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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2234/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240035580135000 QUOTACONSORTILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2045/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti: Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, con ricorso pervenuto il 24.7.2024, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria, la cartella di pagamento n. 059 2024 00355801 35 000 notificata il 26.4.2024 da Agenzia
Entrate Riscossione della somma di euro 2.179,88 asseritamente dovuta al Consorzio di Bonifica Ugento
Li FO a titolo di contributo di bonifica (codice tributo 630) per l'anno 2023, deducendo tra l'altro l'illegittimità del piano di classifica per mancata preventiva approvazione del piano generale di bonifica nonché la mancanza del beneficio diretto e specifico legittimante il tributo richiesto, come risultava dall'allegata perizia di parte.
Agenzia Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso, che all'odierna udienza è stato discusso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “ In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (Cass. 9511 del
2018).
La stessa Corte Suprema ha chiarito che tale presunzione viene meno nel caso di specifica contestazione da parte del contribuente della legittimità del piano di classifica, “che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica” (Cass. sez. VI, 29/11/2016, n.24356).
Ebbene, nella specie il contribuente ha espressamente contestato la legittimità del piano di classifica perché non preceduto dall'approvazione del piano generale di bonifica (in effetti mai approvato dall'ente impositore), per cui la presunzione dell'esistenza del beneficio diretto e specifico è venuta meno.
Né varrebbe obiettare l'art. 42, comma 7, della legge Regione Puglia n. 4/2012 ha stabilito che nella fase di prima applicazione della legge si dovesse tener conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla L. Regione Puglia n. 12 del 2011, così sancendo la utilizzabilità del piano di classifica indipendentemente dalla preventiva approvazione del piano generale di bonifica.
Infatti, tale clausola di salvezza dei piani di classifica valeva nella fase di prima applicazione della legge e non può certamente legittimare la prassi del Consorzio di continuare a pretendere a distanza di anni contributi di bonifica in mancanza di qualsiasi piano generale di bonifica.
Ciò posto, deve osservarsi che il Consorzio non ha assolto all'onere probatorio cui era gravato e cioè di dimostrare che l'immobile del contribuente godeva in forza della sua attività di un beneficio diretto e specifico: infatti, non è stata data alcuna prova che nell'anno 2023 siano state eseguite delle opere effettivamente vantaggiose per i terreni di proprietà del contribuente, il quale, per contro ha dimostrato tramite perizia di parte a firma del perito agrario dott. Nominativo_1 che i fondi di sua proprietà nessun beneficio ritraggono dall'attività del Consorzio.
Nonostante l'accoglimento del ricorso i contrasti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2234/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240035580135000 QUOTACONSORTILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2045/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti: Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, con ricorso pervenuto il 24.7.2024, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria, la cartella di pagamento n. 059 2024 00355801 35 000 notificata il 26.4.2024 da Agenzia
Entrate Riscossione della somma di euro 2.179,88 asseritamente dovuta al Consorzio di Bonifica Ugento
Li FO a titolo di contributo di bonifica (codice tributo 630) per l'anno 2023, deducendo tra l'altro l'illegittimità del piano di classifica per mancata preventiva approvazione del piano generale di bonifica nonché la mancanza del beneficio diretto e specifico legittimante il tributo richiesto, come risultava dall'allegata perizia di parte.
Agenzia Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso, che all'odierna udienza è stato discusso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “ In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (Cass. 9511 del
2018).
La stessa Corte Suprema ha chiarito che tale presunzione viene meno nel caso di specifica contestazione da parte del contribuente della legittimità del piano di classifica, “che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica” (Cass. sez. VI, 29/11/2016, n.24356).
Ebbene, nella specie il contribuente ha espressamente contestato la legittimità del piano di classifica perché non preceduto dall'approvazione del piano generale di bonifica (in effetti mai approvato dall'ente impositore), per cui la presunzione dell'esistenza del beneficio diretto e specifico è venuta meno.
Né varrebbe obiettare l'art. 42, comma 7, della legge Regione Puglia n. 4/2012 ha stabilito che nella fase di prima applicazione della legge si dovesse tener conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla L. Regione Puglia n. 12 del 2011, così sancendo la utilizzabilità del piano di classifica indipendentemente dalla preventiva approvazione del piano generale di bonifica.
Infatti, tale clausola di salvezza dei piani di classifica valeva nella fase di prima applicazione della legge e non può certamente legittimare la prassi del Consorzio di continuare a pretendere a distanza di anni contributi di bonifica in mancanza di qualsiasi piano generale di bonifica.
Ciò posto, deve osservarsi che il Consorzio non ha assolto all'onere probatorio cui era gravato e cioè di dimostrare che l'immobile del contribuente godeva in forza della sua attività di un beneficio diretto e specifico: infatti, non è stata data alcuna prova che nell'anno 2023 siano state eseguite delle opere effettivamente vantaggiose per i terreni di proprietà del contribuente, il quale, per contro ha dimostrato tramite perizia di parte a firma del perito agrario dott. Nominativo_1 che i fondi di sua proprietà nessun beneficio ritraggono dall'attività del Consorzio.
Nonostante l'accoglimento del ricorso i contrasti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.