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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/12/2024, n. 4968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4968 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 3636/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI BLDSKE9, data di nascita Parte_1 C.F._1
01/01/1997, Paese di provenienza: ), parte rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. SIMONA CICCULLO;
RICORRENTE contro
- , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 09/04/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dalla Questura di con cui gli è stato negato il rinnovo del CP_1
Pag. 1 di 3 permesso di soggiorno;
ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione complementare.
Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito, né ha depositato note.
Fissata l'udienza del 05/07/2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, nessuno è comparso e il procedimento cautelare è stato estinto.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego oggetto di impugnazione è stata ripresentata dal ricorrente, ma con provvedimento reso all'udienza del 6 novembre
2024 la richiesta è stata rigettata non risultando agli atti la prova che il giudizio di merito fosse stato correttamente instaurato con la notifica del ricorso all'amministrazione resistente.
Fissata per la medesima data e con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c l'udienza per la trattazione nel merito della domanda di protezione internazionale, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La tempestività del ricorso. Non v'è agli atti la relata di notifica del provvedimento impugnato, sicché non è possibile verificare la tempestività del ricorso, e con le note scritte depositate per l'udienza del 06/11/2024 il difensore ha dedotto di essere impossibilitato ad allegare al fascicolo processuale la prova della notifica del decreto impugnato chiedendo che a tanto fosse onerata l'Amministrazione resistente, alla quale avrebbe già rivolto specifica istanza (di cui non v'è traccia tra gli atti del giudizio) rimasta, tuttavia, inevasa.
Ad ogni modo, va rilevato che con decreto adottato in data 30/04/2024 il Giudice ha fissato la prima udienza di comparizione e ha onerato la parte ricorrente – come previsto dall'art. 281 undecies comma 2 c.p.c. richiamato dall'art. 19 ter del D. Lgs. 150/2011 – della notifica del ricorso e del medesimo decreto alla Questura di assegnando il termine CP_1 di quaranta giorni dalla sua comunicazione, con onere di deposito della relativa relata di notifica “a pena di improcedibilità della domanda”.
Pag. 2 di 3 All'udienza del 06/11/2024, il ricorrente non ha fornito la prova della notifica alla
Questura di del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, né CP_1 tantomeno ha avanzato istanza di rimessione in termini, limitandosi a richiamare le conclusioni già rassegnate nel ricorso e a ribadire l'esigenza di riconoscere un permesso di soggiorno per protezione speciale in capo al ricorrente.
Pertanto, mancata l'instaurazione del contraddittorio nel termine assegnato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile a norma dell'art. 281 undecies comma 2 c.p.c., applicabile al presente giudizio in forza del richiamo operato dall'art. 19 ter, comma 1, del D. Lgs.
150/2011, secondo cui “Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.”.
Nulla va disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da , con Parte_2 ricorso depositato in data 09/04/2024, così provvede:
1. DICHIARA l'improcedibilità del ricorso;
2. NULLA sulle spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27/11/2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott. Sergio Di Paola dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI BLDSKE9, data di nascita Parte_1 C.F._1
01/01/1997, Paese di provenienza: ), parte rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. SIMONA CICCULLO;
RICORRENTE contro
- , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 09/04/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dalla Questura di con cui gli è stato negato il rinnovo del CP_1
Pag. 1 di 3 permesso di soggiorno;
ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione complementare.
Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito, né ha depositato note.
Fissata l'udienza del 05/07/2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, nessuno è comparso e il procedimento cautelare è stato estinto.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego oggetto di impugnazione è stata ripresentata dal ricorrente, ma con provvedimento reso all'udienza del 6 novembre
2024 la richiesta è stata rigettata non risultando agli atti la prova che il giudizio di merito fosse stato correttamente instaurato con la notifica del ricorso all'amministrazione resistente.
Fissata per la medesima data e con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c l'udienza per la trattazione nel merito della domanda di protezione internazionale, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La tempestività del ricorso. Non v'è agli atti la relata di notifica del provvedimento impugnato, sicché non è possibile verificare la tempestività del ricorso, e con le note scritte depositate per l'udienza del 06/11/2024 il difensore ha dedotto di essere impossibilitato ad allegare al fascicolo processuale la prova della notifica del decreto impugnato chiedendo che a tanto fosse onerata l'Amministrazione resistente, alla quale avrebbe già rivolto specifica istanza (di cui non v'è traccia tra gli atti del giudizio) rimasta, tuttavia, inevasa.
Ad ogni modo, va rilevato che con decreto adottato in data 30/04/2024 il Giudice ha fissato la prima udienza di comparizione e ha onerato la parte ricorrente – come previsto dall'art. 281 undecies comma 2 c.p.c. richiamato dall'art. 19 ter del D. Lgs. 150/2011 – della notifica del ricorso e del medesimo decreto alla Questura di assegnando il termine CP_1 di quaranta giorni dalla sua comunicazione, con onere di deposito della relativa relata di notifica “a pena di improcedibilità della domanda”.
Pag. 2 di 3 All'udienza del 06/11/2024, il ricorrente non ha fornito la prova della notifica alla
Questura di del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, né CP_1 tantomeno ha avanzato istanza di rimessione in termini, limitandosi a richiamare le conclusioni già rassegnate nel ricorso e a ribadire l'esigenza di riconoscere un permesso di soggiorno per protezione speciale in capo al ricorrente.
Pertanto, mancata l'instaurazione del contraddittorio nel termine assegnato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile a norma dell'art. 281 undecies comma 2 c.p.c., applicabile al presente giudizio in forza del richiamo operato dall'art. 19 ter, comma 1, del D. Lgs.
150/2011, secondo cui “Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.”.
Nulla va disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da , con Parte_2 ricorso depositato in data 09/04/2024, così provvede:
1. DICHIARA l'improcedibilità del ricorso;
2. NULLA sulle spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27/11/2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott. Sergio Di Paola dott.ssa Marisa Attollino
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