Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00151/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00482/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2025, proposto dall’avvocato Alessio Ariotto, in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale Umbria - ambito territoriale per la Provincia di Terni, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dell’Umbria, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Terni, sez. lavoro, nn. 454/24, 150/25 e 205/25, con riferimento al pagamento spese legali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale Umbria - ambito territoriale per la Provincia di Terni;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa AN LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe l’avv. Alessio Ariotto ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulle seguenti sentenze del Tribunale di Terni, con le quali il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al pagamento delle spese legali in favore dello stesso quale difensore antistatario, come di seguito indicato:
a) Tribunale Civile di Terni – sez. lavoro, sentenza n. 454/2024 del 12 dicembre 2024, condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese legali pari a € 1.000,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cassa come per legge e della somma di € 49 per rimborso di C.U.;
b) Tribunale Civile di Terni – sez. lavoro, sentenza n. 150/2025 del 20 marzo 2025, condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese legali pari a € 1.100,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cassa come per legge e della somma di € 118,50 per rimborso di C.U.;
c) Tribunale Civile di Terni – sez. lavoro, sentenza n. 205/2025 del 24 aprile 2025, condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese legali pari a € 600,00 per onorari oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Riferisce il ricorrente che le sentenze sono state notificate a mezzo pec, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, d.l. n. 669 del 1996, al Ministero dell’istruzione e del merito, presso l’U.S.R. Umbria, rispettivamente in data 19 dicembre 2024 (sentenza n. 454/2024), 26 marzo 2025 (sentenza n. 150/2025) e 29 aprile 2025 (sentenza n. 205/2025).
Le sentenze risultano passate in giudicato come da allegate attestazioni di mancata impugnazione rilasciate dal Tribunale di Terni (rispettivamente in data 1° luglio 2024 e 4 novembre 2025).
1.1. Stante il mancato pagamento, il ricorrente ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, questo Tribunale amministrativo ordini al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione alle suddette sentenze e che, in caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione debitrice, sia nominato di un commissario ad acta affinché quest’ultimo si sostituisca in tutto o in parte all’Amministrazione ai fini dell’esecuzione delle sentenze citate. Parte ricorrente ha, altresì, chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento dell’indennità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
2. Il Ministero dell’istruzione e del merito ha depositato mera costituzione formale.
3. Alla camera di consiglio del 24 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In via preliminare si evidenzia che, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia, il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio sia ove liquidate in favore della parte, sia nel caso in cui siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 22 maggio 2013, n. 2630; cfr. da ultimo T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 10 febbraio 2025, n. 1122; T.A.R. Lazio, Roma, sez. quarta bis, 26 marzo 2026, n. 5752).
Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo le sentenze in questione passate in giudicato, come da certificato in atti della competente cancelleria del Tribunale di Terni, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.
Difatti, « al giudizio d’ottemperanza – col quale si chieda l’esecuzione di un titolo esecutivo che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro – si applicano tutte le disposizioni che si riferiscono alle modalità di esecuzione, di per sé applicabili nel giudizio d’esecuzione (per l’affermazione del principio, con riferimento alla normativa sul dissesto degli enti locali, cfr. Sez. IV, n. 6377 del 2019; Ad. Plen., n.4 del 1998). Si tratta infatti di due rimedi apprestati dall’ordinamento per ottenere l’esecuzione in via coattiva del titolo e il ‘beneficio del termine’ di centoventi giorni, per la spontanea esecuzione in assenza di iniziative giudiziarie, si applica sia se si ricorre in sede di esecuzione civile, sia se si propone il ricorso d’ottemperanza » (C.d.S., sez. VI, 28 gennaio 2020, nn. 697 e 695; Id., sez. III, 6 dicembre 2019, n. 8352; Id., sez. V, 13 aprile 2017, n. 1766).
5. In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito, entro novanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, di pagare al ricorrente la somma dovuta in forza delle citate sentenze passate in giudicato.
Considerato che il debito per gli onorari relativi alle prestazioni professionali espletate in qualità di difensore d’ufficio è un’obbligazione pecuniaria (art. 1224 cod. civ.), con la conseguenza che il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali e la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo, va, inoltre, disposta la condanna del Ministero al pagamento sulla suddetta somma degli interessi al tasso legale dal giorno della domanda sino al soddisfo.
6. Per il caso di persistente inadempienza del Ministero dell’istruzione e del merito, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Terni, con facoltà di delega, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà all’integrale esecuzione delle menzionate sentenze in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, entro l’ulteriore termine di novanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata. Il compenso per l’opera del commissario, se dovuto, forfettariamente liquidato nel dispositivo, è posto a carico del Ministero dell’istruzione e del merito.
7. Va, invece, esclusa la ricorrenza dei presupposti per pervenire all’accoglimento della richiesta di liquidazione di una somma di danaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in ragione della natura ampiamente satisfattiva del tasso di interesse applicato per il ritardo con decorrenza di cui sopra sino al soddisfo, e quindi suscettibile di ricoprire anche l’ulteriore eventuale ritardo a maturarsi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 9 marzo 2021, n. 1568).
8. Le spese del presente giudizio sono poste a carico del Ministero resistente e sono equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e per l’effetto:
1) ordina al Ministero dell’istruzione e del merito, nella persona del Ministro pro tempore , di dare integrale esecuzione a quanto statuito nelle sentenze non ottemperate indicate in motivazione e di pagare le somme spettanti in favore dell’avvocato Alessio Ariotto, oltre ad interessi legali e spese accessorie successive, nel termine di novanta giorni indicato in motivazione;
2) nel caso di inosservanza, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Terni o un funzionario da lui delegato, il quale commissario provvederà agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato entro l’ulteriore termine di novanta giorni dalla ricezione della predetta istanza, per come evidenziato in motivazione;
3) respinge la richiesta formulata ai sensi dell’art.114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.;
4) condanna il Ministero intimato a pagare le spese di lite quantificate in euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge se dovuti, ed oltre al compenso del commissario ad acta , se dovuto, forfettariamente liquidato in euro 500,00 (cinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CO AR, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
AN LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LL | CO AR |
IL SEGRETARIO