Articolo 10 della Legge 11 febbraio 1992, n. 153
Articolo 9Articolo 11
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10 marzo 1992
Art. 10. Autonomia finanziaria e contabile 1. L'autonomia finanziaria e contabile dell'Istituto si esercita nei limiti stabiliti dall' articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 .
2. L'Istituto provvede all'assolvimento dei fini di cui all'articolo 2 con il contributo ordinario per il funzionamento a carico dello Stato e con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dai proventi delle proprie attivita', da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata. Nota all'art. 10:
- L'art. 8 della citata legge n. 168/1989 e' riportato in nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 10 marzo 1992