Art. 10. Autonomia finanziaria e contabile 1. L'autonomia finanziaria e contabile dell'Istituto si esercita nei limiti stabiliti dall' articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 .
2. L'Istituto provvede all'assolvimento dei fini di cui all'articolo 2 con il contributo ordinario per il funzionamento a carico dello Stato e con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dai proventi delle proprie attivita', da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata. Nota all'art. 10:
- L'art. 8 della citata legge n. 168/1989 e' riportato in nota all'art. 1.
2. L'Istituto provvede all'assolvimento dei fini di cui all'articolo 2 con il contributo ordinario per il funzionamento a carico dello Stato e con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dai proventi delle proprie attivita', da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata. Nota all'art. 10:
- L'art. 8 della citata legge n. 168/1989 e' riportato in nota all'art. 1.