Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
Sezione Minorenni
nelle persone dei Magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente relatore dott. Luisa Poppi Consigliere
dott. Annarita Donofrio Consigliere
dott. Francesca Primi Consigliere Onorario
dott. Fabio Gambetti Consigliere Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1379 del Ruolo Generale dell'anno
2024, tra
nata il [...] in [...] e attualmente residente in Parte_1
Modena via Viterbo 74 (CF ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._1
Claudia Guidetti.
appellante e
nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1
dal curatore speciale Avvocato Stefania Malagodi (CF ), C.F._2
autodifeso ex art. 86 c. p. c.
, con sede Controparte_2
- appellati -
CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Con sentenza n. 43/2024 del 18 gennaio- 8 marzo 2024, il Tribunale per i Minorenni
dell'Emilia Romagna ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore Controparte_1
, nata a [...] il [...],5 confermando la nomina del Tutore e disponendo
[...]
il collocamento della minore presso l'attuale famiglia affidataria a scopo adottivo, con interruzione dei rapporti giuridici con la madre e i parenti.
Il Tribunale, sulla scorta degli elementi raccolti nel corso della lunga istruttoria, ha evidenziato che doveva considerarsi negativa la prognosi di recupero, da parte di , Parte_1
della genitorialità in tempi compatibili con le esigenze della minore, pur se nel tempo poteva essere flebilmente giunta, anche grazie all'esempio della famiglia affidataria e all'impulso educativo del Servizio Sociale, una sorta di presa di coscienza delle proprie fragilità genitoriali e una disponibilità- motivazione ad un cambiamento, i cui tempi restavano ad oggi non compatibili con le tappe evolutive e le necessità della bambina, laddove quest'ultima aveva bisogno di un contesto idoneo alle sue esigenze, pur desiderando senz'altro, a suo modo, di mantenere un legame con la mamma, sia pure al fine di condividere momenti ludici e ricevere regali e giochi in contesti protetti, quale espressione del bisogno di mantenere i contatti con la propria famiglia di origine all'interno di una cornice rassicurante e protetta. Non erano emerse risorse parentali disponibili ad accogliere la minore o a prestarle ausilio, posto che nessun parente aveva mai avanzato una formale istanza di affidamento della bambina. Alla luce,
dunque, delle risultanze istruttorie e della valutazione effettuata dal Servizio Socio Sanitario,
pag. 2/25 che era reputata pienamente condivisibile in quanto effettuata mediante criteri oggettivi,
imparziali e scientifici e all'esito di molteplici interventi di sostegno finalizzati a consentire alla madre il pieno recupero della funzione genitoriale e ad evitare l'allontanamento della minore dalla famiglia di origine, poteva ritenersi accertata la condizione di abbandono completo e non reversibile di . In proposito, occorreva evidenziare che la Controparte_1
giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che la situazione di abbandono, che ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983 era presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, comportando il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, era configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accertasse l'inadeguatezza dei genitori biologici e dei parenti entro il quarto grado, con rapporti significativi, a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare
"situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisse o ponesse in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (Cass.Sez. 1,
Sentenza n. 1838 del 26/01/2011; Cass. Sez. 1, n. 18563 del 29/10/2012; Cass. Sez. 1 -,
Sentenza n.22589 del 27/09/2017; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 11171 del 23/04/2019 (Rv.
653573 - 01); per i parenti entro il quarto grado con rapporti significativi, cfr. Cass. citate n.
11284/2014 e n. 16280 del 16/07/2014). La Legge n. 184 del 1983, all'art. 1, affermava il diritto del minore a vivere e crescere nella propria famiglia, ma solo fino a quando ciò non comportasse un'incidenza grave ed irreversibile sul suo sviluppo psicofisico e l'art. 8 della stessa pag. 3/25 legge definiva la situazione di abbandono come mancanza di assistenza materiale e morale;
invero, “il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine,
considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1
della legge 4 maggio 1983, n. 184. Ne consegue che il giudice di merito deve, prioritariamente,
verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere
situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quand'anche in base
ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro
tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è
legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6137
del 26/03/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7391 del 14/04/2016; Cass., 14 giugno 2012, n. 9769 ;
Cass. 26 gennaio 2011, n. 1839; Cass. N.17711/2015). In tale quadro, doveva ribadirsi anche l'irrilevanza delle mere espressioni di volontà da parte dei genitori, ove prive di qualsiasi concreta prospettiva e quindi non idonee al superamento dello stato di abbandono (Cass. 17
luglio 2008 n. 16795; Cass.n.5095/2014). Infine, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, doveva fondare il suo convincimento su indagini riferite alla situazione presente e non passata. A tal fine, non era sufficiente la positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori o dei parenti entro il quarto grado con rapporti significativi, ma occorreva anche osservare con attenzione lo stato psicologico ed evolutivo della minore (Cass. Sez. I n.24445/2015; Cass. Sez.
I 22933/2017), che aveva riportato un significativo miglioramento nella sua crescita ed evoluzione presso gli attuali affidatari. Gli elementi raccolti, valutati alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, integravano una obiettiva situazione di abbandono e non consentivano ad oggi di formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine alla possibilità
pag. 4/25 di recupero di una funzione genitoriale minimale, quantomeno in tempi compatibili con le indilazionabili esigenze evolutive della minore. Non emergevano, infatti, per il futuro,
possibilità di cambiamento, nonostante gli aiuti del Servizio e gli interventi di supporto offerti alla madre, nel tempo di fatto rifiutati, e di recupero delle funzioni e capacità genitoriali da parte della medesima. Doveva, pertanto, essere dichiarato lo stato di adottabilità della minore, della quale doveva disporsi la collocazione presso l'attuale famiglia affidataria a scopo adottivo e l'interruzione dei rapporti giuridici con la madre e i parenti. Tale pronuncia, propedeutica all'adozione legittimante e piena, non escludeva che in fatto e in concreto il Tutore prima e successivamente i genitori affidatari/adottivi (con l'ausilio del servizio sociale in entrambi i casi) potessero consentire la frequentazione di fatto tra la minore e la madre biologica in forma protetta e con la cadenza di alcuni incontri all'anno. Detta sottile apertura trovava giustificazione nella circostanza che la bambina aveva vissuto dalla nascita e fino al 2019 con la madre e conservava un legame affettivo (più ludico) con la donna, che rappresentava una risorsa importante per la costruzione della storia della sua origine e della sua identità. La conservazione del legame affettivo non significava anche conservazione del legame giuridico;
sul punto, la
Corte Costituzionale, nella sentenza interpretativa di rigetto 183/2023, aveva chiarito che “l'art.
27 della legge n. 184 del 1983 regola gli effetti dell'adozione piena. L'istituto, per un verso,
comporta l'acquisizione da parte dell'adottato dello status di figlio nato nel matrimonio degli
adottanti, per un altro verso, il terzo comma dell'art. 27 – la disposizione oggetto delle odierne
censure – determina la cessazione dei «rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i
divieti matrimoniali»”. L'adozione (piena) introdotta nel 1983 aveva inteso, dunque, riprodurre,
con la massima fedeltà possibile, gli effetti propri della filiazione che scaturiva dalla nascita nel matrimonio, così concependo l'istituto nei termini di una sorta di rinascita per il minore. La
pag. 5/25 legge spezzava i legami familiari con chi aveva determinato l'abbandono e assicurava al minore una nuova famiglia, erigendo – nella sua impostazione originaria – un muro divisorio tra i due nuclei familiari, tale da avvolgere nella segretezza la genesi adottiva della filiazione;
l'art. 28
escludeva, nelle attestazioni di stato civile concernenti l'adottato, ogni possibile riferimento alla paternità o alla maternità biologiche o all'avvenuta adozione, e imponeva all'ufficiale di stato civile, all'ufficiale di anagrafe e a qualsiasi altro ente pubblico o privato di rifiutarsi di fornire informazioni da cui si potesse inferire l'adozione, salva espressa autorizzazione dell'autorità
giudiziaria e salvo che la richiesta provenisse dall'ufficiale dello stato civile, per verificare se sussistessero impedimenti matrimoniali. L'art. 73 sanzionava penalmente, al primo comma,
«chiunque, essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta
a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi
modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione» (espressione poi modificata in quella di «figlio adottivo» dall'art. 100, comma 1, lettere cc, del decreto legislativo 28 dicembre
2013, n. 154, recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219») e, al terzo comma, «chi fornisce tali
notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del Tribunale per i
Minorenni».
Il Giudice di prime cure ha, ancora, evidenziato:
-che la Corte Costituzionale citata aveva aggiunto che “a fronte di tale originario quadro
normativo, l'evoluzione sociale e il dato dell'esperienza maturata con l'applicazione della
disciplina, unitamente alle sollecitazioni provenienti dalla Corte EDU, oltre che da questa
Corte e dal diritto vivente, hanno indotto il legislatore a rivedere, negli anni, l'assunto in base
al quale l'adozione, in quanto auspicata rinascita del minore, debba immancabilmente
pag. 6/25 implicare una radicale cancellazione del passato. A tal riguardo, è doveroso segnalare,
anzitutto, le integrazioni apportate all'art. 28 della legge n. 184 del 1983 dalla legge n. 149 del
2001. La riforma ha introdotto, al comma 1, il diritto del minore adottato a essere «informato
di tale sua condizione» dai genitori adottivi, che «vi provvedono nei modi e termini che essi
ritengono più opportuni». Inoltre, con i nuovi commi 4 e seguenti, il medesimo articolo
consente ai genitori adottivi di avere «informazioni concernenti l'identità dei genitori
biologici», previa autorizzazione del tribunale per i minorenni e sempre che sussistano «gravi e
comprovati motivi». Al contempo, il novellato art. 28 permette all'adottato, che abbia raggiunto
l'età di venticinque anni, o, se sussistono «gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute
psico-fisica», all'adottato maggiorenne, di accedere a informazioni che riguardano la sua
origine e l'identità dei genitori biologici”;
-che «il processo di valorizzazione del diritto all'identità personale» aveva, dunque, condotto all'affermazione del diritto del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, quale “elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della
persona”;
-che, sempre nel solco di una crescente attenzione all'identità personale del minore, in specie nella prospettiva che guardava alla continuità delle relazioni affettive, si collocava poi la successiva riforma della legge n. 184 del 1983, introdotta con la legge 19 ottobre 2015, n. 173
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare);
-che, anche a livello legislativo, si era affermata l'idea che lo sviluppo della personalità del minore abbandonato non richiedesse, sempre e di necessità, una radicale cancellazione del passato, per quanto complesso e doloroso;
pag. 7/25 -che la giurisprudenza aveva, peraltro, maturato una consapevolezza sempre più profonda della varietà di situazioni che potevano riguardare la condizione del minore e della necessità di non separarlo, ove possibile, dal suo nucleo familiare d'origine;
-che tale esigenza era, del resto, costantemente ribadita anche dalla giurisprudenza della Corte
EDU che, nell'ascrivere la tutela delle relazioni parentali al rispetto della vita familiare (art. 8
CEDU), sottolineava la connotazione residuale di soluzioni vòlte a spezzare ogni legame del minore con la famiglia d'origine, rilevando come la scissione di una famiglia costituisse una ingerenza gravissima, che doveva essere fondata su considerazioni ispirate all'interesse del minore e aventi un peso e una solidità sufficienti a giustificare un tale effetto;
-che il diritto vivente, non insensibile alle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della
Corte EDU, aveva ricercato, anzitutto, soluzioni ulteriori rispetto alla pura alternativa tra affidamento e adozione piena, perseguendo la finalità di fornire una appropriata tutela alle situazioni che si collocavano tra la temporanea carenza di un adeguato ambiente familiare e il puro stato di abbandono (Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanze 23 giugno 2022,
n. 20322; 15 dicembre 2021, n. 40308; 22 novembre 2021, n. 35840; 25 gennaio 2021, n. 1476
e 13 febbraio 2020, n. 3643);
-che, in presenza del cosiddetto semi-abbandono del minore, dovuto soprattutto a dipendenze ovvero a patologie fisiche o psichiche dei genitori, spesso unite a difficoltà economiche e lavorative, la giurisprudenza aveva sperimentato un nuovo modello di adozione, quella “mite” ai sensi dell'art.44 lett. d L.n.184/1983, che, proprio in quanto gemmata dall'adozione in casi particolari, vedeva persistere i legami giuridici con la famiglia biologica;
-che, in una direzione distinta dal percorso dell'adozione “mite”, ma sempre nel solco di una incessante ricerca di soluzioni più aderenti alla complessità del reale, si era poi sviluppata, su pag. 8/25 iniziativa della giurisprudenza minorile, l'ipotesi di una adozione cosiddetta “aperta” (di recente, Corte d'appello di Bologna, sentenza 2 febbraio 2023; Corte d'appello di Milano,
sentenza 31 maggio 2022; Corte d'appello di Roma, sentenza 3 gennaio 2022; Corte d'appello di Milano, sentenza 8 gennaio 2021; Corte d'appello di Torino, sentenza 25 giugno 2019);
-che la possibilità di conservare taluni rapporti di fatto, nei termini indicati dal provvedimento di adozione, si radicava in una interpretazione dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del
1983, che limitava il riferimento alla cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine,
conseguente alla pronuncia di adozione, alla sola recisione dei legami giuridici;
-che un simile effetto, già previsto dalla Convenzione europea sull'adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, ratificata con legge 22 maggio 1974, n. 357, in vigore dal 5
settembre 1974 (art. 10, paragrafo 2), era un profilo a tal punto caratterizzante l'adozione piena da riverberarsi sugli stessi presupposti che consentivano l'adozione internazionale;
-che l'esigenza di allontanare il bambino (o il ragazzo) da un passato per lo più doloroso e quella di assicurare la massima autonomia e serenità educativa ai genitori adottivi, dai quali dipendeva l'equilibrata crescita del minore, rendevano, di norma, la cessazione delle relazioni di fatto con i componenti della famiglia d'origine coerente con l'obiettivo di tutelare l'adottato;
-che, ove la suddetta presunzione dovesse essere interpretata in termini assoluti, sì da sottendere un divieto per il giudice di ravvisare in concreto un interesse dell'adottando a mantenere positive relazioni socio-affettive, si giungerebbe a un punto di rottura con i principi costituzionali posti a difesa degli interessi del minore e in specie della sua identità;
-che gli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, sottintendevano, infatti,
una duplice esigenza;
pag. 9/25 -che. da un lato, gli artt. 2 e 30 Cost., unitamente alle fonti internazionali richiamate, mettevano in luce la funzione che rivestiva, ai fini di un equilibrato sviluppo della personalità del minore,
la tutela della sua identità che, oltre a costruirsi nel presente e nel rapporto con le nuove relazioni affettive che sorgevano dal vincolo adottivo (sentenza n. 79 del 2022), inevitabilmente si radicava anche nel passato;
-che, parallelamente, la Corte di Strasburgo interpretava il diritto al rispetto della vita familiare,
di cui all'art. 8 CEDU, quale fonte di un obbligo per gli Stati membri di verificare in concreto se fosse nel migliore interesse del minore mantenere contatti con persone, legate o meno da un vincolo di tipo biologico, che si erano occupate di lui per un tempo sufficientemente lungo (così
Corte EDU, sentenze 13 aprile 2023, e altri
contro
Repubblica ceca;
9 aprile 2019, V.D. e Per_1
altri
contro
Russia);
-che, da un altro lato, la tutela dell'identità del minore (e con essa il suo interesse a preservare positive relazioni di natura affettiva) non era compatibile con modelli rigidamente astratti e con presunzioni assolute, del tutto insensibili alla complessità delle situazioni personali, che potevano in concreto smentire la «generalizzazione posta a base della presunzione stessa»;
-che non sarebbe stata, dunque, coerente con le citate istanze una presunzione assoluta che postulasse immancabilmente una corrispondenza biunivoca fra la radicale cancellazione di ogni relazione socio-affettiva del minore con i propri familiari d'origine e il suo interesse a crescere serenamente nella nuova famiglia adottiva;
-che era, del resto, la formulazione dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 che induceva, a ben vedere, a escludere che la norma contemplasse un divieto assoluto di preservare relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine del minore;
pag. 10/25 - che, attraverso l'indagine psicosociale delegata al Servizio e l'ascolto del minore che avesse compiuto i dodici anni o che fosse capace di discernimento, anche se di età inferiore, il giudice poteva, dunque, ben verificare se ricorressero in concreto quei gravi motivi che inducevano a ritenere pregiudizievole recidere una relazione socio-affettiva con coloro che in passato avevano intessuto con il minore relazioni positive, che avevano rappresentato un punto di riferimento affettivo nel suo processo di crescita e che appartenevano alla sua memoria;
-che la combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consentiva, pertanto, al giudice di vincere la presunzione, sottesa all'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, che la cessazione delle relazioni socio-affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico-
parentale, fosse in concreto nell'interesse del minore;
-che, da ultimo, la legge n. 184 del 1983 non mancava di offrire indicazioni ermeneutiche, sia pure generali, che attenevano, da un lato, all'incidenza sul procedimento di adozione dell'interesse alla conservazione di taluni rapporti di fatto e, da un altro lato, alle modalità con cui dette relazioni era opportuno che si svolgessero;
-che, anzitutto, l'art. 22, comma 5, nel regolare l'individuazione dei genitori destinatari dell'affidamento preadottivo, segnalava che la scelta dovesse ricadere sulla coppia
«maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore», esigenze cui certamente doveva ascriversi quella di mantenere positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine;
-che, inoltre, l'art. 22, comma 7, prevedeva che il giudice fosse tenuto a informare la coppia destinataria dell'affidamento preadottivo «sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini»; -che, di conseguenza, la coppia affidataria poteva essere resa immediatamente edotta dell'interesse primario del minore a mantenere positive relazioni socioaffettive già consolidate pag. 11/25 e, sin dalla fase dell'affidamento preadottivo, poteva verificare l'impatto degli incontri sul minore;
-che, infine, il giudice era tenuto a modulare il provvedimento di adozione, tenendo conto dei diversi interessi coinvolti, che la stessa legge n. 184 del 1983 si preoccupava di tutelare;
-che, nel rispetto della responsabilità genitoriale, che competeva agli adottanti in ragione del vincolo di filiazione derivante dalla sentenza di adozione (art. 27, primo comma), il Giudice
poteva affidare ai servizi sociali l'organizzazione degli incontri, ma stabilendo che fossero adeguatamente ponderate le esigenze fatte valere dai genitori adottivi nell'interesse del minore;
-che, in aggiunta, il giudice era tenuto a preservare le istanze di riservatezza, che emergevano in
primis dall'art. 28 della legge n. 184 del 1983 e che erano, in generale, riferibili al minore, alla famiglia adottiva e al componente della famiglia d'origine (e, se si trattava di un minore, anche a chi lo rappresentava): a tal fine poteva prevedere che gli incontri si svolgessero in un luogo protetto e con l'assistenza dei servizi sociali;
-che, in definitiva, era possibile adottare un'interpretazione, aderente alla Costituzione, che allontanasse dall'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 l'immagine di una presunzione assoluta e che, in particolare, escludesse un divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine;
-che la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica atteneva di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali;
-che quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiudeva una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d'origine realizzasse l'interesse del minore;
pag. 12/25 -che simile presunzione non escludeva, pertanto, che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice potesse accertare che la prosecuzione di significative,
positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine realizzasse il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione fosse tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio;
-che, ove sussistessero radici affettive profonde con familiari che non potessero sopperire allo stato di abbandono, risultava preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartenesse alla sua memoria, e che costituiva un importante tassello della sua identità (Corte
Cost. 183/2023 secondo cui le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma,
della legge n. 184 del 1983, sollevate in riferimento agli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione
sui diritti del fanciullo, non erano fondate, nei sensi di cui in motivazione).
2- Avverso la sentenza predetta ha proposto “reclamo” , con ricorso Parte_1
depositato in data 23 settembre 2024, affidandolo ai seguenti motivi:
I-Insussistenza dello stato di abbandono della minore;
II-Idoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale di essa reclamante
Si è costituito in giudizio il Curatore della minore e ha resistito all'impugnazione.
Non si è costituito, invece, il Tutore della bambina e, pertanto, deve essere dichiarata la contumacia dello stesso, non essendosi provveduto prima a tale adempimento.
Il Procuratore Generale ha invocato la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 28 marzo 2025, la causa è stata, infine, posta in decisione.
pag. 13/25 3-Preme, innanzitutto, rilevare che l'atto di impugnazione ex art. 17 della Legge 184/1983, pur essendo stato definito come “reclamo” da , è un vero proprio atto di Parte_1
appello.
I motivi della impugnazione di possono essere esaminati congiuntamente, Parte_1
in ragione della loro stretta connessione, mirando tutti, in sostanza, a contestare la sussistenza di una situazione di abbandono della minore e ad avvalorare la Controparte_1
tesi della idoneità della appellante all'esercizio della funzione genitoriale.
Orbene, balza subito evidente che la con i motivi di gravame articolati, lungi dal Pt_1
confrontarsi con le ragioni della decisione adottata dal Giudice di prime cure, fondate su una serie di elementi acquisiti nel corso di un lungo periodo di osservazione della appellante suddetta e sugli esiti (negativi) di percorsi e attività di sostegno alla genitorialità, predisposti dal
Servizio Sociale nel considerevole arco temporale tenuto presente, ha ritenuto di potere confutare le risultanze del copioso materiale probatorio a disposizione del Tribunale per i
Minorenni, frutto dell'istruttoria espletata nell'ambito dei procedimenti a tutela di CP_1
succedutisi nel tempo, avviati su impulso della Procura minorile, facendo
[...]
riferimento al raggiungimento, dopo l'anno 2020, di un inserimento lavorativo stabile e all'instaurazione di relazioni di amicizia e collaborazione con le colleghe, oltre che al raggiungimento di una situazione economica nel complesso tranquillizzante.
Trattasi, invero, di circostanze, che, pur evidenziando un apprezzabile sforzo di inserimento nel contesto sociale di riferimento, non risultano idonee a dimostrare che l'appellante abbia acquisito idonee competenze genitoriali in tempo utile a consentire alla minore di vivere in un ambito familiare adeguato, che possa offrirle stabilità affettiva e condizioni di vita capaci di garantire il suo sviluppo psico-fisico e una crescita equilibrata, ove si tenga presente il quadro pag. 14/25 delineato dal primo Giudicante, frutto anche delle valutazioni degli operatori del Servizio
Sociale, non fatto oggetto di specifiche censure nell'atto di impugnazione.
Pare opportuno, pertanto, ricordare che il Tribunale per i Minorenni, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che l'intervento a tutela della minore, aveva avuto origine da ricorso del Pm dell'aprile 2017,
per intervento sulla responsabilità genitoriale, alla luce del rilievo di una situazione di pregiudizio;
- che, con un primo decreto in data 8 maggio 2017, si era rilevato che la minore era stata riconosciuta solo dalla madre, giunta, nel 2014, in Italia dalla Romania, dove aveva lasciato sei figli di minore età collocati in istituto;
-che, giunta a Modena, la donna era stata avviata alla prostituzione dalla sorella;
-che, durante la gravidanza e per il primo anno di vita della bambina, la madre aveva partecipato attivamente ai percorsi offerti dal Servizio Sociale all'interno del progetto “Oltre la Strada”,
mantenendo una abitazione con contributo del Servizio Sociale, svolgendo un tirocinio formativo e, dunque, facendosi sostenere;
-che si era, invero, rivolta al Servizio Sociale, chiedendo aiuto e supporto Parte_1
per poi non collaborare ai progetti che le erano stati proposti, rendendosi irreperibile con la figlia e risultando insieme alla bambina priva di abitazione e di beni di prima necessità;
-che il Servizio Sociale aveva, poi, provveduto al collocamento della donna e della bambina in albergo, offendo loro anche cibo e accessori;
-che, dopo pochi giorni, però, la donna e la minore avevano lasciato l'albergo senza darne comunicazione al Servizio Sociale, rendendosi nuovamente irreperibili;
pag. 15/25 -che, pertanto, il Tribunale aveva imposto il divieto di espatrio della bambina e l'iscrizione della stessa nelle liste di frontiera, aveva statuito la sospensione della madre dalla responsabilità
genitoriale con nomina a Tutore del Servizio Sociale affinché rintracciasse la minore, in collaborazione con le forze dell'ordine, e ne disponesse la collocazione protetta più adeguata,
possibilmente con la madre, valutando le capacità genitoriali di quest'ultima e proseguendo nel programma di sostegno della diade;
-che, con successivo Decreto 15 ottobre 2018, si era rilevato che la madre era stata rintracciata e aveva accettato la collocazione in comunità con la figlia, dal 1giugno 2017, rimanendovi senza mai scappare o rendersi irreperibile;
-che, tuttavia, l'osservazione in comunità non aveva permesso di accertare progressi in ordine alla genitorialità, al punto che il Servizio Sociale aveva riferito che la madre necessitava sempre del sostegno degli educatori anche su minimi obiettivi e non sarebbe stata, perciò, in grado di condurre una vita autonoma con la figlia;
-che, peraltro, era capitato che, a tratti, la avesse scaricato la propria rabbia sulla Pt_1
bambina, pur senza maltrattarla fisicamente, manifestando un mancato controllo sulle emozioni;
-che dalla ricostruzione della storia personale della madre emergeva che la stessa aveva abbandonato sei figli in Romania e aveva un passato di deprivazione che l'aveva portata a prostituirsi;
-che la sorella della madre conduceva ancora tale vita e quindi non era una risorsa né per la
é per la minore;
Pt_1
-che, prima del collocamento, la bambina era esposta alla vita inadeguata e irregolare della madre;
pag. 16/25 -che aveva poi interrotto il tirocinio proposto dal Servizio Sociale, anche a Parte_1
seguito dell'inizio di relazione con un compagno dalle caratteristiche instabili;
-che la aveva continuato a non avere fiducia nell'operato del Servizio Sociale, forse Pt_1
perchè influenzata dal compagno;
-che entrambi non riconoscevano i motivi dell'intervento del Servizio Sociale e del Tribunale;
-che il compagno della donna si era sempre dichiarato padre della minore, intendendo riconoscerla, mentre da accertamenti genetici disposti dal Tutore era emerso che non lo era;
-che, inoltre, da atti trasmessi dalla Procura di Modena, presso la quale il compagno della
(tale ) era stato indagato e poi rinviato a giudizio per il Pt_1 Persona_2
danneggiamento\incendio di beni facenti capo al Servizio Sociale (allorché era stato disposto il collocamento protetto madre-figlia), era emerso come il medesimo fosse affetto da un disagio personologico dominato da “ marcata reattività dell'umore, rabbia inappropriata, impulsività,
tendenza all'interpretatività in condizioni di stress”, che configurava la presenza di disturbo borderline di personalità , con intensità rilevante pur se non di grado elevato”;
-che lo stesso era stato seguito dal CSM per disturbo delirante paranoide, discontrollo della rabbia e impulsività, con attivazione di alcuni TSO;
-che era intenzione della coppia quella di andare a vivere insieme, unitamente alla bambina;
-che, dopo la scarcerazione del compagno, la madre si era concentrata sulla relazione con lo stesso, senza avere percezione dell'ambiente degradato nel quale l'uomo viveva;
-che il Servizio Sociale aveva riferito che il legame tra madre e figlia sussisteva, ma che non pareva possibile formulare una prognosi positiva di recupero delle competenze genitoriali, alla luce del massiccio percorso di sostegno già attuato senza risultati;
pag. 17/25 -che il Tribunale aveva incaricato, pertanto, il Tutore di procedere alla collocazione della minore presso idonea famiglia affidataria, regolamentando i rapporti con la sola madre in forma esclusivamente protetta, con facoltà di sospenderli se disturbanti, e offrire alla bambina ogni utile sostegno;
- che, con successivo decreto, era stato nominato curatore della minore l'Avv. Stefania
Malagodi;
- che, con ulteriore decreto in data 12 marzo 2020, si era preso atto dell'improvvisa partenza della madre per l'Olanda e della necessità di predisporre un progetto per che tenesse CP_1
conto dei suoi legami affettivi e le permettesse, tuttavia, una affiliazione duratura;
-che si era, quindi, incaricato il tutore di mantenere la minore collocata ove attualmente si trovava, indagando in merito alla idoneità e disponibilità a lungo termine (anche ai sensi dell'art. 44 l. 184/83) di tale risorsa;
-che, a seguito di successivo ricorso del Pm ai sensi degli artt. 8 ss. l. 184/83, con decreto in data
7 maggio 2020, era stata disposta l'apertura di procedura per l'accertamento dello stato di abbandono della minore;
-che l'aggiornamento del settembre 2020 aveva riportato che la madre aveva riferito al Servizio
Sociale di avere deciso di partire, valutando come prioritaria la propria sistemazione economica e abitativa, e che avrebbe comunque fatto rientro per incontrare la figlia come stabilito;
-che, di fatto, la donna, pur senza un progetto concreto e senza riflettere sui bisogni della bambina, aveva ipotizzato di ricongiungersi alla figlia e portarla in Olanda con sé;
-che la aveva riferito di essersi stabilizzata in Olanda ove risiedevano altri figli e Pt_1
parenti;
pag. 18/25 -che il Servizio Sociale aveva dato conto dell'esito fallimentare del progetto di sostegno alla genitorialità, già in precedenza avviato e interrotto dalla madre, nonché difficilmente proseguibile in ragione della distanza della donna, oltre che poco compatibile con i bisogni della bambina;
-che la madre incontrava la figlia ogni 2 mesi, a volte con videochiamate anche per l'epidemia in corso;
-che, nel corso dei contatti, la madre aveva riconosciuto l'adeguatezza del contesto della famiglia affidataria che accoglieva la bambina rendendola stabile e felice;
-che gli affidatari erano stati capaci di tenere a mente la storia di vita della bambina, così da non spezzare il legame con le proprie origini e da non sostituirsi al genitore;
-che la madre era rientrata in Italia in via definitiva nel 2021 e si era stabilita a Modena in appartamento condiviso con altre persone, in una situazione non del tutto chiara;
-che nella donna permanevano molte fragilità e soprattutto l'assenza di un reale progetto per la figlia;
-che doveva osservarsi, invero, che, fino ad oggi (e pertanto in un arco di tempo non breve e che non si preannunciava breve nel futuro), la madre non aveva dato assicurazione sufficiente in merito alla possibilità di occuparsi della figlia e garantirle un accettabile sostegno morale e materiale, né agito in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo;
-che il suo progetto di vita, a causa sia delle fragilità personali sia del disagio sociale ancora non recuperato nonostante il massiccio sostegno offerto dal servizio sociale, pareva ancora scarsamente definito e poco compatibile con le esigenze di crescita della bambina, tutelata al momento solo dalla stabile collocazione presso la famiglia affidataria;
pag. 19/25 -che gravi carenze erano emerse anche prima del collocamento in ambito comunitario con la figlia;
-che, negli incontri con la figlia, la madre, pur risultando tendenzialmente capace di sintonizzarsi emotivamente con la bambina, mostrava evidenti limiti nella relazione e soprattutto una condizione che nel tempo non aveva consentito alcun progresso nella relazione stessa né la possibilità di un ampliamento degli incontri o la formulazione di un progetto di ricongiungimento.
Ebbene, si sono riportati gli elementi che il Giudice di prime cure ha posto a sostegno della decisione impugnata, non fatti oggetto di specifiche contestazioni ad opera dell'appellante,
proprio al fine di evidenziare che le solide risultanze del materiale probatorio acquisito in primo grado non possono essere scalfite dalle sole circostanze dell'inserimento della nel Pt_1
mondo del lavoro, al fine di conseguire una tranquillità economica, e dell'instaurazione di relazioni sociali, in assenza di un preciso progetto di vita familiare per la minore, tale da assicurare a quest'ultima un equilibrato sviluppo psico-fisico e la crescita in un ambiente sereno,
che possono esserle, per contro, garantiti dalla famiglia affidataria (vedi le relazioni del Servizio
Sociale in atti).
Le risultanze del materiale probatorio acquisito in primo grado, delle quali si è dato in precedenza ampiamente conto, non lasciano, invero, spazio a dubbi circa il carattere non transeunte della inidoneità di all'esercizio, in autonomia, delle funzioni Parte_1
genitoriali e l'assenza di concrete probabilità di recupero della capacità genitoriale in tempi compatibili con la necessità della minore di vivere in uno stabile contesto familiare, tenuto conto delle esigenze di quest'ultima, che ha oramai raggiunto l'età di dieci anni, e della personalità della madre, che non è stata in grado di creare, in un arco temporale abbastanza pag. 20/25 lungo (l'attività di osservazione si è protratta per almeno un quinquennio), le condizioni perché
la bambina potesse vivere in un ambiente sereno e tale da non essere esposta a pregiudizi,
privilegiando, piuttosto, la propria vita affettiva (all'epoca della relazione con il sopra menzionato ) o il soddisfacimento delle proprie esigenze economiche Persona_2
ed abitative, come attestato anche dal suo temporaneo trasferimento in Olanda, che la ha inevitabilmente allontanata dalla figlia, la quale ha potuto contare, quindi, soltanto sul sostegno morale e materiale degli affidatari. Del resto, non è neppure contestato che la prima Pt_1
della nascita di , abbia lasciato sei figli in Romania, per trasferirsi in Controparte_1
Italia.
Alla luce di quanto in precedenza ampiamente esposto, va, peraltro, escluso che il Servizio
Sociale non abbia messo in campo consistenti interventi di sostegno in favore della appellante,
finalizzati anche a consentirle l'acquisizione delle necessarie competenze genitoriali. Nessuno
degli interventi ha, però, sortito gli esiti sperati per la mancata collaborazione della appellante,
che ne ha determinato l'inevitabile fallimento. Si vuole dire, insomma, che Pt_1
non è stata in grado di apprezzare l'importanza dell'aiuto che le veniva offerto per
[...]
consentirle di costruire un ambiente familiare adeguato a soddisfare le esigenze della minore e ad assicurare a quest'ultima la serenità necessaria nel percorso di crescita. Può affermarsi soltanto che l'attuale adoperarsi della appellante per raggiungere una discreta integrazione sociale, grazie allo svolgimento di una onesta attività lavorativa, può considerarsi solo sintomatica di una presa di coscienza delle precedenti fragilità, non certo del loro superamento.
Preme, in proposito, sottolineare che, seppure l'ultima relazione del Servizio Sociale, pervenuta il 10 gennaio 2025, pone l'accento sull'esistenza di un rapporto affettivo tra CP_1
e la madre biologica, indubbiamente emerso in occasione degli incontri protetti
[...]
pag. 21/25 organizzati dal Servizio Sociale, non risultano, tuttavia, acquisiti elementi che permettano di sostenere che l'odierna appellante sia in grado di esercitare in autonomia le funzioni genitoriali.
L'attuale contesto di vita familiare della minore risulta, invece, pienamente adeguato alle esigenze evolutive di crescita fisica, psichica e relazionale della bambina, tanto più che gli affidatari hanno dimostrato di sapere rispondere alle necessità di , Controparte_1
riuscendo a tenere dentro il percorso di crescita della bambina la figura della madre biologica e comprendendo, quindi, l'importanza di non recidere tale legame affettivo (vedi relazioni del
Servizio Sociale in atti).
4-Giova ricordare, in diritto, che, in tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dall'art. 1 l. n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse. Quel
diritto può essere, infatti, limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono - la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale,
della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come extrema ratio - a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori (o di altri parenti entro il quarto grado) di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza. In particolare, il ricorso alla dichiarazione di adottabilità
di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio (vedi Cassazione civile, sez. I,
13/01/2017, n. 782).
pag. 22/25 La dichiarazione dello stato di adottabilità è legittima, invero, soltanto nel caso in cui sia impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare (vedi Cassazione civile, sez. I,
17/05/2017, n. 12393).
Il diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine incontra, quindi, un limite, nel suo stesso interesse, qualora ciò comporti un'incidenza grave e irreversibile sul suo sviluppo psicofisico, nei termini definiti dall'art. 8 l. n. 184/1983. Il ricorso alla dichiarazione dello stato di adottabilità deve essere, dunque, considerato soluzione estrema da esperire quando ogni altro rimedio appaia inadeguato, valutando le concrete capacità di acquisto o recupero della capacità
genitoriale in tempi compatibili con le esigenze del minore (vedi Corte appello Torino,
11/03/2017, n. 21).
5- Nel caso che ci occupa, alla luce delle superiori considerazioni, risulta obiettivo prioritario la tutela del diritto della minore a vivere in un ambito familiare adeguato, che possa offrirle stabilità affettiva e condizioni di vita capaci di garantire il suo sviluppo e una crescita equilibrata, che la madre biologica non è in condizione di assicurarle. Non vi sono, peraltro,
parenti entro il quarto grado in ordine ai quali sia stata accertata l'esistenza di un rapporto significativo con la bambina.
Nessun elemento utile a sostegno della tesi del recupero delle competenze genitoriale da parte di può, del resto, desumersi dalla perizia di parte da quest'ultima prodotta, Parte_1
che non può considerarsi attendibile perché frutto di enunciazioni astratte, del tutto disancorate da dati oggettivi che possano consentire di ritenere superato il giudizio espresso dal Giudice di prime cure, fondato, come si è già avuto modo di sottolineare, su una osservazione sviluppatasi in un arco temporale sufficientemente lungo e, perciò, senz'altro significativo.
pag. 23/25 6-Preme, comunque, sottolineare che la sentenza impugnata non determina l'estromissione della madre biologica dalla vita di , essendo stato previsto che il Servizio Controparte_1
Sociale potesse garantisse tale frequentazione, al fine di salvaguardare il legame affettivo che indubbiamente è stato riscontrato tra madre e figlia.
Il Giudice di prime cure ha, infatti, disposto l'interruzione dei rapporti giuridici della minore con la madre e i parenti, senza escludere la prosecuzione delle relazioni socio-affettive in atto.
La statuizione della sentenza di primo grado alla quale si è fatto ora riferimento non ha formato,
peraltro, oggetto di appello incidentale da parte del Curatore speciale della bambina né,
tantomeno, ad opera del Tutore, neppure costituitosi in giudizio.
7- La sentenza appellata merita, pertanto, di essere confermata, senza che sia necessario l'espletamento di ulteriore attività istruttoria.
8- La particolare delicatezza del caso affrontato induce all'integrale compensazione delle spese del grado tra le parti costituire.
Va, invece, dichiarato non luogo a provvedere sulle spese relative al rapporto processuale tra e il Tutore della minore, stante la contumacia di quest'ultimo. Parte_1
9- Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del DPR
115/2002, versandosi in ipotesi di procedimento pacificamente esente da contributo unificato
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione assorbita o disattesa:
I-Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Per i Parte_1
Minorenni dell'Emilia Romagna n. 43/2024 del 18 gennaio-8 marzo 2024;
pag. 24/25 II- Dichiara interamente compensate le spese del grado tra le parti costituite;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese relative al rapporto processuale tra e il Tutore Parte_1
della minore, rimasto contumace.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione per i Minorenni, il 28 marzo
2025
Il Presidente estensore
Rosario Lionello Rossino
pag. 25/25