12766/2022 del 14/10/2022.
- accogliere le domande avanzate in primo grado ovvero: accertare e dichiarare la responsabilità del dott. per aver Controparte_1 indotto nella propria qualità di consulente e promotore finanziario la sig.ra
alla effettuazione dell'investimento ad elevatissimo rischio di cui Parte_1 al presente giudizio, senza che la stessa sia stata messa al corrente ed in guardia dai rischi e pericoli derivanti dallo stesso e, per l'effetto, condannare il dott.
[...] alla rifusione in favore della sig.ra del capitale _1 Parte_1 andato perso (euro 65.000,00) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del verificarsi della perdita coincidente con la data di dichiarazione di fallimento;
Con vittoria in tema di onorari, diritti, spese iva e c.p.a. del doppio grado di giudizio;
5 in via meramente subordinata in riforma della sentenza di primo grado, quanto meno compensare le spese del primo grado di giudizio.
In via cautelare, stante il grave pregiudizio che riceverebbe la sig.ra
[...]
dall'eventuale messa in esecuzione del titolo di primo grado circa le spese Parte_1 di giustizia, nelle more dello svolgimento del presente giudizio, la stessa, ut supra rapp.ta e difesa CHIEDE a codesta Ecc.ma Corte di voler sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado”.
Con comparsa depositata in data 8 febbraio 2023, si costituiva in giudizio
[...]
, chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e del gravame, con Controparte_1 vittoria di spese del grado.
Alla prima udienza di trattazione la Corte riservava la decisione e, con ordinanza del 21 marzo 2023, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedimento, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 283 cp, disponendo rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26 novembre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellato depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
La difesa appellante formula sei motivi di gravame così rubricati:
“1) Mancata applicazione da parte del Giudicante di prime cure del principio di non contestazione;
2) Falsità dell'affermazione resa nella comparsa di costituzione e risposta dal dott. di aver detto alla sig.ra di mettersi in contatto direttamente Controparte_1 con la MA senza la sua intermediazione;
3) Irrilevanza dell'archiviazione in sede penale;
4) Attendibilità dei testi escussi;
5) Pretesa inesistenza di un contratto di consulenza finanziaria tra la ed il Parte_1
; _1
6 6) Circa il governo delle spese di giustizia”.
La difesa appellante lamenta, con primo motivo e secondo motivo di censura, che il
Tribunale non avrebbe operato corretta applicazione del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 cpc, poiché non avrebbe specificatamente _1 contestato la circostanza di cui al capo H) dell'atto di citazione, precisamente che “in data 15/2/2012 la sig.ra allarmata dalla mancata erogazione in Parte_1 proprio favore degli interessi periodici ed avendo la necessità, ai sensi dell'art. 6 del regolamento del prestito obbligazionario richiedeva ... tramite il del Giudice, che pertanto fungeva da intermediario di tutta l'operazione, il rimborso anticipato dell'investimento in scadenza naturale per il 28/272014 (diversamente da quanto riportato sul facciale del titolo che indicava originariamente la scadenza dell'1/3/2011, data quest'ultima alla quale i titoli venivano rinnovati dalla istante su ulteriori pressioni insistenti del Del Giudice) ricevendo il rimborso di soli euro
5.000,00”.
La mancata contestazione della circostanza avrebbe dovuto essere ritenuta prova della qualità di intermediario negata da , sia quanto al rinnovo dei titoli _1 che quanto alla richiesta di rimborso del prestito, non potendosi, quindi, dubitare del suo ruolo attivo di promotore nella vicenda.
La doglianza non può trovare accoglimento.
Del Giudice, costituitosi nel precedente grado di giudizio ha negato assolutamente di aver svolto qualsiasi attività di intermediazione finanziaria per la , Parte_1 precisando che, proprio dal 2009, ella aveva disinvestito tutti gli asset in Banca MB spa e, quindi, non era più seguita dall'allora convenuto. Il Del Giudice ha, altresì, precisato che, quanto la si rivolse a lui, a titolo di amicizia, per avere Parte_1 consigli, la invitò a non effettuare operazioni azzardate, trattandosi di persona che ricercava investimenti ad alto rendimento e, quindi, alto rischio, precisando che l'attrice, venuta a conoscenza che il coniuge di aveva acquistato titoli _1 obbligazionari di MA spa, si determinò da sola, per il buon rendimento delle obbligazioni, al loro acquisto, prendendo autonomi contatti. Del Giudice ha, infine, negato di aver dato qualsivoglia consiglio ovvero effettuato pressioni sulla e Parte_1 di avere personali interessi o ruoli nella compagine sociale della società emittente.
7 La puntuale e specifica posizione difensiva assunta dal convenuto, con ricostruzione, mediante deduzione di precise circostanze antitetiche rispetto alla narrazione dell'atto introduttivo, è, con evidenza, logicamente incompatibile con la mancata contestazione della sola circostanza dedotta al punto H) della citazione introduttiva.
Con terzo motivo di gravame la difesa appellante censura la decisione nella parte in cui il Tribunale ha affermato che non avesse agito in malafede, in _1 ragione dell'archiviazione della denuncia per truffa, non tenendo conto che la richiesta di archiviazione era motivata sulla natura prettamente civilistica della vicenda.
Anche il terzo motivo di impugnazione non può trovare accoglimento. La decisione del Tribunale, invero, non è fondata sul provvedimento di archiviazione del procedimento penale a carico di all'esito del quale è emersa _1
l'insussistenza di espedienti per trarre in errore l'acquirente. Il primo giudice, difatti, ha rilevato come non vi fosse traccia di contratto intercorso tra le parti ovvero che
[...] avesse operato come promotore o lavorasse per MA Spa, non risultando _1 nemmeno provato che il convenuto avesse anche solo consigliato l'investimento operando quale suo consulente finanziario. Il Tribunale ha, inoltre, rilevato l'assenza di prova di un conflitto di interessi in cui avrebbe versato e, poi, che la _1 denuncia nei di lui confronti era stata archiviata.
Come ben si vede, la decisione fonda su plurime ragioni delle quali l'avvenuta archiviazione della denuncia per truffa non è assolutamente preponderante ma da essa il primo giudice ha solo tratto ulteriori elementi a conferma che l'allora convenuto non avesse agito in malafede ai danni della , avendo Parte_1 espressamente statuito: “Non risulta che abbia agito in mala fede ai _1 danni di , come del resto nettamente escluso dal PM nel chiedere che la Parte_1 denuncia per truffa sporta dall'attuale attrice venisse archiviata”.
Con quarto motivo di appello, si duole che il primo giudice Parte_1 abbia ritenuto inattendibili i testi escussi, per la loro qualità di padre e fratello dell'attrice, testimonianze le quali provavano, invece, in maniera inconfutabile che
, approfittando della propria funzione e professione nonché del rapporto _1
8 professionale già intrattenuto con l'appellante, l'avesse indotta a sottoscrivere l'ordine di accredito in favore dell'azienda emittente, senza una previa valutazione della congruità dell'investimento.
La doglianza è infondata. Il Tribunale ha, difatti, affermato che, per la qualità di stretti congiunti dell'attrice, le testimonianze andavano prudentemente valutate e le ha, poi, puntualmente esaminate nel loro contenuto, riportandole pedissequamente in sentenza, sottolineando la circostanza che non fosse credibile che _1 avesse fatto sottoscrivere un “ordine di accreditamento”, posto che il bonifico in favore della MA doveva essere effettuato presso la Banca. Il Tribunale ha, comunque, ritenuto che in tale unica occasione di incontro si fosse _1 limitato a offrire un consiglio, non agendo in qualità di promotore finanziario, né per conto di MA spa né nell'interesse della , escludendo la sussistenza anche Parte_1 di una condotta genericamente colposa, ciò in quanto MA fallì oltre tre anni e mezzo dopo l'investimento, e non vi erano evidenze che tale fallimento fosse ragionevolmente prevedibile, nonché sulla scorta della considerazione che il
[...]
la cui moglie aveva effettuato un investimento anche più elevato della _1
, si era venuto a trovare in situazione del tutto analoga. Parte_1
Per un profilo, non risponde al vero che il primo giudice abbia ritenuto i testi totalmente inattendibili mentre, per altro aspetto, le argomentazioni difensive spese non sono idonee a incrinare la decisione nella parte in cui ha escluso che Parte_2 abbia agito come promotore di MA o nell'interesse di , nell'unico Parte_1 incontro avuto, per come narrato dai testi.
Con quinto motivo di doglianza l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non esistente un contratto di consulenza tra le parti, argomentando che “Quanto innanzi dedotto dal Giudice del primo grado non solo non appare veritiero alla stregua di tutto quanto sin qui espresso, ma la sussistenza di un rapporto di consulenza nella fattispecie ben può trovare il fondamento in facta concludentia, come innanzi descritti ed evidenziati”.
Il motivo non si confronta puntualmente con il ragionamento logico-giuridico sotteso alla decisione, non evidenziando, in concreto, alcun comportamento concludente dal quale dovrebbe ricavarsi l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le
9 parti, se non con richiamo alle considerazioni svolte nei precedenti motivi di impugnazione nei quali non vi è altro riferimento se non all'unico incontro intercorso tra le parti, del quale hanno riferito i testi e ben valutato dal Tribunale. Esso va, del pari, respinto.
Anche l'ultimo motivo di censura, afferente al regolamento delle spese di lite del precedente grado non è fondato.
Si duole, difatti, l'appellante che il primo giudice ne abbia disposto la condanna al pagamento dell'importo di € 8.000,00 senza indicazione dei criteri di liquidazione, argomentando, altresì, che il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 cpc avrebbe dovuto indurre il Tribunale a diverso regolamento.
Per un primo aspetto, benché il primo giudice non abbia indicato puntualmente i criteri di liquidazione delle spese di lite adottati, l'importo di € 8.000,00 è di poco superiore ai valori minimi dello scaglione tariffario da € 52.001,00 a € 260.000,00
(€ 7.052,00), dunque conforme ai criteri di cui al DM 55/2014 e ss modifiche, anche con riguardo al valore della lite, avendo la chiesto la condanna di Parte_1 [...] al pagamento dell'importo di € 65.000,00, pari all'investimento perso. _1
Quanto alla tesi di sussistenza di reciproca soccombenza, che militerebbe per una compensazione delle spese del grado, si osserva che con Controparte_1 comparsa di costituzione nel precedente giudizio non ha formulato domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 96, II comma cpc ma meramente sollecitato il potere officioso del giudice di applicazione del III comma della medesima disposizione, i cui presupposti il giudice ha ritenuto insussistenti.
In conclusione, dunque, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i criteri di cui al dm 55/2014 e ss modificazioni, dunque con riguardo al valore della lite, € 65.000,00, all'attività svolta dalle parti e alla non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole, con riferimento ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 52.001,00 ad € 260.000,00, in € 7.160,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge.
10 Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 9056 pubblicata il 14 ottobre 2022, proposto da Parte_1 nei confronti di , così dispone: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio liquidate in € 7.160,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge;
3) atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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