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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10108/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 con l'avvocato Maria Stella La Malfa ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Per_1
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile, e
[...]
hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “Gli odierni ricorrenti, meglio sopra indicati, sono infatti, discendenti diretti di paternità maternità Persona_1 Persona_2
cittadino italiano, nato a [...] il [...], come risultante Persona_3
dal Certificato di nascita (doc.3). Lo stesso, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, con tutte le variazioni ortografiche ovvero o rilasciato Persona_1 Persona_4 Persona_1
dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza,
Dipartimento Migrazioni, (doc.4), mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dal matrimonio fra il signor e la signora , Persona_1 Parte_5
occorso in data 31.01.1869 (doc. 5), nasceva, in data 08.09.1880, (doc.6), titolare della Persona_5
cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano. Dal matrimonio occorso in data 28.08.1907
(doc.7) fra e la signora nasceva, in data 27.09.1909, nasceva Persona_5 Persona_6
(doc.8), titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano, il quale Persona_7
( ), in data 19.09.1931 contraeva matrimonio con (doc.9) dalla cui unione Persona_7 CP_2
nasceva, in data 17.10.1946, (doc. 10), che contraeva matrimonio in data 19.07.1969 Persona_8
con (doc.11) dalla cui unione nascevano: 1) In data 23.07.1970 (doc. 12) Parte_4 Parte_4
(ricorrente), titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da madre cittadina, il quale in
[...]
data 01.07.2005 contraeva matrimonio (doc. 13) con , dalla cui unione Controparte_3 nascevano: 1.1) In data 22.03.1997 (doc.14) (ricorrente) 1.2) In data Parte_2
08.04.2008 (doc.15) ; 2) In data 26.12.1973 (doc. 16) Parte_6 Parte_1
(ricorrente), titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da madre cittadina, la quale in data
15.12.2006 (doc. 17) contraeva matrimonio con dalla cui unione Persona_9
Co nascevano: 2.1) in data 02.03.2011 (doc. 18) ; in data 29.11.2018 (doc. Parte_7
19) ; 3) In data 21.04.1980 (doc.20) (ricorrente), titolare Parte_8 Parte_3
della cittadinanza italiana in quanto nata da madre cittadina, dove dall'unione con
[...]
nasceva: 3.1) in data 23.01.2015 (doc. 21) . Persona_10 Parte_9
Nonostante la regolare notificazione degli atti, il è rimasto contumace. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Con nota del 26.2.2025 parte ricorrente ha precisato quanto segue: “- Il richiedente Parte_4
è nato a [...], e non (SP) come indicato nell'epigrafe del ricorso;
- La richiedente
[...]
è nata dall'unione tra e da Parte_2 Parte_4 Persona_11
, e non dal matrimonio tra e come indicato Pt_2 Parte_4 Controparte_3 erroneamente nel corpo del ricorso”.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che nato a [...] il [...] Persona_1
(doc. 3 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.).
La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Le spese processuali dovrebbero essere compensate tra le parti ma non è possibile disporre in tal senso in quanto l'amministrazione resistente è rimasta contumace.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
sono cittadini italiani. Parte_4
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 27.3.2025
Il giudice
Christian Colombo