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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 116/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 116/2022 promossa da:
, con l'avv. GRAZIANO CHIMENTI Parte_1
APPELLANTE
contro
, con l'avv. PAOLA NEBEL Controparte_1
APPELLATA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel giudizio di primo grado instaurato innanzi al Giudice di Pace di Brescia con atto di citazione notificato in data 7.10.2019, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
, (di seguito ) al fine di richiedere l'accertamento negativo del
[...] Controparte_1 credito di 2.440,00 euro di cui alla fattura n. 440/72 del 05/04/2019 emessa dalla di . CP_1 CP_1
A fondamento della propria domanda deduceva quanto segue.
Nel corso del 2016, la sig.ra OR nominava il dott. quale Ctp nel Pt_1 Persona_1 procedimento di ATP, R.G. n. 1638/2016, al fine di partecipare alle operazioni peritali di natura medico-legale affidate al Ctu dott. ed inerenti all'accertamento della natura delle Persona_2 lesioni ed all'entità dei postumi, riportate in occasione di un sinistro stradale occorsole nell'anno
2014 (docc. 1 e 2).
Per tale attività il dott. non aveva stabilito alcun preventivo. Per_1
1 In data 13.12.2016, emetteva la fattura n. 1487/72 per la prestazione Controparte_1 professionale di Ctp svolta dal dott. in favore dell'attrice, la quale veniva onorata da Per_1 parte di quest'ultima in data 27.12.2016 (docc. 3 e 4).
In data 5.4.2019 di emetteva la fattura n. 440/72 con causale “saldo Ctu” (doc. 5), CP_1 CP_1 la quale veniva contestata dalla sig.ra OR mediante e-mail del 10.5.2019 in quanto Pt_1 sarebbe stata emessa senza alcuna giustificazione poiché non sarebbe stato predisposto alcun preventivo di spesa per la prestazione professionale fornitale ed inoltre, la fattura n. 1487/72 emessa precedentemente e onorata dalla stessa non indicava la dicitura “acconto” lasciando intendere che si trattasse di un pagamento a titolo di saldo (doc. 6).
In data 30.8.2019, l' di sollecitava il pagamento della fattura n. 440/72 (doc. 7). CP_1 CP_1
Chiedeva l'accertamento dell'inesistenza del credito asseritamente vantato dall' Controparte_1 nei propri confronti.
In via principale e nel merito, chiedeva l'accoglimento della propria domanda e ordinare alla convenuta di rinunciare al credito di 2.440,00 euro di cui alla fattura n. 440/72 del 5.4.2019.
di , ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza della domanda CP_1 CP_1 attorea in quanto la sig.ra OR avrebbe beneficiato della prestazione professionale del Pt_1 dott. nell'ambito dell'attività libero professionale (doc. 1). Per_1
Esponeva che, l'attrice non avendo richiesto un preventivo di spesa per la prestazione del dott.
, avrebbe accettato i tariffari in uso di cui al DPR 115/2012 (doc. 5). Per_1
Deduceva altresì che l'indicazione “Ctu” nella causale della fattura n. 440/72 sarebbe un mero errore materiale, trattandosi della prestazione di consulenza di parte svolta dal dott. nei Per_1 confronti dell'attrice.
Esponeva infine che parte attrice sarebbe stata consapevole che la fattura n. 1847/72, emessa precedentemente, consistesse un acconto, infatti, mediante e-mail del 28.3.2019 (doc. 6) il figlio della sig.ra OR sollecitava all'ASST di , il saldo della prestazione resa dal Pt_1 CP_1 dott. e, proprio a seguito di tale sollecito, sarebbe stata emessa la fattura 440/72. Per_1
Chiedeva di respingere la domanda attorea e di condannare l'attrice al pagamento della fattura.
All'udienza dell'8.1.2020, il Giudice di Pace di riteneva la causa documentale e matura CP_1 per la decisione, quindi, la rinviava per esame e deposito conclusionali all'udienza del 18.3.2020, poi differita al 28.10.2020, in occasione della quale le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con Sentenza n. 126/2021 il Giudice di Pace di rigettava la domanda di parte attrice e la CP_1 condannava al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 300,00 euro oltre Iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
2 Con atto di citazione in appello notificato in data 5.1.2022, la sig.ra impugnava la Parte_1 sentenza n. 126/2021 del Giudice di Pace di . CP_1
Nel gravame proposto l'appellante deduceva quanto segue.
1.Travisamento delle circostanze fattuali di causa, laddove il Giudice di prime cure affermava
“parte attrice chiamava in giudizio parte convenuta per vedere riconosciuto un indebito pagamento pari ad € 2.440,00 euro...” poiché parte attrice non avrebbe avanzato alcuna richiesta di ripetizione di indebito pagamento.
Impugnava altresì la parte della sentenza nella quale il Giudice di Pace statuiva “dopo
l'istruttoria e l'assunzione delle prove la causa veniva trattenuta in decisione” poiché non sarebbe stata espletata alcuna attività istruttoria e altresì, il punto della sentenza nel quale statuiva
“dalla documentazione in atti la prestazione del prof. avveniva nella struttura di Per_1 parte convenuta quanto versato in prima istanza era un semplice acconto come indicato” in quanto dalla fattura n. 1487/72 non figura la dicitura acconto ed inoltre il dott. avrebbe Per_1 espletato la propria prestazione professionale all'esterno della struttura dell' di . CP_1 CP_1
Censurava altresì la sentenza nella parte nella quale il Giudice di prime cure stabiliva “quanto richiesto a saldo con la fattura in contestazione è pienamente comprovato dalla prestazione effettuata dal Prof. a favore di parte attrice che risulta perciò tenuta al pagamento Per_1 della prestazione come da tariffe applicate” in quanto l'appellata non avrebbe fornito alcuna prova in merito agli asseriti molteplici incontri relativi alla consulenza tecnica.
Impugnava inoltre la sentenza nel punto in cui veniva ritenuta corretta la richiesta di compenso professionale di 2.806,00 euro calcolato in base ai valori medi delle prestazioni indicate nel tariffario prodotto dall' di , poiché il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto della CP_1 CP_1 prestazione professionale effettivamente fornita all'appellante, la quale sarebbe consistita in un'unica seduta peritale svoltasi in data 19.5.2016 presso lo studio del dott. Per_2
2.Omessa disamina della sussistenza dei requisiti necessari all'attivazione dell'azione di accertamento negativo del credito da parte dell'attrice.
3.Errata applicazione dei principi che regolano l'onere della prova in materia di accertamento negativo poiché il Giudice di Pace avrebbe dovuto tener conto dell'art. 24 Cost. senza disattendere quanto stabilito dall'art. 2697 c.c. difatti, parte appellata non avrebbe fornito alcuna prova che nell'attività medico legale svolta dal dott. fossero ricomprese tutte le Per_1 prestazioni professionali previste nei tariffari in uso e quantificate in 2.806,00 euro.
4. Omessa verifica della legittimità della fattura n. 440/72 di 2.440,00 euro. A tal riguardo esponeva che poiché l'attività del dott. veniva espletata all'esterno della struttura Per_1 dell' di , il dott. in qualità di libero professionista avrebbe dovuto CP_1 CP_1 Per_1 concordare personalmente con l'appellante il costo della propria prestazione professionale emettendo egli stesso la relativa fattura.
3 Chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di 2.440,00 euro in capo alla CP_1
, ordinando l'annullamento o lo storno della fattura n. 440/72.
[...]
Condannare a ripetere all'appellante il pagamento della somma di 300,00 euro Controparte_1 oltre accessori, per complessivi 437,74 euro dalla stessa effettuato a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate mediante la sentenza n. 126/2021.
Condannare al risarcimento dei danni patiti da quest'ultima, ex art. 96 c.p.c., da CP_1 CP_1 determinarsi in via equitativa, per essere stata illegittimamente assoggettata al potenziale danno derivante da un eventuale azione esecutiva del credito esposto con fattura di 2.440,00 euro.
di , ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva che il Giudice di Pace avrebbe CP_1 CP_1 correttamente riconosciuto il debito in capo alla sig.ra per la prestazione Parte_1 professionale espletata da parte del dott. in favore di quest'ultima. Per_1
Deduceva inoltre che l'appellante avrebbe ammesso di aver nominato il dott. in Per_1 qualità di Ctp e di non aver richiesto un preventivo di spesa per la prestazione, accettando pertanto, i tariffari in uso conformi al D.M. 182/2002.
Esponeva infine che, l' di sarebbe legittimata a recuperare il valore della CP_1 CP_1 prestazione e successivamente provvederebbe a pagare il medico, trattenendo la quota di sua spettanza come da regolamento del 15.9.2016. (doc. 2).
Chiedeva di rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado.
In via riconvenzionale, condannare l'appellante al pagamento del debito residuo nei propri confronti, pari alla somma di 2.455,84 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, successivamente fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Non essendo stato concordato tra le parti il corrispettivo della prestazione del dott. Per_1 quale ctp della sig.ra OR nell'ambito dell'ATP R.G. n. 1638/2016 relativo all'accertamento della natura delle lesioni e all'entità dei postumi, riportate in occasione di un sinistro stradale occorso all'appellante nell'anno 2014 la determinazione del compenso va parametrata ai criteri delineati nel D.M. 182/2002.
In data 13.12.2026 l' di emetteva fattura n. 1487/72 di 300 euro oltre Controparte_1 CP_1 iva con descrizione “dott. consulenza tecnica di parte” e Persona_3 successivamente in data 5.4.2019 emetteva fattura n. 440/72 di 2.000 euro oltre iva con descrizione “saldo CTU”.
4 sostiene di aver applicato “le tariffe di cui al D.P.R. 115/2012 per cui, tenuto Controparte_1 conto della complessità della causa e del suo valore, i compensi sono congrui” (comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado). Tuttavia negli atti non fornisce alcuna indicazione del riferimento all'articolo applicato, né alcun dato relativo alla asserita complessità della vicenda oggetto di accertamento.
Dalla lettura della relazione del procedimento ATP nell'ambito del quale il Ctp dott. Per_1 ha svolto la propria attività per conto della sig.ra OR (doc.2 fascicolo di primo grado) non è dato evincersi alcuna particolare complessità della vicenda sottoposta ad accertamento che ha richiesto solo un'unica visita (quella del 19.5.2016 ore 18,00 alla quale era presenta anche il dott.
) e ciò anche alla luce del fatto che non è stata avanzata alcuna osservazione dai Ctp Per_1 alla relazione del dott. (relazione che consta di 5 pagine e conclude per la sussistenza di un Per_2 danno biologico permanente dell'8%).
Solo dal documento n. 5 della costituzione in giudizio di primo grado si evince che di CP_1
avrebbe utilizzato come criterio di liquidazione dell'onorario l'art. 3 D.M. 182/2002 che CP_1 stabilisce: “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà.
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12”. È, tuttavia, evidente che trattandosi di consulenza tecnica di parte prestata nell'ambito di un accertamento tecnico sulla natura e l'entità delle lesioni riportate dalla perizianda (sig. OR nell'incidente Pt_1 stradale del 18.11.2014 la liquidazione vada operare tenendo come riferimento un diverso articolo del DM cit. ovvero l'art. 20 che stabilisce che: “per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, con cumulabili fra loro: visita medico legale euro 19,11; ispezione esterna di cadavere euro 19,11; autopsia euro 67,66; autopsia su cadavere esumato euro 96,58.
Qualora il parere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario: per visite medico –legali da euro 48,03 ad euro
145,12; per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86”.
Alla luce di quanto precede e considerato che di , sulla quale gravava l'onere CP_1 CP_1 probatorio dei fatti costitutivi del credito, non ha svolto puntuale deduzione in merito agli elementi che giustificherebbero un sensibile discostamento dai criteri sopra enunciati. Sul punto si osserva che nemmeno è stato dedotto quanto sarebbe stato liquidato al CTU nell'ambito dell'ATP e per contro è documentalmente provato che la prestazione professionale effettivamente fornita all'appellante è consistita in un'unica seduta peritale svoltasi in data 19.5.2016 presso lo studio del dott. e senza la redazione di alcuna osservazione alla bozza del CTU) né è Per_2 fornita la prova della fondatezza della richiesta in base alle tariffe in uso.
5 Le spese di lite del giudizio di primo grado, già liquidate in euro 300 oltre iva e cpa e rimborso forfettario come e per legge, vanno poste a carico di parte appellata;
cui consegue anche la condanna alla restituzione all'appellante dell'importo di euro 437,74 (cfr. foglio precisazione delle conclusioni di parte appellante).
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte appellata alla rifusione in favore di parte appellante delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.722,70 di cui euro 1.498,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva e minimi per decisionale in ragione delle difese svolte già esposte negli atti introduttivi) ed euro 224,70 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Accoglie l'appello e per l'effetto, accerta che l'importo di cui alla fattura 5.4.2019 n. 440/72 di
2.000 euro oltre iva non è dovuto a di dalla sig.ra e revoca la CP_1 CP_1 Parte_1 sentenza appellata nel punto in cui condanna la sig.ra a pagare l'importo di euro Parte_1
2.400 in favore di . CP_1
Condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di lite, liquidate come in parte motiva per i due gradi di giudizio e con restituzione dell'importo di euro 437,74 percepito a titolo di spese di lite di primo grado.
Brescia, 1 aprile 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 116/2022 promossa da:
, con l'avv. GRAZIANO CHIMENTI Parte_1
APPELLANTE
contro
, con l'avv. PAOLA NEBEL Controparte_1
APPELLATA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel giudizio di primo grado instaurato innanzi al Giudice di Pace di Brescia con atto di citazione notificato in data 7.10.2019, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
, (di seguito ) al fine di richiedere l'accertamento negativo del
[...] Controparte_1 credito di 2.440,00 euro di cui alla fattura n. 440/72 del 05/04/2019 emessa dalla di . CP_1 CP_1
A fondamento della propria domanda deduceva quanto segue.
Nel corso del 2016, la sig.ra OR nominava il dott. quale Ctp nel Pt_1 Persona_1 procedimento di ATP, R.G. n. 1638/2016, al fine di partecipare alle operazioni peritali di natura medico-legale affidate al Ctu dott. ed inerenti all'accertamento della natura delle Persona_2 lesioni ed all'entità dei postumi, riportate in occasione di un sinistro stradale occorsole nell'anno
2014 (docc. 1 e 2).
Per tale attività il dott. non aveva stabilito alcun preventivo. Per_1
1 In data 13.12.2016, emetteva la fattura n. 1487/72 per la prestazione Controparte_1 professionale di Ctp svolta dal dott. in favore dell'attrice, la quale veniva onorata da Per_1 parte di quest'ultima in data 27.12.2016 (docc. 3 e 4).
In data 5.4.2019 di emetteva la fattura n. 440/72 con causale “saldo Ctu” (doc. 5), CP_1 CP_1 la quale veniva contestata dalla sig.ra OR mediante e-mail del 10.5.2019 in quanto Pt_1 sarebbe stata emessa senza alcuna giustificazione poiché non sarebbe stato predisposto alcun preventivo di spesa per la prestazione professionale fornitale ed inoltre, la fattura n. 1487/72 emessa precedentemente e onorata dalla stessa non indicava la dicitura “acconto” lasciando intendere che si trattasse di un pagamento a titolo di saldo (doc. 6).
In data 30.8.2019, l' di sollecitava il pagamento della fattura n. 440/72 (doc. 7). CP_1 CP_1
Chiedeva l'accertamento dell'inesistenza del credito asseritamente vantato dall' Controparte_1 nei propri confronti.
In via principale e nel merito, chiedeva l'accoglimento della propria domanda e ordinare alla convenuta di rinunciare al credito di 2.440,00 euro di cui alla fattura n. 440/72 del 5.4.2019.
di , ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza della domanda CP_1 CP_1 attorea in quanto la sig.ra OR avrebbe beneficiato della prestazione professionale del Pt_1 dott. nell'ambito dell'attività libero professionale (doc. 1). Per_1
Esponeva che, l'attrice non avendo richiesto un preventivo di spesa per la prestazione del dott.
, avrebbe accettato i tariffari in uso di cui al DPR 115/2012 (doc. 5). Per_1
Deduceva altresì che l'indicazione “Ctu” nella causale della fattura n. 440/72 sarebbe un mero errore materiale, trattandosi della prestazione di consulenza di parte svolta dal dott. nei Per_1 confronti dell'attrice.
Esponeva infine che parte attrice sarebbe stata consapevole che la fattura n. 1847/72, emessa precedentemente, consistesse un acconto, infatti, mediante e-mail del 28.3.2019 (doc. 6) il figlio della sig.ra OR sollecitava all'ASST di , il saldo della prestazione resa dal Pt_1 CP_1 dott. e, proprio a seguito di tale sollecito, sarebbe stata emessa la fattura 440/72. Per_1
Chiedeva di respingere la domanda attorea e di condannare l'attrice al pagamento della fattura.
All'udienza dell'8.1.2020, il Giudice di Pace di riteneva la causa documentale e matura CP_1 per la decisione, quindi, la rinviava per esame e deposito conclusionali all'udienza del 18.3.2020, poi differita al 28.10.2020, in occasione della quale le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con Sentenza n. 126/2021 il Giudice di Pace di rigettava la domanda di parte attrice e la CP_1 condannava al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 300,00 euro oltre Iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
2 Con atto di citazione in appello notificato in data 5.1.2022, la sig.ra impugnava la Parte_1 sentenza n. 126/2021 del Giudice di Pace di . CP_1
Nel gravame proposto l'appellante deduceva quanto segue.
1.Travisamento delle circostanze fattuali di causa, laddove il Giudice di prime cure affermava
“parte attrice chiamava in giudizio parte convenuta per vedere riconosciuto un indebito pagamento pari ad € 2.440,00 euro...” poiché parte attrice non avrebbe avanzato alcuna richiesta di ripetizione di indebito pagamento.
Impugnava altresì la parte della sentenza nella quale il Giudice di Pace statuiva “dopo
l'istruttoria e l'assunzione delle prove la causa veniva trattenuta in decisione” poiché non sarebbe stata espletata alcuna attività istruttoria e altresì, il punto della sentenza nel quale statuiva
“dalla documentazione in atti la prestazione del prof. avveniva nella struttura di Per_1 parte convenuta quanto versato in prima istanza era un semplice acconto come indicato” in quanto dalla fattura n. 1487/72 non figura la dicitura acconto ed inoltre il dott. avrebbe Per_1 espletato la propria prestazione professionale all'esterno della struttura dell' di . CP_1 CP_1
Censurava altresì la sentenza nella parte nella quale il Giudice di prime cure stabiliva “quanto richiesto a saldo con la fattura in contestazione è pienamente comprovato dalla prestazione effettuata dal Prof. a favore di parte attrice che risulta perciò tenuta al pagamento Per_1 della prestazione come da tariffe applicate” in quanto l'appellata non avrebbe fornito alcuna prova in merito agli asseriti molteplici incontri relativi alla consulenza tecnica.
Impugnava inoltre la sentenza nel punto in cui veniva ritenuta corretta la richiesta di compenso professionale di 2.806,00 euro calcolato in base ai valori medi delle prestazioni indicate nel tariffario prodotto dall' di , poiché il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto della CP_1 CP_1 prestazione professionale effettivamente fornita all'appellante, la quale sarebbe consistita in un'unica seduta peritale svoltasi in data 19.5.2016 presso lo studio del dott. Per_2
2.Omessa disamina della sussistenza dei requisiti necessari all'attivazione dell'azione di accertamento negativo del credito da parte dell'attrice.
3.Errata applicazione dei principi che regolano l'onere della prova in materia di accertamento negativo poiché il Giudice di Pace avrebbe dovuto tener conto dell'art. 24 Cost. senza disattendere quanto stabilito dall'art. 2697 c.c. difatti, parte appellata non avrebbe fornito alcuna prova che nell'attività medico legale svolta dal dott. fossero ricomprese tutte le Per_1 prestazioni professionali previste nei tariffari in uso e quantificate in 2.806,00 euro.
4. Omessa verifica della legittimità della fattura n. 440/72 di 2.440,00 euro. A tal riguardo esponeva che poiché l'attività del dott. veniva espletata all'esterno della struttura Per_1 dell' di , il dott. in qualità di libero professionista avrebbe dovuto CP_1 CP_1 Per_1 concordare personalmente con l'appellante il costo della propria prestazione professionale emettendo egli stesso la relativa fattura.
3 Chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di 2.440,00 euro in capo alla CP_1
, ordinando l'annullamento o lo storno della fattura n. 440/72.
[...]
Condannare a ripetere all'appellante il pagamento della somma di 300,00 euro Controparte_1 oltre accessori, per complessivi 437,74 euro dalla stessa effettuato a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate mediante la sentenza n. 126/2021.
Condannare al risarcimento dei danni patiti da quest'ultima, ex art. 96 c.p.c., da CP_1 CP_1 determinarsi in via equitativa, per essere stata illegittimamente assoggettata al potenziale danno derivante da un eventuale azione esecutiva del credito esposto con fattura di 2.440,00 euro.
di , ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva che il Giudice di Pace avrebbe CP_1 CP_1 correttamente riconosciuto il debito in capo alla sig.ra per la prestazione Parte_1 professionale espletata da parte del dott. in favore di quest'ultima. Per_1
Deduceva inoltre che l'appellante avrebbe ammesso di aver nominato il dott. in Per_1 qualità di Ctp e di non aver richiesto un preventivo di spesa per la prestazione, accettando pertanto, i tariffari in uso conformi al D.M. 182/2002.
Esponeva infine che, l' di sarebbe legittimata a recuperare il valore della CP_1 CP_1 prestazione e successivamente provvederebbe a pagare il medico, trattenendo la quota di sua spettanza come da regolamento del 15.9.2016. (doc. 2).
Chiedeva di rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado.
In via riconvenzionale, condannare l'appellante al pagamento del debito residuo nei propri confronti, pari alla somma di 2.455,84 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, successivamente fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Non essendo stato concordato tra le parti il corrispettivo della prestazione del dott. Per_1 quale ctp della sig.ra OR nell'ambito dell'ATP R.G. n. 1638/2016 relativo all'accertamento della natura delle lesioni e all'entità dei postumi, riportate in occasione di un sinistro stradale occorso all'appellante nell'anno 2014 la determinazione del compenso va parametrata ai criteri delineati nel D.M. 182/2002.
In data 13.12.2026 l' di emetteva fattura n. 1487/72 di 300 euro oltre Controparte_1 CP_1 iva con descrizione “dott. consulenza tecnica di parte” e Persona_3 successivamente in data 5.4.2019 emetteva fattura n. 440/72 di 2.000 euro oltre iva con descrizione “saldo CTU”.
4 sostiene di aver applicato “le tariffe di cui al D.P.R. 115/2012 per cui, tenuto Controparte_1 conto della complessità della causa e del suo valore, i compensi sono congrui” (comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado). Tuttavia negli atti non fornisce alcuna indicazione del riferimento all'articolo applicato, né alcun dato relativo alla asserita complessità della vicenda oggetto di accertamento.
Dalla lettura della relazione del procedimento ATP nell'ambito del quale il Ctp dott. Per_1 ha svolto la propria attività per conto della sig.ra OR (doc.2 fascicolo di primo grado) non è dato evincersi alcuna particolare complessità della vicenda sottoposta ad accertamento che ha richiesto solo un'unica visita (quella del 19.5.2016 ore 18,00 alla quale era presenta anche il dott.
) e ciò anche alla luce del fatto che non è stata avanzata alcuna osservazione dai Ctp Per_1 alla relazione del dott. (relazione che consta di 5 pagine e conclude per la sussistenza di un Per_2 danno biologico permanente dell'8%).
Solo dal documento n. 5 della costituzione in giudizio di primo grado si evince che di CP_1
avrebbe utilizzato come criterio di liquidazione dell'onorario l'art. 3 D.M. 182/2002 che CP_1 stabilisce: “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà.
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12”. È, tuttavia, evidente che trattandosi di consulenza tecnica di parte prestata nell'ambito di un accertamento tecnico sulla natura e l'entità delle lesioni riportate dalla perizianda (sig. OR nell'incidente Pt_1 stradale del 18.11.2014 la liquidazione vada operare tenendo come riferimento un diverso articolo del DM cit. ovvero l'art. 20 che stabilisce che: “per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, con cumulabili fra loro: visita medico legale euro 19,11; ispezione esterna di cadavere euro 19,11; autopsia euro 67,66; autopsia su cadavere esumato euro 96,58.
Qualora il parere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario: per visite medico –legali da euro 48,03 ad euro
145,12; per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86”.
Alla luce di quanto precede e considerato che di , sulla quale gravava l'onere CP_1 CP_1 probatorio dei fatti costitutivi del credito, non ha svolto puntuale deduzione in merito agli elementi che giustificherebbero un sensibile discostamento dai criteri sopra enunciati. Sul punto si osserva che nemmeno è stato dedotto quanto sarebbe stato liquidato al CTU nell'ambito dell'ATP e per contro è documentalmente provato che la prestazione professionale effettivamente fornita all'appellante è consistita in un'unica seduta peritale svoltasi in data 19.5.2016 presso lo studio del dott. e senza la redazione di alcuna osservazione alla bozza del CTU) né è Per_2 fornita la prova della fondatezza della richiesta in base alle tariffe in uso.
5 Le spese di lite del giudizio di primo grado, già liquidate in euro 300 oltre iva e cpa e rimborso forfettario come e per legge, vanno poste a carico di parte appellata;
cui consegue anche la condanna alla restituzione all'appellante dell'importo di euro 437,74 (cfr. foglio precisazione delle conclusioni di parte appellante).
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte appellata alla rifusione in favore di parte appellante delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.722,70 di cui euro 1.498,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva e minimi per decisionale in ragione delle difese svolte già esposte negli atti introduttivi) ed euro 224,70 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Accoglie l'appello e per l'effetto, accerta che l'importo di cui alla fattura 5.4.2019 n. 440/72 di
2.000 euro oltre iva non è dovuto a di dalla sig.ra e revoca la CP_1 CP_1 Parte_1 sentenza appellata nel punto in cui condanna la sig.ra a pagare l'importo di euro Parte_1
2.400 in favore di . CP_1
Condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di lite, liquidate come in parte motiva per i due gradi di giudizio e con restituzione dell'importo di euro 437,74 percepito a titolo di spese di lite di primo grado.
Brescia, 1 aprile 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
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