Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 12/06/2025, n. 4448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4448 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04448/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01936/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1936 del 2025, proposto da Farmacia San Michele S.r.l., Farmacia RI e NA AR Snc, Farmacia Dott. Romano Nicola S.a.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Angelone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Municipio, 84;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Dell'Isola, Rosaria Saturno, con domicilio eletto presso lo studio Beatrice Dell'Isola in Napoli, via Santa Lucia 81;
Comune di Volla, non costituito in giudizio;
nei confronti
ES RO, IN Di Franco, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del silenzio formatosi sulla diffida notificata in data 12.02.2025 a mezzo pec ed avente ad oggetto la richiesta di annullamento, ex art 21 nonies, c. 2 bis L. 07.08.90 n. 241, in parte qua, dei sottoindicati provvedimenti:
1) Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013 (BURC n. 32 del 10.06.2013) con il quale è stato approvato il Bando di concorso, per soli titoli, per l'assegnazione di n. 209 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, in applicazione dell'art. 11, co. 3, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in L. 24.03.2012 n. 27 e s.m.i.;
2) DPGC n. 203 del 28.09.2016 con il quale è stata nominata la Commissione Esaminatrice per la valutazione dei titoli dei candidati partecipanti al concorso de qua;
3) Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute n. 321 del 06.10.2016 con il quale è stata nominata la segretaria della Commissione;
4) Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute - U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi n. 14 del 18.02.2019 (BURC n. 9 del 18.02.2019) con il quale è stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei candidati partecipanti al concorso di che trattasi;
5) Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute - U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi n. 18 del 24.01.2020 (BURC n. 6 del 27.01.2020) con il quale è stata pubblicata la graduatoria definitiva;
6) Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute - U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi n. 5 del 14.01.2022 (BURC n. 9 del 24.01.2022) con il quale è stata pubblicata una rettifica della graduatoria definitiva;
7) Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute - U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi n. 78 del 10.03.2022 (BURC n. 31 del 21.03.2022) con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva, è stato aggiornato l'elenco delle sedi disponibili e sono state comunicate le modalità di assegnazione delle sedi farmaceutiche ai vincitori;
8) Decreto Dirigenziale n. 340 dl 30.06.2023 AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico;
9) Provvedimenti di data e numero che si ignorano di assegnazione a terzi della sede farmaceutica n. 7,
per quella sola parte in cui hanno previsto la messa a concorso e l’assegnazione della sede farmaceutica n. 7 di Volla, perché posti in essere, ai sensi dell’art. 21 nonies, c. 2 bis della L. 241/90, sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, non essendo mai adottato l’atto di iniziativa della GC del Comune di Volla, necessario per la creazione di una nuova sede farmaceutica.
b) per l’accertamento dell’obbligo della Regione Campania in persona del Presidente p.t della G.R. a provvedere alla richiesta di annullamento ex art. 21 nonies, c. 2bis L. 241/90, avente il contenuto indicato alla lett. a che precede, e, per l’effetto a disporre l’annullamento (in parte qua) degli atti e procedimenti indicati ai nn. 1-9 della lett. a che anche precede, con fissazione di un termine per l’adempimento spontaneo e previsione della nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi della mancata esecuzione del provvedimento del Giudice; c) per l’annullamento di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale comunque lesivo del diritto delle ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con il ricorso in oggetto, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalla Regione sulla richiesta di annullamento in autotutela degli atti meglio specificati in epigrafe, con i quali la Regione Campania, in assenza della necessaria iniziativa del Comune di Volla, ha istituito e messo a concorso la sede farmaceutica n. 7 di Volla;
Considerato che la Regione Campania ha comunicato, con memoria del 17.04.2025, di star provvedendo all’emanazione di un decreto dirigenziale con cui sarà approvato l’elenco aggiornato delle sedi farmaceutiche vacanti da assegnare nel corso del secondo interpello, eliminando espressamente la sede n. 7 del Comune di Volla dalla disponibilità, avendo preso atto dell’ assenza della delibera comunale legittimante la messa a concorso della sede farmaceutica in oggetto;
Considerato che la difesa dei ricorrenti, a seguito della predetta comunicazione della Regione Campania, ha dichiarato in udienza, come da verbale, di non avere più interesse alla definizione del gravame;
Rilevato, dunque, che al Collegio non resta che dare atto del venir meno dell’interesse dei ricorrenti alla definizione nel merito del presente giudizio e dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO