TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/04/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. ssa Silvana D.Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4588/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.R.Semeraro
opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con Avv.A.Sorace opposto
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.A.Genovese opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2023 e ritualmente notificato la parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.0342023900802217000 notificata in data 31.10.2023 relativamente alle cartelle esattoriali n. 03420170017853041000 e
03420190001157176000.
Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti, prescrizione delle cartelle.
Nel merito rilevava di non aver svolto l'attività di lavoratore autonomo successivamente al mese di novembre
2003.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Si costituiva Controparte_3 chiedendo il rigetto del ricorso.
Rappresentava l'avvenuta notifica delle cartelle e la presenza di un atto interruttivo della prescrizione,
l'intimazione 03420199014146139000 notificato in data
14.3.2020.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc la causa è stata decisa. costituendosi ha provato Controparte_2
l'avvenuta regolare notifica delle cartelle sicchè relativamente all'eccezione di prescrizione e alla dedotta cessazione dell'impresa individuale si osserva che trattasi di eccezioni che dovevano essere fatte valere con l'impugnativa delle cartelle regolarmente notificati e oggi non può essere fatta valere.
Né sussiste la prescrizione delle cartelle ove si consideri che ha Controparte_3 documentato e provato l'avvenuta notifica dell'intimazione 03420199014146139000 notificato in data
14.3.2020 che ha interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 250,00 per ciascuna delle parti costituite oltre accessori con distrazione ove richiesta.
Cosenza,11.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino