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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 25/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10988/2019 TRA
nato il [...] a [...], rappr. e dif. Parte_1 dall'Avv. E. D'Angelo, con cui elett. dom. in Teano (CE) alla via Gramsci n. 10, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. M.F. Lallai, E. Capasso, I. De CP_1 is e L. Cuzzupoli, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver ricevuto in data 28/11/2019 la notifica dell'avviso di addebito n. 328 2019 00057267 76 000, emesso per contributi IVS alla gestione artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale e somme aggiuntive più interessi, anno 2013, emergenti dall'accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta n. TF7010500792, emesso per l'anno 2013, per l'importo complessivo di euro 7.964,73;
- che avverso il predetto accertamento tributario era stato proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta in data 29/01/2019. Dedotto che, in base al combinato disposto degli artt. 1 e 4 del D.Lgs. n. 462/97 e dell'art. 15 del D.P.R. n. 602/73, così come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 70/2011, a seguito della notifica dell'atto impositivo e della sua successiva impugnazione in sede giudiziaria, l'ufficio è legittimato ad iscrivere a ruolo solo un terzo delle maggiori “imposte, contributi
1 o premi” accertati, più relativi interessi e sanzioni, nonché la sussistenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza ai sensi dell'art. 295 c.p.c., concludeva chiedendo all'adito Tribunale “in via principale, l' annullamento totale dell'avviso impugnato, per il caso in cui si abbia a verificare l'annullamento in sede giudiziale dell'avviso di accertamento tributario unificato che ne costituiva atto presupposto;
in via subordinata, e ciò anche nel caso di un esito negativo per il contribuente dell'azione pendente in sede tributaria, l'annullamento parziale (nella misura di due terzi dell'importo contestato) dell'avviso di addebito impugnato in forza dei motivi esposti nel presente ricorso”. Vittoria di spese, con attribuzione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che, con articolate CP_1 argomentazioni, concludeva chiedendo “nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo dell con conferma dell'avviso di CP_1 addebito opposto;
in via subordinata condannare la parte oppone agamento delle somme che risulteranno dovute per i fatti di causa, all'esito del presente giudizio;
anche in relazione all'esito della eventuale decisione della commissione Tributaria”. Spese vinte. Pur ritualmente intimata, non si costituiva la e pertanto ne va dichiarata la CP_2 contumacia. La causa, incardinata innanzi al precedente istruttore, previa riassegnazione e a seguito di rinvio d'ufficio in ragione dell'assenza della scrivente per maternità, giungeva per la prima volta dinanzi alla scrivente all'udienza fissata per il 13/12/2022, trattata in modalità cartolare, e, rinviata al fine di verificare l'esito del ricorso proposto in sede tributaria nonché in ragione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente chiede, in via principale, l'annullamento totale dell'opposto avviso di addebito “per il caso in cui si abbia a verificare l'annullamento in sede giudiziale dell'avviso di accertamento tributario unificato che ne costituiva atto presupposto”. Va in primo luogo osservato che non è condivisibile la doglianza, tra l'altro formulata da parte ricorrente solo nelle note di trattazione scritta, relativa all'illegittimità dell'iscrizione a ruolo da parte dell'ente previdenziale in pendenza del ricorso in sede tributaria, ai sensi dell'art. 24 co. 3 d. lgs. n. 46/1999. Tale disposizione, secondo cui “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”, va coordinata con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha più volte affermato come la decadenza ivi comminata non sia di natura sostanziale, ossia non precluda l'esame del merito della pretesa azionata che il Tribunale resta, per converso, obbligato a eseguire, anche d'ufficio, ossia senza una specifica richiesta di parte resistente. Ed invero, “secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12102/2017) è vero che, in base alla norma citata, quando l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice;
tuttavia ove tale iscrizione avvenga ugualmente, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311) che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo 2 giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n. 12333). Si è pertanto affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno Pt_2 decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12025 del 07/05/2019, Rv. 653765 - 01). Pertanto, “la ritenuta illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'an e nel quantum, seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella” (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 16332 del 08/06/2023). Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla domanda proposta in via subordinata, volta all'annullamento dell'opposto avviso di addebito nella misura di due terzi dell'importo contestato, in relazione alla quale si osserva quanto segue. Parte opponente deduce che, in base al combinato disposto degli artt. 1 e 4 del D.Lgs. n. 462/97 e dell'art. 15 del D.P.R. n. 602/73, così come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 70/2011, a seguito della notifica dell'atto impositivo e della sua successiva impugnazione in sede giudiziaria, l'ufficio è legittimato ad iscrivere a ruolo solo un terzo delle maggiori
“imposte, contributi o premi” accertati, più relativi interessi e sanzioni;
mentre, nel caso in esame, l'importo iscritto a ruolo a titolo di sorta capitale contributiva corrisponde all'intero maggior contributo accertato e non alla sua frazione. Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo richiamato. L'art. 1 D. Lgs. n. 462 del 18/12/1997 prevede che “Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”. Il successivo art. 4 (rubricato “iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi”) dispone che “Il primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni per le iscrizioni a ruolo in base ad accertamenti non definitivi, è sostituito dal seguente: "Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati."”. I dedotti vizi del provvedimento opposto sono del tutto inidonei, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, a precludere al Giudice
3 l'accertamento del merito della pretesa creditoria, anche laddove l'ente si sia limitato a richiedere il rigetto dell'opposizione. Nel caso in esame, tra l'altro, l' ha espressamente chiesto la condanna di parte CP_1 opponente al pagamento delle s risultanti dovute, “anche in relazione all'esito della eventuale decisione della commissione Tributaria”. Tanto premesso, il ricorso è infondato, avendo lo stesso ricorrente versato in atti la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale che, rigettando sia l'appello formulato in via principale che quello proposto in via incidentale, confermava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva accolto il ricorso solo relativamente alla determinazione di un maggior reddito ai fini IVA, rigettando l'impugnativa relativa all'imposizione diretta (cfr. note di parte ricorrente depositate in data 03/02/2023 e documentazione alla stessa allegata). Sul punto si osserva che la Suprema Corte ha precisato che “dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo;
in mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto;
pertanto, una volta che l' abbia invocato tale accertamento, del quale a quanto detto va CP_1 aggiunto che, diversamente dai verb ttivi (frutto ed espressione di attività investigativa), costituisce applicazione di parametri matematici volti a verificare l'esistenza di redditi ulteriori, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario” (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 950 del 20/01/2021). Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite, considerate la qualità delle parti e l'intervento in corso di causa degli arresti giurisprudenziali di legittimità richiamati, sono integralmente compensate tra parte ricorrente ed CP_1
Nulla per le s i lite nei confronti di stante la contumacia. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite tra parte ricorrente ed CP_1
c) nulla per le spese di lite nei confronti di CP_2
Santa Maria Capua Vetere, 25/03/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
4
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 25/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10988/2019 TRA
nato il [...] a [...], rappr. e dif. Parte_1 dall'Avv. E. D'Angelo, con cui elett. dom. in Teano (CE) alla via Gramsci n. 10, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. M.F. Lallai, E. Capasso, I. De CP_1 is e L. Cuzzupoli, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver ricevuto in data 28/11/2019 la notifica dell'avviso di addebito n. 328 2019 00057267 76 000, emesso per contributi IVS alla gestione artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale e somme aggiuntive più interessi, anno 2013, emergenti dall'accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta n. TF7010500792, emesso per l'anno 2013, per l'importo complessivo di euro 7.964,73;
- che avverso il predetto accertamento tributario era stato proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta in data 29/01/2019. Dedotto che, in base al combinato disposto degli artt. 1 e 4 del D.Lgs. n. 462/97 e dell'art. 15 del D.P.R. n. 602/73, così come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 70/2011, a seguito della notifica dell'atto impositivo e della sua successiva impugnazione in sede giudiziaria, l'ufficio è legittimato ad iscrivere a ruolo solo un terzo delle maggiori “imposte, contributi
1 o premi” accertati, più relativi interessi e sanzioni, nonché la sussistenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza ai sensi dell'art. 295 c.p.c., concludeva chiedendo all'adito Tribunale “in via principale, l' annullamento totale dell'avviso impugnato, per il caso in cui si abbia a verificare l'annullamento in sede giudiziale dell'avviso di accertamento tributario unificato che ne costituiva atto presupposto;
in via subordinata, e ciò anche nel caso di un esito negativo per il contribuente dell'azione pendente in sede tributaria, l'annullamento parziale (nella misura di due terzi dell'importo contestato) dell'avviso di addebito impugnato in forza dei motivi esposti nel presente ricorso”. Vittoria di spese, con attribuzione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che, con articolate CP_1 argomentazioni, concludeva chiedendo “nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo dell con conferma dell'avviso di CP_1 addebito opposto;
in via subordinata condannare la parte oppone agamento delle somme che risulteranno dovute per i fatti di causa, all'esito del presente giudizio;
anche in relazione all'esito della eventuale decisione della commissione Tributaria”. Spese vinte. Pur ritualmente intimata, non si costituiva la e pertanto ne va dichiarata la CP_2 contumacia. La causa, incardinata innanzi al precedente istruttore, previa riassegnazione e a seguito di rinvio d'ufficio in ragione dell'assenza della scrivente per maternità, giungeva per la prima volta dinanzi alla scrivente all'udienza fissata per il 13/12/2022, trattata in modalità cartolare, e, rinviata al fine di verificare l'esito del ricorso proposto in sede tributaria nonché in ragione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente chiede, in via principale, l'annullamento totale dell'opposto avviso di addebito “per il caso in cui si abbia a verificare l'annullamento in sede giudiziale dell'avviso di accertamento tributario unificato che ne costituiva atto presupposto”. Va in primo luogo osservato che non è condivisibile la doglianza, tra l'altro formulata da parte ricorrente solo nelle note di trattazione scritta, relativa all'illegittimità dell'iscrizione a ruolo da parte dell'ente previdenziale in pendenza del ricorso in sede tributaria, ai sensi dell'art. 24 co. 3 d. lgs. n. 46/1999. Tale disposizione, secondo cui “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”, va coordinata con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha più volte affermato come la decadenza ivi comminata non sia di natura sostanziale, ossia non precluda l'esame del merito della pretesa azionata che il Tribunale resta, per converso, obbligato a eseguire, anche d'ufficio, ossia senza una specifica richiesta di parte resistente. Ed invero, “secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12102/2017) è vero che, in base alla norma citata, quando l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice;
tuttavia ove tale iscrizione avvenga ugualmente, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311) che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo 2 giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n. 12333). Si è pertanto affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno Pt_2 decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12025 del 07/05/2019, Rv. 653765 - 01). Pertanto, “la ritenuta illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'an e nel quantum, seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella” (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 16332 del 08/06/2023). Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla domanda proposta in via subordinata, volta all'annullamento dell'opposto avviso di addebito nella misura di due terzi dell'importo contestato, in relazione alla quale si osserva quanto segue. Parte opponente deduce che, in base al combinato disposto degli artt. 1 e 4 del D.Lgs. n. 462/97 e dell'art. 15 del D.P.R. n. 602/73, così come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 70/2011, a seguito della notifica dell'atto impositivo e della sua successiva impugnazione in sede giudiziaria, l'ufficio è legittimato ad iscrivere a ruolo solo un terzo delle maggiori
“imposte, contributi o premi” accertati, più relativi interessi e sanzioni;
mentre, nel caso in esame, l'importo iscritto a ruolo a titolo di sorta capitale contributiva corrisponde all'intero maggior contributo accertato e non alla sua frazione. Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo richiamato. L'art. 1 D. Lgs. n. 462 del 18/12/1997 prevede che “Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”. Il successivo art. 4 (rubricato “iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi”) dispone che “Il primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni per le iscrizioni a ruolo in base ad accertamenti non definitivi, è sostituito dal seguente: "Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati."”. I dedotti vizi del provvedimento opposto sono del tutto inidonei, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, a precludere al Giudice
3 l'accertamento del merito della pretesa creditoria, anche laddove l'ente si sia limitato a richiedere il rigetto dell'opposizione. Nel caso in esame, tra l'altro, l' ha espressamente chiesto la condanna di parte CP_1 opponente al pagamento delle s risultanti dovute, “anche in relazione all'esito della eventuale decisione della commissione Tributaria”. Tanto premesso, il ricorso è infondato, avendo lo stesso ricorrente versato in atti la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale che, rigettando sia l'appello formulato in via principale che quello proposto in via incidentale, confermava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva accolto il ricorso solo relativamente alla determinazione di un maggior reddito ai fini IVA, rigettando l'impugnativa relativa all'imposizione diretta (cfr. note di parte ricorrente depositate in data 03/02/2023 e documentazione alla stessa allegata). Sul punto si osserva che la Suprema Corte ha precisato che “dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo;
in mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto;
pertanto, una volta che l' abbia invocato tale accertamento, del quale a quanto detto va CP_1 aggiunto che, diversamente dai verb ttivi (frutto ed espressione di attività investigativa), costituisce applicazione di parametri matematici volti a verificare l'esistenza di redditi ulteriori, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario” (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 950 del 20/01/2021). Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite, considerate la qualità delle parti e l'intervento in corso di causa degli arresti giurisprudenziali di legittimità richiamati, sono integralmente compensate tra parte ricorrente ed CP_1
Nulla per le s i lite nei confronti di stante la contumacia. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite tra parte ricorrente ed CP_1
c) nulla per le spese di lite nei confronti di CP_2
Santa Maria Capua Vetere, 25/03/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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