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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/08/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4108 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 30.4.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Giorgia Senia
- attrice -
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sandro LE e
OR LE
- convenuta-
OGGETTO: responsabilità medica - azione risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 30.4.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 la deducendo che, durante l'intervento di colicistectomia Controparte_1 laparoscopica eseguito presso la predetta struttura in data 18.10.2018 dal dott.
aveva riportato ustioni di terzo grado sulla regione Persona_1 trocanterica sinistra, dove erano state posizionate le placche dell'elettrobisturi utilizzate nel corso dell'intervento; che, a causa delle ustioni riportate, nei tre mesi successivi all'intervento, era stata medicata e curata presso la Casa di Cura
1 s.r.l. e si era sottoposta a numerose visite mediche, anche specialistiche;
che, nonostante la cicatrizzazione delle ustioni a seguito dei trattamenti eseguiti, dalle stesse sono residuate due cicatrici di forma vagamente ovalare, riepitelizzate, arrossate e focalmente atrofiche;
che la cicatrice superiore misura 5 cm x 2,5 cm e quella inferiore 4 cm x 1,5 cm;
che residuano parestesie diffuse in corrispondenza delle cicatrici e dolenzia alla digitopressione.
L'attrice, sulla base di tali deduzioni, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, • previo accertamento della esclusiva responsabilità della convenuta , nella CP_1 causazione dei danni subiti dalla SI.ra , per l'effetto, per tutte le Parte_1 ragioni e causali di cui in premessa , condannare la convenuta , in persona del suo amministratore pro tempore, al risarcimento in favore di parte attrice della somma ritenuta di giustizia, in virtù della documentazione prodotta e anche all'esito degli accertamenti istruttori, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi, diretti ed indiretti, patrimoniali , fisici, biologici e morali , nessuno escluso o rinunciato , conseguenti il ricovero per cui è causa, nei limiti di valore di €26.000,00 ; in particolare, a titolo di danno biologico, così co e in narrativa individuato, per una
Invalidità Permanente da quantificarsi in relazione al parametro del danno biologico , oltre a titolo di Invalidità Temporanea sofferta (Ita e Itp) , così come risultante dagli accertamenti a mezzo CTU medico legale che sin dora si richiede, comunque nei limiti di valore su indicati;
a titolo di danno morale, danno quest'ultimo che, tenuto conto della età del danneggiatto e della gravità delle lesioni subite, delle conseguenze che le stesse hanno avuto sulla persona del danneggiato, della durata e del tipo di cure eseguite, nel caso in esame, tale voce di danno, non potrà essere inferiore ad ½ del danno biologico accertato;
per le evidenti ripercussioni di carattere esistenziale , dovrà operarsi la opportuna maggiorazione del punto di invalidità ritenuta di giustizia .Infine, a titolo di danno patrimoniale, per le spese mediche che sino ad ora sostenute, oltre quelle che si rendono prevedibili e necessarie per il futuro, il tutto , sempre nei limiti di valore di
€26.000,00 con interessi legali dal dì dell'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge. • In ogni caso, con il favore delle spese di lite, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge”.
2 Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di cui in narrativa: - In via preliminare, fissarsi altra udienza e autorizzare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la chiamata in causa del dott. - in via preliminare e pregiudiziale, Persona_1 dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità dell'atto di citazione, ai sensi della legge
69/2009 e della legge 8 marzo 2017 n. 24; - nel merito, rigettare le domande tutte di parte avversa in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque assolutamente non provate;
nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse richieste: -
Accertare e dichiarare la responsabilità medica del dott. , terzo Persona_1 tenuto a manlevare la da qualsiasi pagamento a qualsivoglia titolo Controparte_1 dovuto alla SI.ra e, per l'effetto condannare il dott. Parte_1 Per_1
a risarcire i danni tutti riconosciuti in favore di parte attrice per i fatti per
[...] cui causa, mandando comunque esente da ogni responsabilità e/o onere anche economico la convenuta Con vittoria di spese e competenze Controparte_1 professionali del presente giudizio, oltre 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Rigettata la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo con ordinanza del 10.2.2020, la causa, istruita con prova orale, documentale e c.t.u. medico-legale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30.4.2025.
2. In via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di nullità e/o inammissibilità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta, fondata sul fatto che l'attrice ha introdotto il presente giudizio con atto di citazione, anziché con ricorso, in base al previgente art. 702-bis c.p.c.
L'eccezione deve essere disattesa tenuto conto che l'art. 8 l. n. 24/2017 (cd. legge
Gelli-Bianco), ratione temporis applicabile, ha introdotto, quale condizione di procedibilità per la domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, il preliminare espletamento del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. (comma 1), fatta salva la possibilità di esperire, in via alternativa, il procedimento di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis del d.lgs. n. 28/2010 (comma 2).
Il successivo comma 3 dell'articolo 8 disciplina unicamente rapporti tra il giudizio di accertamento tecnico preventivo e il successivo giudizio di merito disponendo che, ove la parte abbia deciso di assolvere alla condizione di procedibilità
3 avvalendosi del procedimento di cui all'art. 696-bis c.p.c., il successivo giudizio di merito deve essere introdotto nelle forme del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (ratione temporis vigente).
Dal tenore letterale della norma in esame è chiaro che il legislatore ha inteso vincolare la parte all'introduzione del giudizio di merito nelle forme del ricorso nella sola ipotesi in cui la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta ricorrendo al procedimento di accertamento tecnico preventivo e non anche quando sia stato attivato il procedimento di mediazione, nel qual caso la parte ha facoltà di introdurre il giudizio di merito con atto di citazione o con ricorso.
Nel caso di specie, la parte attrice ha soddisfatto la condizione di procedibilità di cui all'art. 8 l. cit., nella versione ratione temporis applicabile, avendo avviato il procedimento di mediazione, che si è definito con esito negativo per mancata adesione della come da verbale di mediazione in atti (cfr. Controparte_1 allegato n. 9 alla citazione).
A quanto sopra consegue il rigetto dell'eccezione di nullità formulata dalla convenuta.
3. Tanto precisato in via preliminare, si ritiene che le domande proposte da
[...]
nei confronti della debbano essere accolte nei limiti Pt_1 Controparte_1 che seguono.
L'attrice ha richiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito dell'intervento di colecistectomia laparoscopica, eseguito in data 18 ottobre 2018 dal dott. presso la A fondamento della sua Persona_1 Controparte_1 pretesa risarcitoria, l'attrice ha dedotto che, al termine dell'operazione, ha riscontrato due ustioni di terzo grado nella regione trocanterica sinistra. Tali lesioni, assenti al momento del ricovero e prima dell'intervento, sono state attribuite all'uso delle placche dell'elettrobisturi impiegate durante l'intervento.
Tale prospettazione permette di inquadrare l'ipotizzata responsabilità nell'alveo della responsabilità contrattuale, trovando applicazione l'art. 7 l. 24/2017 (c.d. legge , il quale prevede che la struttura sanitaria, pubblica o CP_2 privata, la quale, nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde delle loro condotte colpose o dolose ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c.
4 Da tale inquadramento deriva che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c. ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura e, ai sensi dell'art. 1228
c.c., ove siano dipesi dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale (Cass. n.
13953/2007).
3.1. La qualificazione come contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria incide inevitabilmente sull'individuazione dei criteri che presiedono la ripartizione dell'onere probatorio in ambito contrattuale.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'attore, paziente danneggiato, deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale), l'insorgenza di una nuova patologia o l'aggravamento della patologia (evento danno) e la relazione causale tra l'evento di danno e l'azione o l'omissione della struttura, mentre spetta alla struttura sanitaria, ove il danneggiato abbia assolto al proprio onere probatorio, dimostrare la non imputabilità dell'azione o dell'omissione fornendo la prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile secondo l'ordinaria diligenza (Cass. n. 27151/2023;
Cass. n. 21511/2024; Cass. n. 18392/2017).
Con riguardo al profilo dell'accertamento del nesso causale, la giurisprudenza più recente ha chiarito che nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Dunque, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (cfr. Cass. n. 26700/2018; Cass. n.
18392/2017). Ne consegue che "la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerta la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di
5 onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria
l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile" (Cass. n. 26700/2018; Cass. n.
18392/2017; Cass. n. 26824/2017; Cass. n. 29315/2017).
Sostanzialmente, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno (Cass. n. 3704/2018), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
In tale direzione, si è precisato che “L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico” (Cass. n. 5922/2024).
3.2. Applicando gli anzidetti principi al caso di specie, si rileva che è incontestato nonché documentalmente provato il contratto tra l'attrice e la struttura sanitaria
(cfr. cartella clinica – all. n. 1 alla citazione e n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta).
6 L'istruttoria ha, altresì, confermato la presenza di un danno e la sua riconducibilità eziologica alla condotta della struttura sanitaria e dell'equipe medica.
In primo luogo, la parte convenuta non ha contestato che, durante l'intervento chirurgico del 18 ottobre 2018, la paziente abbia subito due ustioni. La divergenza riguarda unicamente la qualificazione delle ustioni come di terzo grado.
In secondo luogo, le prove documentali, ovvero le cartelle cliniche depositate da entrambe le parti, confermano che, al momento del ricovero (17 ottobre 2018) e immediatamente prima dell'operazione, la paziente non presentava le ustioni. Le lesioni, pertanto, si sono manifestate nel corso dell'intervento chirurgico.
In particolare, l'analisi della sezione "esame dei singoli organi e apparati" della cartella clinica, relativa al momento del ricovero e precedente all'intervento chirurgico, non fa menzione alcuna della presenza di ustioni sul corpo della paziente. Ciò esclude in modo perentorio che le lesioni fossero preesistenti all'operazione. Inoltre, il diario clinico, in data 18 ottobre 2018 (giorno dell'intervento), attesta esplicitamente che, "al momento della rimozione dei teli", sono state riscontrate ustioni in corrispondenza delle piastre del bisturi elettrico.
Questo dato viene ulteriormente confermato dalla sezione "descrizione intervento" della stessa cartella clinica, dove si specifica che la paziente ha ricevuto medicazioni in sala operatoria per le ustioni appena manifestatesi.
La riconducibilità delle ustioni all'esecuzione dell'intervento chirurgico è stata, altresì, corroborata dalle deposizioni dei testimoni di parte attrice.
La teste , sorella dell'attrice, all'udienza del 19.4.2022, ha riferito Testimone_1 le seguenti circostanze: “Conosco la circostanza in quanto ero in camera della clinica ad attendere mia sorella che usciva dalla sala operatoria. Appena uscita ho alzato il lenzuolo e mi sono accorta che aveva delle ferite con cerotti grandi che emettevano sangue posizionati sulla coscia sinistra. Poi ho chiesto spiegazioni al personale sanitario e mi hanno risposto che c'era stato un problema con elettrobisturi in sala operatoria durante intervento. Preciso che prima di entrare in sala operatoria mia sorella non aveva alcuna ustione sulla coscia. Non so il nome del personale sanitario con cui ho parlato, c'era la caposala e poi è arrivato il Dott.
e a mia domanda mi ha confermato che c'era stato un problema con Per_1 elettrobisturi in sala operatoria. Io non ero presente ma mi è stato spiegato da
7 diversi medici che c'era stato un problema con le placche dell'elettrobisturi”. Tes_2
, coniuge dell'attrice, all'udienza del 11.11.2022, ha rilasciato la seguente
[...] deposizione: “quando mia moglie è tornata dalla sala operatoria ho alzato lenzuolo
e ho visto che aveva delle ustioni sulla gamba sinistra con delle garze ivi posizionate in quanto le lesioni erano sanguinanti. Ho chiamato infermiera la quale mi ha spiegato che c'era stato un incidente in sala operatoria con l'elettrobisturi e le sue piastre” (…) “Preciso che quando ho alzato il lenzuolo che copriva le gambe di mia moglie, era perché lei si lamentava del dolore alla gamba”.
Pur essendo i testimoni escussi legati alla paziente da rapporti personali (sorella e marito), l'attendibilità delle loro dichiarazioni non può essere posta in discussione. Tale attendibilità è supportata da due elementi fondamentali: a) le testimonianze trovano pieno riscontro nella cartella clinica, documento redatto dal personale sanitario della struttura convenuta;
b) il rapporto di parentela dei testimoni con l'attrice giustifica la loro presenza nella struttura il giorno dell'intervento e, di conseguenza, la loro diretta conoscenza dei fatti.
Le testimonianze raccolte hanno confermato che al termine dell'intervento di colecistectomia la presentava due ustioni, assenti al momento del ricovero. Pt_1
Tali lesioni sono state causate dalle piastre dell'elettrobisturi e sono state trattate direttamente in sala operatoria. Questa circostanza, in perfetta sintonia con le annotazioni della cartella clinica, rappresenta inequivocabilmente il nesso di causalità tra l'operato della struttura sanitaria e il danno subito dalla paziente.
Pertanto, l'insieme delle prove documentali e testimoniali converge in modo univoco nell'attestare la responsabilità della struttura sanitaria per le lesioni subite dalla paziente.
La riconducibilità delle lesioni alle placche dell'elettrobisturi è, altresì, comprovata dalla relazione medico-legale dei consulenti dell'ufficio. La relazione peritale, immune da vizi logici e metodologici, si fonda su un'analisi accurata e obiettiva di tutta la documentazione in atti. Le conclusioni dei c.t.u., pertanto, risultano pienamente condivisibili e confermano in modo inconfutabile il nesso causale tra l'utilizzo dell'elettrobisturi e il danno biologico subito dalla paziente.
Innanzitutto, i consulenti dell'ufficio hanno accuratamente descritto le lesioni riportate dall'attrice, rilevando che: “Sede anatomica delle lesioni è la coscia sinistra, superficie laterale alta, in prossimità della salienza del grande trocantere.
Sono evidenti due lesioni cicatriziali di forma irregolarmente ovalare: una prima
8 localizzata al di sopra del grande trocantere misura cm 3x2 con asse maggiore leggermente inclinato in basso ed in avanti;
la seconda più caudale a circa 12 cm dalla precedente sempre sulla faccia laterale della coscia sinistra che misura cm
6x4 disposta più orizzontalmente con asse maggiore orientato in senso antero- posteriore. Entrambe le cicatrici si presentano pianeggianti, leggermente affossate come da riduzione dello stato di derma sottostante, con margini irregolari, di colorito più chiaro alla periferia e dicolorito roseo più intenso al centro. Al tatto entrambe le cicatrici appaiono ipoelastiche, dure nella porzione centrale. La digito pressione non evoca dolore, ma suscita parestesie sulla cute circostante”.
Si ritiene pienamente condivisibile la consulenza tecnica d'ufficio nella parte in cui ha statuito la responsabilità della convenuta sulla base dei seguenti rilievi:
“Nell'evidenza che le lesioni sono state provocate da un parziale distacco della placca dell'elettrobisturi e che il sistema di allarme dell'apparecchio usato non ha funzionato adeguatamente non avendo emesso segnali di avviso sonori o visivi, né avendo interrotto il flusso corrente, emerge una generica responsabilità della
[...]
e del personale da questa preposto al controllo ed alla manutenzione degli CP_1 apparecchi elettromedicali. L'esecuzione o l'adeguatezza di tali controlli avrebbe consentito di evitare la produzione del danno lamentato dalla sig.ra ” Parte_1
(cfr. pagg.10- 11 della c.t.u.).
In considerazione di quanto emerso, i consulenti dell'ufficio hanno concluso che
“Le lesioni sopra descritte sono integralmente compatibili con esiti cicatriziali di lesioni da calore, più precisamente di ustioni di terzo grado provocate dal passaggio di corrente elettrica nella zona di applicazione dell'elettrodo neutro (piastra) del bisturi elettrico”.
La conclusione dei c.t.u. non è inficiata dal documento "Verifiche di sicurezza elettrica Villa Gioia 2018", depositato dalla convenuta (cfr. all. n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta). Tale atto, recante la data del 3 agosto 2018 e relativo a un test eseguito il 6 luglio 2018 su un elettrobisturi, non possiede un'efficacia probatoria tale da escludere la responsabilità della struttura sanitaria per i seguenti motivi: a) il documento non prova che l'elettrobisturi testato sia lo stesso impiegato nell'intervento chirurgico che ha causato le ustioni;
b) la verifica risale a circa tre mesi prima dell'intervento e, soprattutto, attesta solo la funzionalità dell'elettrobisturi, senza fornire alcuna informazione sulle sue parti accessorie
(come le piastre), che sono state identificate come causa diretta delle lesioni.
9 Pertanto, il documento risulta inidoneo a smentire il nesso causale tra la condotta della convenuta e il danno subito dall'attrice, come accertato in sede di consulenza tecnica.
L'inefficacia probatoria del documento di verifica, finalizzato a dimostrare il corretto funzionamento dell'elettrobisturi, è ulteriormente confermata dalle considerazioni dei consulenti dell'ufficio in merito alle corrette modalità di utilizzo dello strumento chirurgico, avendo gli stessi precisato che: “Prima di procedere a qualunque utilizzo degli apparecchi chirurgici ad alta frequenza, è necessario sottoporli a controllo unitamente ai rispettivi accessori. E' consigliato effettuare i seguenti accertamenti: Effettiva corrispondenza tra l'apparecchio e i relativi accessori - Integrità e completezza degli accessori - Accertamento del fatto che i connettori e i cavi non presentino danni esternamente rilevabili - Accertamento – prima dell'utilizzo – del fatto che l'isolamento degli strumenti endoscopici per i quali
è prevista l'applicazione di corrente AF sia in perfette condizioni. Non usare mai strumenti difettosi. - Verifica del corretto funzionamento del circuito di monitoraggio relativo all'elettrodo neutro (accertarsi che qualora si stacchi il connettore, venga generato un segnale di allarme ottico e acustico) - Verifica del corretto funzionamento dei display ottico e acustico durante la fase di erogazione di potenza ad alta frequenza. - Accertamento del fatto che l'apparecchio sia stato regolato sul livello minimo di potenza AF prima di procedere alla disattivazione allo scopo di evitare che si applichi inavvertitamente o incautamente un livello di potenza eccessivo in seguito alla riattivazione dell'apparecchio” (cfr. pag. 7 c.t.u.).
In sostanza, i consulenti dell'ufficio hanno messo in evidenza che l'onere di accertare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e di tutti i suoi accessori, incluse le piastre, ricade sui sanitari immediatamente prima dell'intervento.
Questo dovere di diligenza imponeva un controllo pre-operatorio, come dettagliato dai c.t.u. a pagina 7 della loro perizia. Pertanto, la documentazione prodotta dalla convenuta non solleva la struttura dalla sua responsabilità, in quanto non prova la diligente verifica dello strumento al momento dell'utilizzo.
Anche volendo attribuire una pur minima rilevanza probatoria alla scheda di verifica depositata, tale documento non esime la struttura sanitaria dalla sua responsabilità. Infatti, il documento attesta solamente la funzionalità dello strumento in un momento precedente all'intervento, ma non esclude la possibilità
10 di malfunzionamenti successivi o che l'elettrobisturi, seppur integro, sia stato utilizzato in maniera impropria o errata.
Sotto questo profilo, a seguito di un'analisi complessiva degli accertamenti dei consulenti tecnici d'ufficio, il tribunale ritiene che la responsabilità della struttura sanitaria sia ascrivibile, non solo per il malfunzionamento dell'elettrobisturi, ma anche alla condotta del personale medico che ha posizionato in modo negligente o imperito le placche dello strumento, causando così le ustioni alla paziente.
In ordine a tale aspetto della vicenda, i consulenti dell'ufficio hanno premesso che: “nel caso in cui gli elettrodi non siano opportunamente isolati, essi possono fungere da elemento di trasmissione per la corrente attraverso percorsi addizionali.
Sono inoltre ben noti gli effetti indesiderati di ustione nella zona specifica di applicazione dell'impugnatura e della piastra di riferimento nel caso vengano utilizzate correnti troppo alte rispetto alla effettiva necessità di impiego. Sono altresì segnalati casi di ustioni che si possono verificare a causa di elettrodi, ivi compresa la piastra, non a perfetto contatto con la cute del paziente e nel caso in cui vengano, per di più, bagnati da liquidi conduttivi che creano un cammino alternativo alla corrente ad alta intensità, riuscendo così a provocare effetti dannosi anche in distretti non a diretto contatto con gli elettrodi stessi. (…) L'elettrodo neutro dell'apparecchio chirurgico ad alta frequenza deve essere applicato con cautela e in modo sicuro. A tale scopo è necessario prestare attenzione a quanto segue: -
L'elettrodo neutro deve essere applicato il più vicino possibile al campo operatorio. -
L'elettrodo neutro deve essere applicato al corpo del paziente in modo tale che esso possa aderirvi con tutta la sua superficie;
evitare inoltre di applicare l'elettrodo neutro in corrispondenza delle sporgenze ossee. - La zona interessata dall'applicazione dell'elettrodo deve essere pulita e sgrassata prima di effettuare il collegamento dello strumento stesso;
se necessario, eliminare i peli che potrebbero alterare il contatto” (pagg.
6-7 c.t.u.).
Sulla base di tali premesse, i consulenti dell''ufficio hanno evidenziato che: “La sede anatomica scelta per il caso in esame - la superficie laterale della coscia sinistra - risulta corretta perché' in prossimità del sito chirurgico, ma al tempo stesso inadeguata per la tenuta della piastra. Lo studio delle lesioni è del tutto compatibile con un distacco parziale della piastra dalla superficie cutanea che ha condotto ad un innalzamento della densità di corrente trasmessa e quindi un aumento della temperatura che ha prodotto le ustioni delle quali oggi constatiamo
11 gli esiti. (…) Maggiore addebito potrebbe sollevarsi nei confronti del personale infermieristico di sala operatoria che avrebbe potuto limitare il rischio di lesioni applicando in modo adeguato l'elettrodo neutro al fine di ottenerne il corretto funzionamento”.
È stato, quindi, accertato che l'evento lesivo è stato causato anche da un posizionamento negligente o imperito delle placche dello strumento, ovvero dalla mancata osservanza delle regole di diligenza e prudenza richieste nell'uso del bisturi elettrico. Tale negligenza nell'esecuzione dell'intervento integra pienamente la colpa professionale chirurgo operatore ed alla sua equipe, e di conseguenza, la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c.
Alla luce di quanto emerso, non si condivide la conclusione dei c.t.u. secondo cui la responsabilità per i fatti di causa sarebbe ascrivibile unicamente alla struttura sanitaria.
Alla luce delle osservazioni che precedono, si reputano fondati i profili di responsabilità addebitati alla struttura sanitaria e, in particolare, il nesso di causalità sussistente tra le condotte colposa sopra descritte e i danni lamentati dall'odierna attrice.
Così assolto, da parte di quest'ultima, l'onere probatorio avente ad oggetto il segmento della causalità costitutiva, si rileva che, invece, la convenuta non è riuscita ad individuare compiutamente la causa dell'impossibilità della prestazione, ad essa non imputabile, né che l'inesatto adempimento fosse stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, ragion per cui la domanda proposta nei suoi confronti va senz'altro accolta, sebbene non negli stessi termini richiesti dall'attrice.
4. Passando alla valutazione dei danni, si accolgono le valutazioni medico-legali espresse nella consulenza tecnica d'ufficio, che ha dato atto della presenza di
“due lesioni cicatriziali di forma irregolarmente ovalare: una prima localizzata al di sopra del grande trocantere misura cm 3x2 con asse maggiore leggermente inclinato in basso ed in avanti;
la seconda più caudale a circa 12 cm dalla precedente sempre sulla faccia laterale della coscia sinistra che misura cm 6x4 disposta più orizzontalmente con asse maggiore orientato in senso antero- posteriore. Entrambe le cicatrici si presentano pianeggianti, leggermente affossate come da riduzione dello stato di derma sottostante, con margini irregolari, di colorito più chiaro alla periferia e dicolorito roseo più intenso al centro. Al tatto
12 entrambe le cicatrici appaiono ipoelastiche, dure nella porzione centrale. La digito pressione non evoca dolore, ma suscita parestesie sulla cute circostante”.
Con riferimento alla quantificazione del danno, i c.t.u. hanno accertato che: “In considerazione della giovane età e del sesso della perizianda, il danno estetico riveste un'importanza maggiore e può essere quantificato in un danno biologico permanente del 3 % (tre per cento). Tale danno è da considerare permanente e non
è suscettibile di miglioramenti. La durata della malattia è stata di 30 (trenta) giorni di invalidità temporanea al 75% (settantacinque per cento) ed ulteriori 30 (trenta) giorni di invalidità al 50% (cinquanta per cento).
Trattandosi di una lesione dell'integrità psicofisica della persona di lieve entità, suscettibile di accertamento medico-legale, ai fini della valorizzazione monetaria del danno non patrimoniale patito dall'attrice si deve aver riguardo ai parametri richiamati dal disposto di cui all'art. 139, d.lgs. n. 209/2005, cui rinvia l'art. 7, l.
n. 24/2017.
Tenuto conto dell'età dell'attrice alla data dell'evento lesivo (35 anni), alla stessa può riconoscersi un danno non patrimoniale così determinato:
a) danno biologico permanente euro 3.034,71;
b) invalidità temporanea parziale al 75 %: euro 1.264,05;
c) invalidità temporanea al 50 %: euro 842,70.
Ne consegue il riconoscimento di euro 5.141,46, a titolo di danno non patrimoniale.
Tale importo deve essere devalutato al momento dell'evento (18.10.2018) e rivalutato di anno in anno (cfr. Cass. s.u. n. 1712/1995), sino alla presente pronuncia.
L'ammontare complessivo del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico ammonta ad euro 5.675,46. Dopo la liquidazione del danno compiuta con la pronuncia saranno invece dovuti unicamente interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., trattandosi di un credito di valuta.
A tale somma, va aggiunto l'importo di euro 152,00 a titolo di spese mediche sostenute, come documentate in atti (cfr. all. n. 10 alla citazione), ritenute congrue dai consulenti d'ufficio, ed euro 1.564,00 a titolo di spese per l'attività espletata dal c.t.p. e acconto versato ai c.t.u. (cfr. allegati alla memoria di discussione depositata il 18.12.2024).
13 In considerazione delle qualità individuali e dell'età del danneggiato e in assenza dell'allegazione e prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione standardizzata, questo giudice non ritiene applicabile alcuna percentuale di aumento per la personalizzazione del danno biologico, dato che l'attrice non ha allegato né provato circostanze afferenti al cambiamento del proprio stile di vita e/o all'impossibilità di svolgere specifiche attività esplicative della propria personalità.
Quanto al risarcimento del danno morale, è importante evidenziare che, secondo la S.C., sebbene sia oramai chiaro che il danno morale costituisce una componente autonoma del danno alla persona che è sempre da valutare, “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale
(Cass. n. 13383/2025; Cass. n. 5547/2024).
Nel caso che ci occupa, l'attrice non ha offerto alcuna prova relativa al fatto che l'evento denunciato gli abbia provocato anche un c.d. danno morale, declinabile come dolore, vergogna, disistima di sé, paura e disperazione, mancando elementi di prova o l'allegazione di circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico, attestanti una particolare afflizione intesa come sofferenza transeunte collegata alla causazione dei danni per cui è causa. Sul punto l'attrice non ha nemmeno articolato richieste istruttorie.
Pertanto, all'attrice non può essere riconosciuto un ulteriore importo per il risarcimento del danno morale.
5. Le spese del presente di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01 - 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata
(fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione, fase decisoria), con l'applicazione dei valori medi, sono poste a carico della convenuta, in base al principio di soccombenza, così come le spese di c.t.u..
6. La mancata partecipazione della senza giustificato motivo, Controparte_1 al procedimento di mediazione comporta la condanna della convenuta al
14 versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010, nella versione ratione temporis vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda della parte attrice;
2) condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 5.675,46, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo;
3) condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 1.716,00 per le causali indicate in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della parte attrice che liquida in euro 264,000 per spese vive e in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e cpa;
5) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte convenuta;
6) condanna la parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi del previgente art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010.
Cassino, 11 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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