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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/06/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2070/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2070/2023 tra e in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale LD SPORT DI Parte_1
LD GI
Ricorrenti
e
Controparte_1
Resistente
Oggi 16 giugno 2025 ad ore 13,00 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per e LD SPORT DI LD GI l'avv.to ROCCHI MICHELA anche in Parte_1 sostituzione dell'avv. FABRIZIO D. MASTRANGELI la quale si riporta al ricorso ed alle memorie e conclusioni rassegnate ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Per l'avv. FEDERICA GIOMMINI Controparte_1 la quale si riporta alla propria comparsa di costituzione ed alle conclusioni rassegnate insistendo per il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,30 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 18,45, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, allegata di seguito.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Carlo Gambucci, in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 16 giugno 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2070/2023 R.G. promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...]e ivi residente in [...]. Parte_1 C.F._1
Ferratelle, via Antonio Ligabue n. 15, in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale
LD SPORT DI LD GI, con sede in Gubbio (PG), Loc. Monteluiano n. 84, elettivamente domiciliato in , Piazza Italia n. 4, presso lo studio degli Avv.ti Fabrizio D. CP_1
Mastrangeli e Michela Rocchi che – unitamente e disgiuntamente fra di loro – lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale estesa in calce al ricorso.
Comunicazioni PEC: e Email_1
Email_2
- Ricorrenti
Contro
:
, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Dirigente Dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo Controparte_2 C.F._2 stesso , via Palermo n° 106, indirizzo pec: Controparte_1
, rappresentato e difeso dai funzionari incaricati ai sensi Email_3 dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da delega con atto separato.
-Resistente
Conclusioni parte ricorrente: “… NEL MERITO
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n.
PG00000/2022-615-01 DEL 20/05/2022, ricevuto in data 6/06/2022 e, per l'effetto, revocare ed annullare l'Ordinanza-Ingiunzione dell'I.T.L. di n. 272 del 28/03/2023, notificata il CP_1
pagina 2 di 11 05/04/2023, oggi impugnata e, comunque, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig.
IO SA a titolo di sanzione amministrativa per gli illeciti amministrativi contestati nel predetto verbale ispettivo e per le conseguenti sanzioni amministrative, quantificate nell'Ordinanza-Ingiunzione. CP_ 2) Condannare l di al pagamento di tutte le spese di giudizio.”. CP_1
Conclusioni parte resistente: “… rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata nel ricorso avverso il verbale ispettivo conclusivo degli accertamenti in quanto atto procedimentale non impugnabile, ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza ingiunzione n. 272/23 del 28.03.23 resa nei confronti di IO
SA e della società SA OR di SA IO, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare la ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015.”.
oggetto: Ricorso ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011 e 22 L. 689/1981 – Opposizione ad Ordinanza di
Ingiunzione
Fatto.
Con ricorso depositato il 6 maggio 2023, il Sig. SA IO, in proprio e quale legale rappresentante dell'impresa individuale SA OR di SA IO, ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 272/23 del 28.03.23, emessa dall Controparte_1
, con la quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 4.820,80
[...] comprensiva di spese di notifica, chiedendo, previa sospensione del provvedimento opposto, di revocarla o annullarla, per i seguenti motivi:
1) in via principale: illegittimità del verbale ispettivo per violazione dell'art. 13, comma 4,
d. lgs. 124/2004 e successive modifiche, per mancata indicazione delle fonti di prova;
CP_ 2) illegittimità del verbale dell' per violazione degli artt. 75 e ss. d. lgs. n. 276/2003, stante la sussistenza di regolare certificazione del contratto e, dunque, conseguente illegittimità procedimentale dell'accertamento ispettivo;
3) illegittimità del verbale dell'I.T.L. per violazione dell'art. 1655 c.c. nonché dell'art. 29
d.lgs. n. 276/2003 e succ. mod., per erronea qualificazione dei rapporti di lavoro instaurati, stante la genuinità dei contratti di appalto intercorsi con Controparte_5
pagina 3 di 11 CP_ 4) illegittimità del verbale dell' di per erronea indicazione della durata dei CP_1 rapporti del lavoratore e del numero delle presunte giornate lavorative.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che contestava in toto il contenuto del ricorso e concludeva per l'integrale rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti e delle prove testimoniali esperite, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di un termine per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs.
150/2011 per i motivi di seguito indicati.
Nell'affrontare direttamente il merito della vicenda, va detto che, nonostante gli elementi di prova raccolti nella fase di accertamento, le prove orali acquisite in corso di causa hanno offerto una versione contrastante rispetto alle dichiarazioni acquisite dagli accertatori nella fase amministrativa.
La sanzione applicata era riferita alle seguenti violazioni: “art. 29, comma 1 e art. 18, comma
5 bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art. 1, comma
1, D. Lgs. N. 8/2016 - interposizione illecito da pseudo-appalto - Appaltante - Regime
Ordinario: punto 1) della notificazione d'illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, per aver stipulato un contratto di appalto illecito con la società
[...]
" con riferimento ai lavoratori (Gubbio, 21/05/1982), Controparte_6 Persona_1 Per_2
( . 05/01/1981), (Gubbio. 22/12/1986), MI
[...] Persona_3 Parte_2
OL (Vizzolo Predabissi, 03/11/1987), IA DI (Caglio. 12/10/1986), TO
AL (Cagli. 03/12/1996) per un totale di n. 288 giornate (sanzione pecuniaria amministrativa di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, importo maggiorato del 20% a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett.
d), punto 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018- la suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad € 50.000,00, art. 1, commi 1 e 6, D. Lgs. N.
8/2016)”.
La resistente Amministrazione ritiene in proposito che sia stata posta in essere una somministrazione illecita di personale in violazione dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n.
276/2003 e s.m.i., per avere, la SA OR di SA IO, sottoscritto con la Controparte_6
[... due contratti di appalto, il primo in data 17/10/17, con durata fino al 31/12/2017, e l'altro pagina 4 di 11 in data 18/10/2018 e fino all'8/12/2018, per l'erogazione del “servizio di vendita e assistenza Contr clienti”, in esecuzione dei quali venivano assunti dalla , con mansioni di commesso/a di negozio e per i periodi precisamente indicati nel verbale unico e nei contratti di assunzione e proroga versati in atti, i Sigg.ri , , , Persona_1 Persona_2 Parte_2 [...]
, , . Parte_3 Parte_4 Parte_5
C Contr L aveva rilevato, anche sulla scorta di ulteriori verifiche riferite alla , la mancanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione in capo alla appaltatrice, motivo per cui quest'ultima, al fine di superare l'ostacolo della mancata iscrizione all'Albo delle
Agenzie e di continuare a gestire comunque l'erogazione del servizio in somministrazione, aveva promosso la conclusione di contratti di appalto di servizi e di lavoro, in luogo di quelli di somministrazione, continuando in tal modo a fornire personale con un significativo ribasso del costo del lavoro.
Riteneva inoltre la resistente che le prestazioni lavorative erano state erogate in condizioni fattuali e di luogo immutate, pur attraverso la stipula di due distinti contratti di appalto, cosicché il processo di esternalizzazione doveva essere unitariamente considerato, avendo i lavoratori coinvolti reso la propria prestazione per la società utilizzatrice, senza mutamenti organizzativi/gestionali e senza soluzione di continuità.
Contr
aveva solamente provveduto alla elaborazione dei LUL/buste paga, mentre il potere direttivo ed il coordinamento spazio-temporale dei dipendenti erano stati esercitati integralmente dall'appaltante, né sussisteva un “risultato produttivo autonomo” o alcun rischio di impresa, essendosi la fattispecie esaurita nella mera fornitura di personale.
Per contro la parte ricorrente sosteneva la genuinità e liceità dei contratti di appalto, negando che gli stessi potessero essersi di fatto risolti in una illecita somministrazione di lavoro a vantaggio della ed in conseguenza contestavano la riqualificazione operata Parte_6 dagli accertatori in favore della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dei lavoratori alle dipendenze della committente, oltre alla errata individuazione dei periodi di lavoro e delle mansioni espletate, deducendo in ogni caso l'assenza dell'elemento soggettivo ex art. 3 L. 689/1981, stante la buona fede del SA.
Ciò premesso, osserva preliminarmente questo giudicante, anche al fine della formula che sarà utilizzata per la definizione del presente giudizio, riconducibile all'art. 6, comma 11, del
D. Lgs. 150/2011, che l'originario accertamento, in base alle dichiarazioni raccolte in fase pagina 5 di 11 ispettiva, poteva certamente ritenersi coerente e tale da giustificare l'applicazione delle sanzioni irrogate con l'O.I. opposta.
Tuttavia, all'esito delle prove testimoniali assunte in corso di causa, debbono ritenersi sussistenti notevoli elementi, tra loro contraddittori, che inducono a ritenere fondato il ricorso.
Le dichiarazioni dei lavoratori acquisite in corso di accertamento, che costituiscono notoriamente fonti di prova liberamente apprezzabili dal giudice, erano apparse infatti idonee a dimostrare l'esercizio del potere datoriale di direzione e vigilanza da parte dell'imprenditore e che, tale potere rappresenta, come osserva la resistente
Amministrazione, il fondamento della violazione contestata, rappresentando, la direzione e l'organizzazione dell'imprenditore (eterodirezione), uno dei capisaldi fondamentali, insieme alla pattuizione e/o alla corresponsione della retribuzione, della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c..
La c.d. “eterodirezione” è infatti sicuro indice di subordinazione come da sempre ribadito dalla Suprema Corte: “…. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante Cass.
n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004).” Cass. civ. Sez. lavoro, 14-04-2008, n. 9812.
Dunque, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra due soggetti coincide con la presenza di un requisito fondamentale (decisivo), quale l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo, da parte di quel datore di lavoro che in concreto abbia esercitato tali prerogative.
Nel corso dell'istruttoria le prove raccolte hanno tuttavia sollevato notevoli perplessità circa la concentrazione, in capo al committente, di tutto il potere di direzione e di vigilanza del personale complessivamente impegnato nell'esercizio commerciale.
Il sig. , perno centrale della tesi resistente, nelle dichiarazioni rese nella fase Persona_1 ispettiva affermava che era stato il sig. , figlio del ricorrente, a proporgli Persona_4
pagina 6 di 11 Contr l'assunzione con la , assicurandogli che nulla sarebbe cambiato da un punto di vista contrattuale e di mansioni rispetto alla precedente collaborazione.
Aggiungeva che il contratto di lavoro era stato sottoscritto presso i locali commerciali della
SA ed alla presenza del solo sig. SA, mentre non aveva mai incontrato, né aveva mai Contr avuto rapporti diretti con la , salvo che per lo scambio di mail.
Quanto allo svolgimento della prestazione lavorativa ed al controllo datoriale, si era inoltre relazionato solo con la ditta SA, la quale provvedeva anche a redigere il foglio presenze Contr per poi inviarlo alla (che dunque si era limitata esclusivamente agli adempimenti amministrativi e contabili relativi alla busta paga), oltre ad aver lavorato in maniera promiscua, con mansioni di commesso, con le altre dipendenti, anch'esse assoggettate, come il dichiarante, alle direttive di . Persona_4
Contr Nulla era del resto cambiato quanto alle mansioni svolte in qualità di dipendente e successivamente di SA IO, che erano state erogate sempre sotto il controllo e la direzione del SA.
Tuttavia, sebbene il sig. abbia confermato anche in udienza le dichiarazioni a su Per_1 tempo rese, interrogato sui capitoli di prova predisposti dalla difesa ricorrente forniva una versione radicalmente difforme dalla precedente.
Contr Confermava che nello svolgimento del contratto d'appalto la aveva individuato ed incaricato proprio lui di svolgere le funzioni di referente aziendale al fine di sovraintendere all'attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute dalla Committente e che si era sempre occupato di tenere i rapporti con la Committente nel corso dell'attività lavorativa, coordinando anche il lavoro delle altre dipendenti.
Quanto al ruolo esercitato dal sig. IO SA, escludeva che quest'ultimo avesse esercitato il ruolo di responsabile della committente, affermando per contro che le direttive impartite dal SA erano solo limitate alle correzioni rispetto alle indicazioni generali.
Inoltre, non avendo mai svolto attività di commercio on-line, la società committente non avrebbe avuto le competenze tecniche per poter impartire direttive agli altri addetti della società appaltatrice, mentre solo lui possedeva le competenze tecniche specifiche per poter gestire il nuovo settore e-commerce e per poter coordinare il lavoro degli altri dipendenti che lo affiancavano nel lavoro, confrontandosi con la SA OR solo per la verifica della disponibilità della merce venduta online, i tempi di consegna, ecc..
pagina 7 di 11 In ogni caso escludeva di aver ricevuto le direttive di lavoro direttamente da SA IO e di aver dovuto osservare un orario di lavoro stabilito dallo stesso SA, poiché l'orario Contr lavorativo era direttamente stabilito dalla ditta .
Direttive impartite, secondo il teste, tramite mail, sebbene non avesse mai conosciuto Contr direttamente nessuno dei referenti della .
Anche le ulteriori testimonianze delle collaboratrici sentite in udienza, e Parte_2
, confermavano che era proprio il Sig. a coordinare e dirigere le loro Parte_3 Per_1 Contr attività lavorative ed in sintesi che il referente della era il Sig. , il quale si era Per_1 sempre occupato durante l'appalto di tenere i rapporti con la Committente.
La teste onfermava di ricevere le direttive di lavoro dal sig. : “si è vero e le Parte_2 Per_1 direttive di lavoro le ricevevo dal sig. ” che svolgeva, secondo la teste, le Persona_1 funzioni di referente con il compito di sovraintendere all'attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute dalla Committente, mentre non sapeva riferire se il ruolo di responsabile della committente fosse stato in qualche modo esercitato dal Sig. Pt_7 non ho avuto contatti di lavoro con il sig. SA IO”.
[...]
Dello stesso tenore le dichiarazioni testimoniali della sig.ra che, pur meno Pt_3 circostanziate, confermavano la posizione di coordinamento dell e la posizione Per_1
Contr defilata del sig. SA: “non so riferire nulla in merito ai rapporti tra e la società ricorrente ma posso confermare che le direttive di lavoro me le dava il sig. ” … “io facevo Persona_1 riferimento per tali esigenze solo al sig. , non avendo conosciuto il sig. SA IO se Per_1 non dopo della fine della collaborazione”
Dunque, all'esito dell'istruttoria, è emerso che l'unico referente delle lavoratrici era il Sig.
, dipendente di mentre il sig. IO SA esercitava Persona_1 Controparte_6 semmai la collaterale funzione di committente, limitandosi a fornire ai dipendenti ed in particolare al sig. , le sole direttive di massima volte a garantire la corretta esecuzione Per_1 del contratto, quali ad esempio il mancato rispetto delle indicazioni generali, come ancora riferiva il sig. : “si è vero;
le direttive impartite dal SA IO erano limitate alle Per_1 correzioni rispetto alle indicazioni generali”.
Quanto precede anche perché solo il Sig. possedeva tutte le competenze tecniche Per_1 necessarie per poter svolgere e coordinare l'attività di e-commerce degli altri dipendenti che lo affiancavano nel lavoro, limitandosi al mero confronto con la ditta Committente per pagina 8 di 11 le problematiche riferite alla disponibilità della merce venduta on-line, i tempi di consegna, e quant'altro.
In particolare, quanto poi alle direttive eventualmente emanate dal SA, va ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza, le direttive del committente costituiscono parte integrante del naturale svolgimento del rapporto d'appalto in quanto dirette alla verifica dell'esecuzione del contratto ed al corretto svolgimento dell'attività oggetto del lavoro, non essendo sufficiente detta generica attività di direzione e coordinamento a pregiudicare la bontà dello schema negoziale adottato dalle parti.
Quanto precede, evidentemente, contraddice l'assunto dell'Amministrazione resistente per il quale l'impresa appaltatrice avrebbe svolto solo mere attività formali di gestione dei rapporti lavorativi (invio modelli UNILAV di assunzione e cessazione dei rapporti di lavoro, compilazione del LUL, pagamento delle retribuzioni), poiché l'appaltatrice, pur per il tramite del proprio dipendente , sicuramente si occupava anche della concreta gestione Per_1 dell'attività lavorativa dedotta nel contratto di appalto, impartendo ai lavoratori coinvolti le necessarie direttive di lavoro.
Quindi, se è pur vero che le dichiarazioni dei lavoratori acquisite in corso di accertamento, costituendo fonti di prova liberamente apprezzabili dal giudice, erano apparse idonee a dimostrare l'esercizio del potere datoriale di direzione e vigilanza da parte dell'imprenditore - potere che notoriamente rappresenta il fondamento della violazione contestata, la prova della somministrazione illecita non è stata raggiunta.
È del resto noto che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza di ingiunzione spetta all'Amministrazione dimostrare la fondatezza della propria pretesa e quindi la sussistenza dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria.
L'art. 23, penultimo comma, della Legge 689/81, poi sostituito dell'art. 6, comma 11, del D.
Lgs. N. 150 /2011, richiamato all'inizio, dispone che: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.” e pertanto l'onere della prova del fondamento della pretesa sanzionatoria, proprio in base alla regola predetta, incombe sulla resistente Amministrazione, sulla quale grava l'onere di dimostrare in maniera inconfutabile la legittimità delle sanzioni applicate ai ricorrenti.
C L'istruttoria ha fornito un quadro radicalmente diverso da quello delineato dall , sia per la Contr funzione di controllo che esercitava il sig. , dipendente della appaltatrice , che Per_1
pagina 9 di 11 con riferimento alla natura delle attività di controllo effettivamente svolte dal SA, limitate alla verifica della corretta esecuzione del contratto.
Nell'ottica del corretto riparto delle funzioni datoriali tra committente a appaltatrice, il committente, nel caso di specie il SA, poteva sicuramente impartire autonome direttive circa lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto, senza tuttavia esercitare necessariamente il potere datoriale proprio del committente nei confronti dei dipendenti delle appaltatrici: "L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera
è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore” Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
10.6.2019, n. 15557).
Ed ancora: “Non è, quindi, sufficiente, ai fini della configurazione di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, dovendosi verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto …” Cass. civ. Sez. V, 22/02/2019, n. 5265.
Da ultimo, vendo alla contestata mancata sussistenza di un risultato produttivo autonomo in Contr capo ad e del rischio di impresa, per essersi la fattispecie esaurita nella mera fornitura di personale, deve ricordarsi che la specifica prestazione lavorativa del sig. induce a Per_1 ritenere sussistente un risultato produttivo autonomo del servizio dedotto in appalto, in quanto quest'ultimo si occupava solamente o quasi esclusivamente dell'attività di e- commerce, rispetto alla ulteriore generica attività di vendita tradizionale della SA OR.
La separazione sussistente tra le due diverse attività di vendita presuppone peraltro anche il rischio di impresa, posto che la società appaltatrice, successivamente all'assunzione dei lavoratori destinati alla erogazione del servizio concordato, era comunque obbligata, avendo assunto il rischio della risoluzione del contratto (art. 16 contratto), a corrispondere ai propri dipendenti i trattamenti retributivi e contributivi previsti, nonostante la mancata erogazione da parte del committente dell'importo concordato, in caso di contestazione.
pagina 10 di 11 Quanto precede non ha dunque consentito di dimostrare con sufficiente certezza la fondatezza dell'accertamento motivo per cui il ricorso deve essere accolto, pur con la formula dubitativa utilizzata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. 272/23 del 28.03.23 resa nei confronti di IO SA e della ditta individuale SA OR di SA IO dall;
CP_1 Controparte_1
− pone a carico della parte resistente le spese di lite, che qui si liquidano in favore della parte ricorrente in € 98,00 per spese ed € 1.400,00, per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 16 giugno 2025
IL GIUDICE On. di Tribunale
Carlo Gambucci
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2070/2023 tra e in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale LD SPORT DI Parte_1
LD GI
Ricorrenti
e
Controparte_1
Resistente
Oggi 16 giugno 2025 ad ore 13,00 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per e LD SPORT DI LD GI l'avv.to ROCCHI MICHELA anche in Parte_1 sostituzione dell'avv. FABRIZIO D. MASTRANGELI la quale si riporta al ricorso ed alle memorie e conclusioni rassegnate ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Per l'avv. FEDERICA GIOMMINI Controparte_1 la quale si riporta alla propria comparsa di costituzione ed alle conclusioni rassegnate insistendo per il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,30 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 18,45, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, allegata di seguito.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Carlo Gambucci, in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 16 giugno 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2070/2023 R.G. promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...]e ivi residente in [...]. Parte_1 C.F._1
Ferratelle, via Antonio Ligabue n. 15, in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale
LD SPORT DI LD GI, con sede in Gubbio (PG), Loc. Monteluiano n. 84, elettivamente domiciliato in , Piazza Italia n. 4, presso lo studio degli Avv.ti Fabrizio D. CP_1
Mastrangeli e Michela Rocchi che – unitamente e disgiuntamente fra di loro – lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale estesa in calce al ricorso.
Comunicazioni PEC: e Email_1
Email_2
- Ricorrenti
Contro
:
, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Dirigente Dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo Controparte_2 C.F._2 stesso , via Palermo n° 106, indirizzo pec: Controparte_1
, rappresentato e difeso dai funzionari incaricati ai sensi Email_3 dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da delega con atto separato.
-Resistente
Conclusioni parte ricorrente: “… NEL MERITO
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n.
PG00000/2022-615-01 DEL 20/05/2022, ricevuto in data 6/06/2022 e, per l'effetto, revocare ed annullare l'Ordinanza-Ingiunzione dell'I.T.L. di n. 272 del 28/03/2023, notificata il CP_1
pagina 2 di 11 05/04/2023, oggi impugnata e, comunque, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig.
IO SA a titolo di sanzione amministrativa per gli illeciti amministrativi contestati nel predetto verbale ispettivo e per le conseguenti sanzioni amministrative, quantificate nell'Ordinanza-Ingiunzione. CP_ 2) Condannare l di al pagamento di tutte le spese di giudizio.”. CP_1
Conclusioni parte resistente: “… rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata nel ricorso avverso il verbale ispettivo conclusivo degli accertamenti in quanto atto procedimentale non impugnabile, ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza ingiunzione n. 272/23 del 28.03.23 resa nei confronti di IO
SA e della società SA OR di SA IO, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare la ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015.”.
oggetto: Ricorso ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011 e 22 L. 689/1981 – Opposizione ad Ordinanza di
Ingiunzione
Fatto.
Con ricorso depositato il 6 maggio 2023, il Sig. SA IO, in proprio e quale legale rappresentante dell'impresa individuale SA OR di SA IO, ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 272/23 del 28.03.23, emessa dall Controparte_1
, con la quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 4.820,80
[...] comprensiva di spese di notifica, chiedendo, previa sospensione del provvedimento opposto, di revocarla o annullarla, per i seguenti motivi:
1) in via principale: illegittimità del verbale ispettivo per violazione dell'art. 13, comma 4,
d. lgs. 124/2004 e successive modifiche, per mancata indicazione delle fonti di prova;
CP_ 2) illegittimità del verbale dell' per violazione degli artt. 75 e ss. d. lgs. n. 276/2003, stante la sussistenza di regolare certificazione del contratto e, dunque, conseguente illegittimità procedimentale dell'accertamento ispettivo;
3) illegittimità del verbale dell'I.T.L. per violazione dell'art. 1655 c.c. nonché dell'art. 29
d.lgs. n. 276/2003 e succ. mod., per erronea qualificazione dei rapporti di lavoro instaurati, stante la genuinità dei contratti di appalto intercorsi con Controparte_5
pagina 3 di 11 CP_ 4) illegittimità del verbale dell' di per erronea indicazione della durata dei CP_1 rapporti del lavoratore e del numero delle presunte giornate lavorative.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che contestava in toto il contenuto del ricorso e concludeva per l'integrale rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti e delle prove testimoniali esperite, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di un termine per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs.
150/2011 per i motivi di seguito indicati.
Nell'affrontare direttamente il merito della vicenda, va detto che, nonostante gli elementi di prova raccolti nella fase di accertamento, le prove orali acquisite in corso di causa hanno offerto una versione contrastante rispetto alle dichiarazioni acquisite dagli accertatori nella fase amministrativa.
La sanzione applicata era riferita alle seguenti violazioni: “art. 29, comma 1 e art. 18, comma
5 bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art. 1, comma
1, D. Lgs. N. 8/2016 - interposizione illecito da pseudo-appalto - Appaltante - Regime
Ordinario: punto 1) della notificazione d'illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, per aver stipulato un contratto di appalto illecito con la società
[...]
" con riferimento ai lavoratori (Gubbio, 21/05/1982), Controparte_6 Persona_1 Per_2
( . 05/01/1981), (Gubbio. 22/12/1986), MI
[...] Persona_3 Parte_2
OL (Vizzolo Predabissi, 03/11/1987), IA DI (Caglio. 12/10/1986), TO
AL (Cagli. 03/12/1996) per un totale di n. 288 giornate (sanzione pecuniaria amministrativa di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, importo maggiorato del 20% a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett.
d), punto 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018- la suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad € 50.000,00, art. 1, commi 1 e 6, D. Lgs. N.
8/2016)”.
La resistente Amministrazione ritiene in proposito che sia stata posta in essere una somministrazione illecita di personale in violazione dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n.
276/2003 e s.m.i., per avere, la SA OR di SA IO, sottoscritto con la Controparte_6
[... due contratti di appalto, il primo in data 17/10/17, con durata fino al 31/12/2017, e l'altro pagina 4 di 11 in data 18/10/2018 e fino all'8/12/2018, per l'erogazione del “servizio di vendita e assistenza Contr clienti”, in esecuzione dei quali venivano assunti dalla , con mansioni di commesso/a di negozio e per i periodi precisamente indicati nel verbale unico e nei contratti di assunzione e proroga versati in atti, i Sigg.ri , , , Persona_1 Persona_2 Parte_2 [...]
, , . Parte_3 Parte_4 Parte_5
C Contr L aveva rilevato, anche sulla scorta di ulteriori verifiche riferite alla , la mancanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione in capo alla appaltatrice, motivo per cui quest'ultima, al fine di superare l'ostacolo della mancata iscrizione all'Albo delle
Agenzie e di continuare a gestire comunque l'erogazione del servizio in somministrazione, aveva promosso la conclusione di contratti di appalto di servizi e di lavoro, in luogo di quelli di somministrazione, continuando in tal modo a fornire personale con un significativo ribasso del costo del lavoro.
Riteneva inoltre la resistente che le prestazioni lavorative erano state erogate in condizioni fattuali e di luogo immutate, pur attraverso la stipula di due distinti contratti di appalto, cosicché il processo di esternalizzazione doveva essere unitariamente considerato, avendo i lavoratori coinvolti reso la propria prestazione per la società utilizzatrice, senza mutamenti organizzativi/gestionali e senza soluzione di continuità.
Contr
aveva solamente provveduto alla elaborazione dei LUL/buste paga, mentre il potere direttivo ed il coordinamento spazio-temporale dei dipendenti erano stati esercitati integralmente dall'appaltante, né sussisteva un “risultato produttivo autonomo” o alcun rischio di impresa, essendosi la fattispecie esaurita nella mera fornitura di personale.
Per contro la parte ricorrente sosteneva la genuinità e liceità dei contratti di appalto, negando che gli stessi potessero essersi di fatto risolti in una illecita somministrazione di lavoro a vantaggio della ed in conseguenza contestavano la riqualificazione operata Parte_6 dagli accertatori in favore della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dei lavoratori alle dipendenze della committente, oltre alla errata individuazione dei periodi di lavoro e delle mansioni espletate, deducendo in ogni caso l'assenza dell'elemento soggettivo ex art. 3 L. 689/1981, stante la buona fede del SA.
Ciò premesso, osserva preliminarmente questo giudicante, anche al fine della formula che sarà utilizzata per la definizione del presente giudizio, riconducibile all'art. 6, comma 11, del
D. Lgs. 150/2011, che l'originario accertamento, in base alle dichiarazioni raccolte in fase pagina 5 di 11 ispettiva, poteva certamente ritenersi coerente e tale da giustificare l'applicazione delle sanzioni irrogate con l'O.I. opposta.
Tuttavia, all'esito delle prove testimoniali assunte in corso di causa, debbono ritenersi sussistenti notevoli elementi, tra loro contraddittori, che inducono a ritenere fondato il ricorso.
Le dichiarazioni dei lavoratori acquisite in corso di accertamento, che costituiscono notoriamente fonti di prova liberamente apprezzabili dal giudice, erano apparse infatti idonee a dimostrare l'esercizio del potere datoriale di direzione e vigilanza da parte dell'imprenditore e che, tale potere rappresenta, come osserva la resistente
Amministrazione, il fondamento della violazione contestata, rappresentando, la direzione e l'organizzazione dell'imprenditore (eterodirezione), uno dei capisaldi fondamentali, insieme alla pattuizione e/o alla corresponsione della retribuzione, della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c..
La c.d. “eterodirezione” è infatti sicuro indice di subordinazione come da sempre ribadito dalla Suprema Corte: “…. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante Cass.
n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004).” Cass. civ. Sez. lavoro, 14-04-2008, n. 9812.
Dunque, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra due soggetti coincide con la presenza di un requisito fondamentale (decisivo), quale l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo, da parte di quel datore di lavoro che in concreto abbia esercitato tali prerogative.
Nel corso dell'istruttoria le prove raccolte hanno tuttavia sollevato notevoli perplessità circa la concentrazione, in capo al committente, di tutto il potere di direzione e di vigilanza del personale complessivamente impegnato nell'esercizio commerciale.
Il sig. , perno centrale della tesi resistente, nelle dichiarazioni rese nella fase Persona_1 ispettiva affermava che era stato il sig. , figlio del ricorrente, a proporgli Persona_4
pagina 6 di 11 Contr l'assunzione con la , assicurandogli che nulla sarebbe cambiato da un punto di vista contrattuale e di mansioni rispetto alla precedente collaborazione.
Aggiungeva che il contratto di lavoro era stato sottoscritto presso i locali commerciali della
SA ed alla presenza del solo sig. SA, mentre non aveva mai incontrato, né aveva mai Contr avuto rapporti diretti con la , salvo che per lo scambio di mail.
Quanto allo svolgimento della prestazione lavorativa ed al controllo datoriale, si era inoltre relazionato solo con la ditta SA, la quale provvedeva anche a redigere il foglio presenze Contr per poi inviarlo alla (che dunque si era limitata esclusivamente agli adempimenti amministrativi e contabili relativi alla busta paga), oltre ad aver lavorato in maniera promiscua, con mansioni di commesso, con le altre dipendenti, anch'esse assoggettate, come il dichiarante, alle direttive di . Persona_4
Contr Nulla era del resto cambiato quanto alle mansioni svolte in qualità di dipendente e successivamente di SA IO, che erano state erogate sempre sotto il controllo e la direzione del SA.
Tuttavia, sebbene il sig. abbia confermato anche in udienza le dichiarazioni a su Per_1 tempo rese, interrogato sui capitoli di prova predisposti dalla difesa ricorrente forniva una versione radicalmente difforme dalla precedente.
Contr Confermava che nello svolgimento del contratto d'appalto la aveva individuato ed incaricato proprio lui di svolgere le funzioni di referente aziendale al fine di sovraintendere all'attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute dalla Committente e che si era sempre occupato di tenere i rapporti con la Committente nel corso dell'attività lavorativa, coordinando anche il lavoro delle altre dipendenti.
Quanto al ruolo esercitato dal sig. IO SA, escludeva che quest'ultimo avesse esercitato il ruolo di responsabile della committente, affermando per contro che le direttive impartite dal SA erano solo limitate alle correzioni rispetto alle indicazioni generali.
Inoltre, non avendo mai svolto attività di commercio on-line, la società committente non avrebbe avuto le competenze tecniche per poter impartire direttive agli altri addetti della società appaltatrice, mentre solo lui possedeva le competenze tecniche specifiche per poter gestire il nuovo settore e-commerce e per poter coordinare il lavoro degli altri dipendenti che lo affiancavano nel lavoro, confrontandosi con la SA OR solo per la verifica della disponibilità della merce venduta online, i tempi di consegna, ecc..
pagina 7 di 11 In ogni caso escludeva di aver ricevuto le direttive di lavoro direttamente da SA IO e di aver dovuto osservare un orario di lavoro stabilito dallo stesso SA, poiché l'orario Contr lavorativo era direttamente stabilito dalla ditta .
Direttive impartite, secondo il teste, tramite mail, sebbene non avesse mai conosciuto Contr direttamente nessuno dei referenti della .
Anche le ulteriori testimonianze delle collaboratrici sentite in udienza, e Parte_2
, confermavano che era proprio il Sig. a coordinare e dirigere le loro Parte_3 Per_1 Contr attività lavorative ed in sintesi che il referente della era il Sig. , il quale si era Per_1 sempre occupato durante l'appalto di tenere i rapporti con la Committente.
La teste onfermava di ricevere le direttive di lavoro dal sig. : “si è vero e le Parte_2 Per_1 direttive di lavoro le ricevevo dal sig. ” che svolgeva, secondo la teste, le Persona_1 funzioni di referente con il compito di sovraintendere all'attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute dalla Committente, mentre non sapeva riferire se il ruolo di responsabile della committente fosse stato in qualche modo esercitato dal Sig. Pt_7 non ho avuto contatti di lavoro con il sig. SA IO”.
[...]
Dello stesso tenore le dichiarazioni testimoniali della sig.ra che, pur meno Pt_3 circostanziate, confermavano la posizione di coordinamento dell e la posizione Per_1
Contr defilata del sig. SA: “non so riferire nulla in merito ai rapporti tra e la società ricorrente ma posso confermare che le direttive di lavoro me le dava il sig. ” … “io facevo Persona_1 riferimento per tali esigenze solo al sig. , non avendo conosciuto il sig. SA IO se Per_1 non dopo della fine della collaborazione”
Dunque, all'esito dell'istruttoria, è emerso che l'unico referente delle lavoratrici era il Sig.
, dipendente di mentre il sig. IO SA esercitava Persona_1 Controparte_6 semmai la collaterale funzione di committente, limitandosi a fornire ai dipendenti ed in particolare al sig. , le sole direttive di massima volte a garantire la corretta esecuzione Per_1 del contratto, quali ad esempio il mancato rispetto delle indicazioni generali, come ancora riferiva il sig. : “si è vero;
le direttive impartite dal SA IO erano limitate alle Per_1 correzioni rispetto alle indicazioni generali”.
Quanto precede anche perché solo il Sig. possedeva tutte le competenze tecniche Per_1 necessarie per poter svolgere e coordinare l'attività di e-commerce degli altri dipendenti che lo affiancavano nel lavoro, limitandosi al mero confronto con la ditta Committente per pagina 8 di 11 le problematiche riferite alla disponibilità della merce venduta on-line, i tempi di consegna, e quant'altro.
In particolare, quanto poi alle direttive eventualmente emanate dal SA, va ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza, le direttive del committente costituiscono parte integrante del naturale svolgimento del rapporto d'appalto in quanto dirette alla verifica dell'esecuzione del contratto ed al corretto svolgimento dell'attività oggetto del lavoro, non essendo sufficiente detta generica attività di direzione e coordinamento a pregiudicare la bontà dello schema negoziale adottato dalle parti.
Quanto precede, evidentemente, contraddice l'assunto dell'Amministrazione resistente per il quale l'impresa appaltatrice avrebbe svolto solo mere attività formali di gestione dei rapporti lavorativi (invio modelli UNILAV di assunzione e cessazione dei rapporti di lavoro, compilazione del LUL, pagamento delle retribuzioni), poiché l'appaltatrice, pur per il tramite del proprio dipendente , sicuramente si occupava anche della concreta gestione Per_1 dell'attività lavorativa dedotta nel contratto di appalto, impartendo ai lavoratori coinvolti le necessarie direttive di lavoro.
Quindi, se è pur vero che le dichiarazioni dei lavoratori acquisite in corso di accertamento, costituendo fonti di prova liberamente apprezzabili dal giudice, erano apparse idonee a dimostrare l'esercizio del potere datoriale di direzione e vigilanza da parte dell'imprenditore - potere che notoriamente rappresenta il fondamento della violazione contestata, la prova della somministrazione illecita non è stata raggiunta.
È del resto noto che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza di ingiunzione spetta all'Amministrazione dimostrare la fondatezza della propria pretesa e quindi la sussistenza dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria.
L'art. 23, penultimo comma, della Legge 689/81, poi sostituito dell'art. 6, comma 11, del D.
Lgs. N. 150 /2011, richiamato all'inizio, dispone che: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.” e pertanto l'onere della prova del fondamento della pretesa sanzionatoria, proprio in base alla regola predetta, incombe sulla resistente Amministrazione, sulla quale grava l'onere di dimostrare in maniera inconfutabile la legittimità delle sanzioni applicate ai ricorrenti.
C L'istruttoria ha fornito un quadro radicalmente diverso da quello delineato dall , sia per la Contr funzione di controllo che esercitava il sig. , dipendente della appaltatrice , che Per_1
pagina 9 di 11 con riferimento alla natura delle attività di controllo effettivamente svolte dal SA, limitate alla verifica della corretta esecuzione del contratto.
Nell'ottica del corretto riparto delle funzioni datoriali tra committente a appaltatrice, il committente, nel caso di specie il SA, poteva sicuramente impartire autonome direttive circa lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto, senza tuttavia esercitare necessariamente il potere datoriale proprio del committente nei confronti dei dipendenti delle appaltatrici: "L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera
è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore” Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
10.6.2019, n. 15557).
Ed ancora: “Non è, quindi, sufficiente, ai fini della configurazione di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, dovendosi verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto …” Cass. civ. Sez. V, 22/02/2019, n. 5265.
Da ultimo, vendo alla contestata mancata sussistenza di un risultato produttivo autonomo in Contr capo ad e del rischio di impresa, per essersi la fattispecie esaurita nella mera fornitura di personale, deve ricordarsi che la specifica prestazione lavorativa del sig. induce a Per_1 ritenere sussistente un risultato produttivo autonomo del servizio dedotto in appalto, in quanto quest'ultimo si occupava solamente o quasi esclusivamente dell'attività di e- commerce, rispetto alla ulteriore generica attività di vendita tradizionale della SA OR.
La separazione sussistente tra le due diverse attività di vendita presuppone peraltro anche il rischio di impresa, posto che la società appaltatrice, successivamente all'assunzione dei lavoratori destinati alla erogazione del servizio concordato, era comunque obbligata, avendo assunto il rischio della risoluzione del contratto (art. 16 contratto), a corrispondere ai propri dipendenti i trattamenti retributivi e contributivi previsti, nonostante la mancata erogazione da parte del committente dell'importo concordato, in caso di contestazione.
pagina 10 di 11 Quanto precede non ha dunque consentito di dimostrare con sufficiente certezza la fondatezza dell'accertamento motivo per cui il ricorso deve essere accolto, pur con la formula dubitativa utilizzata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. 272/23 del 28.03.23 resa nei confronti di IO SA e della ditta individuale SA OR di SA IO dall;
CP_1 Controparte_1
− pone a carico della parte resistente le spese di lite, che qui si liquidano in favore della parte ricorrente in € 98,00 per spese ed € 1.400,00, per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 16 giugno 2025
IL GIUDICE On. di Tribunale
Carlo Gambucci
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