Sentenza 13 dicembre 2024
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della l. n. 88 del 1989, il dolo dell'accipiens costituisce elemento costitutivo della fattispecie di ripetizione delle prestazioni erogate dall'INAIL e ne costituisce quindi requisito di portata generale, sicché è irrilevante stabilire - a detto fine - la natura previdenziale o assistenziale della prestazione. (Fattispecie in tema di assegno per l'assistenza personale continuativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/12/2024, n. 32299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32299 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
Numero registro generale 21978/2018 Numero sezionale 3572/2024 Numero di raccolta generale 32299/2024 AULA 'B' Data pubblicazione 13/12/2024 Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A Indebito Inail IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 21978/2018 Cron. L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Rep. SEZIONE LAVORO Ud. 17/09/2024 PU Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere - Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere - Dott. ALESSANDRO GNANI -Rel. Consigliere - Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21978-2018 proposto da: UN LB, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FORNOVO 3, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TEDESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO PRISCO;
- ricorrente -
2024 contro 3572 I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati TERESA OTTOLINI, LUCIANA ROMEO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 73/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, del 23/01/2018 R.G.N. 44/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI;
1 Numero registro generale 21978/2018 Numero sezionale 3572/2024 Numero di raccolta generale 32299/2024 Data pubblicazione 13/12/2024 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato GIANDOMENICO CATALANO per delega verbale avvocato LUCIANA ROMEO.
FATTI DI CAUSA:
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di Firenze rigettava la domanda di UN LB tesa a fare accertare l'irripetibilità delle somme percepite dall'Inail a titolo di assegno per l'assistenza personale continuativa (art.66, n.3 d.P.R. n.1124/65), per il periodo successivo alla revisione dei postumi dell'infortunio, da cui era risultata una invalidità minore dell'originario 90% e pari al 75%. Riteneva la Corte che l'assegno per l'assistenza personale continuativa avesse natura assistenziale, così dovendosi richiamare l'orientamento giurisprudenziale in tema di benefici assistenziali agli invalidi civili, secondo cui vanno restituiti i ratei indebitamente percepiti dopo la visita di verifica che abbia accertato il venir meno dei requisiti per la fruizione dei detti benefici. Avverso la sentenza, UN LB ricorre per un motivo, illustrato da memoria. L'Inail resiste con controricorso. L'ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per il rigetto del ricorso. A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causa era rinviata all'odierna pubblica udienza, all'esito della quale il collegio si riservava il termine di 90 giorni per il deposito del provvedimento. 2 Numero registro generale 21978/2018 Numero sezionale 3572/2024 Numero di raccolta generale 32299/2024 Data pubblicazione 13/12/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, UN LB deduce violazione e falsa applicazione degli artt.66, n.3 e 76 d.P.R. n.1124/65, nonché dell'art.55, co.5 l. n.88/89. Argomenta che la natura assistenziale dell'assegno per l'assistenza personale continuativa non avrebbe rilievo ai fini della disciplina dell'indebito, regolata dall'art.55, co.5 l. n.88/89 per tutte le prestazioni erogate dall'Inail, in base al quale la ripetibilità dell'indebito è sempre esclusa a parte il caso di percezione dovuta a dolo dell'interessato. Va premesso che il ricorso non è inammissibile, secondo quanto invece eccepito dall'Inps in controricorso. Il motivo d'impugnazione si presenta sufficientemente specifico nell'individuare e criticare l'iter argomentativo addotto dalla pronuncia d'appello. Il motivo è altresì fondato. Emerge in fatto dalla sentenza d'appello che nel 2008 l'Inail sottopose a visita il ricorrente e attestò una invalidità permanente ridotta dall'originario 90% al 75%. L'Inail comunicò quindi la riduzione della prestazione di rendita di cui all'art.66, n.2 d.P.R. n.11264/65, mentre nulla disse in ordine al requisito sanitario della diversa prestazione di cui al n.3 (assegno per l'assistenza personale continuativa). Tale diversa prestazione non venne sospesa, ma anzi continuò ad essere erogata fino al 2013. Tanto risultando in fatto, la Corte d'appello ha in primo luogo ritenuto la prestazione ex art.66, n.3 d.P.R. n.1124/65 di natura assistenziale, aderendo alla 3 Numero registro generale 21978/2018 Numero sezionale 3572/2024 Numero di raccolta generale 32299/2024 Data pubblicazione 13/12/2024 pronuncia di questa Corte n.6069/91. Di poi, ha fatto applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Cass.14590/02) resa in tema di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, in base alla quale l'indebito assistenziale va restituito a partire dalla data della visita di verifica che attesti il venir meno del requisito sanitario. In tema di indebito previdenziale, va ricordato che l'art.52 l. n.88/89 si applica alle sole prestazioni previdenziali di natura pensionistica erogate dall'Inps (Cass.11659/24, Cass.31373/19). Per le prestazioni previdenziali non pensionistiche si applica il regime dell'art.2033 c.c. (Cass.11659/24). Vi è poi il sottosistema dell'indebito assistenziale, non attratto né all'art.52 l. n.88/89, né all'art.2033 c.c. (tra le tante v. Cass.13915/21). Per esso la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In particolare, si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass.16080/20, Cass.11921/15; Cass.1446/08) trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della 4 Numero registro generale 21978/2018 Numero sezionale 3572/2024 Numero di raccolta generale 32299/2024 Data pubblicazione 13/12/2024 erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Ciò detto, interessa qui sottolineare che il sottosistema dell'indebito assistenziale non è stato affrontato da questa Corte riguardo alle prestazioni dell'Inail; in particolare, esso si ricava per esclusione, rispetto alle prestazioni dell'Inps che non siano previdenziali, e alle quali non possa applicarsi l'art.52 l. n.88/89. Trattando dell'indebito assistenziale, questa Corte non ha mai affrontato ex professo il rapporto con l'art.55 l. n.88/89, né ha mai affermato che il regime dell'indebito assistenziale valga per le prestazioni assistenziali erogate dall'Inail. Anche la pronuncia citata dalla Corte d'appello (Cass.6069/91), pur qualificando come prestazione di natura assistenziale l'assegno di assistenza personale continuativa ex art.66, n.3 d.P.R. n.1124/65, non si è riferita alla disciplina dell'indebito e non ha affermato che, data tale natura di prestazione assistenziale, il regime dell'indebito sia quello peculiare dell'indebito assistenziale anziché quello dell'art.55 l. n.88/89. Recita l'art.55, co.5 l. n.88/89 che: “nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Il tenore letterale della norma è chiaro nel suo riferimento alle prestazioni erogate dall'Inail, qualunque esse siano. Diversamente dall'art.52 l. n.88/89, esso non distingue in base alla natura della prestazione (previdenziali pensionistiche o meno), e applica la 5 Numero registro generale 21978/2018 Numero sezionale 3572/2024 Numero di raccolta generale 32299/2024 Data pubblicazione 13/12/2024 disciplina dell'indebito ivi stabilita a qualsiasi prestazione erogata dall'Inail. Data tale portata generale dell'art.55, co.5 l. n.88/89, diviene irrilevante stabilire, diversamente da quanto è rispetto alle prestazioni dell'Inps, stante la portata circoscritta dell'art.52, se una certa prestazione erogata dall'Inail abbia natura previdenziale o assistenziale. Qualsiasi ne sia la natura, l'erogazione indebita di tale prestazione è disciplinata sempre e solo dall'art.55 l. n.88/89. Per quanto appena detto, anche all'assegno per l'assistenza personale continuativa va applicato l'art.55, co.5 l. n.88/89. Emerge allora l'errore di diritto compiuto dalla Corte nel momento in cui ha ammesso la ripetizione d'indebito senza compiere alcun accertamento, come invece richiesto dalla citata norma, della ricorrenza del dolo in capo al ricorrente. Invero, l'art.55, co.5 l. n.88/89 subordina la ripetizione alla ricorrenza del dolo in capo all'accipiens. Il dolo è un fatto costitutivo del diritto alla ripetizione, vigendo la regola per cui la prestazione indebita è irripetibile, salvo appunto “che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. La Corte, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dall'Inail, avrebbe dovuto accertare la sussistenza del dolo in capo al ricorrente rispetto alla percezione dell'assegno per il periodo successivo alla visita di revisione. In conclusione, la sentenza va allora cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione affinché provveda agli accertamenti di cui sopra, e alla 6 Numero registro generale 21978/2018 Numero sezionale 3572/2024 Numero di raccolta generale 32299/2024 Data pubblicazione 13/12/2024 determinazione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
p.q.m.
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione. Roma, deciso alla camera di consiglio del 17.9.24 Il Presidente Il relatore Umberto Berrino Alessandro Gnani 7