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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 3240/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Maria Cammarano e Antonella Parte_1
Tambasco;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.;
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.6.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva di lavorare alle dipendenze della con la qualifica di Parte_2 operaio specializzato idraulico forestale;
che l'Ente montano lo aveva posto in cassa integrazione guadagni dall'1.12.2014 al 31.12.2014 nonostante che tale misura non fosse stata mai ritualmente approvata dall'ente preposto ( . Che, quindi, in assenza della già CP_2 menzionata autorizzazione, nulla aveva percepito a titolo di integrazione salariale per il periodo in cui non aveva svolto attività lavorativa;
pertanto, richiamato l'orientamento più volte espresso dai giudici di Legittimità in materia e richiamato l'art.52 del CCNL di riferimento, adìva l'intestato Tribunale al fine di far condannare la convenuta
[...] al pagamento della somma di € 1.390,00 a titolo indennità Parte_2 equivalente alla retribuzione per la mensilità di dicembre 2014 parametrata alla paga base, oltre spese di lite, da distrarsi.
1 Regolarmente instaurato il contraddittorio, la non si Parte_2 costituiva in giudizio.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte, disposte, ex art.127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 27.12.2024.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Parte_2 regolarmente convenuta in giudizio e non costituita (cfr. notifica pec in atti).
Nel merito, il ricorso è fondato per le seguenti ragioni che richiamano, ex art. 118 c.p.c., le condivisibili motivazioni già espresse da questo Ufficio in fattispecie analoghe.
La parte attrice agisce per il risarcimento del danno parametrato alla retribuzione non percepita per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa (1.12.2014 – 31.12.2014) conseguente al regime di Cassa Integrazione Guadagni in cui sono stati posti i lavoratori della Comunità.
Così qualificata l'azione del ricorrente, si osserva che è documentata la circostanza della sospensione dal lavoro nel mese di dicembre 2014 (documentazione in atti); analogamente può ritenersi provata pure la sua permanenza in servizio nel periodo di sospensione per cui
è causa avendo il ricorrente prodotto in atti busta paga relativa al mese di novembre 2014 e gennaio 2015, quindi, sia quella immediatamente precedente che quella immediatamente successiva al periodo di illegittima sospensione dal lavoro.
La in quanto contumace, non ha provato il pagamento della Parte_2 retribuzione per il periodo di sospensione unilaterale dell'attività lavorativa.
In punto di diritto, occorre richiamare l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni a seguito di illegittima sospensione del rapporto da parte del datore di lavoro hanno diritto, in caso di rifiuto della richiesta della c.i.g., ad ottenere dal datore di lavoro la retribuzione piena, e non già il minore importo delle integrazioni salariali (cfr Cass. 15207 del 2010; n. 25240 del 2014 ;
Sez. L - , Ordinanza n. 10516 del 03/05/2018 ).
Consegue, dunque, la persistenza dell'obbligo retributivo in capo al datore di lavoro in caso di sospensione dell'attività lavorativa non seguita da intervento della c.i.g, ossia proprio ciò che si è pacificamente verificato nel caso di specie, in relazione alle dedotte mensilità.
In relazione al quantum debeatur, occorre rilevare che, secondo le regole generali in materia di risarcimento del danno, il lavoratore ne ha diritto nella misura equivalente alle retribuzioni perdute. La retribuzione dovrà ricomprendere, nella sua base di calcolo, la retribuzione globale e le ulteriori voci componenti il trattamento retributivo del ricorrente, corrisposte in maniera continuativa e non occasionale, correlate al contenuto e alle modalità della prestazione alla data della illegittima sospensione, con esclusione, quindi, dei soli
2 emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali, in quanto altrimenti verrebbero ad essere addossate al lavoratore le conseguenze negative di un illecito altrui (Cass., 16 settembre
2009, n. 19956; Cass., 24 agosto 2006, n. 18441; in tal senso, v. anche Cass., 16 luglio 2002,
n. 10307). Si è infatti osservato che la mancata prestazione di lavoro, derivante da atto unilaterale del datore di lavoro, determina una situazione di mora credendi, con correlativo diritto del lavoratore al risarcimento dei danni, che devono presumersi di entità almeno pari alla perdita del coacervo delle utilità che lo svolgimento della prestazione avrebbe comportato, vale a dire al coacervo degli emolumenti, non eventuali, occasionali o eccezionali, ma aventi normale e continuativa connessione con le modalità proprie della prestazione lavorativa.
Nella vicenda che ci occupa, il ricorrente ha quantificato il proprio credito in euro 1.390,00 considerando unicamente la normale retribuzione (paga base) senza richiedere voci ancorate a specifiche prestazioni lavorative.
La è pertanto tenuta al pagamento, in favore del Parte_2 ricorrente, del risarcimento del danno pari alla retribuzione non corrisposta per il mese di dicembre 2014. Tenuto conto della retribuzione oraria complessiva e della paga base quali risultanti dai prospetti paga in atti, nonché della quantificazione fatta da parte ricorrente, la
è tenuta pertanto a pagare, in favore del ricorrente, Parte_2 euro 1.390,00 quale risarcimento del danno pari alla retribuzione non corrisposta per il mese di dicembre 2014 come risultante dai prospetti paga prodotti.
Tale conclusione prescinde dalla valutazione dei profili di responsabilità imputabili alla in ordine alla sospensione del rapporto di lavoro. Parte_2
Non è dubitabile, infatti, che la avesse fatto legittimo affidamento in Parte_2 ordine alla possibilità di sospendere il rapporto di lavoro dei propri dipendenti con il riconoscimento della cassa integrazione guadagni, ma tale considerazione, come affermato dalla Suprema Corte, non la esonera comunque dalle obbligazioni assunte nei confronti dei propri dipendenti e potrebbe rilevare unicamente ai fini di una eventuale doglianza avverso il provvedimento di diniego dell' al riconoscimento della Cassa Integrazione, mentre CP_2 non spiega alcuna efficacia esonerativa dell'obbligo del pagamento della indennità risarcitoria nei confronti del lavoratore unilateralmente sospeso dall'attività lavorativa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando:
3 1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al Parte_2 pagamento, in favore di della somma pari ad euro 1.390,00 oltre interessi Parte_1 legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
2. condanna la al pagamento delle spese di lite che Parte_2 liquida in € 941,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA, da distrarsi.
Così deciso in Salerno, il 2.1.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
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